Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23904/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 20 luglio 2022 e vertente
TRA nato il [...] a [...]. Fisc Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall' Avv. Maurizio Garlaschelli presso il cui studio in Milano, Via Podgora
n.15, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. NT C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv Filippo Massimo Maria Tornambè e dall'Avv. Raffaella Maria Elena
Arena presso il cui studio in Milano, Via Senato 12, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all' , in Controparte_2
persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 21
CONCLUSIONI per parte attrice
Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o comunque l'infondatezza delle domande di cui ai punti nn. 3 e 4 delle conclusioni in via principale di parte resistente, nonché quelle di cui ai punti nn. 2
e 3 in via subordinata, in quanto non connesse a quelle oggetto del presente giudizio, così come già tempestivamente eccepito all'udienza del 1.3.2023 (prima udienza davanti al IG. Giudice Istruttore) e come illustrato nella nostra memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 C.P.C.
Nel merito
In via principale
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito Parte_1 NT
della stessa alla IGnora per i motivi tutti illustrati nel presente atto, NT
respingendo, conseguentemente, ogni richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla stessa, perché non dovuto.
1) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolta la domanda di addebito, dichiarare comunque la separazione personale dei coniugi e Parte_1 NT
;
[...]
2) tenuto conto dell'offerta di lavoro, attuale e concreta di cui al punto 3) delle presenti conclusioni, nonché di quelle potenziali, nonché degli elementi di reddito e patrimonio della resistente, evidenziati nel presente giudizio, stabilire in favore della IGnora un assegno di NT mantenimento dell'importo di € 4.000,00= mensili, o di quell'altro importo ritenuto di giustizia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT costo vita, a far data dal secondo anno;
3) dare atto che il dott. è disponibile a far sì che la assuma, Parte_1 Controparte_3 con effetto immediato, la IGnora presso l'ufficio estero della Società, con NT contratto a tempo indeterminato e con una retribuzione mensile netta di € 2.000,00=, con la possibilità di partecipare a n. 4 fiere all'anno, con un compenso ulteriore di € 500,00= netti per ciascuna fiera;
4) dare atto che il dott. è disponibile a far sì che la deliberi la Pt_1 Controparte_3
restituzione anticipata alla IGnora e previo consenso della stessa, della quota del NT prestito obbligazionario di nominali € 70.000,00= meglio descritto al 13 della narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori di legge,
In via istruttoria pagina 2 di 21 A) Ammettere i capitoli di prova dedotti nella nostra memoria n. 2 datata 29.5.23 , da n. 1 a n. 39 , con i testi ivi indicati;
B) Non ammettere i capitoli di prova per testi dedotti dalla IG.ra nella memoria n. 2 datata CP_1
27.5.23, per i motivi indicati nella nostra memoria n. 3 datata 16.6.23;
C) In caso di ammissione, ammettere la prova contraria diretta sui capitoli indicati , nonché i capitoli di prova contraria indiretta , da a) a g), dedotti nella nostra memoria n. 3 datata 16.6.23, con i testi ivi rispettivamente indicati.
D) Con riferimento alle ulteriori istanze istruttorie di parte convenuta (pag. 13 memoria n. 2): - sulla richiesta sub a): Ci opponiamo all'ordine di esibizione delle “certificazioni catastali attestanti i suoi
(del dott. n.d.r.) diritti di proprietà immobiliari in Italia e all'estero”, in quanto la richiesta è Pt_1
generica ed esplorativa;
inoltre il dott. ha già prodotto tali certificati in allegato al modello Pt_1
Disclosure; - sulla richiesta sub b): Nulla in contrario alle indagini patrimoniali, a condizione di reciprocità e, cioè, che le stesse siano riferite anche alla IG.ra ; precisiamo, peraltro che, con CP_1
riferimento al ricorrente, ci paiono inutili, essendo tutto già illustrato nel modello Disclosure, completo e corredato dei documenti richiesti, a differenza di quello della IG.ra , tuttora CP_1
incompleto; - sulla richiesta sub c): tanto la richiesta di C.T.U., quanto quella dell'ordine di esibizione appaiono generiche ed esplorative e, come tali, risultano inammissibili.
E) Ordinare alla IG.ra l'esibizione dei contratti di locazione a terzi degli immobili siti a Surlej CP_1
e identificati nel modello Disclosure come 5C e 3D.
F) Disporre C.T.U. al fine di determinare la possibile redditività del patrimonio mobiliare e immobiliare della IG.ra ove oculatamente investito. CP_1
per parte convenuta
1. accertare che causa della frattura coniugale sono stati i comportamenti agiti dal IG. Parte_1
nel corso del matrimonio e, in particolare, dal 2019 in poi, tutti descritti in narrativa, con conseguente addebito della separazione al marito stesso, fatta salva ogni azione a titolo di risarcimento di danno;
2. conseguentemente, nell'ambito della regolazione dei rapporti patrimoniali fra le parti, porre a carico del IG. Parte_1
- il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 16.000,00 mensili, o nella diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, le cui coordinate sono note al ricorrente o a quelle che verranno comunicate;
pagina 3 di 21 - il pagamento delle spese relative alla locazione dell'immobile di Via Residenza Campo a Segrate ove la IG.ra vive, così come il pagamento di tutte le spese dalla stessa sostenute al fine del CP_1 reperimento dell'immobile e della conclusione del contratto (spese di agenzia;
di registrazione;
cauzione e simili), oltre alla corresponsione di una somma pari a quella pagata dalla IG.ra per CP_1
l'acquisto dei mobili per euro 3.200,00;
- il pagamento delle rate del mutuo acceso sull'immobile di Zoagli, così come le spese condominiali dello stesso ed ogni onere ad esso connesso.
