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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R. g. n. 4507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
HE di Bari (BA) alla via T. Tasso n. 21/2, presso lo studio dell'avvocato
FA IN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE OBBLIGATORIO ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni
All'udienza del 24.10.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Il PM in data 7.11.2025 ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
La ricorrente – non sposata e senza figli – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepita
1 uomo e di aver vissuto con disagio l'attribuzione al genere femminile e la discordanza rispetto al genere percepito.
A tal proposito, sul piano clinico, ha evidenziato che, a partire dal mese di marzo
2025, è stata presa in carico dal Consultorio dell'U.O.C. - Coordinamento CP_1
Integrato Materno Infantile - ASL Napoli 3 Sud di Portici (NA) e la relazione, depositata in atti, a firma della dott.ssa ha accertato la diagnosi di Persona_1 disforia di genere.
Pertanto, alla luce di quanto dettagliatamente esposto, parte ricorrente ha chiesto di:
‹‹ordinare all'Ufficiale di Stato Civile la rettifica dell'atto di nascita di Pt_1
con riferimento al nome da “ ” a “ e, con riferimento
[...] Pt_1 Persona_2 al sesso, da “femminile” a “maschile”, e, per l'effetto, ordinare di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/ annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di
, nonché ad ogni altro adempimento susseguente, ai sensi della Parte_1
Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello stato civile››.
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice ha proceduto all'esame della ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultima si è sempre percepita come uomo e che i suoi familiari hanno accettato la sua identità maschile;
che, da settembre 2025, si è sottoposta ad un trattamento ormonale;
e che ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere. In tale sede, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM il quale, in data 7.11.2025 ha espresso parere favorevole.
Ciò posto la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come sia affetta da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere maschile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere maschile appaiono marcatamente evidenti.
Invero dalla relazione versata in atti e redatta in data 02.05.2025 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta presso il Consultorio Persona_1 CP_1 dell'U.O.C. - Coordinamento Integrato Materno Infantile - ASL Napoli 3 Sud di
Portici, emerge che “ I vissuti di incongruenza di genere possono, dunque, essere
2 riferiti ad un Quadro di Incongruenza di Genere in soggetto nato femmina senza disordini della differenziazione sessuale….Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assesment psicologico effettuati, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato possa derivargli da tale modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità”.
Quanto sopra riportato rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-
7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico- sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla menzionata relazione medico- psicologica, dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 24.10.2025 e dal dato che la stessa ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso,
Alla luce della recente sentenza n. 142/2024, in virtù della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta afferente all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali, dunque, potrà liberamente accedere senza necessità di intervento giudiziale in tal senso.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini
3 della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n.
221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_3
Peraltro, la Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
In ragione di ciò, il Giudice delle leggi ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda e, per l'effetto, di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, dal momento che parte ricorrente non ha avanzato alcuna istanza in merito, considerato il nuovo e pacifico orientamento giurisprudenziale successivo alla pronuncia costituzionale n.142/2024.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di (c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 05.09.2005, alla rettificazione dei dati anagrafici da femminile a maschile, con la modifica del nome in;
Persona_2
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nata a [...] il 05 Parte_1 settembre 2007, nel senso che laddove è indicato il nome deve intendersi Pt_1
4 e laddove è indicato il genere femminile deve intendersi maschile e, Persona_2 per l'effetto, di ogni altro atto di stato civile e dei documenti anagrafici;
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
HE di Bari (BA) alla via T. Tasso n. 21/2, presso lo studio dell'avvocato
FA IN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della Repubblica;
INTERVENTORE OBBLIGATORIO ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni
All'udienza del 24.10.2025, parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
Il PM in data 7.11.2025 ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
La ricorrente – non sposata e senza figli – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepita
1 uomo e di aver vissuto con disagio l'attribuzione al genere femminile e la discordanza rispetto al genere percepito.
A tal proposito, sul piano clinico, ha evidenziato che, a partire dal mese di marzo
2025, è stata presa in carico dal Consultorio dell'U.O.C. - Coordinamento CP_1
Integrato Materno Infantile - ASL Napoli 3 Sud di Portici (NA) e la relazione, depositata in atti, a firma della dott.ssa ha accertato la diagnosi di Persona_1 disforia di genere.
