Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01982/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2024, proposto da
AZ RE NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Ricupero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese, in liquidazione, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 23 aprile 2024, n. 40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. RA LL;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 23 aprile 2024, n. 40, il Tribunale di Vibo Valentia ha intimato al Consorzio di Bonifica del Tirreno Vibonese, in liquidazione, il pagamento, in favore di AZ RE NE, della complessiva somma di € 25.022,21 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino a quella del soddisfo;
- il decreto, già notificato in data 24 aprile 2024, essendo ab origine titolo esecutivo, non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria;
- con ricorso notificato in data 4 dicembre 2024, depositato nella Segreteria in data 12 dicembre 2024, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di pagamento delle spese di procedura, liquidate in favore del difensore distrattario;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- il ricorrente non è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese della procedura distratte in favore del difensore, il quale ultimo potrà agire personalmente in giudizio;
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Vibo valentia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Prefettura cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente ai crediti di cui è titolare il ricorrente e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte; rigetta la domanda volta a ottenere il pagamento delle spese della procedura di cui al titolo in epigrafe distratte in favore del difensore in quella sede;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Prefettura cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
RA LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | VO LE |
IL SEGRETARIO