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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la prima sezione civile del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 14480/15 R. G. e n. 14626/15 R. G., aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;
promosse da
, in Concordato Preventivo, con sede in San Parte_1
Giovanni La Punta, via A. Manzoni, s. n., in persona del suo legale rappresentante p. t., dott.
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zangara, elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del suo procuratore, in Catania, via Conte Ruggero, 4,
, nato a [...] il [...], residente in [...]
8, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zangara, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore, in Catania, via Conte Ruggero, 4;
, nato a [...] il [...], e, per esso, la sua procuratrice Controparte_1
speciale, nominata con procura del 18.05.1999 in notar (Rep. 47968, Racc. Persona_1
6835), , nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Persona_2
Dario Sanfilippo, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore, in Catania,
via Pietro Toselli, 23;
OPPONENTI
CONTRO
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DEL LAVORO DI CATANIA,
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Catania, via Battello, 29/B, CP_2
rappresentato e difeso a mezzo di Funzionario,
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in concordato preventivo e proponevano opposizione Parte_4 Parte_3
avverso le ordinanze – ingiunzioni n. 15/0972, 15/0975, 15/0978, 15/0975 bis, notificate ad e a in data 02.09.2015 e avverso le ordinanze – ingiunzioni n. Pt_4 Parte_3
15/0974 bis, 15/0974, 15/0977 e 15/0971, notificata ad e a il Pt_4 Controparte_1
02.09.2015, tutte emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Catania, con le quali erano state irrogate varie sanzioni amministrative collegate al mancato rispetto delle norme regolanti il riposo settimanale di lavoratori impiegati presso il centro commerciale “le
Ginestre”, a seguito di accesso ispettivo in data 18.03.2010 e di verbale ispettivo notificato il
24.09.2010; accertamento afferente il periodo 01.12.2007 / 28.02.2010.
Precisamente, i verbalizzanti rilevavano: a) la violazione dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n.
213 del 19.07.2004, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni;
b) la violazione dell'art. 7, comma 1, del D.
Lgs. n. 213 del 19.07.2004, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore;
c) la violazione dell'art. 7, comma 1, del D.
Lgs. n. 213 del 19.07.2004, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
La sanzione comminata era di complessivi euro 157.194,92.
Deducevano l'estinzione del credito per omessa notifica del verbale di contestazione dell'illecito al suo responsabile, individuato in altro soggetto ( ) rispetto Persona_3
ai legali rappresentanti della per i singoli periodi (ovvero i soggetti nominati Parte_4
con provvedimento del Tribunale di Catania nel 2001), il responsabile del centro commerciale, cui era stato delegato, con procura, l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione, tra cui l'adozione di tutte le misure prescritte dalle vigenti leggi sulla protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e di tutte le disposizioni necessarie e opportune per garantire il rispetto di tutte le norme di tutela dei lavoratori.
Deducevano che gli amministratori nominati dal Tribunale Penale di Catania, rinvenendo la procura rilasciata in favore dei preposti dei vari centri commerciali, tra cui anche quello oggetto dell'accertamento per cui è giudizio, non erano stati posti nella condizione di conoscere eventuali irregolarità nella concessione dei riposi giornalieri e settimanali ai lavoratori e, pertanto non potevano rispondere dei relativi illeciti amministrativi.
Il ricorrente deduceva, inoltre, che egli era rimasto in carica quale Parte_3
commissario giudiziario fino al 15.06.2009, mentre con le ordinanze ingiunzioni nn.
15/0972, 15/0975, 15/0978 e 15/0975 bis venivano richiesti importi per violazioni commesse dal 01.12.2007 al 28.02.2010. Pertanto, risultavano non dovute dallo stesso le somme per le violazioni commesse dal 16.06.2009 al 28.02.2010.
deduceva che, per le ordinanze ingiunzioni nn. 1570974 bis, 1570974, Parte_4
15/0977 e 15/0971, notificate quale responsabile solidale con il prof. che Controparte_1
questi era rimasto in carica quale commissario giudiziario fino al 26.04.2009, data in cui aveva rassegnato le sue dimissioni.
Pertanto, risultavano non dovute dalla stessa le somme per le violazioni commesse dal
26.04.2009 al 28.02.2010.
Eccepiva la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per le violazioni.
Eccepiva l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni per aver comminato le sanzioni amministrative secondo il cumulo materiale e non giuridico.
