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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. OV D'AN Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. AB NA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1021/2025, promossa in grado di appello
DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.07.1989 e residente a [...] snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano La Venuta Email_1
appellante
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Bagheria (PA) nella Via Pietro Gagliardo, difeso e rappresentato dall'Avv. Maria Pipia ( ; Email_2 appellato
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni
Per l'appellante:
“In riforma della impugnata sentenza n.1680/2024 pubblicata il 26.11.2024 dal Tribunale di termini Imerese, nell'ambito del procedimento civile n.46/2019 R.G., avente per oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi e , con richiesta di Parte_1 Controparte_1
addebito al marito:
1 1. revocare e per l'effetto annullare la statuizione della sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda della Sig.ra di addebito della separazione Parte_1 al marito e nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio di primo Controparte_1
grado, statuendo:
a) l'addebito della separazione intervenuta a carico del marito;
Controparte_1
b) la condanna dl , per il principio della soccombenza, a pagare le spese di Controparte_1
lite del giudizio di 1° grado.
2. con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
Per l'appellato:
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello, rigetti la domanda proposta dall'appellante e conseguentemente confermi la sentenza n.1680/2024 pubblicata il 26/11/2024 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione personale dei coniugi avente n. 46/2019
R.G.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1680/2024 pubblicata il 26.11.2024 il Tribunale di Termini Imerese ha:
- rigettato la domanda di addebito proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- dichiarato improcedibili le domande relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita dei figli minori e Persona_1 Per_2
- dichiarato rinunciata la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
- posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo di mantenimento indiretto dei figli Persona_1
e oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza dal 8 gennaio 2019 Per_2
(data di deposito del ricorso per separazione) alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio iscritto al n.r.g. 49/22;
- compensato le spese di lite tra le parti.
2 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_1
del capo della decisione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso appello si è costituito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 14 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova innanzi tutto ricordare che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare l'intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis, Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. 18 novembre 2013, n. 25843).
Nel caso di specie, il compendio probatorio si fonda essenzialmente su sentenze penali di condanna definitive emesse nei confronti dell'appellato che ne hanno accertato la responsabilità per reati commessi in danno dell'appellante.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda di addebito poichè non sarebbe stata raggiunta la prova della riconducibilità eziologica dell'intollerabilità della convivenza alle condotte poste in essere dal ai danni della . CP_1 Pt_1
Ciò in quanto nessun elemento potrebbe trarsi dalla sentenza n. 4/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Corleone, confermata dalla sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che ha condannato il alla pena di euro 900,00 di multa per il CP_1
reato di cui all'art. 612 comma I c.p. commesso contro la perché i fatti-reato Pt_1
oggetto della sentenza sono stati commessi successivamente al deposito del ricorso per separazione, sicchè non possono costituire la causa del fallimento del rapporto coniugale.
Del pari - secondo il Tribunale - è insufficiente ai fini dell'addebito la condanna alla reclusione ed alla multa inflitta al con la sentenza n. 1647/2022 emessa dal CP_1
Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 612 comma II
c.p.
3 Ciò in quanto il predetto reato è stato commesso il 21 ottobre 2018 e, data la prossimità temporale rispetto al deposito del ricorso per separazione (effettuato il 7 gennaio 2019), può considerarsi come la manifestazione di una crisi irreversibile già in atto.
Ne consegue – secondo la sentenza di primo grado - che, in assenza di ulteriori elementi probatori relativi alle dinamiche dei rapporti tra le parti nel corso della vita coniugale, non è possibile sostenere che le minacce, seppur gravi, rivolte dal alla appellante CP_1
costituiscano la causa del fallimento del matrimonio.
Tanto premesso, le argomentazioni del Tribunale devono essere disattese.
Al riguardo, deve osservarsi che se è vero che la sentenza n. 4/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Corleone, passata in giudicato, ha ad oggetto minacce commesse nei mesi di marzo e maggio 2019, e dunque successivamente al deposito del ricorso per separazione giudiziale avvenuto il 7 gennaio 2019, altrettanto non può dirsi con riferimento al fatto contestato al capo a) oggetto della sentenza n. 1647/2022 del Tribunale di Termini Imerese, anch'essa passata in giudicato, fatto che è stato invece commesso in data 21 ottobre 2018, ovvero nel corso della convivenza matrimoniale.
