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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/07/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
ù
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.SA Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2720/2023
TRA rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. F. Parte_1
Stabile, presso cui domicilia come in atti
RICORRENTE
E
(C.F. e P.I. ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Gemma
Maresca, con cui elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento spettanze retributive c.d. “tempo tuta”
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato il 05.05.2023 parte ricorrente in Cont epigrafe, esponeva di essere dipendente dell' onvenuta e di prestare la propria attività lavorativa presso il Reparto di Terapia Intensiva (covid) del P.O. di Maddaloni, con la qualifica di Operatore
Socio Sanitario, inquadrato in cat. BS fascia 0, osservando un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali. di essere tenuto, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, per disposizione del datore di lavoro, ad indoSAre la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla steSA custodita nei locali aziendali, nonché a dismetterla nella fase immediatamente successiva al termine della prestazione di lavoro;
che, sempre per disposizione del datore di lavoro, tali operazioni dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo, risultando imposte dall'Azienda, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSA incolumità del personale.
Tanto premesso, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “accertare e dichiarare, per il periodo dal mese di Marzo 2022 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indoSAre la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito”. Vinte le spese, con attribuzione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta che nel merito, contestava gli assunti attorei sulla base di diffuse argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La questione oggetto della presente controversia concerne, in linea generale, il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indoSAre e dismettere la divisa da lavoro, cd. tempo tuta.
Occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro.
Come è noto l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34
CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Nella lettura della giurisprudenza comunitaria il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro
è stato in genere ravvivato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinchè un lavoratore poSA essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indoSAre la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indoSAre la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12). La medesima Corte di CaSAzione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indoSAre gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n.
19358/2010); in tali ipotesi l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo neceSArio a compierla deve, invece, essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012).
Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_1 implicitamente autorizzate da parte dell' steSA;
per il lavoro all'interno delle strutture CP_1 sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSA incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSA incolumità del personale addetto (Cass. n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di
“eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazione e, quindi, di prova. Il ricorrente deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, l'istante non specifica né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione, e neppure chiarisce l'orario esatto in cui eseguirebbe le operazioni di vestizione/svestizione.
Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico del ricorrente, in quanto parte che invoca il diritto.
In altri termini, poiché il ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato suo specifico onere dedurre puntualmente l'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione - rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro - nonché la sua durata.
Nemmeno può ritenersi che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della prova per testi, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso appaiono generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro, in assenza di deduzioni specifiche in ordine alla articolazione temporale della prestazione.
Accanto alla carenza assertiva e, quindi, istruttoria delle deduzioni concernenti l'eccedenza oraria da remunerarsi per lo svolgimento di tali attività, manca, nella specie, la prova che tale attività – ovvero quella di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro retribuito fosse eteroimposta esplicitamente dal datore di lavoro.
Nella specie manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita perché la lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica;
non sono illustrate le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della steSA, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine e, comunque, eventuali provvedimenti disciplinari sofferti (anche non direttamente).
A diverse conclusioni non può pervenirsi, contrariamente a quanto fatto da altra parte della giurisprudenza di merito versata in atti da parte ricorrente, ritenendo che, nel caso di specie, stante la peculiarità dell'interesse posto a salvaguardia – quello dell'igiene pubblica – nel caso di vestizione per il comparto sanitario, si poSA parlare tout court di eterodirezione implicita.
La giudicante non disattende né ignora la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente (cfr.
Cass. ord. n. 8632/2020) in tema di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti secondo cui “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla steSA incolumità del personale addetto” ma ritiene che eSA non poSA applicarsi alla specie per le stesse allegazioni fornite dalla parte.
In dettaglio, le deduzioni attoree sul rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica sono del tutto inconferenti: altro è il dovere – quello sì, eteroimposto – di effettuare le operazioni propedeutiche all'inizio della prestazione lavorativa vera e propria all'interno del presidio sanitario, nei locali a ciò adibiti;
altro è far discendere da tale obbligo - come vorrebbe il ricorrente – l'ulteriore e diversa imposizione relativa al momento esatto in cui dette operazioni debbano essere compiute.
In particolare, fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di vestizione/svestizione all'interno dei locali aziendali, nulla induce a presumere che tali attività debbano essere neceSAriamente svolte prima della timbratura del cartellino marcatempo, anziché immediatamente dopo. Infatti, a tale Cont riguardo, l' ha fermamente contestato la circostanza dedotta in ricorso circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella lacunosamente descritta in ricorso.
Come già evidenziato, le allegazioni attoree sul punto sono alquanto generiche, limitandosi la parte ad esporre di vestirsi e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, ma senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza.