Chiedeva dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per le violazioni amministrative, l'estinzione del credito ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, la carenza di responsabilità dei commissari giudiziari per la procura conferita dal 1998 al responsabile del centro commerciale, l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni nella quantificazione delle somme nei confronti dei commissari giudiziari.
proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 15/0974 bis, Controparte_1
15/0974, 15/0977 e 15/0971, notificata il giorno 11.09.2015, con le quali erano state comminate sanzioni, per violazioni relative al mancato rispetto delle norme regolanti il riposo settimanale di lavoratori impiegati presso il centro commerciale “le Ginestre”, per complessivi euro 60.927,02, in via solidale con Parte_4
Deduceva di non aver mai ricevuto notifica del verbale di accertamento o di contestazione;
eccepiva pertanto l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, atteso che,
conclusosi l'accertamento in data 24.09.2010 (per come risultava dalle stesse ordinanze ingiunzioni) alcuna contestazione risultava notificata allo stesso nei successivi novanta giorni.
Eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalle ordinanze ingiunzioni.
Eccepiva l'assenza di responsabilità in capo ad esso ricorrente, per l'esistenza di procura in favore dei vari soggetti assegnati quali responsabili dei centri commerciali (per il centro commerciale “Le Ginestre” era il signor ), per l'adempimento di tutti gli Persona_3
obblighi derivanti dalla gestione, nella quale era precisato che ciascun preposto poteva adottare tutte le misure prescritte dalle vigenti leggi sulla protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Eccepiva l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni per aver comminato le sanzioni amministrative secondo il cumulo materiale e non giuridico.
Chiedeva dichiararsi estinta, ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, l'obbligazione, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni,
l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni nella quantificazione delle somme nei confronti dei commissari giudiziari. Si costituiva in entrambi i giudizi la Controparte_3
contestando gli assunti dei ricorrenti, eccependo l'avvenuta notifica, in data
[...]
30.09.2010, del verbale di contestazione, a mani degli stessi ricorrenti, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Riuniti i due procedimenti, questi venivano istruiti con produzione documentale e decisi, con contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi esaminare l'eccezione, formulata dagli opponenti con i ricorsi tempestivamente proposti, di prescrizione delle sanzioni di cui alle ingiunzioni impugnate.
Tale eccezione non è fondata a va respinta.
E, invero, per come dichiarato dagli stessi ricorrenti, a fronte delle violazioni commesse ed accertate in data 24.09.2010 (per come risulta dalle stesse ordinanze ingiunzioni), i verbali di contestazione venivano notificati a mani dei ricorrenti in data 30.09.2010 (vedi notifiche in atti, prodotte dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Catania), mentre le relative ordinanze
– ingiunzioni risultano notificate in data 02.09.2015 e in data 11.09.2015.
Poiché la notifica del verbale di contestazione è atto di interruzione della prescrizione, ne deriva che alcuna prescrizione quinquennale è maturata.
Del pari, va rigettata l'eccezione di estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14 L.
689/81, posto che l'accertamento risulta completato in data 24.09.2010 e il relativo verbale notificato in data 30.09.2010, quindi prima del decorso dei novanta giorni di cui all'art. 14 L.
689/81.
Passando all'esame del merito della controversia, si osserva quanto segue.
Gli amministratori giudiziari di risultano nominati con l'ordinanza del Parte_4
28.09.2001 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, al fine di consentire la prosecuzione delle attività commerciali, poi confermati con provvedimento del
07.10.2002. Ora, pur se i commissari giudiziari sono stati nominati con possibilità di esercizio del singolo commissario del potere decisionale per gli atti di ordinaria amministrazione (mentre gli atti di straordinaria amministrazione avrebbero dovuto essere adottati congiuntamente),
l'esistenza, già al momento della loro nomina, di procura notarile con la quale l'Amministratore Unico di aveva nominato i preposti quali responsabili dei singoli Pt_4
punti vendita (tra cui quello del centro commerciale “Le Ginestre”, individuato nella persona del signor ), per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla Persona_3
gestione e con la responsabilità, per ciò che qui rileva, “dell'adozione e del mantenimento di tutte le misure prescritte dalle leggi vigenti e da quelle in prosieguo emanate sulla prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro, delle norme sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, esclude la loro responsabilità per la violazione degli obblighi relativi al rispetto delle norme regolanti il riposo settimanale dei lavoratori, in quanto tale attività di gestione e controllo era stata delegata ai preposti, responsabili dei singoli punti vendita, con esclusione della responsabilità in capo al legale rappresentante dell' (per come indicato nella Pt_4
procura).