Pertanto, alla luce di quanto dettagliatamente esposto, parte ricorrente ha chiesto di:
‹‹ordinare all'Ufficiale di Stato Civile la rettifica dell'atto di nascita di Pt_1
con riferimento al nome da “ ” a “ e, con riferimento
[...] Pt_1 Persona_2 al sesso, da “femminile” a “maschile”, e, per l'effetto, ordinare di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/ annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di
, nonché ad ogni altro adempimento susseguente, ai sensi della Parte_1
Legge n. 164/1982 e del vigente ordinamento dello stato civile››.
All'udienza del 24.10.2025, il Giudice ha proceduto all'esame della ricorrente, dal quale è emerso che quest'ultima si è sempre percepita come uomo e che i suoi familiari hanno accettato la sua identità maschile;
che, da settembre 2025, si è sottoposta ad un trattamento ormonale;
e che ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere. In tale sede, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con atti al PM il quale, in data 7.11.2025 ha espresso parere favorevole.
Ciò posto la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano come sia affetta da disforia di genere e che, il desiderio di appartenere al genere maschile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere maschile appaiono marcatamente evidenti.
Invero dalla relazione versata in atti e redatta in data 02.05.2025 dalla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta presso il Consultorio Persona_1 CP_1 dell'U.O.C. - Coordinamento Integrato Materno Infantile - ASL Napoli 3 Sud di
Portici, emerge che “ I vissuti di incongruenza di genere possono, dunque, essere
2 riferiti ad un Quadro di Incongruenza di Genere in soggetto nato femmina senza disordini della differenziazione sessuale….Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assesment psicologico effettuati, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato possa derivargli da tale modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità”.
Quanto sopra riportato rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-
7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico- sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla menzionata relazione medico- psicologica, dalle dichiarazioni rese dalla parte all'udienza del 24.10.2025 e dal dato che la stessa ha avviato l'azione giudiziale finalizzata al mutamento del sesso, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso,
Alla luce della recente sentenza n. 142/2024, in virtù della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta afferente all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici demolitori o modificativi dei caratteri sessuali anatomici primari, ai quali, dunque, potrà liberamente accedere senza necessità di intervento giudiziale in tal senso.
D'altronde anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, era orientamento consolidato del tribunale, in conformità alla giurisprudenza anche comunitaria,
l'interpretazione normativa secondo cui non dovesse ritenersi obbligatorio, ai fini
3 della rettificazione del sesso, l'intervento chirurgico (cfr. Corte Cost. 21-10-2015 n.
221; Cass. 20-7-2015 n. 15138; CEDU 10-3-2015, c. . CP_2 Per_3
Peraltro, la Corte costituzionale ha evidenziato come, potendo il percorso di transizione compiersi già mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico- comportamentale, anche in assenza di un intervento di adeguamento chirurgico (come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria ed ex plurimis C. Cass. n. 180/2017), la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza, in quanto un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione di sesso e non prima ed in funzione della stessa.
In ragione di ciò, il Giudice delle leggi ha dichiarato, come detto, l'illegittimità costituzionale della necessaria autorizzazione richiesta dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente esclusione di un potere autorizzatorio del Tribunale in caso di accertata e definitiva transizione sessuale.
Ciò posto, ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda e, per l'effetto, di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla in ordine all'autorizzazione ad effettuare i trattamenti chirurgici, dal momento che parte ricorrente non ha avanzato alcuna istanza in merito, considerato il nuovo e pacifico orientamento giurisprudenziale successivo alla pronuncia costituzionale n.142/2024.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di (c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 05.09.2005, alla rettificazione dei dati anagrafici da femminile a maschile, con la modifica del nome in;
Persona_2
c) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nata a [...] il 05 Parte_1 settembre 2007, nel senso che laddove è indicato il nome deve intendersi Pt_1
4 e laddove è indicato il genere femminile deve intendersi maschile e, Persona_2 per l'effetto, di ogni altro atto di stato civile e dei documenti anagrafici;
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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