Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Luca Giani - giudice dott. Vincenza Agnese - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 1592-1/2024 R.G. su ricorso depositato in data 18.12.2024 da
AS RO
Su ricorso depositato in data 20.1.2025 da
AP LM + 2
Con intervento depositato in data 22.1.2025 da
SA AN
Su ricorso depositato in datata 4.2.2025 da
DIPRES S.R.L. aventi ad oggetto la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale di
NEI CONFRONTI DI
FACILITY GEST S.R.L. (c.f. 04949910261)
Il Tribunale
pagina 1 di 5
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, piazzale Francesco Carrara n. 3, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;
B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII, essendosi costituito a mezzo di difensore con comparsa depositata in data3.2.2025 e avendo partecipato all'udienza del 4.2.2025;
C) la parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non ha assolto all'onere probatorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121
CCII; i bilanci relativi all'ultimo triennio, acquisiti dalla cancelleria, attestano peraltro un netto superamento delle soglie dell'attivo patrimoniale e dei ricavi;
D) la resistente non ha contestato alcuno degli elementi illustrati dai ricorrenti, riconoscendo anzi espressamente la fondatezza dei ricorsi, e ha chiesto un breve differimento per reperire finanza esterna da parte dei soci, così da permettere il ricorso ad una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale e migliorare le prospettive di soddisfacimento dei creditori. A riguardo di tale richiesta di rinvio due dei difensori dei ricorrenti si sono rimessi, a condizione che si trattasse di un differimento breve;
un difensore si è opposto. Il tribunale rileva la radicale inammissibilità della richiesta osserva che la stessa non tiene conto del disposto dell'art. 40 comma 10 CCII, norma che in caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore pone al resistente per il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza una preclusione processuale a pena di decadenza, coincidente con la prima udienza fissata ex art. 41 CCII. Si osserva per completezza che parte resistente non ha vestito tale richiesta con alcuna argomentazione che avvalori anche solo minimamente la percorribilità di una alternativa che avrebbe evidentemente dovuto essere considerata molto tempo prima, né ha depositato alcun documento;
pagina 2 di 5 E) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
F) È da opinarsi, che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta dai seguenti elementi incontestati. I ricorrenti persone fisiche sono tutti ex dipendenti della resistente, che vantano crediti documentati, e quanto a PE e NO portati da titoli esecutivi cui hanno fatto seguito precetto e pignoramenti negativi;
anche Dipres s.r.l. fa valere un credito portato da titolo definitivo, seguito da precetto e pignoramento negativo;
dalle dichiarazioni dei terzi consta inoltre la risoluzione di plurimi contratti di appalto tra i committenti terzi pignorati e l'odierna resistente;
la sede della società è chiusa;
G) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono ampiamente superiori a 30.000 euro.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di FACILITY GEST S.R.L. ( C.F.
04949910261), con sede in Milano, piazzale Francesco Carrara n. 3 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore il dr. Giacomo Grube, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356
CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10 giugno 2025 ore 10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può
pagina 3 di 5 intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 06/02/2025.
Il presidente est.
Caterina Macchi
pagina 5 di 5