Articolo 2 della Legge 13 ottobre 1965, n. 1186
Articolo 1
Versione
21 novembre 1965
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' per lire 1.406.250.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61 , a carico dello stanziamento del capitolo numero 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; a per lire 1.406.250.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 novembre 1965