E, invero, allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita (tale era l' ), diffusi sul territorio, dell'illecito Pt_4
amministrativo consumato in uno di essi non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto.
Pertanto, il legale rappresentante della società non risponde dell'illecito per mancanza di responsabilità per difetto dell'elemento psicologico.
Ne consegue l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. n. 15/0972, 15/0975, 15/0978,
15/0975 bis nei conforti di e delle ordinanze ingiunzioni n. 1570974 bis, Parte_3
1570974, 15/0977 e 15/0971 nei confronti di . Controparte_1 Riguardo alla società in concordato preventivo, devesi rilevare che il verbale Parte_4
di accertamento e di contestazione delle violazioni non risulta notificato al trasgressore,
, preposto responsabile, in virtù della procura sora ricordata, del punto Persona_3
vendita presso il centro commerciale “Le Ginestre”.
Orbene, la mancata notifica della violazione all'autore libera anche l'obbligato solidale,
ovvero la società opponente.
Pertanto, deve considerarsi estinta anche l'obbligazione solidale della società.
Quanto alle spese processuali, queste vanno compensate, attesa la particolare complessità
delle questioni trattate.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione prima civile, dottoressa Maria Mottese,
definitivamente a pronunziando nelle cause riunite iscritte al n. 14480/15 R. G. e n. 14626/15
R. G., ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accoglie le opposizioni proposte da Pt_1
in concordato preventivo, in persona del suo legale rappr. p. t., da e
[...] Parte_3
da avverso le ordinanze – ingiunzioni prot. nn. 15/0972, 15/0975, 15/0978, Controparte_1
15/0975 bis, 15/0974 bis, 15/0974, 15/0977 e 15/0971, emesse dalla Direzione Territoriale
del Lavoro di Catania in data 02.09.2015. Per l'effetto, annulla le impugnate ordinanze –
ingiunzioni prot. nn. 15/0972, 15/0975, 15/0978, 15/0975 bis, 15/0974 bis, 15/0974, 15/0977
e 15/0971.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 22.06.2020
Il G.O.T.
Maria Mottese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la prima sezione civile del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 14480/15 R. G. e n. 14626/15 R. G., aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81;
promosse da
, in Concordato Preventivo, con sede in San Parte_1
Giovanni La Punta, via A. Manzoni, s. n., in persona del suo legale rappresentante p. t., dott.
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zangara, elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio del suo procuratore, in Catania, via Conte Ruggero, 4,
, nato a [...] il [...], residente in [...]
8, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zangara, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore, in Catania, via Conte Ruggero, 4;
, nato a [...] il [...], e, per esso, la sua procuratrice Controparte_1
speciale, nominata con procura del 18.05.1999 in notar (Rep. 47968, Racc. Persona_1
6835), , nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Persona_2
Dario Sanfilippo, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore, in Catania,
via Pietro Toselli, 23;
OPPONENTI
CONTRO
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DEL LAVORO DI CATANIA,
elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Catania, via Battello, 29/B, CP_2
rappresentato e difeso a mezzo di Funzionario,
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in concordato preventivo e proponevano opposizione Parte_4 Parte_3
avverso le ordinanze – ingiunzioni n. 15/0972, 15/0975, 15/0978, 15/0975 bis, notificate ad e a in data 02.09.2015 e avverso le ordinanze – ingiunzioni n. Pt_4 Parte_3
15/0974 bis, 15/0974, 15/0977 e 15/0971, notificata ad e a il Pt_4 Controparte_1
02.09.2015, tutte emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Catania, con le quali erano state irrogate varie sanzioni amministrative collegate al mancato rispetto delle norme regolanti il riposo settimanale di lavoratori impiegati presso il centro commerciale “le
Ginestre”, a seguito di accesso ispettivo in data 18.03.2010 e di verbale ispettivo notificato il
24.09.2010; accertamento afferente il periodo 01.12.2007 / 28.02.2010.
Precisamente, i verbalizzanti rilevavano: a) la violazione dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n.
213 del 19.07.2004, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni;
b) la violazione dell'art. 7, comma 1, del D.
Lgs. n. 213 del 19.07.2004, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore;
c) la violazione dell'art. 7, comma 1, del D.
Lgs. n. 213 del 19.07.2004, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
La sanzione comminata era di complessivi euro 157.194,92.
