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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG 1432 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi, 19/02/2025, ad ore 12 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparso: per , l'avv. Pasquale Orrico in sostituzione dell'avv. DARIO ANTONELLA Parte_1
Nessuno compare per Controparte_1
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle conclusioni precisate in atti. Fa presente che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il G.I.
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16,40, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 1432 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1432 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. DARIO ANTONELLA , ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. GRILLI GINO DANILO, ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Concise ragioni della decisione
Con ricorso datato 4.1.2024, il sig. (Sig. o Ricorrente) chiedeva al Tribunale Parte_1 Pt_1 di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto concluso fra le parti e la condanna di
[...]
( ) al pagamento a favore del Ricorrente della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 20.525,60, oltre agli interessi dai singoli esborsi alla data della domanda.
Esponeva il Ricorrente di aver concluso con , in data 26.7.2022, un contratto di Controparte_1
appalto per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito in Isola Sant'Antonio (AL) -
Frazione Mezzo Nuovo n. 5, usufruendo del bonus fiscale per complessivi € 80.588,03.
Secondo quanto esposto dal Ricorrente, le parti avevano pattuito come data per l'inizio dei lavori il
10.10.2022 e come termine il 28.6.2023.
Poiché la Resistente non avrebbe iniziato i lavori nel termine pattuito, il Ricorrente, dopo numerosi rinvii, con PEC in data 11.11.2022 risolveva il contratto, intimando a la Controparte_1 restituzione dell'importo di € 20.125,60 pagato alla Resistente, quale appaltatrice, e l'importo di €
1.098. pagato alla società quale progettista. CP_3
Non avendo Facile Ristrutturare mai riscontrato la richiesta, il sig. introduceva il presente Pt_1
giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversarie in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, contestava l'asserito Controparte_1
inadempimento, affermando che, in realtà, la parte inadempiente sarebbe stata il sig. , il Pt_1
quale non sarebbe riuscito a ottenere i documenti amministrativi necessari al fine di iniziare i lavori,
e avrebbe richiesto dei mutamenti dell'oggetto dell'appalto, con l'inserimento di ulteriori lavori. A causa di queste circostanze, le parti, con accordo datato 8.10.2022, avrebbero concordato di posticipare la data di l'inizio dei lavori, spostandola al 12.12.2022. Per tale motivo, non sarebbe giustificata la richiesta di risoluzione del contratto, comunicata dal Ricorrente in data 11.11.2022, e cioè un mese prima la data concordata per l'inizio dei lavori. Non ritenendo giustificata la richiesta di risoluzione del contratto per proprio inadempimento, dava atto della propria Controparte_1
disponibilità a eseguire i lavori concordati e tratteneva gli importi già versati dal Ricorrente, ritenendo non risolto il contratto, non essendovi inadempimento da parte sua.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda del Ricorrente in quanto infondata, non sussistendo alcun inadempimento da parte di e, accertato l'inadempimento del Ricorrente, Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di cui è causa e l'accertamento che nulla è dovuto al Ricorrente da Controparte_1
Nel corso del giudizio, il giudice autorizzava il deposito di memorie integrative ex art. 281 duodecies c.p.c., nelle quali le parti replicavano alle reciproche ricostruzioni dei fatti. In particolare, nella memoria del Ricorrente datata 30.4.2024, lo stesso negava che la PEC di trasmissione della risoluzione del contratto fosse precedente alla data concordata di inizio dei lavori;
rilevava, inoltre, da un lato, che non vi era stato alcun riscontro da parte di alla comunicazione di Controparte_1
disdetta del contratto, mentre la società aveva accettato la volontà del sig. di CP_3 Pt_1 risolvere il rapporto contrattuale, provvedendo alla restituzione di parte dell'importo versato dal
Ricorrente, pari a € 549, trattenendo l'ulteriore somma pagata dal Ricorrente quale corrispettivo per l'attività progettuale svolta, mentre non aveva in alcun modo riscontrato la Controparte_1 disdetta comunicata con la PEC dell'11.11.2022. Il Ricorrente, inoltre, contestava e disconosceva esplicitamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sia la sottoscrizione che il contenuto dell'accordo di posticipazione inizio lavori, prodotto da parte Resistente.