Non possono, infine, trarsi, elementi a conforto della tesi del lavoratore dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del
21.01.2011 a firma della Dr.SA . La comunicazione a firma della dott.SA , Parte_2 Parte_2 peraltro, si limita a prendere atto della “mancata uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità del paSAggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che in alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indoSAre e dismettere la divisa.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere il diritto alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito
(entrambi assenti nella specie).
Il rigetto del merito della domanda comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato.
La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di pronunce giurisprudenziali di merito difformi giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 24.07.2025
La giudice dr.SA Valentina Ricchezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.SA Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2720/2023
TRA rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. F. Parte_1
Stabile, presso cui domicilia come in atti
RICORRENTE
E
(C.F. e P.I. ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Gemma
Maresca, con cui elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento spettanze retributive c.d. “tempo tuta”
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato il 05.05.2023 parte ricorrente in Cont epigrafe, esponeva di essere dipendente dell' onvenuta e di prestare la propria attività lavorativa presso il Reparto di Terapia Intensiva (covid) del P.O. di Maddaloni, con la qualifica di Operatore
Socio Sanitario, inquadrato in cat. BS fascia 0, osservando un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali. di essere tenuto, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, per disposizione del datore di lavoro, ad indoSAre la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni e scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e dalla steSA custodita nei locali aziendali, nonché a dismetterla nella fase immediatamente successiva al termine della prestazione di lavoro;
che, sempre per disposizione del datore di lavoro, tali operazioni dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo, risultando imposte dall'Azienda, in ragione delle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSA incolumità del personale.
Tanto premesso, l'istante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “accertare e dichiarare, per il periodo dal mese di Marzo 2022 a tutt'oggi, che, il tempo di 10 minuti impiegato dal ricorrente per indoSAre la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e, dismetterla, nella fase immediatamente successiva, sia qualificato come orario di lavoro e, pertanto, retribuito”. Vinte le spese, con attribuzione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta che nel merito, contestava gli assunti attorei sulla base di diffuse argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La questione oggetto della presente controversia concerne, in linea generale, il diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indoSAre e dismettere la divisa da lavoro, cd. tempo tuta.
Occorre, in via preliminare, ricostruire il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento in ordine all'esistenza del diritto alla remunerazione per il tempo dedicato alla vestizione/svestizione partendo proprio dalla nozione di orario di lavoro.
Come è noto l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 66/03, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34
CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Nella lettura della giurisprudenza comunitaria il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro
è stato in genere ravvivato nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (v., in tal senso, sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63); pertanto, affinchè un lavoratore poSA essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, egli deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al diritto alla remunerazione del tempo impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indoSAre la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (Cass. n. 15734/03; Cass. n. 19273/06 secondo cui se il lavoratore può scegliere, oltre che il tempo, anche il luogo ove indoSAre la divisa - anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro - l'attività rientra negli atti di diligenza preparatoria e, come tale, non deve essere retribuita;
Cass. n. 9215/12). La medesima Corte di CaSAzione ha, però anche chiarito che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ex art. 2104 c.c., comma 2 e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria;
di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indoSAre gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva” (v. Cass. n.
19358/2010); in tali ipotesi l'operazione risulta eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione per cui, rientrando nel tempo di lavoro, il periodo neceSArio a compierla deve, invece, essere retribuito (ex plurimis Cass. n. 9215/2012).
Recentemente, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi CP_1 implicitamente autorizzate da parte dell' steSA;
per il lavoro all'interno delle strutture CP_1 sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSA incolumità del personale addetto (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la steSA incolumità del personale addetto (Cass. n. 16604/19).
Pur con definizioni non sempre coincidenti, essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di
“eterodirezione implicita”, in altri all'obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall'interesse all'igiene pubblica, in altri ancora all'esistenza di “autorizzazione implicita”, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (Cass. n. 16604/19).
Orbene, tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la domanda deve essere respinta per carenza di allegazione e, quindi, di prova. Il ricorrente deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, l'istante non specifica né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione, e neppure chiarisce l'orario esatto in cui eseguirebbe le operazioni di vestizione/svestizione.
Trattandosi di un elemento integrante il fatto costitutivo l'onere deduttivo specifico e, quindi, probatorio, non può che ritenersi a carico del ricorrente, in quanto parte che invoca il diritto.
In altri termini, poiché il ricorrente configura la vestizione e la svestizione della divisa come un'attività aggiuntiva rispetto a quella che assume come effettivamente retribuita dal datore (e corrispondente, cioè, alla prestazione dell'attività attività lavorativa in favore del datore), in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c., sarebbe stato suo specifico onere dedurre puntualmente l'esecuzione di tale attività di vestizione e svestizione - rispettivamente, prima e dopo l'orario di lavoro - nonché la sua durata.