In via subordinata:
- pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi, ponendo a carico del IG. il Parte_1
pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 16.000,00 mensili, o nella diversa maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, le cui coordinate sono note al ricorrente o a quelle che verranno comunicate;
- porre a carico del IG. il pagamento delle spese relative alla locazione dell'immobile di Via Pt_1
Residenza Campo a Segrate ove la IG.ra vive, così come il pagamento di tutte le spese dalla CP_1 stessa sostenute al fine del reperimento dell'immobile e della conclusione del contratto (spese di agenzia;
di registrazione;
cauzione e simili), oltre alla corresponsione di una somma pari a quella pagata dalla IG.ra per l'acquisto dei mobili per euro 3.200,00 (cfr. all. n. 33); CP_1
- porre a carico del IG. il pagamento delle rate del mutuo acceso sull'immobile di Zoagli, così Pt_1
come le spese condominiali dello stesso ed ogni onere ad esso connesso. Con vittoria di spese e onorari del giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova orale per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la IG.ra ha lavorato sino all'età di 35 anni e ha terminato la sua attività lavorativa CP_1
al nono mese di gravidanza della primogenita , nata il [...]; Per_1
2) Vero che nel 1999 la resistente portava la secondogenita , nata il [...], al nido Per_2
e poi si recava in ufficio al dove collaborava part time sino alle 13,00 tutti i giorni;
Per_3 CP_3
che si occupava di traduzioni, ricerca di nuovi clienti esteri, soprattutto che partecipava a CP_4 fiere per trovare fornitori del mercato cinese per l'importazione di accessori per l'ufficio e del mercato turco e spagnolo per l'importazione di mobili direzionali;
3) Vero che la resistente tra gli anni 1999 e 2003 si occupava anche dell'allestimento dello show room di Expo camerette e di Expo casa e si recava in negozio per curare i dettagli e controllare le pagina 4 di 21 esposizioni;
4) Vero che il primo container da Taiwan di sedie della ditta arrivava in azienda CP_5 nell'agosto 2003 e che la resistente si occupava di tale spedizione;
5) Vero che nell'ottobre del 2003 la resistente, ricevuta la lettera 8 ottobre 2003 che mi si CP_3
rammostra (cfr. all. n. 20 comparsa di costituzione ), lasciava il lavoro e passava la gestione ai CP_1
IGnori e e continuava ad occuparsi della casa e delle figlie;
CP_6 CP_7
6) Vero che la RA ha ricevuto, nel corso della sua collaborazione con il Gruppo Gucci, CP_1 un'offerta di lavoro per il ruolo di quadro-dirigente con incremento della remunerazione da parte della Capogruppo Holding elvetica del Gruppo Gucci;
7) Vero che la RA ha dovuto rinunciare a tale offerta di lavoro per motivazioni familiari;
CP_1
8) Vero che la IG.ra ha contribuito alla famiglia con il proprio lavoro e, poi, curando la CP_1
crescita delle figlie, la casa e le relazioni sociali;
9) Vero che la resistente organizzava le cene e i pranzi con fornitori e dipendenti del marito;
10) Vero che il ricorrente durante le cene con gli amici era solito segnalare difetti e manchevolezze della moglie;
11) Vero che la resistente si dedicava per oltre due anni, dal 2016 al 2017, alla ristrutturazione dell'immobile di Monza, di proprietà del marito, seguendo i lavori di ristrutturazione e di arredamento e che si occupava della gestione successiva, mantenendo i rapporti con l'agenzia immobiliare e con gli inquilini sino a fine aprile 2022, quando il ricorrente inviava ai conduttori la lettera del 22 aprile
2022, che mi si rammostra (cfr. all. n. 21 comparsa di costituzione ); CP_1
12) Vero che la IG.ra , dopo aver lasciato il lavoro nel 2003, si dedicava alla gestione di tutte le CP_1
questioni familiari;
13) Vero che il padre partecipava saltuariamente alla vita delle due figlie, scolastica ed extrascolastica;
14) Vero che il IG. ha sin dai primi anni di matrimonio controllava tutte le Pt_1
spese della IG.ra per la casa, per le figlie, per la spesa domestica, per la colf, per gli acquisti CP_1
in genere e chiedeva la consegna degli scontrini relativi alle spese sostenute;
15) Vero che la IG.ra anticipava le spese per le figlie, relative a concorsi ippici, cavalli, CP_1
ginnastica artistica, viaggi studio e che la richiesta di rimborso al marito veniva da questi ostacolata;
16) Vero che la IG.ra accompagnava le figlie ai concorsi ippici e alle gare di ginnastica CP_1 artistica e le aspettava per l'intera durata della manifestazione;
17) Vero che a decorrere dal luglio 2021 il IG. ha impedito alla moglie di occuparsi della spesa Pt_1
per il vitto, togliendole i danari a questa destinati, accompagnando personalmente la colf al supermercato, oppure la faceva accompagnare dal fattorino/autista dipendente di , IG. CP_3
Parte_2
pagina 5 di 21 18) Vero che, sino al giungo 2021, il padre ha più volte pranzato con e le altre due figlie nel Pt_3
consueto pranzo del venerdì nei vari ristoranti della zona e che i rapporti fra le figlie , e Per_1 Per_2
avvenivano in queste occasioni dove il padre ripeteva di voler dare il 51% delle Pt_3
partecipazioni sociali della società a , come da documento che mi si rammostra CP_3 Pt_3
(cfr. all. n. 27 comparsa di costituzione ); CP_1
19) Vero che la figlia ha lasciato l'azienda di famiglia il 30 giugno 2021 e ha trovato lavoro Per_2
presso Kasanova il 16 agosto 2021;
20) Vero che la IG.ra ha potuto prelevare parte dei suoi beni personali dalla casa coniugale CP_1 dopo l'intervento della forza pubblica e che le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno Firmato accompagnato fin dentro casa la RA , per prelevare i suoi affetti personali;
21) Vero che la CP_1
collana a doppio filo di perle con fermaglio in rubino e diamanti è in possesso della RA Tes_1
[...]
