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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trani
Il Tribunale Ordinario di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Sandra Moselli presidente
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dott.ssa Concetta Race giudice
A seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza dell' 11.3.2025, nel procedimento iscritto al n. 2240 /2024 r.g.V.G., introdotto da rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Mario Rampa, giusta procura in atti, con ricorso del 20/11/2024 ex art. 739 c.p.c. per reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare emesso in data 21.7.2024; vista la costituzione dell'avv. Angela Maria Francesca Napoletano, in qualità di amministratore di sostegno di;
Persona_1
garantito l'intervento del p.m.; invitate le parti a dedurre in ordine alla tempestività del reclamo;
ritenuta la competenza del Tribunale sul presente reclamo (avente ad oggetto il provvedimento del g.t. nella parte in cui è designato l'amministratore di sostegno per la beneficiaria, , nella persona dell'avv. Angela Maria Francesca Napoletano) ai Persona_1 sensi degli artt.739 e 473bis.58 c.p.c., il cui comma 2 ha attribuito al Tribunale e non più alla Corte d'Appello la cognizione sui reclami avverso i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno;
verificata la regolarità del contraddittorio;
acquisito il fascicolo n. 1548/2023 r.g.V.G., osserva quanto segue.
Con il provvedimento impugnato è stata confermata la nomina come amministratore di sostegno di dell'avv. Angela Maria Francesca Napoletano. Il reclamante ha Persona_1 contestato detto provvedimento solo nella parte in cui è stata designata, nella persona dell'avv. Angela Maria Francesca Napoletano, l'amministratrice di sostegno di Per_1
anziché la nipote, soggetto da essi individuato e proposto al
[...] Controparte_1 giudice tutelare procedente. A tal fine, ha dedotto che non vi sono ragioni ostative alla nomina come amministratore di sostegno della nipote della beneficiaria, svolgendo quest'ultima attività imprenditoriale indipendente che le consente flessibilità di orari e la possibilità di assistere la zia, anche in considerazione della volontà espressa dalla beneficiaria.
Pertanto, ha proposto reclamo, chiedendo nominarsi amministratore di Parte_1 sostegno di , di cui è il nipote, la nipote in luogo della Persona_1 Controparte_1 nominata avv. Angela Maria Francesca Napoletano.
Con comparsa di costituzione del 13.1.2025, si è costituita l'avv. Angela Maria Francesca
Napoletano chiedendo il rigetto del reclamo, evidenziando nelle more le attività svolte nell'interesse della beneficiaria.
Orbene, il reclamo è infondato nel merito e va pertanto rigettato.
Ritiene il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 8767/2011;
Cass. 24542/2009).
Com'è noto l'istituto dell'amministrazione di sostegno è preordinato alla massima cura degli interessi del beneficiario: è questo il parametro che deve guidare il Giudice Tutelare nella scelta dell'amministratore di sostegno nell'ambito della considerevole discrezionalità attribuitagli in tal senso dal legislatore.
Tale principio è cristallizzato nell'articolo 408 c.c., che enuclea altresì i criteri che devono guidare il Giudice Tutelare nella scelta dell'amministratore di sostegno.
In primo luogo, la norma impone di valorizzare la preferenza espressa dal beneficiario in previsione della propria futura incapacità o, eventualmente, nel corso del procedimento e sempre a condizione che questi sia in possesso di adeguata capacità di discernimento.
Questo vincolo posto dal legislatore alla discrezionalità del Giudice Tutelare nella scelta dell'Amministratore di sostegno si giustifica in quanto espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato ( Cfr.
Cass., 20 dicembre 2012, n. 23707). In assenza di una simile designazione o, in caso di gravi motivi – ragioni di inopportunità, conflitto di interesse, inidoneità allo svolgimento dell'incarico –, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso, dovendo prediligere in tale scelta un soggetto interno alla famiglia dell'interessato, da individuare, ove possibile, nel coniuge che non sia separato legalmente;
nella persona stabilmente convivente;
nel padre, madre, figlio, fratello o sorella;
nel parente entro il quarto grado;
nel soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui l'interessato non possieda familiari stretti che si rendano disponibili ad assumere l'incarico o quando, pur essendovi, il Giudice Tutelare ravvisi l'inopportunità della scelta di un membro interno alla famiglia per la sussistenza di contrasti endofamiliari o di altre ragioni che minerebbero il corretto funzionamento della macchina rappresentativa, questi può nominare amministratore di sostegno un soggetto estraneo al nucleo familiare.