Come correttamente argomentato dall'appellante, se è vero che il fatto è avvenuto quando la crisi coniugale era già cominciata, è altrettanto vero che esso, per la sua gravità, ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il fatto è così descritto nel capo di imputazione:
a) p. e p. dall'art. 612 comma 2 c.p. perchè minacciava alla coniuge Parte_1 un ingiusto danno dicendole che “le doveva togliere i bambini, che dovevano soffrire tutti perché se non se li godeva lui i suoi figli non se li doveva godere nessuno, che se si fosse messa contro di lui aveva tutto da perdere, che se lo rinchiudevano, quando sarebbe uscito l'avrebbe ammazzata” o espressioni similari. Con l'aggravante della minaccia grave. In Chiusa Sclafani il 21.10.2018 e nei giorni immediatamente successivi”.
In data 21.10.2018 il oltre a minacciare la moglie, l'avrebbe allontanata da casa CP_1
assieme ai figli.
La assieme ai figli ha quindi trovato riparo a casa dei genitori a Chiusa Sclafani. Pt_1
Nei giorni immediatamente successivi, in particolare nelle ore serali, il effettuava CP_1 telefonate dai toni minatori ed offensivi nei confronti dell'appellante.
Si riporta la parte motivazionale della sentenza del Tribunale di Termini Imerese.
4 “Con riferimento ai fatti di cui al capo a) dell'imputazione, la iferiva di Parte_1 essere stata cacciata da casa unitamente ai figli dal in data 21.10.2018, “Il 21 CP_1 ottobre, sì, del 2018, lui ehm… ah, buttò fuori a me assieme ai due bambini che erano minori. In quell'occasione, l'odierno imputato si rivolgeva alla con frasi dal tono Pt_1 fortemente intimidatorio, “Sì, lui mi minacciò che se lo rinchiudevano e sarebbe uscito, mi avrebbe ammazzata. In quel momento, sì. Eh, e poi era molto agitato, quindi”. La , rimasta fuori casa con due bambini piccoli, chiedeva soccorso ai propri genitori Pt_1
e si trasferiva presso la loro abitazione. Dopo qualche giorno, il iniziava ad effettuare una serie di telefonate (principalmente CP_1 nelle ore serali), nel corso delle quali l'imputato profferiva pesanti offese e minacce all'indirizzo della , nonché dei suoi genitori, “lui mi disse praticamente doveva farmi Pt_1 togliere i bambini, che non… che dovevamo soffrire tutti”; “Che visto che non se li godeva lui, non dovevano godercele noi. Significa i miei genitori e io”. La teste , sentita nel corso del dibattimento, riferiva che in data Testimone_1
21.10.2018 veniva contattata telefonicamente dalla figlia, la quale le Parte_1 chiedeva di raggiungerla per portarla in casa sua in quanto il aveva cacciato da CP_1 casa sia lei che i bambini. In quell'occasione, la sentiva il urlare alla Testimone_1 CP_1
EL di andarsene, “Lui che gridava. Per telefono ho sentito lui che gridava e diceva 'vattene! Dammi i soldi!'”. Inoltre, la teste riferiva che il aveva iniziato sistematicamente, “La sera dopo cena”, CP_1
a contattare telefonicamente la ex moglie. Nel corso di tali chiamate il prevenuto “Ha detto che noi dovevamo soffrire… dovevamo soffrire perché avevamo i bambini… come se era colpa nostra avere i bambini… a casa… ha detto 'voi avete i bambini. Tua mamma'… 'non… non diceva nemmeno mamma. Non ci chiamava più nemmeno per nome. Diceva 'quelli là devono soffrire. Devono soffrire perché hanno i miei figli e loro non se li devono godere. Né loro né i genitori né quel canazzo di tuo fratello”. Mio figlio. Era un canazzo. Non lo so. Questo ha detto. “E quel canazzo di tuo fratello… devono soffrire e non… non… perché non… non devono godere sui miei figli”. Poi ha detto in un'altra occasione credo, altre telefonate, ha detto “eh, devono andare a finire”…”. La specificava di avere udito personalmente le parole intimidatorie profferite Testimone_1 dal . CP_1
Così brevemente riepilogato il fatto, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati all'imputato, avendo questi minacciato di un male ingiusto l'odierna persona offesa ovvero dicendole che le avrebbe fatto togliere i bambini e che l'avrebbe ammazzata, nonché omesso di versare in favore dei propri congiunti l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Venendo, in primo luogo, alla valutazione sugli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata al capo a) della rubrica, va detto che il tenore intimidatorio delle frasi proferite dal integra, senz'altro, il reato di minaccia grave di cui all'art. CP_1
612 comma 2 c.p.
Le frasi riportate, sia per il loro contenuto che per le modalità complessive dell'azione, appaiono intrinsecamente idonee a generare nella persona offesa un serio timore per la propria incolumità.
5 In proposito giova ribadire che con l'espressione “minaccia grave” contenuta nel capoverso dell'art. 612 c.p. il legislatore ha inteso dare rilievo all'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo;
al tal fine, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, anche modo generico come viene pronunciata, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato e alle modalità di estrinsecazione della condotta posta in essere (Sez. 5, sentenza del 4 marzo 2015, P.G. c. Vecchione, non massimata;
Sez. 3, n. 725 del 07/03/1966, rv. 101313). Si tratta invero di reato di pericolo, sicché è necessario Per_3 che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare seri intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, P.C. in proc. B., rv. 257951).
È opportuno osservare per altro come le frasi minacciose riferite dalla sono rimaste Pt_1 cristallizzate nelle conversazioni whatsapp prodotte dal P.M. all'udienza del 7.6.2021. Il predetto documento lascia emergere come l'imputato non si sia limitato a minacciare la ex moglie di farle togliere i bambini, ma come il abbia accresciuto la portata CP_1 intimidatoria delle proprie affermazioni rappresentando alla le ulteriori sofferenze Pt_1 che le avrebbe inflitto: “poi si vedrà che te li faccio levare e te pure devi soffrire”, “puoi starne certa”, e ancora: “tuo papà e tua mamma e di un canazzo di tuo frati e i miei figli non se li devono godere”, “il Natale non te lo faccio fare con loro”.
Ebbene, in considerazione dei parametri valutativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice ritiene che possano ritenersi idonee e cogenti le minacce rivolte dall'imputato, il quale, non solo con l'uso delle espressioni richiamate (“mi avrebbe ammazzata”), ma anche con il suo comportamento (l'avere minacciato di morte la alla presenza dei figli Pt_1 minori, nonché avendola vessata con continue telefonate volte, sostanzialmente, ad inculcarle il timore di perdere l'affidamento dei bambini)ha dimostrato di possedere una consistente capacità intimidatoria.
L'odierna persona offesa, nel corso della sua deposizione, affermava di avere temuto per la propria incolumità in seguito alle condotte perpetrate dall'ex coniuge, “Io avevo… ancora oggi ho paura”.
Sulla scorta, dunque, di un giudizio ex ante dell'idoneità della minaccia e della obiettiva capacità intimidatoria delle condotte dell'imputato, deve ritenersi raggiunta la prova di un atteggiamento minaccioso grave posto in essere da parte del . Controparte_1
Del resto, in tal senso si è sempre pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “al concetto di gravità della minaccia, rilevante ex articolo 612 comma 2 del c.p., va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto all'entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovano le parti” (da ultimo Cass. Sez.V 9.5.-12.6.2002, Torraca)”.
Orbene, è stato dunque accertato con sentenza passata in giudicato che il in CP_1
costanza di matrimonio ha gravemente minacciato e “cacciato” da casa la moglie Pt_1 assieme ai figli minori.
[...]
6 Applicando al caso di specie l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla violenza fisica, deve ritenersi che l'episodio del 21.10.2018 e le minacce telefoniche proferite nelle sere successive costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Si evidenzia inoltre, che dalle ulteriori risultanze probatorie traspare in maniera evidente la personalità irrispettosa e violenta del al quale, tra l'altro, in data 19.04.2018, e cioè CP_1 nel corso della convivenza matrimoniale, sono stati sequestrati, mentre si trovava all'interno della propria autovettura, tre pezzi di sostanza stupefacente di tipo hashish per il peso complessivo di 1,9 grammi e, nell'occasione, gli è anche stata ritirata la patente di guida.
Il inoltre è stato condannato in via definitiva: CP_1
- alla pena di euro 900,00 di multa per il reato continuato di minacce.