Deducevano l'estinzione del credito per omessa notifica del verbale di contestazione dell'illecito al suo responsabile, individuato in altro soggetto ( ) rispetto Persona_3
ai legali rappresentanti della per i singoli periodi (ovvero i soggetti nominati Parte_4
con provvedimento del Tribunale di Catania nel 2001), il responsabile del centro commerciale, cui era stato delegato, con procura, l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione, tra cui l'adozione di tutte le misure prescritte dalle vigenti leggi sulla protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e di tutte le disposizioni necessarie e opportune per garantire il rispetto di tutte le norme di tutela dei lavoratori.
Deducevano che gli amministratori nominati dal Tribunale Penale di Catania, rinvenendo la procura rilasciata in favore dei preposti dei vari centri commerciali, tra cui anche quello oggetto dell'accertamento per cui è giudizio, non erano stati posti nella condizione di conoscere eventuali irregolarità nella concessione dei riposi giornalieri e settimanali ai lavoratori e, pertanto non potevano rispondere dei relativi illeciti amministrativi.
Il ricorrente deduceva, inoltre, che egli era rimasto in carica quale Parte_3
commissario giudiziario fino al 15.06.2009, mentre con le ordinanze ingiunzioni nn.
15/0972, 15/0975, 15/0978 e 15/0975 bis venivano richiesti importi per violazioni commesse dal 01.12.2007 al 28.02.2010. Pertanto, risultavano non dovute dallo stesso le somme per le violazioni commesse dal 16.06.2009 al 28.02.2010.
deduceva che, per le ordinanze ingiunzioni nn. 1570974 bis, 1570974, Parte_4
15/0977 e 15/0971, notificate quale responsabile solidale con il prof. che Controparte_1
questi era rimasto in carica quale commissario giudiziario fino al 26.04.2009, data in cui aveva rassegnato le sue dimissioni.
Pertanto, risultavano non dovute dalla stessa le somme per le violazioni commesse dal
26.04.2009 al 28.02.2010.
Eccepiva la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per le violazioni.
Eccepiva l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni per aver comminato le sanzioni amministrative secondo il cumulo materiale e non giuridico.
Chiedeva dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per le violazioni amministrative, l'estinzione del credito ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, la carenza di responsabilità dei commissari giudiziari per la procura conferita dal 1998 al responsabile del centro commerciale, l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni nella quantificazione delle somme nei confronti dei commissari giudiziari.
proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 15/0974 bis, Controparte_1
15/0974, 15/0977 e 15/0971, notificata il giorno 11.09.2015, con le quali erano state comminate sanzioni, per violazioni relative al mancato rispetto delle norme regolanti il riposo settimanale di lavoratori impiegati presso il centro commerciale “le Ginestre”, per complessivi euro 60.927,02, in via solidale con Parte_4
Deduceva di non aver mai ricevuto notifica del verbale di accertamento o di contestazione;
eccepiva pertanto l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, atteso che,
conclusosi l'accertamento in data 24.09.2010 (per come risultava dalle stesse ordinanze ingiunzioni) alcuna contestazione risultava notificata allo stesso nei successivi novanta giorni.
Eccepiva l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalle ordinanze ingiunzioni.
Eccepiva l'assenza di responsabilità in capo ad esso ricorrente, per l'esistenza di procura in favore dei vari soggetti assegnati quali responsabili dei centri commerciali (per il centro commerciale “Le Ginestre” era il signor ), per l'adempimento di tutti gli Persona_3
obblighi derivanti dalla gestione, nella quale era precisato che ciascun preposto poteva adottare tutte le misure prescritte dalle vigenti leggi sulla protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Eccepiva l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni per aver comminato le sanzioni amministrative secondo il cumulo materiale e non giuridico.
Chiedeva dichiararsi estinta, ai sensi dell'art. 14 L. 689/81, l'obbligazione, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni,
l'erroneità delle ordinanze ingiunzioni nella quantificazione delle somme nei confronti dei commissari giudiziari. Si costituiva in entrambi i giudizi la Controparte_3
contestando gli assunti dei ricorrenti, eccependo l'avvenuta notifica, in data
[...]
30.09.2010, del verbale di contestazione, a mani degli stessi ricorrenti, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Riuniti i due procedimenti, questi venivano istruiti con produzione documentale e decisi, con contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devesi esaminare l'eccezione, formulata dagli opponenti con i ricorsi tempestivamente proposti, di prescrizione delle sanzioni di cui alle ingiunzioni impugnate.