Nemmeno può ritenersi che tale onere potesse essere adempiuto mediante l'espletamento della prova per testi, rilevato che le circostanze capitolate in ricorso appaiono generiche e valutative, dunque inidonee ad offrire la prova dell'effettivo orario di ingresso ed uscita dei lavoratori presso il luogo di lavoro, in assenza di deduzioni specifiche in ordine alla articolazione temporale della prestazione.
Accanto alla carenza assertiva e, quindi, istruttoria delle deduzioni concernenti l'eccedenza oraria da remunerarsi per lo svolgimento di tali attività, manca, nella specie, la prova che tale attività – ovvero quella di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro retribuito fosse eteroimposta esplicitamente dal datore di lavoro.
Nella specie manca qualsivoglia allegazione in ordine alla eteroimposizione/eterodirezione esplicita perché la lettura del libello introduttivo, invero, consente di arguire come la descrizione attorea sul punto sia del tutto generica;
non sono illustrate le modalità di comunicazione della procedura di vestizione e svestizione, il soggetto preposto al controllo della steSA, il soggetto che materialmente abbia impartito l'ordine e, comunque, eventuali provvedimenti disciplinari sofferti (anche non direttamente).
A diverse conclusioni non può pervenirsi, contrariamente a quanto fatto da altra parte della giurisprudenza di merito versata in atti da parte ricorrente, ritenendo che, nel caso di specie, stante la peculiarità dell'interesse posto a salvaguardia – quello dell'igiene pubblica – nel caso di vestizione per il comparto sanitario, si poSA parlare tout court di eterodirezione implicita.
La giudicante non disattende né ignora la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente (cfr.
Cass. ord. n. 8632/2020) in tema di eterodirezione implicita derivante dalla natura degli indumenti secondo cui “la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere, per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla steSA incolumità del personale addetto” ma ritiene che eSA non poSA applicarsi alla specie per le stesse allegazioni fornite dalla parte.
In dettaglio, le deduzioni attoree sul rispetto delle norme a tutela dell'igiene e della salute pubblica sono del tutto inconferenti: altro è il dovere – quello sì, eteroimposto – di effettuare le operazioni propedeutiche all'inizio della prestazione lavorativa vera e propria all'interno del presidio sanitario, nei locali a ciò adibiti;
altro è far discendere da tale obbligo - come vorrebbe il ricorrente – l'ulteriore e diversa imposizione relativa al momento esatto in cui dette operazioni debbano essere compiute.
In particolare, fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di vestizione/svestizione all'interno dei locali aziendali, nulla induce a presumere che tali attività debbano essere neceSAriamente svolte prima della timbratura del cartellino marcatempo, anziché immediatamente dopo. Infatti, a tale Cont riguardo, l' ha fermamente contestato la circostanza dedotta in ricorso circa il fatto che la vestizione e svestizione della divisa avvenisse rispettivamente prima della timbratura in entrata e dopo la timbratura in uscita, offrendo una ricostruzione esattamente opposta a quella lacunosamente descritta in ricorso.
Come già evidenziato, le allegazioni attoree sul punto sono alquanto generiche, limitandosi la parte ad esporre di vestirsi e successivamente registrare la presenza, ovvero registrare l'uscita e successivamente cambiarsi, ma senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla imposizione (esplicita o implicita) di tale sequenza.
Non possono, infine, trarsi, elementi a conforto della tesi del lavoratore dall'atto deliberativo n° 1370 del 17.11.2010, cui seguiva anche apposita comunicazione recante protocollo n° 457/GRU del
21.01.2011 a firma della Dr.SA . La comunicazione a firma della dott.SA , Parte_2 Parte_2 peraltro, si limita a prendere atto della “mancata uniformità di applicazione” del Decreto n. 21/2010 della Regione Campania “sulle modalità del paSAggio di consegne per il personale del comparto turnista”. È evidente, allora, che in alcun punto la comunicazione prende atto della pretesa mancata retribuzione del tempo per indoSAre e dismettere la divisa.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni considerato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere il diritto alla retribuzione del cd. “tempo tuta”, a condizione che ricorra la prova che la datrice di lavoro abbia imposto la timbratura in un momento successivo alla vestizione e in fase precedente alla svestizione e, comunque, dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro rispetto a quello retribuito
(entrambi assenti nella specie).
Il rigetto del merito della domanda comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il ricorso, conseguentemente, va rigettato.
La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di pronunce giurisprudenziali di merito difformi giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 24.07.2025
La giudice dr.SA Valentina Ricchezza