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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/08/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2707/2021 R.G. avente per oggetto: usucapione
promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vono, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato nel suo studio in Davoli Marina, I Trav. Viale
Cassiodoro 5, pec Email_1
ATTORE
Contro
, nato a [...] il [...] ( )per la Controparte_1 C.F._2 presente procedura elettivamente domiciliata in Soverato, Via G. Bruno 11 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Costarella ( ), dal quale è C.F._3 anche rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto e che comunica alla cancelleria dell'adito giudice, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di poter ricevere le comunicazioni di rito, ove previste, mediante inoltro delle stesse a mezzo telefax al numero 0967/522411, ovvero all'indirizzo
Email_2
CONVENUTO
, non costituita;
Controparte_2 CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e affinché venisse accertato e Controparte_2 Controparte_1 dichiarato, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in Satriano Marina (CZ), riportato in Catasto al Foglio n. 1 del medesimo comune e distinto con le Particelle catastali n. 68, 75, 372 e 373 di natura oliveto e seminativo irriguo, di circa 2.720 mq, in testa ai convenuti, quale CP_2 usufruttuaria, e quale nudo proprietario. Pt_1
Deduceva di avere posseduto da oltre venti anni, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, tale immobile, e chiedeva prova testimoniale sul punto.
Concludeva chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione.
Si costituiva il solo contestando quanto richiesto da controparte, Controparte_1
e rilevando che l'attore si era occupato della cura del fondo, in maniera peraltro non continuativa ed ininterrotta, poiché incaricato di farlo, dietro compenso, da parte dei precedenti proprietari, e . Controparte_3 Controparte_2
Oltre al denaro, il aveva ricevuto, negli anni, dalla Sig.ra e, Pt_1 CP_2 ancor più, dal defunto Sig. ogni tipo di utilità amichevolmente elargita. CP_3
In diritto, evidenziava che l'aver curato il terreno su mandato del proprietario e dietro compenso escludeva, dal lato del dominus, la derelizione del bene e, dal lato dell'usucapente, l'animus possidendi.
Il infatti, si era sempre rapportato, con il bene, non da proprietario, ma da Pt_1 incaricato della coltivazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti, all'udienza del 16.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è infondata.
Deve evidenziarsi che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi
Pag. 2 di 4 costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione
(anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto.
Ciò premesso, se l'attore ha sostanzialmente provato il possesso del bene, di cui si
è occupato per anni, tale possesso non può ritenersi esclusivo e univoco.
Risulta delle prove addotte da parte convenuta, che il che abita a Forlì, CP_1 in ogni caso ritornava in estate e in tali occasioni, anche in compagnia di amici (i testi di parte convenuta), si recava sul fondo a raccoglierne i prodotti, e che peraltro lo stesso attore riforniva il convenuto.
Inoltre, i rapporti tra attore e convenuto – descritti come di amicizia – fanno intendere che l'intestatario catastale lo abbia effettivamente dato in gestione al al di là del fatto che lo stesso ne abbia ricevuto i frutti (che comunque Pt_1 riceveva), o denaro per tale attività, il che esclude la ricorrenza dell'animus domini.
Consegue che – non potendosi ritenere il possesso quale univoco, esclusivo e chiaramente sorretto dall'animus possidendi utile per l'usucapione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo la dichiarazione di valore effettuata dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 - rigetta la domanda proposta da Controparte_4
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €
1.278,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Catanzaro, 24.8.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2707/2021 R.G. avente per oggetto: usucapione
promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Vono, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato nel suo studio in Davoli Marina, I Trav. Viale
Cassiodoro 5, pec Email_1
ATTORE
Contro
, nato a [...] il [...] ( )per la Controparte_1 C.F._2 presente procedura elettivamente domiciliata in Soverato, Via G. Bruno 11 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Costarella ( ), dal quale è C.F._3 anche rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto e che comunica alla cancelleria dell'adito giudice, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di poter ricevere le comunicazioni di rito, ove previste, mediante inoltro delle stesse a mezzo telefax al numero 0967/522411, ovvero all'indirizzo
Email_2
CONVENUTO
, non costituita;
Controparte_2 CONVENUTA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e affinché venisse accertato e Controparte_2 Controparte_1 dichiarato, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in Satriano Marina (CZ), riportato in Catasto al Foglio n. 1 del medesimo comune e distinto con le Particelle catastali n. 68, 75, 372 e 373 di natura oliveto e seminativo irriguo, di circa 2.720 mq, in testa ai convenuti, quale CP_2 usufruttuaria, e quale nudo proprietario. Pt_1
Deduceva di avere posseduto da oltre venti anni, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto, tale immobile, e chiedeva prova testimoniale sul punto.
Concludeva chiedendo la declaratoria di acquisto per usucapione.
Si costituiva il solo contestando quanto richiesto da controparte, Controparte_1
e rilevando che l'attore si era occupato della cura del fondo, in maniera peraltro non continuativa ed ininterrotta, poiché incaricato di farlo, dietro compenso, da parte dei precedenti proprietari, e . Controparte_3 Controparte_2
Oltre al denaro, il aveva ricevuto, negli anni, dalla Sig.ra e, Pt_1 CP_2 ancor più, dal defunto Sig. ogni tipo di utilità amichevolmente elargita. CP_3
In diritto, evidenziava che l'aver curato il terreno su mandato del proprietario e dietro compenso escludeva, dal lato del dominus, la derelizione del bene e, dal lato dell'usucapente, l'animus possidendi.
Il infatti, si era sempre rapportato, con il bene, non da proprietario, ma da Pt_1 incaricato della coltivazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti, all'udienza del 16.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda è infondata.
Deve evidenziarsi che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi
Pag. 2 di 4 costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione
(anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto.
Ciò premesso, se l'attore ha sostanzialmente provato il possesso del bene, di cui si
è occupato per anni, tale possesso non può ritenersi esclusivo e univoco.
Risulta delle prove addotte da parte convenuta, che il che abita a Forlì, CP_1 in ogni caso ritornava in estate e in tali occasioni, anche in compagnia di amici (i testi di parte convenuta), si recava sul fondo a raccoglierne i prodotti, e che peraltro lo stesso attore riforniva il convenuto.
Inoltre, i rapporti tra attore e convenuto – descritti come di amicizia – fanno intendere che l'intestatario catastale lo abbia effettivamente dato in gestione al al di là del fatto che lo stesso ne abbia ricevuto i frutti (che comunque Pt_1 riceveva), o denaro per tale attività, il che esclude la ricorrenza dell'animus domini.
Consegue che – non potendosi ritenere il possesso quale univoco, esclusivo e chiaramente sorretto dall'animus possidendi utile per l'usucapione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo la dichiarazione di valore effettuata dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 3 di 4 - rigetta la domanda proposta da Controparte_4
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €
1.278,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Catanzaro, 24.8.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 4 di 4