Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3366/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rispettivamente rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi e domiciliati dall'avv. PASQUALATO MATTEO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce all'atto introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. I figli minori , e verranno affidati Persona_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, stabilendo la residenza prevalente presso la madre;
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (con esclusione, naturalmente, delle ipotesi di eccezionale ed immediato pericolo per la salute dei figli);
3. I figli minori, , e vivranno con la madre e Persona_1 Persona_2 Persona_3 con il padre a settimane alternate. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le vacanze natalizie e le vacanze pasquali;
4. I genitori contribuiranno al mantenimento di ciascun figlio sostenendo le spese necessarie per il loro vivere quotidiano relativamente ai periodi in cui i figli staranno con loro;
5. I genitori contribuiranno altresì al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dei figli nella misura del 50% secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di
Venezia. In particolare, le spese che dovessero essere anticipate da parte di uno dei genitori nell'interesse dei figli, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella suddetta misura entro dieci giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
6. I sig.ri ed dichiarano di rinunciare, come in Parte_1 Controparte_1 effetti rinunciano, al mantenimento reciproco e pertanto non si corrisponderanno alcunché;
7. I sig.ri ed dichiarano che con il presente Parte_1 Controparte_1 accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
8. I sig.ri ed si rilasciano reciproco consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi [lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio] alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso congiunto depositato il 22.08.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 30/12/2004 a Benslimane (Marocco), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2017 del Comune di Cavallino-Treponti; che dalla loro unione erano nati il 10.09.2010, il Persona_1 Persona_2
29.01.2008, e il 02.06.2012; che, in seguito, era tra loro intervenuta Persona_3 separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale in data 04.05.2023 nella procedura di separazione omologata con decreto del 24.05.2023 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente formulano richiesta che l'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito fissata per il 26.11.2024, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Il Giudice accoglieva la richiesta con decreto del 18.09.2024 e, lette le note congiunte depositate il 20.11.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate nel ricorso, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dinanzi la Presidente delegato avvenuta il 04.05.2023 nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 24.05.2023 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, quelle riguardanti i figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/12/2004 da Parte_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 23,
[...] Parte_2
Parte II, Serie C, Anno 2017 del Comune di Cavallino-Treponti.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. I figli minori , e verranno affidati Persona_1 Persona_2 Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, stabilendo la residenza prevalente presso la madre;
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (con esclusione, naturalmente, delle ipotesi di eccezionale ed immediato pericolo per la salute dei figli);
3. I figli minori, , e vivranno con la madre e Persona_1 Persona_2 Persona_3 con il padre a settimane alternate. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le vacanze natalizie e le vacanze pasquali;
4. I genitori contribuiranno al mantenimento di ciascun figlio sostenendo le spese necessarie per il loro vivere quotidiano relativamente ai periodi in cui i figli staranno con loro;
5. I genitori contribuiranno altresì al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dei figli nella misura del 50% secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia. In particolare, le spese che dovessero essere anticipate da parte di uno dei genitori nell'interesse dei figli, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella suddetta misura entro dieci giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
6. I sig.ri ed dichiarano di rinunciare, come in Parte_1 Controparte_1 effetti rinunciano, al mantenimento reciproco e pertanto non si corrisponderanno alcunché;
7. I sig.ri ed dichiarano che con il presente Parte_1 Controparte_1 accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
8. I sig.ri ed si rilasciano reciproco consenso al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 18.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero