TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario,
dr. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3862/2019 R.G., avente ad oggetto: appalto – altre ipotesi
ex art. 1655 ss c.c.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Ponzio, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo
attore
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Corona, giusta procura a CP_2 CP_2
margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuti
nonché
quale successore della già in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Rizzi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
terza chiamata
Conclusioni di parte attrice: “1. Accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le
parti, per grave inadempimento della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, e per l'effetto 2. accertato il danno subito da , condannare la Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_5 Pt_1
, della somma di € 36.757,80 come risultante dalla perizia dell'Ing. , oppure in
[...] Persona_1
quella che dovesse determinarsi in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale oltre la somma di €
7.000,00 per il mancato guadagno di utilizzo del bene immobile, per un totale di € 43.757,80; 3. condannare, altresì, in proprio alla somma che sarà determinata per le omissioni quale CP_2
Direttore dei Lavori, comunque non minore di € 10.000,00; 4. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché con condanna per i resistenti alle spese e competenze della procedura di
Accertamento Tecnico Preventivo, comprese le spese di CTU.”
1 Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, non avendo depositato note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato;
Conclusioni di parte terza chiamata: 1) Preliminarmente, dichiarare la prescrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2952, II comma, c.c.; 2) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di garanzia formulata dal sig. in ragione della violazione delle disposizioni della polizza sottoscritta CP_2
con la per le ragioni esposte nella narrativa;
3) In linea gradata, rigettare integralmente Controparte_6
la domanda del ricorrente , perché infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni Parte_1 esposte nella narrativa e, per l'effetto, 3a) riconoscere ed accertare l'esclusiva responsabilità dello stesso per ogni vizio, difetto o difformità reclamato nel libello introduttivo e/o che sarà eventualmente accertato
in corso di causa, con susseguente manleva degli odierni resistenti da ogni e qualsivoglia pretesa;
3b) in ogni caso, previo accertamento dei presupposti di applicabilità di cui all'art. 1227, comma II, cod. civ,
rigettare integralmente la domanda;
3c) gradatamente, previa, per quanto necessario, accertamento e/o
declaratoria, anche ai sensi e per gli affetti dell'art. 1227, comma I, cod. civ., riconoscere ed accertare il
grado di responsabilità ovvero la percentuale di concorso, anche ex art. 2055 cod. civ., del ricorrente in
qualità di committente e di direttore dei lavori nel verificarsi dei fatti per cui è causa;
4) in linea ancora
più gradata, ove dovesse risultare anche parzialmente fondata la domanda attorea, dichiarare la tenuta a manlevare solo ed esclusivamente il sig. e solo entro i precisi Controparte_7 CP_2 limiti della polizza per "Responsabilità Civile verso Terzi” stipulata con la i, previa CP_6 applicazione della franchigia contrattualmente prevista e in proporzione all'effettivo grado di colpa che dovesse risultare a carico del resistente, ponendo ogni altro onere per interessi, rivalutazione e spese del giudizio a carico di quest'ultimo, per le ragioni esposte nella narrativa;
5) in linea ancora più gradata, sempre per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare a CP_2 rivalere la concludente di tutto quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare in aggiunta alla
sorte capitale, a titolo sia di interessi e rivalutazione monetaria che di spese del giudizio;
6) ancora, in
ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, da porre a carico di chi di ragione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha adito questo Tribunale per la risoluzione del contratto Parte_1 di appalto stipulato il 13.01.2017, integrato e sostituito dall'accordo scritto del 14.03.2017, con il quale la si obbligava ad eseguire lavori di ristrutturazione edile presso la propria Controparte_1
abitazione sita a Crispiano (Ta) Via Matteotti n. 71, censita in NCEU del Comune di Crispiano al foglio
58 particella 161, a fronte di un corrispettivo stabilito in complessivi € 57.145,00 iva compresa.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: - che i lavori sono iniziati il 30.01.2017, a seguito di
S.C.I.A. presentata al dal geom. , legale rappresentante della società Parte_2 CP_2
convenuta, nella qualità di Direttore dei lavori, provvedendo anche alla stesura della relazione tecnica descrittiva delle opere;
- che il ha comunicato la sospensione dei lavori, con formale missiva Pt_2
del 14.2.2017, rilevando il mancato pagamento di contributi ed oneri, missiva riscontrata dal con CP_2
2 nota del 27.2.2017, al fine di contestare la debenza delle somme, seguita da altro riscontro dell'ente in data 20.3.2017, con cui si ribadiva la mancanza dei presupposti per la prosecuzione delle opere;
- che in data 1.8.2027, il committente ha contestato alla società appaltatrice l'imperfetta esecuzione delle opere fino ad allora realizzate, le omissioni di natura amministrativa ed il ritardo nella consegna dei lavori, che avrebbe dovuto avvenire il 23.06.2017, secondo le previsioni contrattuali;
- che ha fatto seguito atto di diffida stragiudiziale del 10.08.2017 a completare i lavori entro il 10.9.2017; - di aver versato acconti, in corso d'opera, per la complessiva somma di € 43.624,40; - che, all'esito di diversi infruttuosi tentativi di definire consensualmente la vicenda, il committente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo diretto a verificare, tramite il c.t.u. nominato, le opere mancanti rispetto a quelle pattuite nel contratto e quelle non eseguite a regola d'arte, ed a stimare i costi necessari per il completamento e per l'eventuale ripristino;
- la corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle indicate nella S.C.I.A. presentata al e le eventuali opere eseguite, ma non comprese nella S.C.I.A., per le Parte_2 quali sia necessaria la presentazione di ulteriori elaborati progettuali in riferimento agli interventi di natura strutturale sulle pareti portanti dell'immobile ed, infine, a quantificare i lavori extra-contratto eseguiti dall'appaltatrice; - che, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, ha chiesto la condanna della società resistente al risarcimento del danno subito, secondo la quantificazione operata dal ctu nel corso dell'accertamento tecnico preventivo (detratto il valore delle opere extra), nonché per il mancato utilizzo dell'immobile, oltre alla condanna del geom. , in proprio, nella qualità di Direttore dei CP_2
Lavori al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno sollevato eccezioni in rito ed il , ha chiesto CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice per essere manlevato in caso di riconosciuta responsabilità professionale;
nel merito, entrambi hanno diffusamente contestato l'avversa ricostruzione della vicenda contrattuale, fornendo una diversa ed articolata versione dei fatti, fondata essenzialmente sulla non imputabilità del ritardo e del mancato completamento delle opere all'appaltatrice, al pari delle omissioni di natura amministrativa e dei vizi e dei difetti lamentati, sostenendo che la direzione dei lavori appaltati è stata nei fatti avocata a sé da parte del , egli Pt_1
stesso ingegnere, che ha assicurato la sua costante presenza sul cantiere sin dall'inizio dei lavori, fornendo le indicazioni alle maestranze, in sostituzione del , relegato -così come la società dal medesimo CP_2
rappresentato - a meri esecutori delle prescrizioni imposte dal committente, il quale avrebbe anche deciso di contravvenire alla comunicazione di sospensione dei lavori e di non versare le somme richieste dal per poi impedirne il completamento con ingiustificate e reiterate contestazioni Parte_2 sull'esecuzione delle opere e nonostante l'intervenuta revoca della sospensione dei lavori da parte del con provvedimento del 19.9.2017; ha inoltre contestato recisamente le modalità di Parte_2
indagine adottate dal c.t.u. e le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto in sede di accertamento preventivo,
chiedendo la rinnovazione del mezzo istruttorio nel giudizio di merito.