22) Vero che nella casa coniugale vi sono due casseforti, una al piano terreno e una al seminterrato;
23) Vero che la IG.ra ha lavorato nel 2020, come lavoratrice dello spettacolo presso Parte_4
la società Event Management S.r.l. e poi presso la società New El Maroco S.r.l., come risulta da fonti aperte tramite internet OSINT (Open Source Intelligence);
24) Vero che la IG.ra è stata agente della effettuando viaggi Parte_4 Controparte_3 di lavoro e alcune vendite per l'Ucraina e la Russia;
25) Vero che la IG.ra ha prestato attività di lavoro in qualità di traduttrice per la Parte_4
. Controparte_3
Si indicano a testi, con riserva di indicarne di ulteriori a seguito delle difese di controparte, i IGnori: sui capitoli nn. 14, 16, 18, 19, 22 – Via Residenza Campo, 232, Segrate (MI); sui CP_8
capitoli nn. 9, 10, 12, 13, 16, 21 – Residenza Sagittario, Milano Due (MI); sui capitoli Testimone_1
nn. 6, 7 – , Via La Marmora 42, Milano (MI); sui capitoli nn. 8, 9, 10, 16 – Testimone_2 [...]
Via Pecchio, 13, Milano (MI); sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Testimone_3
14, 15, 16, 17, 18, 20 – Via Dante, 3, Stezzano (BG); sul capitolo n. 11, , Testimone_4 Tes_5
Via Primo Maggio 39, Pioltello (MI); sui capitoli nn. 23, 24, 25 - Via Giacomo Parte_4
Puccini 31, Carrara (MS).
Sempre in via istruttoria, si chiede che il Tribunale voglia disporre gli opportuni accertamenti ed ispezioni, anche di carattere fiscale sulla persona del IG. e presso i luoghi di Parte_1
disponibilità del medesimo, al fine di acquisire ogni opportuno elemento relativo alle risorse economiche del ricorrente, per avere una esatta e complessiva valutazione delle stesse, anche in aggiornamento delle risultanze della espletata CTU”.
pagina 6 di 21
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6 maggio 2021, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in Como in data 30 luglio 1994 (iscritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Como, anno 1994- N. 112 - Parte II Serie C, Ufficio 1), in regime di separazione dei beni, con , dalla cui unione sono nate le figlie (in data 4 agosto NT Persona_4
1995) e ( in data 19 maggio 1997), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Persona_5
la separazione giudiziale dei coniugi. Domandava, altresì, che la casa coniugale sita in Segrate (MI), alla via Manzoni n 7 di proprietà della società venisse assegnata alla moglie;
Controparte_3
di porre a proprio carico un assegno per il personale mantenimento della moglie per un importo quantificato in euro 4.000,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat, nonché darsi atto della disponibilità manifestata dalla ad assumere la moglie con contratto a tempo Controparte_3
indeterminato e con retribuzione mensile netta di euro 2.000,00 oltre a compensi ulteriori legati alla partecipazione alle fiere e della disponibilità della predetta società a restituire alla medesima in via anticipata il prestito obbligazionario pari ad euro 70.000,00.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva la parte resistente che aderiva alla domanda di separazione chiedendo, però, che la stessa venisse addebitata al marito per i fatti esposti in narrativa;
chiedeva, altresì, che venisse posto a carico del marito un importo mensile di euro 16.000,00 a titolo di mantenimento per sè, oltre alle spese per la locazione di un immobile (comprensivi di accessori quali spese registrazioni, agenzia, caparra e simili), nonché di condannare il medesimo al risarcimento, anche in via equitativa, del danno per le condotte descritte in atti.
All'udienza presidenziale del giorno 3 novembre 2022, il Presidente f.f., dopo aver esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi.
All'esito autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava di provvedere in ordine alle ulteriori domande.
A scioglimento della riserva, in data 8 novembre 2022, provvedeva con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. di seguito riportata:
“a scioglimento della riserva assunta in data 3 novembre 2022: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione prodotta;
sentite dalle parti ed i rispettivi difensori;
premesso in diritto che, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione, anche da ultimo ribadito, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del pagina 7 di 21 matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr Cass. 27 luglio 2021
n. 21504/21; vedi anche da ultimo Cass. 20228/22 e Cass. 26890/22); evidenziato, dunque, che, se l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere – onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non poter essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini;
ritenuto, in altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sostenere quello sotto tale profilo più debole, così quest'ultimo non può pretendere quanto è in grado di procurarsi da solo, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza;
considerata, nel caso di specie, la situazione patrimoniale e reddituale delle parti così come risulta dai modelli disclosure depositati e dalla documentazione allegata;
rilevato che il ricorrente, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di Euro
294.785,00 (PF 2021) e che la resistente, nel medesimo periodo Euro ha dichiarato un reddito imponibile di Euro 12.791,00 (PF 2021); evidenziato che il ricorrente è titolare di un ingentissimo patrimonio mobiliare (è socio al 99,5% della
Centro Ufficio s.p.a. che ha un capitole sociale di Euro 12.000.000,00 e patrimonio netto di Euro
33.000.000,00 circa al 2021, la restante quota è della figlia è socio al 10% del Centro Persona_6
Sposi Paradiso s.r.l. con capitale sociale di Euro 100.000,00, le quote restanti sono di proprietà della
Centro Ufficio s.p.a. e della figlia e che, per sua stessa ammissione, nel corso del 2021, CP_9
ha ceduto tutti gli immobili di cui era proprietario alla Centro Ufficio s.p.a. al prezzo di Euro
2.400.000,00 circa, provvedendo, altresì, ad estinguere i mutui gravanti sugli immobili medesimi per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00 circa;
rilevato che, pacificamente, il ricorrente ha sempre provveduto al soddisfacimento di tutte le eIGenze del nucleo familiare al quale ha assicurato, negli anni, un elevato tenore di vita, così come risultante dalle dichiarazioni ed allegazioni delle parti;
pagina 8 di 21 considerato che la resistente è priva di reddito da lavoro (il reddito dichiarato è da canoni di locazione) e che la stessa, considerata l'età e la prolungata assenza dal mondo del lavoro, ha scarse prospettive di utile reinserimento;
