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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 80/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 8/11/2024, ha pronunciato, all'esito del deposito in telematico di note scritte, come da normativa vigente, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 80 R.G. Lav.- anno 2024- avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
p r o m o s s a d a
rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Scalzone e A. De Angelis, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. G. Gamberale, elettivamente domiciliata come in atti appellata
1 e
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti U. Nucciarone Pt_3
ed A. Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso in riassunzione in data 26/10/2022 innanzi al Tribunale di Campobasso, a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli dichiarativa di incompetenza per territorio, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale il 28/12/2021 per €
3.614,56, in forza delle cartelle esattoriali n. 32820120006602727 000 e n. 2820130001296248
000, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi I.V.S. relativo agli anni 2011, 2012,
2013, deducendo, in particolare: di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali presupposte;
la maturazione della prescrizione quinquennale attesa la notificazione delle cartelle esattoriali in data 28/01/2013 e 11/04/2013.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“3) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820219001910109
000, e per l'effetto annullare le cartelle esattoriali n. 32820120006602727 000 e n.
32820130001296248 000 in essa contenute per i motivi indicati in ricorso;
4) Dichiarare estinto per prescrizione il credito portato dalle cartelle esattoriali n.
32820120006602727 000 e n. 32820130001296248 000 e conseguentemente annullarle;
Con vittoria di spese e compensi professionali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari.”
L nel costituirsi in giudizio contestava le Controparte_1
avverse prospettazioni deducendo, in particolare: la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dei due avvisi di addebito presupposti;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo, atteso che il D.L. n. 18/2020 all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4- bis ha disposto la sospensione dei termini per la notifica degli atti di riscossione dall'8.3.2020 al 31.08.2021 per emergenza Covid 19, e che vi era stata interruzione del termine con la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 02820179010299585000 il 17.11.17 ex art. 140
c.p.c..
2 Anche l' si costituiva in giudizio contestando le prospettazioni della ricorrente, affermando, Pt_3
in particolare, che i due atti presupposti erano due avvisi di addebito notificati il 28.1.23 e l'11.4.23; che vi era difetto di interesse ad agire non potendosi recuperare l'azione di opposizione agli avvisi di addebito;
che vi era difetto di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di prescrizione della azione esecutiva;
che il ricorso era tardivo ex art.24, comma 5°, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Con la sentenza impugnata il GL rigettava la proposta opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposti.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza interponeva gravame la sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
“1) NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
02820179010299585 000 ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE”;
“SULLA CONDANNA ALLE SPESE”.
Argomentava diffusamente, come da atto di appello, che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
Nel costituirsi in giudizio gli appellati contrastavano il proposto gravame chiedendone il rigetto, argomentando come da rispettivi atti di costituzione che, del pari, in parte qua del pari si richiamano e devono ritenersi come qui riportati e trascritti.
Concludevano come in epigrafe riportato.
All'esito del deposito telematico delle suddette note di trattazione scritta, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e non meriti, perciò, accoglimento, come in appresso precisato.
3.1. Quanto al primo motivo di gravame il collegio ne rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 437, II comma, c.p.c..
Va in proposito osservato che nell'ambito del giudizio di primo grado la ricorrente-odierna appellante, all'esito del deposito della prova della notifica dell'intimazione in allegato alla costituzione di nelle note di trattazione scritta depositate per le udienze del 14/3/2023 e CP_2
del 23/1/2024, si era limitata ad eccepire unicamente la nullità del procedimento di notifica per
3 come eseguito deducendo, in particolare: “Nel merito, si rileva la nullità della notifica dell'atto interruttivo depositato, in quanto non sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 143 cpc.
Infatti dalla relata di notifica veniva indicata una irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto e successivamente gli stessi provvedevano erroneamente ad effettuare la notifica dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 4 cpc. Pertanto la notifica dell'atto è nulla”, ma nulla eccepiva né tantomeno provava circa la nullità della notifica per intervenuto cambio di residenza. Balza, pertanto, evidente l' inammissibilità ex art. 437 c.p.c. di siffatto motivo di appello avente ad oggetto l'erronea statuizione ad opera del primo giudice circa la regolarità della notifica dell'intimazione n. 02820179010299585000 per non aver accertato l'effettiva residenza dell'opponente, atteso che tale censura si fonda su un'eccezione mai formulata prima -cambio di residenza- e su documentazione prodotta solo in grado di appello e, comunque e ad abundantiam, non idonea e sufficiente a provare l'intervenuto cambio di residenza alla data di notifica dell'intimazione, attese le risultanze della relata e l'assenza di specifica contestazione della predetta documentazione nei modi di legge.
Al riguardo la Suprema Corte -cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n.18219 dell'11/7/2018- ha, in particolare, precisato: “il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 31 disp. att.
c.c., e art. 44 c.c., è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio, anche di recente ribadito da questa Corte, secondo cui ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi dell'art. 44 c.c., comma 1, e art. 31 disp. att. c.c., il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (del D.P.R. n. 136 del 1958, art. 16, e del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18), la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicchè la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato (Cass., 21 settembre 2017, n. 21922; Cass., 30 luglio 2009, n. 17752)”.
Di qui il rigetto del primo motivo di gravame.
4 3.2. Va del pari rigettato il secondo motivo di appello attesa la relativa infondatezza del gravame, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
5. Si dà atto che è dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 26/1/2024 e con ricorso qui depositato il 12/6/2024 da Parte_1
nei confronti di e , Parte_2 Pt_3
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello principale e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €1.800,00 per ognuno, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell' Controparte_1
dichiaratosi antistatario;
[...]
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 8/11/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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