3 Si è costituita in giudizio anche la società assicuratrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa, ed ha svolto difese in rito e nel merito, eccependo la prescrizione del diritto alla garanzia;
la non conformità della richiesta alle condizioni di polizza;
l'infondatezza della domanda attorea;
la limitazione della manleva alla responsabilità professionale del . CP_2
Rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, la causa è stata istruita con le prove orali (interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniali) richieste da parte convenuta, ammesse con ordinanza resa dal primo giudice designato.
Con decreto presidenziale del 26.06.2023, la causa è stata riassegnata al sottoscritto magistrato per il prosieguo dell'istruttoria.
Disposta l'acquisizione degli atti dell'accertamento tecnico preventivo e ritenuta ultronea la rinnovazione della c.t.u., la causa giunge al vaglio decisionale di questo giudicante sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Risulta provato per tabulas che tra le parti è intercorso un contratto di appalto per l'esecuzione di opere edili presso l'immobile di proprietà di mediante la sottoscrizione -in data Parte_1
13.12.2016- del preventivo redatto dalla in persona del legale rappresentante, Controparte_1 geom. , e costituito dall'elenco analitico dei lavori e dei materiali, che l'appaltatrice si è CP_2 obbligata a realizzare e a fornire a fronte di un corrispettivo di € 57.145,00, iva inclusa, comprendente la fornitura dei materiali e la posa in opera;
che il preventivo è stato trasfuso nel contratto sottoscritto dalle medesime parti in data 13.01.2017, diventandone parte integrante;
che le parti hanno concluso un successivo accordo, in data 14.03.2017 (erroneamente indicata come14.03.2016) con cui hanno pattuito varianti nell'esecuzione delle opere, senza modificare il corrispettivo.
E' altrettanto certo che la Direzione Lavori sia stata affidata al geom. , avendo lo CP_2 stesso provveduto alla formale comunicazione di inizio dei lavori ed alla presentazione della S.C.I.A.
presso il Comune in data 30.01.2017, qualificandosi e sottoscrivendo gli atti, compreso il Parte_2
progetto e la relazione descrittiva dei lavori, come “Tecnico Direttore dei Lavori”.
E' emerso altresì ex actis che il – con nota datata 14.02.2017 e protocollata il 15.2.2017 Pt_2
– ha comunicato la sospensione dei lavori, rilevando alcune irregolarità amministrative, tra cui il mancato versamento del contributo costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione;
che, nonostante il riscontro del 27.2.2017, con cui il Direttore dei Lavori ha contestato la debenza delle somme in relazione alle opere da eseguirsi, il Comune ha confermato il proprio provvedimento, con nota del 20-21.03.2017, reiterando la richiesta del contributo, al cui versamento restava subordinata la prosecuzione dei lavori di cui alla
SCIA presentata;
che il ha nuovamente riscontrato le determinazione dell'ente comunale, con nota CP_2
del 14.4.2017, fornendo ulteriori chiarimenti sulla tipologia delle opere;
che la committente ha versato
4 acconti per € 42.420,00; che i lavori hanno avuto comunque inizio e sono proseguiti fino alla formale contestazione dei vizi e del ritardo nella consegna delle opere (prevista per il 23.6.2017), prima con missiva dell'1.8.2017 e, di seguito, con atto di diffida stragiudiziale del 10.8.2017; - che il Parte_2
, con provvedimento del 19.9.2017, in accoglimento delle deduzioni svolte dal il
[...] CP_2
14.4.2017, ha riesaminato e rettificato le precedenti determinazioni, dichiarando non dovuti i contribuiti prima richiesti.
Proposto, nelle more, da parte del ricorso per a.t.p., l'elaborato è stato depositato il Pt_1
9.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 2240/2018 RG ed è stato acquisito agli atti del presente giudizio con ordinanza di questo giudice del 17.3.2024, ritenendosi superate le eccezioni delle parti convenute e terza chiamata in punto di utilizzabilità della risultanze della c.t.u. espletata in via preventiva, atteso che
“la relazione conclusiva di un a.t.p., se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti
del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente
apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. civ. n. 8496/2023) e che “il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le
considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di
convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente
abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti” (Cass. civ. n. 5658/2010; n. 2800/2008).
Passando all'inquadramento giuridico della vicenda, giova premettere che la responsabilità per inadempimento contrattuale, in via generale, trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c., mentre viene regolata, nel caso dell'appalto, dall'art. 1667 c.c.. Anche i rimedi previsti, in generale individuabili nelle norme di cui all'art. 1453 ss c.c., trovano, nel contratto di appalto, una disciplina speciale nell'art. 1668
c.c.. Secondo l'opinione dominante, le norme speciali in materia di contratto di appalto di cui agli artt.
1667 e 1668 c.c. ovvero in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera, integrano ma non escludono quelle generali in materia di inadempimento contrattuale, che continueranno a trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla normativa speciale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 13533 del 30.10.2001), confermato anche in successive e più recenti pronunce (cfr. Cass.
civ. sez. III 12.02.2010 n. 3373, sez. II 4.1.2013 n. 98; n. 98/2019), è stato elaborato un criterio di massima caratterizzato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 c.c. (adempimento, risoluzione e risarcimento del danno), che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera
5 dell'altro contraente, di talché la parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse;
incombe, invece alla controparte l'onere di provare di aver adempiuto.
In applicazione dello stesso principio, vi sarà inversione dell'onere probatorio in caso di eccezione di inadempimento sollevata dal debitore convenuto, così come in caso di inesatto adempimento, il creditore si limiterà ad allegare l'inesattezza, mentre al debitore competerà dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel contratto d'appalto, il committente, il quale lamenti difformità o difetti dell'opera, può infatti richiedere l'eliminazione degli stessi a spese del prestatore d'opera o la riduzione del prezzo ovvero, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, che postula la colpa dell'appaltatore è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore; la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore, tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della eadem res
debita, sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi (cfr. Cass. civ. sez. II 16.03.2011 n. 6181).
Anche sotto tale profilo, “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale,
tale colpa è presunta fino a prova contraria. Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera
è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass. II, 05.10.09 n. 21269; n. 19146/2013), fermo restando che “la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di
danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (Cass. civ. n. 6181/2011).
Sulla scorta dei ricordati principi generali, va precisato che nella fattispecie il committente agisce per la risoluzione contrattuale sul presupposto del mancato completamento delle opere e dei difetti riscontrati,
adducendo peraltro di aver fatto precedere la proposizione del ricorso per a.t.p. da una formale diffida ad adempiere, rimasta senza esito, chiedendo la condanna della società appaltatrice al ristoro del pregiudizio derivante dalle opere mancanti e dai vizi riscontrati in quelle eseguite, secondo la quantificazione operata dal ctu ed al risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile, calcolato in via equitativa, nonchè la condanna del , nella qualità di Direttore dei Lavori, al risarcimento danni per responsabilità CP_2
professionale, anche questi secondo equità.
6 Di converso, parte convenuta ha contestato gli addebiti, ascrivendo il ritardo nella consegna delle opere a fatto non imputabile né all'appaltatrice né al Direttore dei lavori, ovvero alla sospensione dei lavori disposta dal , che ha impedito la regolare prosecuzione delle opere;
ha dedotto che Parte_2
la revoca del provvedimento di sospensione, con nota del 19.9.2017, è intervenuta in accoglimento delle diverse missive di opposizione inviata dal Direttore dei lavori;
che la società appaltatrice avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali, se il committente non avesse inopinatamente deciso di recedere e che la legittimità della facoltà di recesso in capo al committente non esclude il proprio diritto al corrispettivo per le opere già realizzate, anche extra- contratto.
Considerando, in aggiunta ai richiamati principi generali, che “in tema di inadempimento contrattuale,
mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale
di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta
soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che
i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo” (Cass. civ.
n. 23193 del 23/10/2020; n. 11493/2014) e che “in tema di appalto, qualora il committente eserciti il
diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso
d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla
disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini
decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione
dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale” (Cass. civ. n. 421 - 08/01/2024; n. 6931 del 22/03/2007).
Dall'esame complessivo della vicenda contrattuale, secondo quanto emerge dalle prove documentali acquisite, tenuto conto della somma complessivamente versata a titolo di acconto e dell'entità delle opere non ancora eseguite all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo, in uno alla circostanza che lavori sono stati sospesi per fatto non imputabile alla società appaltatrice, ma in ragione dell'asserito mancato versamento di oneri e contributi, sostenuto dal , contestato prontamente e Parte_2
reiteratamente dal Direttore dei Lavori, ed infine riconosciuto come non dovuto, sulla scorta di quanto dedotto dallo stesso tecnico (cfr. provvedimento di revoca delle precedenti determinazione con del
19.9.2017, nel quale si fa espresso riscontro alla nota del geom. del 14.4.2017), non potendosi CP_2
ritenere inadempiente la parte convenuta, quanto meno fino alla notifica di detta revoca della sospensione dei lavori, la fattispecie appare sussumibile nell'alveo dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c., che – come evidenziato dalla recente giurisprudenza dianzi richiamata – non preclude al committente la facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore.
7 Ciò posto, la domanda attorea ha quale necessario presupposto l'accertamento del valore delle opere previste in contratto e con ancora realizzate al momento del recesso e la eventuale presenza di vizi e difetti, la cui determinazione non potrà che trovare conforto nella valutazione tecnica operata dal consulente d'ufficio, in sede di istruzione preventiva, dalle cui conclusioni questo Tribunale non ha motivo di discostarsi.
Né le risultanze prove orali – vertenti su circostanze di natura squisitamente tecnica – spesso risultanti in contrasto tra loro e poco attendibili per la qualità dei testi escussi, possono in qualche modo scalfire l'esito delle indagini peritali condotte con rigore e nel contraddittorio delle parti (attore e società convenuta).
Il c.t.u. ha precisato di aver considerato, ai fini dell'indagine, l'accordo integrativo sottoscritto dalle parti in data 14/03/2017, che ha annullato e sostituito il precedente preventivo tecnico del
13/12/2016, trasfuso nel contratto d'appalto del 13.01.2016; ha proceduto alla disamina delle opere mancanti e di quelle realizzate, ma non complete o con difetti, seguendo l'elenco delle opere previste in contratto ed indicando analiticamente i costi necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti, ma parzialmente eseguiti, quantificandoli nel complessivo importo di € 39.184,20; ha altresì individuato e descritto le opere extra-contratto che l'appaltatrice aveva realizzato al momento del recesso, quantificandone il valore in € 2.426,40, che di contro va riconosciuto quale corrispettivo dovuto all'appaltatrice, come peraltro ammesso dalla stessa parte attrice.
L'esito della consulenza si presenta dunque immune da censure, restando prive di rilievo le reiterate contestazioni di parte convenuta, che peraltro ha mancato di fornire la prova dell'esatto adempimento in relazione alle opere che l'ausiliare ha rilevato come del tutto mancanti, incomplete o difettose, secondo il richiamato riparto dell'onere probatorio, non valendo ad escludere la responsabilità dell'appaltatore, la dedotta presenza costante del committente durante i lavori, considerato che “la facoltà, prevista dall'art. 1662 cod. civ., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto
adempimento dell'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa” (Cass. civ. n. 4544/2003).
Peraltro, le sole circostanze evidenziate non appaiono sufficienti ad integrare l'ipotesi del cosiddetto appalto "a regia", nel quale “il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di
autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero
da responsabilità' per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "nudus minister" del committente” (Cass. civ. n. 2752 -11/02/2005).
Non possono invece trovare accoglimento le ulteriori richieste risarcitorie, essendo rimaste sfornite di idoneo supporto probatorio.
8 Quanto al mancato utilizzo dell'immobile, si osserva che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo
su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere
fondata e attendibile tale possibilità” (Cass. civ. n. 8758 del 02/04/2025); nella fattispecie, oltre alla genericità della domanda, manca sia la prova del nesso causale, essendo peraltro emerso che il ritardo nell'esecuzione delle opere non è imputabile all'appaltatrice, sia la prova del concreto pregiudizio subito.
Parimenti non può riconoscersi la domanda risarcitoria avanzata nei soli confronti di CP_2
in qualità di Direttore dei Lavori, per le omissioni rilevate dal c.t.u., non essendo stato provato
[...]
l'effettivo pregiudizio subito in conseguenza della mancata segnalazione delle varianti e tanto meno è stata fornita giustificazione del quantum richiesto, atteso che “in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore
dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto
contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. civ. n. 13157/2024), titolo che in questo caso non risulta neppure allegato.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda va limitata al risarcimento per le opere non completate e difettose, nella misura pari ai costi per l'esecuzione delle stesse a regola d'arte, secondo la quantificazione operata dal ctu, decurtata del valore delle opere extra-contratto realizzate dalla società
convenuta, mentre vanno rigettate le restanti richieste.
Per l'effetto, va respinta la richiesta di manleva da parte della società assicuratrice terza chiamata, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità professionale avanzata nei soli confronti di , unico convenuto che ha chiesto di essere garantito in caso di condanna, in CP_2
quanto intestatario della polizza di assicurazione.
Va operata infine una distinzione in punto di interessi sulle rispettive poste creditorie, atteso che il diritto dell'appaltatore al saldo sul corrispettivo ha natura di debito di valuta, non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, salvo che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224 II co c.c. derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dagli interessi legali previsti con funzione risarcitoria dal I comma dell'art. 1224 c.c., di talché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – essendo divenuto liquido ed esigibile – produce interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. (Cass. n. 11594/2004), mentre la somma in diminuzione riconosciuta al committente per i vizi accertati, in ragione della sua natura risarcitoria, integrante un debito di valore non soggetto al principio nominalistico, andrà rivalutata dalla data della domanda al soddisfo, in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
9 Si configurano i gravi motivi per compensare integralmente tra le parti attrice e convenuta le spese del giudizio, in ragione del parziale accoglimento della domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n.
13212/2023) e tra parte convenuta e terza chiamata, atteso che l'iniziativa del chiamante non si rivela manifestamente infondata o palesemente arbitraria, neppure in relazione alle eccezioni sollevate dalla società assicuratrice.
Giova infatti ricordare che “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e
l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre
solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato
univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può
essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la
liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso
per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”
(Cass. civ. n. 2971/2019).
Nella fattispecie, per espressa ammissione della terza chiamata, il rapporto di assicurazione intercorre esclusivamente tra la società assicuratrice ed il ed invero l'attore ha avanzato domanda CP_2 risarcitoria a titolo di responsabilità professionale solo ed esclusivamente con la notifica del ricorso introduttivo, l'unico atto diretto al Nocito personalmente, in quanto professionista, atteso che sia la missiva di contestazione dell'1.08.2017, sia la diffida stragiudiziale del 10.08.2017, sia il ricorso per accertamento tecnico preventivo sono stati notificati sole ed esclusivamente alla Controparte_1
società appaltatrice.
[...]
Si giustifica inoltre anche la compensazione delle spese tra parte attrice e parte terza chiamata, non essendovi stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti di quest'ultima.
Quanto infine alla richiesta di rimborso delle spese del procedimento per a.t.p., si osserva che –
per costante orientamento giurisprudenziale - le stesse hanno natura stragiudiziale e, pertanto, vanno liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (cfr. Cass.
civ. n. 30854 del 06/11/2023) e poste - ove l'accertamento tecnico sia acquisito- come spese giudiziali, a carico del soccombente, salva l'ipotesi di compensazione (cfr. Cass. civ. n. 29850 del 27/10/2023), mentre il compenso del c.t.u., data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e
92 c.p.c., va liquidato dal giudice del procedimento di istruzione preventiva e va posto a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. civ. n. 34540 del 27/12/2024).
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della e , con la chiamata in causa della , così Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dispone:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante, geom. , al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di 39.184,20, per i costi di esecuzione e ripristino delle opere non eseguite,
[...] incomplete e/o viziate, diminuita della somma di € 2.426,40, dovuta dall'attore per le opere extra- contratto, entrambe maggiorate di interessi legali e di rivalutazione nei termini specificati in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Taranto il 28 maggio 2025
Il Giudice - G.On. Lucia Santoro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario,
dr. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3862/2019 R.G., avente ad oggetto: appalto – altre ipotesi
ex art. 1655 ss c.c.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Ponzio, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo
attore
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Controparte_1
e , rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Corona, giusta procura a CP_2 CP_2
margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuti
nonché
quale successore della già in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Rizzi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
terza chiamata
Conclusioni di parte attrice: “1. Accertare e dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le
parti, per grave inadempimento della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, e per l'effetto 2. accertato il danno subito da , condannare la Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_5 Pt_1
, della somma di € 36.757,80 come risultante dalla perizia dell'Ing. , oppure in
[...] Persona_1
quella che dovesse determinarsi in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale oltre la somma di €
7.000,00 per il mancato guadagno di utilizzo del bene immobile, per un totale di € 43.757,80; 3. condannare, altresì, in proprio alla somma che sarà determinata per le omissioni quale CP_2
Direttore dei Lavori, comunque non minore di € 10.000,00; 4. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nonché con condanna per i resistenti alle spese e competenze della procedura di
Accertamento Tecnico Preventivo, comprese le spese di CTU.”
1 Conclusioni di parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, non avendo depositato note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato;
Conclusioni di parte terza chiamata: 1) Preliminarmente, dichiarare la prescrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2952, II comma, c.c.; 2) In via principale, nel merito, rigettare la domanda di garanzia formulata dal sig. in ragione della violazione delle disposizioni della polizza sottoscritta CP_2
con la per le ragioni esposte nella narrativa;
3) In linea gradata, rigettare integralmente Controparte_6
la domanda del ricorrente , perché infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni Parte_1 esposte nella narrativa e, per l'effetto, 3a) riconoscere ed accertare l'esclusiva responsabilità dello stesso per ogni vizio, difetto o difformità reclamato nel libello introduttivo e/o che sarà eventualmente accertato
in corso di causa, con susseguente manleva degli odierni resistenti da ogni e qualsivoglia pretesa;
3b) in ogni caso, previo accertamento dei presupposti di applicabilità di cui all'art. 1227, comma II, cod. civ,
rigettare integralmente la domanda;
3c) gradatamente, previa, per quanto necessario, accertamento e/o
declaratoria, anche ai sensi e per gli affetti dell'art. 1227, comma I, cod. civ., riconoscere ed accertare il
grado di responsabilità ovvero la percentuale di concorso, anche ex art. 2055 cod. civ., del ricorrente in
qualità di committente e di direttore dei lavori nel verificarsi dei fatti per cui è causa;
4) in linea ancora
più gradata, ove dovesse risultare anche parzialmente fondata la domanda attorea, dichiarare la tenuta a manlevare solo ed esclusivamente il sig. e solo entro i precisi Controparte_7 CP_2 limiti della polizza per "Responsabilità Civile verso Terzi” stipulata con la i, previa CP_6 applicazione della franchigia contrattualmente prevista e in proporzione all'effettivo grado di colpa che dovesse risultare a carico del resistente, ponendo ogni altro onere per interessi, rivalutazione e spese del giudizio a carico di quest'ultimo, per le ragioni esposte nella narrativa;
5) in linea ancora più gradata, sempre per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare a CP_2 rivalere la concludente di tutto quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare in aggiunta alla
sorte capitale, a titolo sia di interessi e rivalutazione monetaria che di spese del giudizio;
6) ancora, in
ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, da porre a carico di chi di ragione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha adito questo Tribunale per la risoluzione del contratto Parte_1 di appalto stipulato il 13.01.2017, integrato e sostituito dall'accordo scritto del 14.03.2017, con il quale la si obbligava ad eseguire lavori di ristrutturazione edile presso la propria Controparte_1
abitazione sita a Crispiano (Ta) Via Matteotti n. 71, censita in NCEU del Comune di Crispiano al foglio
58 particella 161, a fronte di un corrispettivo stabilito in complessivi € 57.145,00 iva compresa.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: - che i lavori sono iniziati il 30.01.2017, a seguito di
S.C.I.A. presentata al dal geom. , legale rappresentante della società Parte_2 CP_2
convenuta, nella qualità di Direttore dei lavori, provvedendo anche alla stesura della relazione tecnica descrittiva delle opere;
- che il ha comunicato la sospensione dei lavori, con formale missiva Pt_2
del 14.2.2017, rilevando il mancato pagamento di contributi ed oneri, missiva riscontrata dal con CP_2
2 nota del 27.2.2017, al fine di contestare la debenza delle somme, seguita da altro riscontro dell'ente in data 20.3.2017, con cui si ribadiva la mancanza dei presupposti per la prosecuzione delle opere;
- che in data 1.8.2027, il committente ha contestato alla società appaltatrice l'imperfetta esecuzione delle opere fino ad allora realizzate, le omissioni di natura amministrativa ed il ritardo nella consegna dei lavori, che avrebbe dovuto avvenire il 23.06.2017, secondo le previsioni contrattuali;
- che ha fatto seguito atto di diffida stragiudiziale del 10.08.2017 a completare i lavori entro il 10.9.2017; - di aver versato acconti, in corso d'opera, per la complessiva somma di € 43.624,40; - che, all'esito di diversi infruttuosi tentativi di definire consensualmente la vicenda, il committente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo diretto a verificare, tramite il c.t.u. nominato, le opere mancanti rispetto a quelle pattuite nel contratto e quelle non eseguite a regola d'arte, ed a stimare i costi necessari per il completamento e per l'eventuale ripristino;
- la corrispondenza delle opere realizzate rispetto a quelle indicate nella S.C.I.A. presentata al e le eventuali opere eseguite, ma non comprese nella S.C.I.A., per le Parte_2 quali sia necessaria la presentazione di ulteriori elaborati progettuali in riferimento agli interventi di natura strutturale sulle pareti portanti dell'immobile ed, infine, a quantificare i lavori extra-contratto eseguiti dall'appaltatrice; - che, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, ha chiesto la condanna della società resistente al risarcimento del danno subito, secondo la quantificazione operata dal ctu nel corso dell'accertamento tecnico preventivo (detratto il valore delle opere extra), nonché per il mancato utilizzo dell'immobile, oltre alla condanna del geom. , in proprio, nella qualità di Direttore dei CP_2
Lavori al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno sollevato eccezioni in rito ed il , ha chiesto CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice per essere manlevato in caso di riconosciuta responsabilità professionale;
nel merito, entrambi hanno diffusamente contestato l'avversa ricostruzione della vicenda contrattuale, fornendo una diversa ed articolata versione dei fatti, fondata essenzialmente sulla non imputabilità del ritardo e del mancato completamento delle opere all'appaltatrice, al pari delle omissioni di natura amministrativa e dei vizi e dei difetti lamentati, sostenendo che la direzione dei lavori appaltati è stata nei fatti avocata a sé da parte del , egli Pt_1
stesso ingegnere, che ha assicurato la sua costante presenza sul cantiere sin dall'inizio dei lavori, fornendo le indicazioni alle maestranze, in sostituzione del , relegato -così come la società dal medesimo CP_2
rappresentato - a meri esecutori delle prescrizioni imposte dal committente, il quale avrebbe anche deciso di contravvenire alla comunicazione di sospensione dei lavori e di non versare le somme richieste dal per poi impedirne il completamento con ingiustificate e reiterate contestazioni Parte_2 sull'esecuzione delle opere e nonostante l'intervenuta revoca della sospensione dei lavori da parte del con provvedimento del 19.9.2017; ha inoltre contestato recisamente le modalità di Parte_2
indagine adottate dal c.t.u. e le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto in sede di accertamento preventivo,
chiedendo la rinnovazione del mezzo istruttorio nel giudizio di merito.