In particolare: in data 11.03.2019 nel corso di una telefonata ha detto alla EL “Sei una pulla, sei un cato di munnizza. Ti faccio togliere i figli pure a te, quando ti mettevi nuda ti faccio vedere io, tutta Bagheria deve sapere, non finisce qui”; in data
22.05.2019, nel corso di una telefonata, ha detto alla EL “ cu c'è to pa? Per_4
Domani ti fazzu vitere davanti i sbirri che succede: a to pa u vunciu”;
- alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di estorsione continuata e di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sebbene commessi in un periodo successivo alla separazione e nei confronti di diversa persona offesa.
Deve rilevarsi, infine, che il non ha dimostrato in alcun modo che la separazione CP_1
è avvenuta per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dalla , essendosi limitato Pt_1
ad affermare nella comparsa di costituzione del tutto genericamente ed apoditticamente che la fine del matrimonio è avvenuta per incomprensioni sorte tra i coniugi.
7 Ha inoltre errato nell'affermare che “tutti i fatti oggetto dei procedimenti penali a carico del
, sono temporalmente collocati in periodi diversi e successivi rispetto alla fine del CP_1 matrimonio e della convivenza tra i coniugi” in quanto, come visto, la minaccia oggetto della sentenza n. 1647/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese è stata posta in essere nel corso del matrimonio e della convivenza.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello deve essere accolto.
In virtù dell'accoglimento dell'appello e del principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., il deve essere condannato alla refusione, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo
(valore della causa indeterminabile di complessità bassa – valori minimi).
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il
P.G., definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in accoglimento dell'appello proposto da ei confronti di e in parziale Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza n.1680/2024 resa dal Tribunale di Temini Imerese pubblicata il
26.11.2024, dichiara che la separazione personale tra i coniugi è addebitabile a CP_1
.
[...]
Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna alla refusione, in Controparte_1 favore di delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio che si Parte_1 liquidano nell'importo di euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge per il primo grado e di euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nelle misure di legge per il grado di appello.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AB NA OV D'AN
8
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. OV D'AN Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. AB NA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1021/2025, promossa in grado di appello
DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.07.1989 e residente a [...] snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano La Venuta Email_1
appellante
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._2
Bagheria (PA) nella Via Pietro Gagliardo, difeso e rappresentato dall'Avv. Maria Pipia ( ; Email_2 appellato
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni
Per l'appellante:
“In riforma della impugnata sentenza n.1680/2024 pubblicata il 26.11.2024 dal Tribunale di termini Imerese, nell'ambito del procedimento civile n.46/2019 R.G., avente per oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi e , con richiesta di Parte_1 Controparte_1
addebito al marito:
1 1. revocare e per l'effetto annullare la statuizione della sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda della Sig.ra di addebito della separazione Parte_1 al marito e nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio di primo Controparte_1
grado, statuendo:
a) l'addebito della separazione intervenuta a carico del marito;
Controparte_1
b) la condanna dl , per il principio della soccombenza, a pagare le spese di Controparte_1
lite del giudizio di 1° grado.
2. con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
Per l'appellato:
“Che l'Ecc.ma Corte di Appello, rigetti la domanda proposta dall'appellante e conseguentemente confermi la sentenza n.1680/2024 pubblicata il 26/11/2024 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione personale dei coniugi avente n. 46/2019
R.G.”
Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1680/2024 pubblicata il 26.11.2024 il Tribunale di Termini Imerese ha:
- rigettato la domanda di addebito proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- dichiarato improcedibili le domande relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita dei figli minori e Persona_1 Per_2
- dichiarato rinunciata la domanda di mantenimento avanzata da Parte_1
- posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo di mantenimento indiretto dei figli Persona_1
e oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza dal 8 gennaio 2019 Per_2
(data di deposito del ricorso per separazione) alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio iscritto al n.r.g. 49/22;
- compensato le spese di lite tra le parti.
2 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_1
del capo della decisione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso appello si è costituito chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 14 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Giova innanzi tutto ricordare che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare l'intollerabilità della convivenza (cfr. ex multis, Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. 18 novembre 2013, n. 25843).
Nel caso di specie, il compendio probatorio si fonda essenzialmente su sentenze penali di condanna definitive emesse nei confronti dell'appellato che ne hanno accertato la responsabilità per reati commessi in danno dell'appellante.
Il giudice di prime cure ha respinto la domanda di addebito poichè non sarebbe stata raggiunta la prova della riconducibilità eziologica dell'intollerabilità della convivenza alle condotte poste in essere dal ai danni della . CP_1 Pt_1
Ciò in quanto nessun elemento potrebbe trarsi dalla sentenza n. 4/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Corleone, confermata dalla sentenza n. 2/2023 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che ha condannato il alla pena di euro 900,00 di multa per il CP_1
reato di cui all'art. 612 comma I c.p. commesso contro la perché i fatti-reato Pt_1
oggetto della sentenza sono stati commessi successivamente al deposito del ricorso per separazione, sicchè non possono costituire la causa del fallimento del rapporto coniugale.
Del pari - secondo il Tribunale - è insufficiente ai fini dell'addebito la condanna alla reclusione ed alla multa inflitta al con la sentenza n. 1647/2022 emessa dal CP_1
Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 612 comma II
c.p.
3 Ciò in quanto il predetto reato è stato commesso il 21 ottobre 2018 e, data la prossimità temporale rispetto al deposito del ricorso per separazione (effettuato il 7 gennaio 2019), può considerarsi come la manifestazione di una crisi irreversibile già in atto.
Ne consegue – secondo la sentenza di primo grado - che, in assenza di ulteriori elementi probatori relativi alle dinamiche dei rapporti tra le parti nel corso della vita coniugale, non è possibile sostenere che le minacce, seppur gravi, rivolte dal alla appellante CP_1
costituiscano la causa del fallimento del matrimonio.
Tanto premesso, le argomentazioni del Tribunale devono essere disattese.
Al riguardo, deve osservarsi che se è vero che la sentenza n. 4/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Corleone, passata in giudicato, ha ad oggetto minacce commesse nei mesi di marzo e maggio 2019, e dunque successivamente al deposito del ricorso per separazione giudiziale avvenuto il 7 gennaio 2019, altrettanto non può dirsi con riferimento al fatto contestato al capo a) oggetto della sentenza n. 1647/2022 del Tribunale di Termini Imerese, anch'essa passata in giudicato, fatto che è stato invece commesso in data 21 ottobre 2018, ovvero nel corso della convivenza matrimoniale.
Come correttamente argomentato dall'appellante, se è vero che il fatto è avvenuto quando la crisi coniugale era già cominciata, è altrettanto vero che esso, per la sua gravità, ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il fatto è così descritto nel capo di imputazione:
a) p. e p. dall'art. 612 comma 2 c.p. perchè minacciava alla coniuge Parte_1 un ingiusto danno dicendole che “le doveva togliere i bambini, che dovevano soffrire tutti perché se non se li godeva lui i suoi figli non se li doveva godere nessuno, che se si fosse messa contro di lui aveva tutto da perdere, che se lo rinchiudevano, quando sarebbe uscito l'avrebbe ammazzata” o espressioni similari. Con l'aggravante della minaccia grave. In Chiusa Sclafani il 21.10.2018 e nei giorni immediatamente successivi”.
In data 21.10.2018 il oltre a minacciare la moglie, l'avrebbe allontanata da casa CP_1
assieme ai figli.
La assieme ai figli ha quindi trovato riparo a casa dei genitori a Chiusa Sclafani. Pt_1
Nei giorni immediatamente successivi, in particolare nelle ore serali, il effettuava CP_1 telefonate dai toni minatori ed offensivi nei confronti dell'appellante.
Si riporta la parte motivazionale della sentenza del Tribunale di Termini Imerese.