Tale eccezione non è fondata a va respinta.
E, invero, per come dichiarato dagli stessi ricorrenti, a fronte delle violazioni commesse ed accertate in data 24.09.2010 (per come risulta dalle stesse ordinanze ingiunzioni), i verbali di contestazione venivano notificati a mani dei ricorrenti in data 30.09.2010 (vedi notifiche in atti, prodotte dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Catania), mentre le relative ordinanze
– ingiunzioni risultano notificate in data 02.09.2015 e in data 11.09.2015.
Poiché la notifica del verbale di contestazione è atto di interruzione della prescrizione, ne deriva che alcuna prescrizione quinquennale è maturata.
Del pari, va rigettata l'eccezione di estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14 L.
689/81, posto che l'accertamento risulta completato in data 24.09.2010 e il relativo verbale notificato in data 30.09.2010, quindi prima del decorso dei novanta giorni di cui all'art. 14 L.
689/81.
Passando all'esame del merito della controversia, si osserva quanto segue.
Gli amministratori giudiziari di risultano nominati con l'ordinanza del Parte_4
28.09.2001 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, al fine di consentire la prosecuzione delle attività commerciali, poi confermati con provvedimento del
07.10.2002. Ora, pur se i commissari giudiziari sono stati nominati con possibilità di esercizio del singolo commissario del potere decisionale per gli atti di ordinaria amministrazione (mentre gli atti di straordinaria amministrazione avrebbero dovuto essere adottati congiuntamente),
l'esistenza, già al momento della loro nomina, di procura notarile con la quale l'Amministratore Unico di aveva nominato i preposti quali responsabili dei singoli Pt_4
punti vendita (tra cui quello del centro commerciale “Le Ginestre”, individuato nella persona del signor ), per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla Persona_3
gestione e con la responsabilità, per ciò che qui rileva, “dell'adozione e del mantenimento di tutte le misure prescritte dalle leggi vigenti e da quelle in prosieguo emanate sulla prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro, delle norme sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, esclude la loro responsabilità per la violazione degli obblighi relativi al rispetto delle norme regolanti il riposo settimanale dei lavoratori, in quanto tale attività di gestione e controllo era stata delegata ai preposti, responsabili dei singoli punti vendita, con esclusione della responsabilità in capo al legale rappresentante dell' (per come indicato nella Pt_4
procura).
E, invero, allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita (tale era l' ), diffusi sul territorio, dell'illecito Pt_4
amministrativo consumato in uno di essi non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto.
Pertanto, il legale rappresentante della società non risponde dell'illecito per mancanza di responsabilità per difetto dell'elemento psicologico.
Ne consegue l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni n. n. 15/0972, 15/0975, 15/0978,
15/0975 bis nei conforti di e delle ordinanze ingiunzioni n. 1570974 bis, Parte_3
1570974, 15/0977 e 15/0971 nei confronti di . Controparte_1 Riguardo alla società in concordato preventivo, devesi rilevare che il verbale Parte_4
di accertamento e di contestazione delle violazioni non risulta notificato al trasgressore,
, preposto responsabile, in virtù della procura sora ricordata, del punto Persona_3
vendita presso il centro commerciale “Le Ginestre”.
Orbene, la mancata notifica della violazione all'autore libera anche l'obbligato solidale,
ovvero la società opponente.
Pertanto, deve considerarsi estinta anche l'obbligazione solidale della società.
Quanto alle spese processuali, queste vanno compensate, attesa la particolare complessità
delle questioni trattate.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione prima civile, dottoressa Maria Mottese,
definitivamente a pronunziando nelle cause riunite iscritte al n. 14480/15 R. G. e n. 14626/15
R. G., ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accoglie le opposizioni proposte da Pt_1
in concordato preventivo, in persona del suo legale rappr. p. t., da e
[...] Parte_3
da avverso le ordinanze – ingiunzioni prot. nn. 15/0972, 15/0975, 15/0978, Controparte_1
15/0975 bis, 15/0974 bis, 15/0974, 15/0977 e 15/0971, emesse dalla Direzione Territoriale
del Lavoro di Catania in data 02.09.2015. Per l'effetto, annulla le impugnate ordinanze –
ingiunzioni prot. nn. 15/0972, 15/0975, 15/0978, 15/0975 bis, 15/0974 bis, 15/0974, 15/0977
e 15/0971.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 22.06.2020
Il G.O.T.
Maria Mottese