considerato che
l'ingente patrimonio immobiliare di cui la stessa è titolare è fonte di oneri e costi che, di fatto, sono sempre stati sostenuti dal ricorrente che ha provveduto al pagamento delle rate di mutuo gravanti sugli immobili e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie degli stessi, oltre che alla loro manutenzione;
evidenziato che il ricorrente ha manifestato la disponibilità a versare alla resistente la somma mensile di Euro 4000,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre ad assumere la stessa con contratto di lavoro subordinato presso la società Centro Ufficio Loreto s.p.a. di cui è socio di maggioranza al 99,5% riconoscendole una retribuzione mensile di Euro 2000,00; evidenziato, altresì, che il ricorrente ha manifestato la disponibilità a lasciare alla moglie l'utilizzo della casa familiare di notevoli dimensioni -di proprietà della Centro Ufficio Loreto s.p.a. e da lui condotta in locazione al canone annuo di Euro 9000,00- nella quale ancora convivono, chiedendone l'assegnazione alla resistente;
considerato che
la resistente ha riferito di voler lasciare la casa familiare e di essere alla ricerca di un immobile ove trasferirsi con la figlia maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente;
considerato, tuttavia, che, allo stato, la resistente vive ancora nella casa familiare e che, di conseguenza, non sopporta oneri abitativi;
riservata ogni diversa valutazione al momento dell'eventuale rilascio da parte della resistente della casa familiare, con individuazione di un immobile in cui trasferirsi e relative spese abitative a carico;
considerato, in conclusione, il tenore di vita pacificamente goduto dalla resistente nel corso della lunga convivenza matrimoniale e l'inadeguatezza dei mezzi economici della stessa;
richiamato l'art. 708 c.p.c., provvedendo in via provvisoria ed urgente e riservato al prosieguo del giudizio ed agli approfondimenti istruttori, anche eventualmente a mezzo di CTU contabile, che saranno necessari nel caso in cui le parti, con il supporto dei rispettivi difensori, non riescano a raggiungere un accordo per la definizione consensuale del giudizio, ogni diversa valutazione e determinazione;
P.Q.M.
1) richiamata l'autorizzazione per i coniugi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 7000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;”.
pagina 9 di 21 Il Presidente f.f. nominava, dunque, sé stesso giudice istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 1 marzo 2023.
A tale udienza il Giudice istruttore, dato atto che i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti introduttivi ed alle successive memorie integrative, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., e la parte ricorrente, altresì, la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di separazione personale.
In data 9 marzo 2023 veniva pronunciata sentenza n. 2159/2023 non definitiva di separazione resa pubblica in data 16 marzo 2023.
Con ordinanza in pari data, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, assegnava i termini istruttori ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e si riservava di provvedere ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.p.
Le parti depositavano le memorie istruttorie.
Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta, emetteva in data 3 luglio 2023 la seguente ordinanza ex art. 183, 7° comma c.p.c. che si riporta:
“Richiamata preliminarmente l'ordinanza presidenziale del 8 novembre 2022;
Vista la sentenza non definitiva di separazione personale delle parti resa dal Tribunale di Milano in data 9 marzo 2023 e pubblicata in data 15 marzo 2023; vista l'ordinanza in pari data di rimessione della causa sul ruolo, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.; vista l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale del 8 novembre 2022 depositata dal difensore di in data 20 aprile 2023; NT
vista la memoria difensiva di replica depositata dal difensore di nel termine Parte_1
assegnato; rilevato che sebbene la resistente abbia lasciato la casa familiare ed abbia sottoscritto in data
15/12/22 un contratto di locazione per l'immobile in cui si è trasferita in Segrate, via Residenza
Campo n. 232, con canone di Euro 2167,00 al mese, oltre ad oneri condominiale pari ad Euro 500,00 al mese, la stessa non sta provvedendo al pagamento delle rate dei mutui gravanti sugli immobili di sua esclusiva proprietà e che, allo stato, risulta aver provveduto al relativo pagamento il ricorrente che è fideiussore, come da documentazione versata in atti;
considerata l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione del quantum del mantenimento degli esborsi una tantum sostenuti dalla resistente al momento della sottoscrizione del contratto e del rilascio della casa coniugale;
evidenziata, sin d'ora, l'inammissibilità delle relative domane ex art. 40 c.p.c.;
pagina 10 di 21 lette le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dai procuratori delle parti;
esaminata la copiosa documentazione allegata agli atti di causa;
considerata la complessità della posizione economica delle parti – il ricorrente ha partecipazioni e riveste ruoli e cariche in società ed è titolare di un rilevante patrimonio mobiliare ed immobiliare;
la resistente è titolare di un consistente patrimonio immobiliare e mobiliare- così come evidenziata negli atti e nelle memorie dei difensori, con diverse ricostruzioni sulla effettiva consistenza e redditività dei rispettivi patrimoni e conseguente necessità di approfondimenti istruttori anche a mezzo CTU contabile anche ai fini della decisione sull'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale;
ritenuto che
, anche al fine di agevolare e accelerare lo svolgimento delle operazioni peritali, sia, altresì, necessario che le parti rendano la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, applicabile in via analogica anche ai giudizi di separazione, e la depositino entro il termine che verrà di seguito indicato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria), nella la quale entrambi indichino quanto in dispositivo in dettaglio disposto nonché depositino, ove non ancora in atti, l'ultima dichiarazione dei redditi;
riservato al prosieguo del giudizio ed all'esito degli accertamenti istruttori disposti ogni ulteriore valutazione e determinazione anche istruttoria;
P.Q.M.