Alla luce del dettato normativo, pertanto, non si ravvisa alcuna ragione valida per riformare il provvedimento emesso nel procedimento RGN 1548/2024.
Applicando i summenzionati principi, osserva preliminarmente il Collegio che, nel caso di specie, la beneficiaria, ascoltata dal giudice tutelare all'udienza del 9.4.2024, ha espresso una generica preferenza in ordine ad uno dei suoi nipoti come soggetto cui affidare l'incarico di Amministratore di Sostegno, senza indicare specificamente la nipote CP_1
Il Giudice tutelare, attesa anche la genericità della preferenza, ha ritenuto, con
[...] decreto ampiamente motivato, di nominare un soggetto esterno, osservando che la beneficiaria versava al momento del ricorso introduttivo in condizioni di estrema precarietà da diversi anni, come dimostrato dal ricorso proposto dagli assistenti sociali per il Comune di Ruvo di puglia in data 12.9.2023 in cui si dà atto della segnalazione pervenuta dalla
Polizia Locale del 4.8.2023 relativa alla situazione di precarietà delle condizioni igienico sanitarie dell'ambiente in cui l'anziana vive. Nella relazione in atti, infatti, l'immobile viene descritto come eccessivamente sporco, con pavimento particolarmente appiccicoso, maleodorante e senza riciclo d'aria, con presenza di ragnatele e macchie sui muri, peraltro si osserva nella medesima relazione che la era già conosciuta al Servizio Sociale Per_1 dal 2021, essendo già pervenute altre segnalazioni su di lei.
Conseguentemente, il giudice tutelare, con un percorso logico-motivazionale che il Collegio ritiene di condividere, ha ritenuto di nominare come amministratore di sostegno un soggetto terzo ed esterno al nucleo familiare, individuandolo in un soggetto diverso da quello proposto dall' odierno reclamante, avv. Napoletano Angela Maria Francesca, in ragione del fatto che i parenti della beneficiaria, tra cui la nipote che si è resa disponibile a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, risultavano assenti da anni dalla vita della beneficiaria, come dimostrato dalla situazione precaria in cui ella ha versato per diversi anni, dal fatto che il ricorso per l'apertura di amministrazione di sostegno fosse stato proposto dai Servizi Sociali e non dai nipoti della beneficiaria, nonché tenuto conto che la stessa beneficiaria ha riferito ai servizi sociali al momento della loro visita di non aver nessun rapporto con i suoi parenti e di non ricevere da loro alcun tipo di cure e attenzioni.
Da ultimo, il Giudice ha correttamente fatto uso della discrezionalità a sua disposizione, prediligendo la nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare della beneficiaria, diverso da quello indicato dall'odierno reclamante, ritenendo che l'ostinazione al rifiuto di lavarsi ed essere accudita e curata da chiunque, manifestato dalla beneficiaria anche in sede di ascolto in Tribunale, possa essere vinto meglio da persona terza alla compagine familiare, perché meno manipolabile dalla beneficiaria.
Tale scelta rappresenta senza dubbio quella maggiormente idonea a garantire una migliore cura degli interessi della beneficiaria, non apparendo conforme a questi ultimi la nomina della nipote come amministratore di sostegno, come richiesta dal reclamante.
Per tutti questi motivi, il reclamo va rigettato e la nomina come amministratore di sostegno dell'avv. Angela Maria Francesca Napoletano in favore di confermata. Persona_1
Attesa la natura del giudizio e degli interessi in gioco può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.T.M.
-rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il decreto del giudice tutelare del 21.7.2024, comunicato in data 14.10.2024;
-compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Emanuela Gallo Sandra Moselli