4 “Con riferimento ai fatti di cui al capo a) dell'imputazione, la iferiva di Parte_1 essere stata cacciata da casa unitamente ai figli dal in data 21.10.2018, “Il 21 CP_1 ottobre, sì, del 2018, lui ehm… ah, buttò fuori a me assieme ai due bambini che erano minori. In quell'occasione, l'odierno imputato si rivolgeva alla con frasi dal tono Pt_1 fortemente intimidatorio, “Sì, lui mi minacciò che se lo rinchiudevano e sarebbe uscito, mi avrebbe ammazzata. In quel momento, sì. Eh, e poi era molto agitato, quindi”. La , rimasta fuori casa con due bambini piccoli, chiedeva soccorso ai propri genitori Pt_1
e si trasferiva presso la loro abitazione. Dopo qualche giorno, il iniziava ad effettuare una serie di telefonate (principalmente CP_1 nelle ore serali), nel corso delle quali l'imputato profferiva pesanti offese e minacce all'indirizzo della , nonché dei suoi genitori, “lui mi disse praticamente doveva farmi Pt_1 togliere i bambini, che non… che dovevamo soffrire tutti”; “Che visto che non se li godeva lui, non dovevano godercele noi. Significa i miei genitori e io”. La teste , sentita nel corso del dibattimento, riferiva che in data Testimone_1
21.10.2018 veniva contattata telefonicamente dalla figlia, la quale le Parte_1 chiedeva di raggiungerla per portarla in casa sua in quanto il aveva cacciato da CP_1 casa sia lei che i bambini. In quell'occasione, la sentiva il urlare alla Testimone_1 CP_1
EL di andarsene, “Lui che gridava. Per telefono ho sentito lui che gridava e diceva 'vattene! Dammi i soldi!'”. Inoltre, la teste riferiva che il aveva iniziato sistematicamente, “La sera dopo cena”, CP_1
a contattare telefonicamente la ex moglie. Nel corso di tali chiamate il prevenuto “Ha detto che noi dovevamo soffrire… dovevamo soffrire perché avevamo i bambini… come se era colpa nostra avere i bambini… a casa… ha detto 'voi avete i bambini. Tua mamma'… 'non… non diceva nemmeno mamma. Non ci chiamava più nemmeno per nome. Diceva 'quelli là devono soffrire. Devono soffrire perché hanno i miei figli e loro non se li devono godere. Né loro né i genitori né quel canazzo di tuo fratello”. Mio figlio. Era un canazzo. Non lo so. Questo ha detto. “E quel canazzo di tuo fratello… devono soffrire e non… non… perché non… non devono godere sui miei figli”. Poi ha detto in un'altra occasione credo, altre telefonate, ha detto “eh, devono andare a finire”…”. La specificava di avere udito personalmente le parole intimidatorie profferite Testimone_1 dal . CP_1
Così brevemente riepilogato il fatto, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati all'imputato, avendo questi minacciato di un male ingiusto l'odierna persona offesa ovvero dicendole che le avrebbe fatto togliere i bambini e che l'avrebbe ammazzata, nonché omesso di versare in favore dei propri congiunti l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Venendo, in primo luogo, alla valutazione sugli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata al capo a) della rubrica, va detto che il tenore intimidatorio delle frasi proferite dal integra, senz'altro, il reato di minaccia grave di cui all'art. CP_1
612 comma 2 c.p.
Le frasi riportate, sia per il loro contenuto che per le modalità complessive dell'azione, appaiono intrinsecamente idonee a generare nella persona offesa un serio timore per la propria incolumità.
5 In proposito giova ribadire che con l'espressione “minaccia grave” contenuta nel capoverso dell'art. 612 c.p. il legislatore ha inteso dare rilievo all'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare sul soggetto passivo;
al tal fine, non è necessario che la minaccia di morte sia circostanziata, potendo benissimo, anche modo generico come viene pronunciata, produrre un grave turbamento psichico, avuto riguardo alle personalità dei soggetti (attivo e passivo) del reato e alle modalità di estrinsecazione della condotta posta in essere (Sez. 5, sentenza del 4 marzo 2015, P.G. c. Vecchione, non massimata;
Sez. 3, n. 725 del 07/03/1966, rv. 101313). Si tratta invero di reato di pericolo, sicché è necessario Per_3 che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare seri intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, P.C. in proc. B., rv. 257951).
È opportuno osservare per altro come le frasi minacciose riferite dalla sono rimaste Pt_1 cristallizzate nelle conversazioni whatsapp prodotte dal P.M. all'udienza del 7.6.2021. Il predetto documento lascia emergere come l'imputato non si sia limitato a minacciare la ex moglie di farle togliere i bambini, ma come il abbia accresciuto la portata CP_1 intimidatoria delle proprie affermazioni rappresentando alla le ulteriori sofferenze Pt_1 che le avrebbe inflitto: “poi si vedrà che te li faccio levare e te pure devi soffrire”, “puoi starne certa”, e ancora: “tuo papà e tua mamma e di un canazzo di tuo frati e i miei figli non se li devono godere”, “il Natale non te lo faccio fare con loro”.
