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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv.to MULAZZI ALESSANDRO;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to MULAZZI ALESSANDRO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Faicchio (BN) in data 01/07/2012 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1) L'appartamento sito in Roma alla VIA LANCIANO N. 21 - Scala: C - Interno: 7 già casa coniugale, in virtù di contratto di locazione di immobile di edilizia residenziale pubblica, viene concordemente lasciato alla IG.ra Controparte_2
2) La SI.ra (Insegnate di Ruolo) rinuncia espressamente a qualsiasi Controparte_2 contributo a carico del IG. (impiegato Informatico), per il proprio CP_1 mantenimento;
i coniugi, pertanto, essendo entrambi autosufficienti dichiarano di avere già definito ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente;
3) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente la
1 responsabilità genitoriale. I minori manterranno l'attuale residenza anagrafica presso la casa coniugale assegnata alla madre, in quanto con lei conviventi;
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori, congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
5) Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli, nonché di trascorrere con loro periodi di vacanza. In particolare, i coniugi concordano che:
a. il SI. potrà liberamente frequentare la casa coniugale preavvertendo la SI.ra Parte_2
; Controparte_2
b. i figli continueranno a partecipare alle attività sportive e/o ricreative attualmente svolte, in ogni caso almeno uno sport ciascuno;
c. i genitori parteciperanno, insieme, in assenza di eventuali nuovi compagni e/o compagne, alle attività ricreative svolte dai figli allorché venga richiesta la presenza della famiglia;
d. il SInor si impegna ad assistere, alle gare sportive dei figli e alle recite Parte_2 scolastiche di questi ultimi;
e. in occasione di compleanni dei figli, comunioni e cresime, i genitori concordano di essere presenti entrambi in assenza di eventuali nuovi compagni e/o compagne;
f. i genitori concorderanno annualmente un calendario che definisca tempi e modalità con cui i figli trascorreranno le festività scolastiche (Natale, Pasqua e vacanze estive); in ogni caso il padre potrà vedere e tenere con se i figli nei weekend a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con se i minori un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza, mentre per tre pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 sino alle ore
21.00 nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé
i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del SI. ed, CP_1 eventualmente della madre, SI.ra ; durante le vacanze pasquali, ad anni Controparte_2 alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del SI. ed, CP_1 eventualmente della madre, SI.ra . I genitori si danno atto che, nella Controparte_2 definizione del sopra eletto calendario, terranno conto dei desideri espressi in tal senso dai figli e dalla necessità di procedere ad una distribuzione equa tra gli stessi, idonea a garantire ad entrambi i genitori di trascorrere parte del tempo con i figli;
2 6) Il SI. si obbliga a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 di CP_1 ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente ING Direct
[...]CC0010315116 intestato alla IG.ra , l'importo pari ad Controparte_2
€ 300,00 (settecentocinquanta/00) a titolo di conguaglio per il mantenimento dei figli (euro
150,00 per ogni figlio) cifra in considerazione del reddito mensile del e della nuova CP_1 necessità dello stesso di far fronte a nuova eSIenza abitativa;
7) I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come individuate descritte e disciplinate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale Ordinario di
Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014. In particolare, si precisa che faranno carico al padre e alla madre nella misura del 50% cadauno le spese per l'acquisto dei libri scolastici, le spese sportive relativamente ad un solo sport a figlio, le spese sanitarie, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate);
8) Visto l'art. 3, lettera b) della Legge n. 1185/1967 come novellato dall'art. 24 della legge
3/2003 e s.m.i., i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faicchio (BN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto
6, parte 2, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2571/2024 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv.to MULAZZI ALESSANDRO;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.to MULAZZI ALESSANDRO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Faicchio (BN) in data 01/07/2012 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
1) L'appartamento sito in Roma alla VIA LANCIANO N. 21 - Scala: C - Interno: 7 già casa coniugale, in virtù di contratto di locazione di immobile di edilizia residenziale pubblica, viene concordemente lasciato alla IG.ra Controparte_2
2) La SI.ra (Insegnate di Ruolo) rinuncia espressamente a qualsiasi Controparte_2 contributo a carico del IG. (impiegato Informatico), per il proprio CP_1 mantenimento;
i coniugi, pertanto, essendo entrambi autosufficienti dichiarano di avere già definito ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente;
3) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative ed eserciteranno congiuntamente la
1 responsabilità genitoriale. I minori manterranno l'attuale residenza anagrafica presso la casa coniugale assegnata alla madre, in quanto con lei conviventi;
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori, congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
5) Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente i figli, nonché di trascorrere con loro periodi di vacanza. In particolare, i coniugi concordano che:
a. il SI. potrà liberamente frequentare la casa coniugale preavvertendo la SI.ra Parte_2
; Controparte_2
b. i figli continueranno a partecipare alle attività sportive e/o ricreative attualmente svolte, in ogni caso almeno uno sport ciascuno;
c. i genitori parteciperanno, insieme, in assenza di eventuali nuovi compagni e/o compagne, alle attività ricreative svolte dai figli allorché venga richiesta la presenza della famiglia;
d. il SInor si impegna ad assistere, alle gare sportive dei figli e alle recite Parte_2 scolastiche di questi ultimi;
e. in occasione di compleanni dei figli, comunioni e cresime, i genitori concordano di essere presenti entrambi in assenza di eventuali nuovi compagni e/o compagne;
f. i genitori concorderanno annualmente un calendario che definisca tempi e modalità con cui i figli trascorreranno le festività scolastiche (Natale, Pasqua e vacanze estive); in ogni caso il padre potrà vedere e tenere con se i figli nei weekend a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con se i minori un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, nella settimana che si conclude con il weekend di sua pertinenza, mentre per tre pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 sino alle ore
21.00 nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza della madre, nel rispetto degli impegni sportivi e ricreativi dei minori;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé
i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del SI. ed, CP_1 eventualmente della madre, SI.ra ; durante le vacanze pasquali, ad anni Controparte_2 alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi del SI. ed, CP_1 eventualmente della madre, SI.ra . I genitori si danno atto che, nella Controparte_2 definizione del sopra eletto calendario, terranno conto dei desideri espressi in tal senso dai figli e dalla necessità di procedere ad una distribuzione equa tra gli stessi, idonea a garantire ad entrambi i genitori di trascorrere parte del tempo con i figli;
2 6) Il SI. si obbliga a versare mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 di CP_1 ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente ING Direct
[...]CC0010315116 intestato alla IG.ra , l'importo pari ad Controparte_2
€ 300,00 (settecentocinquanta/00) a titolo di conguaglio per il mantenimento dei figli (euro
150,00 per ogni figlio) cifra in considerazione del reddito mensile del e della nuova CP_1 necessità dello stesso di far fronte a nuova eSIenza abitativa;
7) I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come individuate descritte e disciplinate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale Ordinario di
Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 dicembre 2014. In particolare, si precisa che faranno carico al padre e alla madre nella misura del 50% cadauno le spese per l'acquisto dei libri scolastici, le spese sportive relativamente ad un solo sport a figlio, le spese sanitarie, le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate);
8) Visto l'art. 3, lettera b) della Legge n. 1185/1967 come novellato dall'art. 24 della legge
3/2003 e s.m.i., i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Faicchio (BN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto
6, parte 2, serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di conSIlio del Tribunale di Roma, in data 11/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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