3 Si è costituita in giudizio anche la società assicuratrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa, ed ha svolto difese in rito e nel merito, eccependo la prescrizione del diritto alla garanzia;
la non conformità della richiesta alle condizioni di polizza;
l'infondatezza della domanda attorea;
la limitazione della manleva alla responsabilità professionale del . CP_2
Rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo e disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, la causa è stata istruita con le prove orali (interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniali) richieste da parte convenuta, ammesse con ordinanza resa dal primo giudice designato.
Con decreto presidenziale del 26.06.2023, la causa è stata riassegnata al sottoscritto magistrato per il prosieguo dell'istruttoria.
Disposta l'acquisizione degli atti dell'accertamento tecnico preventivo e ritenuta ultronea la rinnovazione della c.t.u., la causa giunge al vaglio decisionale di questo giudicante sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Risulta provato per tabulas che tra le parti è intercorso un contratto di appalto per l'esecuzione di opere edili presso l'immobile di proprietà di mediante la sottoscrizione -in data Parte_1
13.12.2016- del preventivo redatto dalla in persona del legale rappresentante, Controparte_1 geom. , e costituito dall'elenco analitico dei lavori e dei materiali, che l'appaltatrice si è CP_2 obbligata a realizzare e a fornire a fronte di un corrispettivo di € 57.145,00, iva inclusa, comprendente la fornitura dei materiali e la posa in opera;
che il preventivo è stato trasfuso nel contratto sottoscritto dalle medesime parti in data 13.01.2017, diventandone parte integrante;
che le parti hanno concluso un successivo accordo, in data 14.03.2017 (erroneamente indicata come14.03.2016) con cui hanno pattuito varianti nell'esecuzione delle opere, senza modificare il corrispettivo.
E' altrettanto certo che la Direzione Lavori sia stata affidata al geom. , avendo lo CP_2 stesso provveduto alla formale comunicazione di inizio dei lavori ed alla presentazione della S.C.I.A.
presso il Comune in data 30.01.2017, qualificandosi e sottoscrivendo gli atti, compreso il Parte_2
progetto e la relazione descrittiva dei lavori, come “Tecnico Direttore dei Lavori”.
E' emerso altresì ex actis che il – con nota datata 14.02.2017 e protocollata il 15.2.2017 Pt_2
– ha comunicato la sospensione dei lavori, rilevando alcune irregolarità amministrative, tra cui il mancato versamento del contributo costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione;
che, nonostante il riscontro del 27.2.2017, con cui il Direttore dei Lavori ha contestato la debenza delle somme in relazione alle opere da eseguirsi, il Comune ha confermato il proprio provvedimento, con nota del 20-21.03.2017, reiterando la richiesta del contributo, al cui versamento restava subordinata la prosecuzione dei lavori di cui alla
SCIA presentata;
che il ha nuovamente riscontrato le determinazione dell'ente comunale, con nota CP_2
del 14.4.2017, fornendo ulteriori chiarimenti sulla tipologia delle opere;
che la committente ha versato
4 acconti per € 42.420,00; che i lavori hanno avuto comunque inizio e sono proseguiti fino alla formale contestazione dei vizi e del ritardo nella consegna delle opere (prevista per il 23.6.2017), prima con missiva dell'1.8.2017 e, di seguito, con atto di diffida stragiudiziale del 10.8.2017; - che il Parte_2
, con provvedimento del 19.9.2017, in accoglimento delle deduzioni svolte dal il
[...] CP_2
14.4.2017, ha riesaminato e rettificato le precedenti determinazioni, dichiarando non dovuti i contribuiti prima richiesti.
Proposto, nelle more, da parte del ricorso per a.t.p., l'elaborato è stato depositato il Pt_1
9.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 2240/2018 RG ed è stato acquisito agli atti del presente giudizio con ordinanza di questo giudice del 17.3.2024, ritenendosi superate le eccezioni delle parti convenute e terza chiamata in punto di utilizzabilità della risultanze della c.t.u. espletata in via preventiva, atteso che
“la relazione conclusiva di un a.t.p., se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti
del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente
apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. civ. n. 8496/2023) e che “il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le
considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di
convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente
abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti” (Cass. civ. n. 5658/2010; n. 2800/2008).
Passando all'inquadramento giuridico della vicenda, giova premettere che la responsabilità per inadempimento contrattuale, in via generale, trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c., mentre viene regolata, nel caso dell'appalto, dall'art. 1667 c.c.. Anche i rimedi previsti, in generale individuabili nelle norme di cui all'art. 1453 ss c.c., trovano, nel contratto di appalto, una disciplina speciale nell'art. 1668
c.c.. Secondo l'opinione dominante, le norme speciali in materia di contratto di appalto di cui agli artt.