Ebbene, in considerazione dei parametri valutativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice ritiene che possano ritenersi idonee e cogenti le minacce rivolte dall'imputato, il quale, non solo con l'uso delle espressioni richiamate (“mi avrebbe ammazzata”), ma anche con il suo comportamento (l'avere minacciato di morte la alla presenza dei figli Pt_1 minori, nonché avendola vessata con continue telefonate volte, sostanzialmente, ad inculcarle il timore di perdere l'affidamento dei bambini)ha dimostrato di possedere una consistente capacità intimidatoria.
L'odierna persona offesa, nel corso della sua deposizione, affermava di avere temuto per la propria incolumità in seguito alle condotte perpetrate dall'ex coniuge, “Io avevo… ancora oggi ho paura”.
Sulla scorta, dunque, di un giudizio ex ante dell'idoneità della minaccia e della obiettiva capacità intimidatoria delle condotte dell'imputato, deve ritenersi raggiunta la prova di un atteggiamento minaccioso grave posto in essere da parte del . Controparte_1
Del resto, in tal senso si è sempre pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “al concetto di gravità della minaccia, rilevante ex articolo 612 comma 2 del c.p., va attribuito un carattere relativo, riferibile non soltanto all'entità del male minacciato, ma anche all'insieme delle modalità dell'azione ed alle condizioni in cui si trovano le parti” (da ultimo Cass. Sez.V 9.5.-12.6.2002, Torraca)”.
Orbene, è stato dunque accertato con sentenza passata in giudicato che il in CP_1
costanza di matrimonio ha gravemente minacciato e “cacciato” da casa la moglie Pt_1 assieme ai figli minori.
[...]
6 Applicando al caso di specie l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla violenza fisica, deve ritenersi che l'episodio del 21.10.2018 e le minacce telefoniche proferite nelle sere successive costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Si evidenzia inoltre, che dalle ulteriori risultanze probatorie traspare in maniera evidente la personalità irrispettosa e violenta del al quale, tra l'altro, in data 19.04.2018, e cioè CP_1 nel corso della convivenza matrimoniale, sono stati sequestrati, mentre si trovava all'interno della propria autovettura, tre pezzi di sostanza stupefacente di tipo hashish per il peso complessivo di 1,9 grammi e, nell'occasione, gli è anche stata ritirata la patente di guida.
Il inoltre è stato condannato in via definitiva: CP_1
- alla pena di euro 900,00 di multa per il reato continuato di minacce.
In particolare: in data 11.03.2019 nel corso di una telefonata ha detto alla EL “Sei una pulla, sei un cato di munnizza. Ti faccio togliere i figli pure a te, quando ti mettevi nuda ti faccio vedere io, tutta Bagheria deve sapere, non finisce qui”; in data
22.05.2019, nel corso di una telefonata, ha detto alla EL “ cu c'è to pa? Per_4
Domani ti fazzu vitere davanti i sbirri che succede: a to pa u vunciu”;
- alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di estorsione continuata e di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sebbene commessi in un periodo successivo alla separazione e nei confronti di diversa persona offesa.
Deve rilevarsi, infine, che il non ha dimostrato in alcun modo che la separazione CP_1
è avvenuta per ragioni diverse rispetto a quelle indicate dalla , essendosi limitato Pt_1
ad affermare nella comparsa di costituzione del tutto genericamente ed apoditticamente che la fine del matrimonio è avvenuta per incomprensioni sorte tra i coniugi.
7 Ha inoltre errato nell'affermare che “tutti i fatti oggetto dei procedimenti penali a carico del
, sono temporalmente collocati in periodi diversi e successivi rispetto alla fine del CP_1 matrimonio e della convivenza tra i coniugi” in quanto, come visto, la minaccia oggetto della sentenza n. 1647/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese è stata posta in essere nel corso del matrimonio e della convivenza.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello deve essere accolto.
In virtù dell'accoglimento dell'appello e del principio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., il deve essere condannato alla refusione, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo
(valore della causa indeterminabile di complessità bassa – valori minimi).
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il
P.G., definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in accoglimento dell'appello proposto da ei confronti di e in parziale Parte_1 Controparte_1 riforma della sentenza n.1680/2024 resa dal Tribunale di Temini Imerese pubblicata il
26.11.2024, dichiara che la separazione personale tra i coniugi è addebitabile a CP_1
.
[...]
Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna alla refusione, in Controparte_1 favore di delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio che si Parte_1 liquidano nell'importo di euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge per il primo grado e di euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nelle misure di legge per il grado di appello.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AB NA OV D'AN
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