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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN CI FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1438/2025, promosso con ricorso depositato in data 12/05/2025 da e , entrambi con avv. ANTONELLA MAZZONE. Parte_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo di aver intrattenuto Per una relazione more uxorio e dalla loro unione sono nate, a Catania, e, a Trieste, Persona_2 rispettivamente il 17.07.2018 e il 29.11.13 ; purtroppo, i rapporti personali fra i genitori si sono incrinati e, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la convivenza, andando a vivere in abitazioni separate, regolamentando le condizioni di affidamento e mantenimento delle loro figlie, con piena soddisfazione di entrambe e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese. In particolare, le parti hanno indicato le seguenti condizioni: Per
“1. le minori e verranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé le figlie Parte_2 almeno un week end a settimana, da venerdì pomeriggio a domenica mattina, pernotti compresi, e un giorno a settimana, salvo diversi accordi con la madre. Nello specifico, andrà a prenderle il venerdì pomeriggio e li riporterà dalla madre la domenica mattina. Ulteriori e diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere pagina 1 di 3 concordati tra i genitori. Potranno altresì essere stabilite giornate di recupero delle visite non usufruite per impegni lavorativi del genitore previamente comunicati.
Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie il giorno del Parte_2
26 dicembre e del 01 gennaio di un anno con orario da concordare, il giorno del 25 e quello del 31/12 di un Per altro, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze pasquali, si applicherà il criterio dell'alternanza: e trascorreranno un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo Persona_3 viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 Parte_2 giorni consecutivi oppure non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. La signora avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno un mese nello stesso periodo. Detti Pt_1 periodi - che potranno essere anche variati in aumento su accordo delle parti - dovranno essere individuati entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
3. Il Sig. verserà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la Parte_2 somma globale di € 600,00 (300,00 a figlia), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie dd.
18.05.2015 tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di Trieste. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto a mani della sig.ra oppure mediante bonifico Pt_1 ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Pt_1 mese solare. L'assegno unico familiare spetterà alla madre. Detrazioni fiscali al 50% per ognuno dei due genitori.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi delle pagina 2 di 3 due figlie minori, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 17/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa AN CI EL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN CI FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Francesca AJELLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1438/2025, promosso con ricorso depositato in data 12/05/2025 da e , entrambi con avv. ANTONELLA MAZZONE. Parte_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo di aver intrattenuto Per una relazione more uxorio e dalla loro unione sono nate, a Catania, e, a Trieste, Persona_2 rispettivamente il 17.07.2018 e il 29.11.13 ; purtroppo, i rapporti personali fra i genitori si sono incrinati e, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la convivenza, andando a vivere in abitazioni separate, regolamentando le condizioni di affidamento e mantenimento delle loro figlie, con piena soddisfazione di entrambe e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese. In particolare, le parti hanno indicato le seguenti condizioni: Per
“1. le minori e verranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé le figlie Parte_2 almeno un week end a settimana, da venerdì pomeriggio a domenica mattina, pernotti compresi, e un giorno a settimana, salvo diversi accordi con la madre. Nello specifico, andrà a prenderle il venerdì pomeriggio e li riporterà dalla madre la domenica mattina. Ulteriori e diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere pagina 1 di 3 concordati tra i genitori. Potranno altresì essere stabilite giornate di recupero delle visite non usufruite per impegni lavorativi del genitore previamente comunicati.
Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie il giorno del Parte_2
26 dicembre e del 01 gennaio di un anno con orario da concordare, il giorno del 25 e quello del 31/12 di un Per altro, salvo diverso accordo tra le parti. Per le vacanze pasquali, si applicherà il criterio dell'alternanza: e trascorreranno un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo Persona_3 viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno 15 Parte_2 giorni consecutivi oppure non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. La signora avrà la facoltà di trascorrere con le figlie almeno un mese nello stesso periodo. Detti Pt_1 periodi - che potranno essere anche variati in aumento su accordo delle parti - dovranno essere individuati entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
3. Il Sig. verserà mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la Parte_2 somma globale di € 600,00 (300,00 a figlia), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, secondo il Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie dd.
18.05.2015 tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di Trieste. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto a mani della sig.ra oppure mediante bonifico Pt_1 ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni Pt_1 mese solare. L'assegno unico familiare spetterà alla madre. Detrazioni fiscali al 50% per ognuno dei due genitori.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità e passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi delle pagina 2 di 3 due figlie minori, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 17/07/2025
Il Presidente relatore dott.ssa AN CI EL
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