TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 740/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 740/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.04.2024,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Cascia, Via Cursula n. 3
e
(C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'11.5.1995, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, Piazza della Vittoria n. 35, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cascia in data 14.02.2023
(atto n. 1, parte I, anno 2023)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto Cascia in data 14.02.2023.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
92/2024 pubblicata in data 12.08.2024, passata in giudicato il 28.02.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14.02.2023 matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cascia al n. 1, Serie Ufficio 1, Parte I;
2) ordinare al Comune di Cascia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Il godimento della casa sita in Cascia Via Cursula n. 3 int. 9, salvi gli effetti del contratto di locazione, spetterà in via esclusiva alla Sig.ra in quanto peraltro detto immobile è Parte_1
stato già rilasciato dal Sig. in data 27.01.2024; Parte_2
4) dichiarare che nessun contributo economico, a qualsivoglia ragione, anche a titolo di assegno divorzile, è previsto a favore ed a carico di una parte nei confronti dell'altra;
5) dichiarare compensate le spese legali;
I ricorrenti si danno atto e convengono che ogni aspetto patrimoniale è già stato definito secondo le condizioni ed i patti ulteriori previsti nel precedente capitolo relativo alla disciplina dell'accordo di separazione;
Le eventuali esposizioni debitorie dei coniugi nei confronti di terzi non vengono disciplinate nel presente ricorso e seguiranno quindi la disciplina codicistica”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Cascia in data 14.02.2023, trascritto nei Registri Parte_2 degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Cascia, al n. 1, parte I, anno 2023;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cascia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 740/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.04.2024,
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Cascia, Via Cursula n. 3
e
(C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'11.5.1995, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Merini ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto, Piazza della Vittoria n. 35, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cascia in data 14.02.2023
(atto n. 1, parte I, anno 2023)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale scioglimento del matrimonio civile contratto Cascia in data 14.02.2023.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
92/2024 pubblicata in data 12.08.2024, passata in giudicato il 28.02.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 14.02.2023 matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cascia al n. 1, Serie Ufficio 1, Parte I;
2) ordinare al Comune di Cascia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Il godimento della casa sita in Cascia Via Cursula n. 3 int. 9, salvi gli effetti del contratto di locazione, spetterà in via esclusiva alla Sig.ra in quanto peraltro detto immobile è Parte_1
stato già rilasciato dal Sig. in data 27.01.2024; Parte_2
4) dichiarare che nessun contributo economico, a qualsivoglia ragione, anche a titolo di assegno divorzile, è previsto a favore ed a carico di una parte nei confronti dell'altra;
5) dichiarare compensate le spese legali;
I ricorrenti si danno atto e convengono che ogni aspetto patrimoniale è già stato definito secondo le condizioni ed i patti ulteriori previsti nel precedente capitolo relativo alla disciplina dell'accordo di separazione;
Le eventuali esposizioni debitorie dei coniugi nei confronti di terzi non vengono disciplinate nel presente ricorso e seguiranno quindi la disciplina codicistica”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
All'udienza del 5.03.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 2 di 3 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Cascia in data 14.02.2023, trascritto nei Registri Parte_2 degli atti di Matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di Cascia, al n. 1, parte I, anno 2023;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cascia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3