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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 25/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7059/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Rio (LI) Loc. San Felo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Cerbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano (MI) Viale Lazio n. 21, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresenta e difesa dall'Avv.
Alessandra Tommolillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano
(MI), Viale Lazio n. 21, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto nel Comune di OG
MO (MI) in data 27/06/1987 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Milano n. 624 – Parte 2 – Serie B/3 – Anno 1987.
- Ordinare al Comune di OG MO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare compensate le spese legali.
- Contestualmente si chiede di
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni: Dichiarare i coniugi indipendenti economicamente.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi i coniugi convengono di sciogliere la comunione della casa coniugale e dei relativi box di pertinenza, siti nel Comune di AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1 in comproprietà superficiaria al 50% ciascuno tra gli stessi (cfr. doc.6), assegnati in sede di separazione alla moglie, di seguito meglio identificati: villetta unifamiliare composta da un locale e servizi al piano terra, tre locali e servizio al piano primo, un locale al piano secondo sottotetto, vano cantina, lavanderia, vano autorimessa e posto auto al piano interrato, il tutto fornito dei seguenti dati di precensimento nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: partita 100.047 – foglio 7 – mappali:
n. 277 sub. 1 – Via S. Antonio – Piani T-1-2-S1 (locali d'abitazione);
n. 277 sub. 3 – Via S. Antonio – Piano S1 (autorimessa);
n. 277 sub. 2 – Via S. Antonio – Piano S1 (posto auto).
Coerenze in corpo dei locali d'abitazione in contorno: area in uso esclusivo a parte del mappale
275, mappale 276, area in uso esclusivo a parte del mappale 275 per due lati. Coerenze in corpo dei vani al piano interrato in contorno: cortile comune, mappale 276, spazio comune, mappale
337 sub. 8, vespaio.
Pertinenza dell'unità immobiliare uso abitazione sopra descritta, viene considerata anche la porzione di area nuda comune adiacente la medesima unità, come meglio indicato nel rogito notarile (cfr. doc.6).
Il sig. cederà a titolo oneroso alla sig.ra la propria quota di proprietà superficiaria PT Pt_2 degli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1, come sopra meglio identificati. Quale corrispettivo della cessione della quota del 50% di proprietà superficiaria degli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1, la sig.ra cederà al sig. le proprie quote sociali – pari al 45% delle quote totali – Pt_2 PT della Esa Studio S.r.l. - Elaborazione Studi per la Sicurezza Aziendale, C.F. e P.VA
, con sede legale a Milano (MI) Via Mondovì n. 2 (cfr. doc.5). P.VA_1
La cessione della quota di proprietà superficiaria del sig. degli immobili siti a AV PT
RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1 a fronte della cessione delle quote sociali della
Esa Studio S.r.l. - Elaborazione Studi per la Sicurezza Aziendale, C.F. e P.VA , P.VA_1 facenti capo alla sig.ra , avverrà entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della Pt_2 sentenza pronunciata a definizione del presente giudizio, dinanzi al Notaio di Milano il Per_1 cui compenso sarà a carico solidale delle parti.
Gli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1, come sopra meglio identificati, non risultano gravati da ipoteca o da altri pesi/oneri.
Il sig. rinuncia sin da ora all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto di PT cessione.
Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n. 74 del 1987, Art.
19.
Alla luce della cessione degli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano
T-1-2-S1, come sopra meglio identificati, saranno a carico esclusivo della sig.ra le spese Pt_2 tutte, di manutenzione ordinarie e straordinarie e di gestione dei medesimi.
Le parti concordano altresì di porre in vendita quanto prima gli ulteriori immobili di cui sono comproprietari al 50%, precisamente: immobile sito nel Comune di AV RI (MB) Via Michelangelo Merisi Da Caravaggio
n. 4 Piano S1, Foglio 7 Particella 398 Subalterno 15, Categoria C/6, Classe 04, Consistenza 24 mq, Rendita 76,85; immobili siti nel Comune di Rio (LI) Località San Felo Piano T, Foglio 18 Particella 358
Subalterni 606, 635, 627, 628, 629, rispettivamente Categoria A/2, C/6, F/1, F/1, F/1, rispettivamente Classe 03, 01, rispettivamente Consistenza 3 vani, 12 mq, 150 mq, 165 mq, 189 mq, rispettivamente Rendita € 449,32, € 26,03.
Il ricavato della vendita degli immobili appena descritti sarà suddiviso equamente tra le parti, che si faranno carico pariteticamente di eventuali e relativi costi di vendita.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 26/05/2011 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 14/06/2011.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi, sopra trascritte, sottoscritte da entrambe le parti e depositate in data 27 novembre 2024, possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 25/10/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in OG MO (MI) in data 27/06/1987 (atto PT Parte_2
n. 87, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di OG MO
(MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OG MO (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 25/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7059/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Rio (LI) Loc. San Felo n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Cerbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano (MI) Viale Lazio n. 21, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresenta e difesa dall'Avv.
