Art. 7. 1. E' autorizzata la corresponsione della somma di L. 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF-1) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 31 gennaio 1992, n. 114 .
2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di L. 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di L. 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.
Nota all' art. 7:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 114 , reca: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al protocollo di Montreal".
2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di L. 79.902.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 e la seconda di L. 39.951.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.
Nota all' art. 7:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 114 , reca: "Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al protocollo di Montreal".