1) Dispone consulenza tecnico contabile e nomina quale CTU il dott. via De Amicis Persona_7
n. 20, Milano, formulando il seguente quesito: “ACCERTI E VERIFICHI il nominato CTU, autorizzando sin da ora lo stesso a tentare la conciliazione tra le parti, all'acquisizione della documentazione utile e necessaria all'espletamento dell'incarico sia presso terzi pubblici e privati compresi gli Istituti di credito che presso le PP.AA.:
a) quali siano i redditi di cui ciascuna parte concretamente dispone specificando l'ammontare dei redditi per gli anni di imposta a partire dall'anno di imposta 2019 e sino all'ultima scadenza fiscale maturata;
b) quali siano i beni mobili, mobili registrati (autoveicoli e/o natanti) ovvero i beni immobili in Italia o all'estero di cui le parti siano proprietarie ovvero intestatarie e/o cointestatarie ovvero di cui comunque, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità anche per il tramite di società alle stesse riconducibili, quantificando il valore nell'attualità delle suddette proprietà mobiliari e immobiliari, oltre che la redditività degli stessi;
c) di quali rapporti di conto corrente italiani o esteri siano intestatarie ovvero cointestatarie le parti
(ovvero con delega di firma su c/c di terzi) e di quali conti correnti (anche aziendali/societari) abbiano la reale ed effettiva disponibilità anche indipendentemente dalla formale intestazione (considerando pagina 11 di 21 anche -se esistenti- i movimenti relativi alle carte di credito anche aziendali/societarie) con indicazione delle relative movimentazioni per il periodo dal 1.1.2019 ad oggi;
d) i titoli azionari e/o obbligazionari italiani o esteri eventualmente detenuti dalle parti e la loro attuale quantificazione e redditività;
e) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero di cui le parti siano titolari quantificando il valore nell'attualità delle suddette partecipazioni oltre che in passato, anche in relazione all'andamento effettivo, alla eventuale distribuzione di utili e all'esposizioni debitorie delle società stesse, valutando la congruenza di eventuali patti societari e la loro vincolatività;
f) le eventuali esposizioni debitorie delle parti oggi in causa per eventuali mutui, finanziamenti ecc. con Istituti di Credito o con soggetti Terzi ed eventuali fideiussioni rilasciate;
Avverte le parti che la eventuale verificata mancata collaborazione e cooperazione delle stesse rispetto alle richieste del CTU
–utili e necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico conferitogli- potrà essere considerata e CP_1 valorizzata dalla in sede di decisione della causa ex art. 116 c.p.c. nella sentenza di merito.
Delega il nominato CTU ad avvalersi delle prerogative di cui agli articoli 155 quinquies disp. Att.
C.p.c. e 155 sexies disp. Att. C.p.c. e all'art. 7 comma 9 del DPR 605/1973, introdotti dall'art. 19 comma 5 e 6 della legge 10.11.2014 n. 162”;
2) Ordina ad entrambe le parti di rendere, con deposito telematico da effettuarsi entro il 10 settembre
2023, la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria) con la quale entrambi indichino:
a) tutte le fonti di reddito di cui dispongano in Italia e all'estero (redditi da lavoro, redditi da partecipazione societarie e/o azionarie e obbligazionarie, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal matrimonio alla data della dichiarazione;
b) le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari dalla data del matrimonio e di cui dispongono attualmente in Italia e all'estero, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato prezzo di vendita ecc);
c) i beni mobili registrati in Italia e all'estero di cui siano/siano stati proprietari dalla data del matrimonio alla data della dichiarazione;
d) i conti correnti, deposito titoli, carte di credito di cui siano e/o siano stati intestatari ovvero di cui i medesimi abbiano avuto la disponibilità allegandone gli estratti conto dal 1.1.2019 ad oggi avuto riguardo a conti correnti in Italia e all'estero;
pagina 12 di 21 e) le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata;
f) l'iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi con indicazione delle quote annue di iscrizione;
g) le partecipazioni societarie in Italia e all'estero, le relative cessioni e i corrispettivi percepiti dalla cessione e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati ConIGliere, Presidente del ConIGlio di
Amministrazione, Amministratore pro tempore, indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni per il periodo dalla data del matrimonio ad oggi, allegandone la documentazione relativa;
3) Ordina alle parti di depositare in via telematica entro il 10 settembre 2023 l'ultima dichiarazione fiscale se ancora non in atti;
4) FISSA per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del consulente tecnico dott. Per_7
l'udienza del 20 settembre 2023 che sostituisce ex art 127 ter c.p.c. con note scritte da
[...]
depositarsi in via telematica entro le ore 9.00 del 20 settembre 2023;
5) dispone che il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente da depositarsi entro le ore 9.00 del 20 settembre 2023;
6) dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
”.
In data 3 maggio 2024 veniva depositata la relazione peritale.
All'udienza del 5 maggio 2024 il G.I., sentite le parti, riservava la decisione.
Con ordinanza ai sensi dell'art. 183 comma 7 a scioglimento della riserva assunta così provvedeva
Viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dalle parti ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati dal ricorrente relativamente alla domanda di addebito della separazione al coniuge in quanto in parte generici e, comunque, superflui al fine del decidere alla luce delle allegazioni della stessa parte ricorrente in ordine ai fatti che avrebbero determinato la crisi coniugale;
ritenuti, altresì, inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova orale articolati dalle parti sul rapporto tra ciascuna di esse e le figlie ormai maggiorenni, non dovendo il Tribunale decidere in ordine alle questioni attinenti la responsabilità genitoriale stante la raggiunta maggiore età della prole;
ritenuto, altresì, che la copiosa documentazione relativa alla condizione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché le risultanze della CTU contabile, costituisca materiale probatorio ampio, completo ed esaustivo ai fini della decisione delle questioni di carattere economico pendenti tra le parti;
ritenuto, quindi, che i capitoli di prova orale articolati dalle parti sulle condizioni patrimoniali ed pagina 13 di 21 economiche delle stesse siano da ritenersi del tutto superflui ai fini della decisione;
ritenuta irrilevante ai fini del decidere e, dunque, inammissibile la produzione del documento depositato da parte resistente in data 10/5/24, di cui si ordine l'espunzione dal fascicolo;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie delle parti;
rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2024 che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 9.00 del 15 ottobre 2024.”.
Con provvedimento del 16 ottobre 2024 il G.I., lette le note di trattazione scritta delle parti con la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
Richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza assunta dal Giudice istruttore sopra riportata, che ha respinto, in quanto inammissibili, le istanze di prove articolate dalle parti, osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è completo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande oggetto del presente giudizio.
La domanda di separazione
E' già stata pronunciata in data 9 marzo 2023 sentenza n. 23904/2022 non definitiva di separazione resa pubblica in data 16 marzo 2023.
Sulle domande di addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti sono infondate.
Il ricorrente, a sostegno della richiesta di addebito della separazione alla moglie, ha allegato che la medesima, nel corso della lunga convivenza matrimoniale, ha più volte violato il dovere di fedeltà coniugale intrattenendo almeno quattro relazioni sentimentali.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di tardività sollevata da parte resistente
È infatti pacifico l'orientamento giurisprudenziale anche di recente ribadito "In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio in cui alla finalità conciliativa propria del momento che trova svolgimento davanti al pagina 14 di 21 presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quello contenzioso dinanzi al giudice istruttore, introdotto in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario da citazione, il tutto per un più ampio meccanismo segnato, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius" ( v. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 28 giugno
2019, n. 17590 e, più in generale, sulla proponibilità di una nuova domanda con la memoria integrativa anche Cassazione 21 settembre 2022 n. 27597).
Nel merito si osserva quanto segue.
La ricostruzione della vita matrimoniale offerta dal ricorrente è rimasta del tutto sfornita di prova sia con riferimento alle condotte contrarie al dovere di fedeltà- che sono state descritte in modo del tutto generico e senza alcuna contestualizzazione- che sotto il profilo della loro rilevanza causale rispetto all'insorgere dell'irreversibile crisi coniugale.
In proposito osserva il Tribunale che vengono riferite relazioni extraconiugali che la moglie avrebbe intrattenuto addirittura venticinque anni fa, intorno agli anni 2000, unitamente ad altre che, seppur più recenti, sono comunque collocate in un periodo di gran lunga antecedente alla proposizione del ricorso e, dunque, alla manifestazione di volontà del ricorrente di procedere con la separazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla domanda di addebito avanzata da parte resistente.
In particolare, ha dedotto che il marito l'avrebbe sottoposta ad un penetrante NT
controllo finanziario, chiedendo rendiconto di tutte le spese sostenute, costringendola così a sopportare una costante pressione psicologica;
ciò mal si concilia con i notevoli esborsi sostenuti dal marito in favore della moglie sia per l'acquisto di beni immobili alla stessa intestati, con messa a disposizione delle somme e pagamento delle rate dei mutui accesi, sia per la garanzia e conservazione di un elevato tenore di vita posto alla basa della richiesta di un considerevole assegno di mantenimento.
La resistente ha, altresì, dedotto la violazione del dovere di fedeltà.
Le deduzioni sono generiche e prive di sufficiente sostegno probatorio.
Le domande devono, pertanto, essere rigettate.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con l'ordinanza presidenziale del 8 novembre 2022 sopra riportata il contributo al mantenimento della moglie è stato quantificato in Euro 7000,00 al mese.
Le parti hanno precisato le domande come da conclusioni sopra riportate.
Dalla copiosa documentazione in atti e dall'esito dell'approfondimento peritale disposto è emerso quanto segue.
pagina 15 di 21 è un imprenditore che ha fondato nel 1986 la Società Centrufficio Loreto S.p.A Parte_1
attiva ed operante campo del mobilio per uffici;
della medesima società detiene il 99,5% delle quote (la restante quota è della figlia nata dal suo primo matrimonio) e rivesta la carica di Presidente del Pt_3
ConIGlio di Amministrazione.
Al 2021, ultimo periodo analizzato, la società aveva un capitale sociale di Euro 12.000.000,00, un patrimonio netto di Euro 34.874.942, con utili prodotti per euro 7.674.281,00, che sono stati imputati in parte a riserva straordinaria, in parte portati a nuovo ed anche distribuiti dai soci.
Il CTU, quindi, analizzata approfonditamente la società, il mercato in cui opera, il suo andamento e la sua complessiva situazione sotto l'aspetto finanziario, economico e reddituale, valutati tutti i beni mobili, immobili, crediti ed investimenti alla stessa riconducibili, così come tutti i rapporti di attività e passività, ne ha stimato il valore di mercato in complessivi euro 36.938,647,00; conseguentemente il valore della partecipazione del ricorrente, proprietario al 99,55%, è stato stimato in euro 36.920,000,00.
Il ricorrente è socio al 10,149%, nonché Presidente del ConIGlio di Amministrazione e ConIGliere, della Centro Sposi Paradiso s.r.l.; la quota di maggioranza del 89,851% è di proprietà dalla CP_3
[...]
Pur avendo chiuso l'esercizio del 2022 in miglioramento rispetto al 2021, comunque in utile, la società
è stata posta in liquidazione volontaria nell'ottobre del 2023.
Diversi sono le fonti che concorrono a formare il reddito complessivo del ricorrente: redditi da terreni;
da locazione, anche con cedolare secca;
da pensione per un importo superiore ad Euro 15.000,00 annui rimasto costante negli anni (v. P.F. 2021 euro 15.399; P.F. 2022 euro 15.414 P.F. 2023 euro 15.804); da lavoro derivante dal compenso, modesto se rapportato al valore e reddittività della società e comunque autodeterminato, percepito quale Presidente del ConIGlio di Amministrazione della
Centroufficio Loreto s.p.a. con importi rimasti costanti nel periodo di osservazione ( v. doc. 9 P.F. 2021 euro 38.547; all.18. P.F 2022 euro 38.544,00; all.19. P.F. 2023 per euro 38.541,00); redditi da capitale derivante dai dividendi distribuiti dalla società e che rappresento la parte più consistente delle sue entrate (nell'anno di imposta 2020 per euro 415.00,00, nell'anno di imposta del 2021 per euro
150.000,00); interessi attivi sui prestiti obbligazioni emessi dalla società sottoscritti dal medesimo che solo nel 2021 sono stati pari ad ulteriori euro 73.708,00; interessi attivi sui prestiti obbligazionari emessi dalla società che sottoscritti dal medesimo hanno fruttato solo nel 2021 un importo pari ad ulteriori euro 73.708,00.
Il Ctu, pertanto, cumulati tutti redditi così prodotti e applicati i diversi corrispondenti regimi fiscali, ha evidenziato che può contare su entrate nette annuali pari ad un importo di circa Parte_1
288.503,00 corrispondenti ad una disponibilità mensile di circa euro 24.042,00.
pagina 16 di 21 Nell'anno di imposta del 2022, non analizzato dalla CTU, i redditi da pensione e da compenso sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre risultano essersi contratti quelli da dividendi.
Si evidenzia, in ogni caso, che la società nell'esercizio del 2022 ha chiuso l'esercizio maturando un'utile in linea con quelle degli anni precedenti pari ad euro 1.312.385,11 come risultante dal bilancio di verifica prodotto. Non è stato però deposito né il bilancio definitivo approvato, né le determinazioni assembleari sull'effettiva destinazione degli utili prodotti. (doc. 10 prodotto con il deposito del 29 maggio 2023).
Nulla è invece stato prodotto relativamente all'anno di imposta 2023 e 2024.
Quanto alle proprietà immobiliari, il ricorrente è proprietario di una villa sita a Dormelletto (NO).
Va, inoltre, evidenziato che il medesimo, con diverse operazioni compiute anche in tempi molto recenti, si è spogliato dell'ingente patrimonio immobiliare di cui era titolare.
Già nel corso dell'udienza presidenziale era emerso, infatti, che il aveva nel 2021 ceduto un Pt_1
complesso immobiliare di negozi e magazzini alla al prezzo complessivo di circa Controparte_3
Euro 2.400.000,00; di questi, come rilevato anche dal CTU, euro 1.118.268,40 sono stati destinati all'estinzione dei mutui gravanti sugli immobili (importo inferiore rispetto a quello di euro
1.500.000,00 che è stato riferito dal medesimo al Presidente f.f..)
Il CTU ha, comunque, evidenziato che, considerati i valori medi OMI, il valore di mercato degli immobili in esame era pari a circa Euro 3.7000,000,00.
È stato, altresì, accertato che il medesimo aveva anche la proprietà di ulteriori tre unità immobili a
Monza che poi nel novembre del 2023, successivamente quindi ai provvedimenti provvisori, sono stati alienati al prezzo complessivo di Euro 775.000,00.
Nel complesso il valore dei beni immobili e mobili di cui è rimasto titolare è stato stimato in euro
1.121,000,00.
Quanto ai rapporti bancari, il ricorrente ha dichiarato ex art 5. L 898/1970 la titolarità di due conti correnti, uno presso Banca Popolare di Milano, chiuso nel luglio del 2023, sul quale sono stati sino al
2022 accreditati dalla Centroufficio molti importi a titolo di rimborsi parziali nonché gli interessi attivi dei prestiti obbligazionari ed i dividendi percepiti;
l'altro, presso Banca Popolare di Sondrio, che ha sostituito quello precedentemente chiuso e su cui vi è evidenza anche dei compensi percepiti per l'attività esercitata a favore della società.
Quanto invece ai rendimenti degli investimenti in titoli azionari e/o obbligazionari, il CTU, fermo quanto già evidenziato, ha accertato che il ricorrente è titolare di un diritto di credito liquido ed eIGibile derivante dalla sottoscrizione di un prestito obbligazionario che, alla data del 30 giugno 2023,
pagina 17 di 21 è pari ad Euro 1.825.000,000 rimasto invariato dal 2021 e che conseguentemente deve essere considerato quale posta attiva del suo patrimonio.
Non sono state riscontrate esposizioni debitorie del medesimo come anche dallo stesso dichiarato ex art. 5 L. 8989/70 in atti.
, dopo aver prestato in passato attività anche a favore della NT Controparte_3
come assistente e traduttrice, non ha poi più lavorato e si è in principalità dedicata alla cura e gestione della famiglia.
I suoi redditi sono costituiti dai canoni di locazione percepiti dagli immobili di sua proprietà, sia sul territorio italiano che in Svizzera (St Moritz, Surley); dagli interessi attivi del prestito obbligazionario che gli è stato donato dal marito in costanza di convivenza;
dai rendimenti dei finanziamenti in essere.
Il CTU ha, quindi, ricostruito per gli anni esaminati e sino al 2021 entrate annue di euro 32.547,31 corrispondente ad una disponibilità mensile netta pari a circa euro 2.712,00 (v. anche P.F. 2020, 2021,
2022). Importo, tuttavia, che deve essere oggi determinato in aumento di almeno 1.000,00 euro mensili per effetto delle maggiori entrate derivanti dalle locazioni come di seguito esposto.
Non è in atti la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta del 2023.
La resistente è proprietaria esclusiva di un immobile a Segrate che viene messo a reddito per un canone annuo pari ad euro 6.612,00 come risultante anche dalle relative dichiarazioni dei redditi;
di un'abitazione a Zoagli (GE) a lei intestata, ma acquistata pacificamente dal marito che le ha fornito una provvista per euro 350.00,00 (come risulta anche dal relativo contratto di compravendita del 29 dicembre 2020 al doc.10); la restante parte è invece stata finanziata tramite muto con rata di euro
2.160,00 tuttora in essere ed intestato alla resistente ma garantita e corrisposto dal marito quantomeno sino all'insorgere della crisi matrimoniale.( v. all. 1 fascicolo parte resistente e dichiarazioni rese all'udienza del 3.11.2022); di un'abitazione in Svizzera (St.Moritz, loc. Surley. App.