Alessandra Tommolillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano
(MI), Viale Lazio n. 21, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto nel Comune di OG
MO (MI) in data 27/06/1987 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
Milano n. 624 – Parte 2 – Serie B/3 – Anno 1987.
- Ordinare al Comune di OG MO (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Dichiarare compensate le spese legali.
- Contestualmente si chiede di
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni: Dichiarare i coniugi indipendenti economicamente.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti i coniugi i coniugi convengono di sciogliere la comunione della casa coniugale e dei relativi box di pertinenza, siti nel Comune di AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1 in comproprietà superficiaria al 50% ciascuno tra gli stessi (cfr. doc.6), assegnati in sede di separazione alla moglie, di seguito meglio identificati: villetta unifamiliare composta da un locale e servizi al piano terra, tre locali e servizio al piano primo, un locale al piano secondo sottotetto, vano cantina, lavanderia, vano autorimessa e posto auto al piano interrato, il tutto fornito dei seguenti dati di precensimento nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: partita 100.047 – foglio 7 – mappali:
n. 277 sub. 1 – Via S. Antonio – Piani T-1-2-S1 (locali d'abitazione);
n. 277 sub. 3 – Via S. Antonio – Piano S1 (autorimessa);
n. 277 sub. 2 – Via S. Antonio – Piano S1 (posto auto).
Coerenze in corpo dei locali d'abitazione in contorno: area in uso esclusivo a parte del mappale
275, mappale 276, area in uso esclusivo a parte del mappale 275 per due lati. Coerenze in corpo dei vani al piano interrato in contorno: cortile comune, mappale 276, spazio comune, mappale
337 sub. 8, vespaio.
Pertinenza dell'unità immobiliare uso abitazione sopra descritta, viene considerata anche la porzione di area nuda comune adiacente la medesima unità, come meglio indicato nel rogito notarile (cfr. doc.6).
Il sig. cederà a titolo oneroso alla sig.ra la propria quota di proprietà superficiaria PT Pt_2 degli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1, come sopra meglio identificati. Quale corrispettivo della cessione della quota del 50% di proprietà superficiaria degli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1, la sig.ra cederà al sig. le proprie quote sociali – pari al 45% delle quote totali – Pt_2 PT della Esa Studio S.r.l. - Elaborazione Studi per la Sicurezza Aziendale, C.F. e P.VA
, con sede legale a Milano (MI) Via Mondovì n. 2 (cfr. doc.5). P.VA_1
La cessione della quota di proprietà superficiaria del sig. degli immobili siti a AV PT
RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1 a fronte della cessione delle quote sociali della
Esa Studio S.r.l. - Elaborazione Studi per la Sicurezza Aziendale, C.F. e P.VA , P.VA_1 facenti capo alla sig.ra , avverrà entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della Pt_2 sentenza pronunciata a definizione del presente giudizio, dinanzi al Notaio di Milano il Per_1 cui compenso sarà a carico solidale delle parti.
Gli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano T-1-2-S1, come sopra meglio identificati, non risultano gravati da ipoteca o da altri pesi/oneri.
Il sig. rinuncia sin da ora all'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto di PT cessione.
Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge n. 74 del 1987, Art.
19.
Alla luce della cessione degli immobili siti a AV RI (MB) Via S. Antonio n. 9 Piano
T-1-2-S1, come sopra meglio identificati, saranno a carico esclusivo della sig.ra le spese Pt_2 tutte, di manutenzione ordinarie e straordinarie e di gestione dei medesimi.
Le parti concordano altresì di porre in vendita quanto prima gli ulteriori immobili di cui sono comproprietari al 50%, precisamente: immobile sito nel Comune di AV RI (MB) Via Michelangelo Merisi Da Caravaggio
n. 4 Piano S1, Foglio 7 Particella 398 Subalterno 15, Categoria C/6, Classe 04, Consistenza 24 mq, Rendita 76,85; immobili siti nel Comune di Rio (LI) Località San Felo Piano T, Foglio 18 Particella 358
Subalterni 606, 635, 627, 628, 629, rispettivamente Categoria A/2, C/6, F/1, F/1, F/1, rispettivamente Classe 03, 01, rispettivamente Consistenza 3 vani, 12 mq, 150 mq, 165 mq, 189 mq, rispettivamente Rendita € 449,32, € 26,03.
Il ricavato della vendita degli immobili appena descritti sarà suddiviso equamente tra le parti, che si faranno carico pariteticamente di eventuali e relativi costi di vendita.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 26/05/2011 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 14/06/2011.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi, sopra trascritte, sottoscritte da entrambe le parti e depositate in data 27 novembre 2024, possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 25/10/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in OG MO (MI) in data 27/06/1987 (atto PT Parte_2
n. 87, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di OG MO
(MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di OG MO (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato