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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 141 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
OMBRETTA SALVETTI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 141 /2025 R.G. avente per oggetto: separazione personale dei coniugi
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CASTIGLIONE ANDREA che la Parte_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA che Controparte_1 la rappresenta in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rilevato che all'udienza del 9 maggio 2025 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni e che il PM notiziato dell'udienza non ha tolto conclusioni:
La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà per ciascun genitore Per_1 di decidere disgiuntamente per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, ed in particolare per quanto riguarda la scuola.
La minore sarà collocata presso la madre, con facoltà per la stessa di vedere il padre, secondo i desideri ed il gradimento della minore stessa.
La casa già coniugale è assegnata alla ricorrente che vi abiterà con la minore stessa.
Il resistente si impegna a estinguere il debito con l'ATC per canoni arretrati. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente pagina 1 di 3 Entro il 16 di ogni mese il sig. si impegna a versare alla ricorrente, tramite bonifico bancario, CP_1 per il mantenimento della minore, la cifra di 400 euro al mese, a partire dal mese di maggio 2025 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da comunicarsi preventivamente dalla parte ricorrente, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale
Spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Bra il Parte_1 Controparte_1
28/08/2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (atto n. 28 parte I , anno 2003)
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...] a [...] Persona_2
Con ricorso depositato il 22/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre l'affido esclusivo rafforzato della figlia la regolamentazione degli incontri tra Per_1 minore ed il padre, la collocazione della minore presso di sé, l'assegnazione della casa familiare sita in
Bra in Via Sobrero 24, e la posizione a carico del resistente di un contributo economico per sé e per la figlia minore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 all'assegnazione della casa coniugale ed alla collocazione della minore presso la madre, ma chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia minore , a questo e a quell'altro, ma chiedendo quantificarsi il contributo al mantenimento della minore a suo carico in 300 euro mensili, ed opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Alla prima udienza sentite le parti personalmente, il giudice, autorizzava le parti a vivere separatamente.
Alla medesima udienza il giudice, sentite le parti personalmente, nonché la minore, esperiva il tentativo di conciliazione che aveva esito positivo, e le parti personalmente in udienza dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini in epigrafe riportati che chiedevano di accogliersi.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le condizioni di separazione previste, relativamente all'assegnazione della casa coniugale, nonché all'affidamento ed alla collocazione della minore nonché al mantenimento della stessa sono conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte
[...] dalle parti e in epigrafe riportate;
spese del presente giudizio compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 12/05/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
OMBRETTA SALVETTI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
OMBRETTA SALVETTI PRESIDENTE
ELGA BULGARELLI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 141 /2025 R.G. avente per oggetto: separazione personale dei coniugi
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CASTIGLIONE ANDREA che la Parte_1 rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'Avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA che Controparte_1 la rappresenta in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Rilevato che all'udienza del 9 maggio 2025 le parti hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni e che il PM notiziato dell'udienza non ha tolto conclusioni:
La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà per ciascun genitore Per_1 di decidere disgiuntamente per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, ed in particolare per quanto riguarda la scuola.
La minore sarà collocata presso la madre, con facoltà per la stessa di vedere il padre, secondo i desideri ed il gradimento della minore stessa.
La casa già coniugale è assegnata alla ricorrente che vi abiterà con la minore stessa.
Il resistente si impegna a estinguere il debito con l'ATC per canoni arretrati. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente pagina 1 di 3 Entro il 16 di ogni mese il sig. si impegna a versare alla ricorrente, tramite bonifico bancario, CP_1 per il mantenimento della minore, la cifra di 400 euro al mese, a partire dal mese di maggio 2025 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da comunicarsi preventivamente dalla parte ricorrente, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale
Spese compensate
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Bra il Parte_1 Controparte_1
28/08/2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (atto n. 28 parte I , anno 2003)
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...] a [...] Persona_2
Con ricorso depositato il 22/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Chiedeva inoltre l'affido esclusivo rafforzato della figlia la regolamentazione degli incontri tra Per_1 minore ed il padre, la collocazione della minore presso di sé, l'assegnazione della casa familiare sita in
Bra in Via Sobrero 24, e la posizione a carico del resistente di un contributo economico per sé e per la figlia minore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 all'assegnazione della casa coniugale ed alla collocazione della minore presso la madre, ma chiedendo disporsi l'affido condiviso della figlia minore , a questo e a quell'altro, ma chiedendo quantificarsi il contributo al mantenimento della minore a suo carico in 300 euro mensili, ed opponendosi alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Alla prima udienza sentite le parti personalmente, il giudice, autorizzava le parti a vivere separatamente.
Alla medesima udienza il giudice, sentite le parti personalmente, nonché la minore, esperiva il tentativo di conciliazione che aveva esito positivo, e le parti personalmente in udienza dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini in epigrafe riportati che chiedevano di accogliersi.
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le condizioni di separazione previste, relativamente all'assegnazione della casa coniugale, nonché all'affidamento ed alla collocazione della minore nonché al mantenimento della stessa sono conformi all'interesse della minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo dalle stesse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, definitivamente pronunciando,
pagina 2 di 3 dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., alle condizioni di cui alle conclusioni concordemente tolte
[...] dalle parti e in epigrafe riportate;
spese del presente giudizio compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 12/05/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
OMBRETTA SALVETTI
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