5.d.) che viene locata settimanalmente e con un canone annuo riferito di euro CHF 12.700,00 corrispondenti a circa euro 13.000,00, di cui però nulla è stato prodotto;
di un altro immobile sempre sito a St. Moritz (app.
n.3 d) locato al canone annuo riferito di euro 10.272,00, di cui però, anche in questo caso, nulla è stato documentato.
Evidenzia, dunque, il Tribunale che la resistente non ha prodotti i contratti di locazione relativi agli immobili di cui si è appena detto;
non ha documentato i canoni ai quali i medesimi vengono, anche settimanalmente, locati, né ha indicato e documentato per quante settimane all'anno lo siano.
Ciò detto, la , stando anche solo a quanto riferito, risulta comunque aver aumentato nel 2023 gli CP_1
importi a tale titolo percepiti.
pagina 18 di 21 Dal confronto tra la Disclosure del 28.10.2022 e la dichiarazione ex art.
5. L898/70 emerge che il canone annuo per l'immobile a St. Moritz (app.5c) è aumentato passando da 10.176,00 nel 2022 ad
12.700 chf (corrispondente a circa 13.500,00 euro); mentre l'immobile (app 3d), che prima era stato indicato come non locato, ora risulta invece esserlo per euro 10.272,00 annui.
La resistente è poi nuda proprietaria (usufruttuaria la madre) per la quota di 1/3 di altri tre immobili sempre siti in territorio svizzero (a st. Moritz, a Lugano e uno ad Agra).
Il CTU ha stimato il valore complessivo delle proprietà immobiliari della resistente in euro 4.448.402; considerati anche gli arredi, il valore è pari ad euro 5.048.402,00. (v da pag. 21 a pag. 24).
La stessa è poi titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare che è rappresentato in parte dai risparmi accantonati in conto corrente ed in parte dagli investimenti effettuati in diversificati strumenti finanziari
(azioni, obbligazioni, in fondi e sicav). La stessa è infatti titolare di diversi rapporti bancari sia in Italia
(MPS, BPS, CHE BANCA) sia svizzeri (Credit Suisse, BPF filiale St. Moritz, Post Finanze) dove risulta aver una liquidità disponibile pari a complessivi euro 276.420,00; quanto agli investimenti è titolare sia in Italia che in Svizzera di diversi conti depositi titoli per un controvalore al 30.06.2023 pari ad euro 393.706,00 (v. pag. 41 rapporto bancari suddivisi tra investimenti e risparmi ed anche dichiarazione ex art. 5 L. 8989/70 di parte ricorrente).
Così fotografata la situazione delle parti non c'è dubbio che debba essere riconosciuto alla resistente il diritto a percepire un assegno di mantenimento dal marito, diritto che, peraltro, non è mai stato in contestazione essendosi lo stesso sempre dichiarato disponibile a rimettere un importo a tale titolo.
Sussiste, infatti, un evidente disparità tra le rispettive situazioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, che evidentemente non consente alla resistente, anche considerati i rilevanti oneri e costi legati alla conservazione del patrimonio immobiliare- costi che in passato venivano pacificamente sostenuti dal marito- e le sue eIGenze abitative, di mantenere il tenore di vita invero molto elevato goduto nell'arco della lunga convivenza matrimoniale.
Pertanto, in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come sopra esposte, del tenore di vita pacificamente goduto dalla resistente nel corso della lunga convivenza matrimoniale, accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici della resistente, considerato, altresì,
l'impatto complessivo degli oneri che la medesima mensilmente sostiene, rilevato che però la stessa potrebbe senz'altro ricavare risorse ulteriori sfruttando il rilevante patrimonio immobiliare nella sua disponibilità, mettendo, dunque, a reddito a valore di mercato, gli immobili di cui è proprietaria, rilevato, ancora, che le maggiori spese a carico della resistente derivanti dal canone locativo sono più che compensate dalle maggiori entrate che la stessa ha riferito percepire dalla locazioni degli immobili pagina 19 di 21 svizzeri, reputa il Collegio equo e congruo l'assegno di mantenimento quantificato in fase presidenziale in Euro 7.000.000, ciò con decorrenza dalla domanda, mensilità di ottobre 2022.
Essendo già stati pronunciati nell'ambito del giudizio di divorzio tra le parti (r.g. 42912/2024) i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., gli effetti della presente pronuncia conserveranno la loro efficacia sino al 10 giungo 2024 data dell'adozione dei provvedimenti provvisori divorzili.
Per il periodo successivo va dichiarata cessata la materia del contendere per sopraggiunta carenza di interesse
La cessazione della materia del contendere, sebbene parziale, sussiste e deve essere dichiarata ove il
Giudice della separazione, come nel caso che qui occupa, dovendo giudicare anche per il futuro, si trovi di fronte al fatto sopravvenuto dell'emanazione del provvedimento presidenziale in sede divorzile, che, non potendo essere modificato dallo stesso, diviene l'unica disciplina che regola i rapporti tra i coniugi (cfr Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6017; Cass., ord., 22 luglio 2013, n. 17825; Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1779).
Le spese di lite
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti nel corso dell'intero procedimento e considerato il tenore della presente pronuncia con le reciprocamente soccombenti sulle domande svolte, sussistono giustificati motivi per compensare le spese d lite.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico delle parti in via solidale, con ripartizione al 50% nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 9 marzo 2023 sentenza n. 23904/2022 non definitiva di separazione resa pubblica in data 16 marzo 2023, così decide:
1) RIGETTA domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dalla ricorrente
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dal ricorrente;
3) PONE a carico di con decorrenza dal 14.10.2022 e sino al 10.06.2024, Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 7.000,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2023);
pagina 20 di 21 4) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di mantenimento dal
10.06.2024;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite e pone definitivamente a carico solidale delle parti, con ripartizione al 50% nei rapporti interni, le spese di CTU già liquidate.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Milano nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA FULVIA DE LUCA
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
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