1667 e 1668 c.c. ovvero in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera, integrano ma non escludono quelle generali in materia di inadempimento contrattuale, che continueranno a trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla normativa speciale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, su impulso della sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (n. 13533 del 30.10.2001), confermato anche in successive e più recenti pronunce (cfr. Cass.
civ. sez. III 12.02.2010 n. 3373, sez. II 4.1.2013 n. 98; n. 98/2019), è stato elaborato un criterio di massima caratterizzato dal maggior grado possibile di omogeneità, equiparando, sotto il profilo dell'onere probatorio, tutte e tre le azioni riconosciute dall'art. 1453 c.c. (adempimento, risoluzione e risarcimento del danno), che hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera
5 dell'altro contraente, di talché la parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che il provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse;
incombe, invece alla controparte l'onere di provare di aver adempiuto.
In applicazione dello stesso principio, vi sarà inversione dell'onere probatorio in caso di eccezione di inadempimento sollevata dal debitore convenuto, così come in caso di inesatto adempimento, il creditore si limiterà ad allegare l'inesattezza, mentre al debitore competerà dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel contratto d'appalto, il committente, il quale lamenti difformità o difetti dell'opera, può infatti richiedere l'eliminazione degli stessi a spese del prestatore d'opera o la riduzione del prezzo ovvero, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, che postula la colpa dell'appaltatore è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore; la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore, tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della eadem res
debita, sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi (cfr. Cass. civ. sez. II 16.03.2011 n. 6181).
Anche sotto tale profilo, “il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale,
tale colpa è presunta fino a prova contraria. Assolto, infatti, da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera
è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass. II, 05.10.09 n. 21269; n. 19146/2013), fermo restando che “la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di
danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato” (Cass. civ. n. 6181/2011).
Sulla scorta dei ricordati principi generali, va precisato che nella fattispecie il committente agisce per la risoluzione contrattuale sul presupposto del mancato completamento delle opere e dei difetti riscontrati,
adducendo peraltro di aver fatto precedere la proposizione del ricorso per a.t.p. da una formale diffida ad adempiere, rimasta senza esito, chiedendo la condanna della società appaltatrice al ristoro del pregiudizio derivante dalle opere mancanti e dai vizi riscontrati in quelle eseguite, secondo la quantificazione operata dal ctu ed al risarcimento per il mancato utilizzo dell'immobile, calcolato in via equitativa, nonchè la condanna del , nella qualità di Direttore dei Lavori, al risarcimento danni per responsabilità CP_2
professionale, anche questi secondo equità.
6 Di converso, parte convenuta ha contestato gli addebiti, ascrivendo il ritardo nella consegna delle opere a fatto non imputabile né all'appaltatrice né al Direttore dei lavori, ovvero alla sospensione dei lavori disposta dal , che ha impedito la regolare prosecuzione delle opere;
ha dedotto che Parte_2
la revoca del provvedimento di sospensione, con nota del 19.9.2017, è intervenuta in accoglimento delle diverse missive di opposizione inviata dal Direttore dei lavori;
che la società appaltatrice avrebbe adempiuto agli obblighi contrattuali, se il committente non avesse inopinatamente deciso di recedere e che la legittimità della facoltà di recesso in capo al committente non esclude il proprio diritto al corrispettivo per le opere già realizzate, anche extra- contratto.
Considerando, in aggiunta ai richiamati principi generali, che “in tema di inadempimento contrattuale,
mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale
di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta
soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che
i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo” (Cass. civ.
n. 23193 del 23/10/2020; n. 11493/2014) e che “in tema di appalto, qualora il committente eserciti il
diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso
d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla
disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini
decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione
dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale” (Cass. civ. n. 421 - 08/01/2024; n. 6931 del 22/03/2007).
Dall'esame complessivo della vicenda contrattuale, secondo quanto emerge dalle prove documentali acquisite, tenuto conto della somma complessivamente versata a titolo di acconto e dell'entità delle opere non ancora eseguite all'epoca dell'accertamento tecnico preventivo, in uno alla circostanza che lavori sono stati sospesi per fatto non imputabile alla società appaltatrice, ma in ragione dell'asserito mancato versamento di oneri e contributi, sostenuto dal , contestato prontamente e Parte_2
reiteratamente dal Direttore dei Lavori, ed infine riconosciuto come non dovuto, sulla scorta di quanto dedotto dallo stesso tecnico (cfr. provvedimento di revoca delle precedenti determinazione con del
19.9.2017, nel quale si fa espresso riscontro alla nota del geom. del 14.4.2017), non potendosi CP_2
ritenere inadempiente la parte convenuta, quanto meno fino alla notifica di detta revoca della sospensione dei lavori, la fattispecie appare sussumibile nell'alveo dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c., che – come evidenziato dalla recente giurisprudenza dianzi richiamata – non preclude al committente la facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore.
7 Ciò posto, la domanda attorea ha quale necessario presupposto l'accertamento del valore delle opere previste in contratto e con ancora realizzate al momento del recesso e la eventuale presenza di vizi e difetti, la cui determinazione non potrà che trovare conforto nella valutazione tecnica operata dal consulente d'ufficio, in sede di istruzione preventiva, dalle cui conclusioni questo Tribunale non ha motivo di discostarsi.
Né le risultanze prove orali – vertenti su circostanze di natura squisitamente tecnica – spesso risultanti in contrasto tra loro e poco attendibili per la qualità dei testi escussi, possono in qualche modo scalfire l'esito delle indagini peritali condotte con rigore e nel contraddittorio delle parti (attore e società convenuta).
Il c.t.u. ha precisato di aver considerato, ai fini dell'indagine, l'accordo integrativo sottoscritto dalle parti in data 14/03/2017, che ha annullato e sostituito il precedente preventivo tecnico del
13/12/2016, trasfuso nel contratto d'appalto del 13.01.2016; ha proceduto alla disamina delle opere mancanti e di quelle realizzate, ma non complete o con difetti, seguendo l'elenco delle opere previste in contratto ed indicando analiticamente i costi necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti, ma parzialmente eseguiti, quantificandoli nel complessivo importo di € 39.184,20; ha altresì individuato e descritto le opere extra-contratto che l'appaltatrice aveva realizzato al momento del recesso, quantificandone il valore in € 2.426,40, che di contro va riconosciuto quale corrispettivo dovuto all'appaltatrice, come peraltro ammesso dalla stessa parte attrice.
L'esito della consulenza si presenta dunque immune da censure, restando prive di rilievo le reiterate contestazioni di parte convenuta, che peraltro ha mancato di fornire la prova dell'esatto adempimento in relazione alle opere che l'ausiliare ha rilevato come del tutto mancanti, incomplete o difettose, secondo il richiamato riparto dell'onere probatorio, non valendo ad escludere la responsabilità dell'appaltatore, la dedotta presenza costante del committente durante i lavori, considerato che “la facoltà, prevista dall'art. 1662 cod. civ., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto
adempimento dell'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa” (Cass. civ. n. 4544/2003).
Peraltro, le sole circostanze evidenziate non appaiono sufficienti ad integrare l'ipotesi del cosiddetto appalto "a regia", nel quale “il controllo esercitato dal committente sull'esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l'appaltatore di ogni margine di
autonomia, riducendolo a strumento passivo dell'iniziativa del committente, sì da giustificarne l'esonero
da responsabilità' per difetti dell'opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di "nudus minister" del committente” (Cass. civ. n. 2752 -11/02/2005).
Non possono invece trovare accoglimento le ulteriori richieste risarcitorie, essendo rimaste sfornite di idoneo supporto probatorio.
8 Quanto al mancato utilizzo dell'immobile, si osserva che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo
su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere
fondata e attendibile tale possibilità” (Cass. civ. n. 8758 del 02/04/2025); nella fattispecie, oltre alla genericità della domanda, manca sia la prova del nesso causale, essendo peraltro emerso che il ritardo nell'esecuzione delle opere non è imputabile all'appaltatrice, sia la prova del concreto pregiudizio subito.
Parimenti non può riconoscersi la domanda risarcitoria avanzata nei soli confronti di CP_2
in qualità di Direttore dei Lavori, per le omissioni rilevate dal c.t.u., non essendo stato provato
[...]
l'effettivo pregiudizio subito in conseguenza della mancata segnalazione delle varianti e tanto meno è stata fornita giustificazione del quantum richiesto, atteso che “in relazione alle condotte illecite poste in essere in violazione della normativa edilizia, mentre sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, la responsabilità per gli abusi incombe sia sul committente, sia sul direttore
dei lavori, sia sull'appaltatore, ai fini della responsabilità nei rapporti interni rilevano il rapporto
contrattuale e le obbligazioni da esso derivanti (Cass. civ. n. 13157/2024), titolo che in questo caso non risulta neppure allegato.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda va limitata al risarcimento per le opere non completate e difettose, nella misura pari ai costi per l'esecuzione delle stesse a regola d'arte, secondo la quantificazione operata dal ctu, decurtata del valore delle opere extra-contratto realizzate dalla società
convenuta, mentre vanno rigettate le restanti richieste.
Per l'effetto, va respinta la richiesta di manleva da parte della società assicuratrice terza chiamata, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità professionale avanzata nei soli confronti di , unico convenuto che ha chiesto di essere garantito in caso di condanna, in CP_2
quanto intestatario della polizza di assicurazione.
Va operata infine una distinzione in punto di interessi sulle rispettive poste creditorie, atteso che il diritto dell'appaltatore al saldo sul corrispettivo ha natura di debito di valuta, non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, salvo che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno ex art. 1224 II co c.c. derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dagli interessi legali previsti con funzione risarcitoria dal I comma dell'art. 1224 c.c., di talché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito – essendo divenuto liquido ed esigibile – produce interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. (Cass. n. 11594/2004), mentre la somma in diminuzione riconosciuta al committente per i vizi accertati, in ragione della sua natura risarcitoria, integrante un debito di valore non soggetto al principio nominalistico, andrà rivalutata dalla data della domanda al soddisfo, in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione.
9 Si configurano i gravi motivi per compensare integralmente tra le parti attrice e convenuta le spese del giudizio, in ragione del parziale accoglimento della domanda articolata in più capi (cfr. Cass. n.
13212/2023) e tra parte convenuta e terza chiamata, atteso che l'iniziativa del chiamante non si rivela manifestamente infondata o palesemente arbitraria, neppure in relazione alle eccezioni sollevate dalla società assicuratrice.
Giova infatti ricordare che “in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e
l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre
solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato
univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può
essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la
liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso
per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento”
(Cass. civ. n. 2971/2019).
Nella fattispecie, per espressa ammissione della terza chiamata, il rapporto di assicurazione intercorre esclusivamente tra la società assicuratrice ed il ed invero l'attore ha avanzato domanda CP_2 risarcitoria a titolo di responsabilità professionale solo ed esclusivamente con la notifica del ricorso introduttivo, l'unico atto diretto al Nocito personalmente, in quanto professionista, atteso che sia la missiva di contestazione dell'1.08.2017, sia la diffida stragiudiziale del 10.08.2017, sia il ricorso per accertamento tecnico preventivo sono stati notificati sole ed esclusivamente alla Controparte_1
società appaltatrice.
[...]
Si giustifica inoltre anche la compensazione delle spese tra parte attrice e parte terza chiamata, non essendovi stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti di quest'ultima.
Quanto infine alla richiesta di rimborso delle spese del procedimento per a.t.p., si osserva che –
per costante orientamento giurisprudenziale - le stesse hanno natura stragiudiziale e, pertanto, vanno liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (cfr. Cass.
civ. n. 30854 del 06/11/2023) e poste - ove l'accertamento tecnico sia acquisito- come spese giudiziali, a carico del soccombente, salva l'ipotesi di compensazione (cfr. Cass. civ. n. 29850 del 27/10/2023), mentre il compenso del c.t.u., data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e
92 c.p.c., va liquidato dal giudice del procedimento di istruzione preventiva e va posto a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. civ. n. 34540 del 27/12/2024).
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della e , con la chiamata in causa della , così Controparte_1 CP_2 Controparte_3 dispone:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante, geom. , al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di 39.184,20, per i costi di esecuzione e ripristino delle opere non eseguite,
[...] incomplete e/o viziate, diminuita della somma di € 2.426,40, dovuta dall'attore per le opere extra- contratto, entrambe maggiorate di interessi legali e di rivalutazione nei termini specificati in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Taranto il 28 maggio 2025
Il Giudice - G.On. Lucia Santoro
11