A fronte di tale disconoscimento da parte del Ricorrente, e avendo la Resistente confermato la propria intenzione di avvalersi del documento, questo giudice riteneva l'opportunità di disporre perizia grafologica al fine di verificare se le firme apposte sui documenti prodotti in causa dall'opposta, asseritamente sottoscritti dal ricorrente , e in particolare sull'accordo di “Posticipazione Parte_1 lavori” dell'8.10.2022 fossero state apposte dallo stesso e se, trattandosi di documento digitale, potessero essere state copiate (“scansionate”) da altro documento. A tale scopo, invitava la Resistente a produrre in causa l'originale del documento in contestazione, che tuttavia non vi provvedeva, asserendo l'impossibilità di reperirlo presso la società.
Per tale motivo, il giudice revocava la disposta CTU e poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione fra le parti di un contratto di appalto in data
26.7.2022 (doc. 2 fascicolo Ricorrente e doc. 1 fascicolo Resistente). Del pari, non è contestato che il Ricorrente abbia effettuato un primo pagamento per € 19.924,30 (doc. 3 fascicolo Ricorrente), e che i lavori di cui al contratto non siano mai iniziati.
In proposito, il Resistente ha affermato che il mancato inizio dei lavori sarebbe stato dovuto a inadempimenti da parte del sig. . Tali affermazioni, tuttavia, sono rimaste prive di adeguato Pt_1
riscontro probatorio, non potendo ritenersi probanti i documenti prodotti da , in Controparte_1
particolare gli scambi di mail e whatsApp fra le parti (doc. 2 e 3 fascicolo Resistente).
Analogamente, non risulta provato l'accordo per la posticipazione per l'inizio dei lavori, essendo stato disconosciuto il doc. 4 di , che non è stato possibile verificare tramite CTU Controparte_1
grafologica a causa della dichiarata impossibilità della Resistente di produrre l'originale del documento.
Ne consegue, pertanto, l'accertamento della risoluzione del contratto concluso fra le parti in data
26.7.2022 e la condanna della Resistente al pagamento, a favore del sig. , Parte_1 dell'importo di € 20.525,60, oltre interessi dal dovuto alla data della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa, esclusa la fase istruttoria, non celebratesi nell'ambito del presente procedimento e per le quali dunque parte ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 281 terdecies
c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso presentato da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto;
2) dichiara la risoluzione del contratto concluso fra e in Parte_1 Controparte_1
data 26.7.2022
3) condanna al pagamento della somma di € 20.525,60, oltre interessi Controparte_1 come dovuti;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 3.397 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
Così deciso in Milano, il 19/02/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi, 19/02/2025, ad ore 12 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparso: per , l'avv. Pasquale Orrico in sostituzione dell'avv. DARIO ANTONELLA Parte_1
Nessuno compare per Controparte_1
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle conclusioni precisate in atti. Fa presente che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il G.I.
Invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 16,40, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 1432 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1432 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. DARIO ANTONELLA , ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. GRILLI GINO DANILO, ed Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Concise ragioni della decisione
Con ricorso datato 4.1.2024, il sig. (Sig. o Ricorrente) chiedeva al Tribunale Parte_1 Pt_1 di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di appalto concluso fra le parti e la condanna di
[...]
( ) al pagamento a favore del Ricorrente della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 20.525,60, oltre agli interessi dai singoli esborsi alla data della domanda.
Esponeva il Ricorrente di aver concluso con , in data 26.7.2022, un contratto di Controparte_1
appalto per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà sito in Isola Sant'Antonio (AL) -
Frazione Mezzo Nuovo n. 5, usufruendo del bonus fiscale per complessivi € 80.588,03.
Secondo quanto esposto dal Ricorrente, le parti avevano pattuito come data per l'inizio dei lavori il
10.10.2022 e come termine il 28.6.2023.
Poiché la Resistente non avrebbe iniziato i lavori nel termine pattuito, il Ricorrente, dopo numerosi rinvii, con PEC in data 11.11.2022 risolveva il contratto, intimando a la Controparte_1 restituzione dell'importo di € 20.125,60 pagato alla Resistente, quale appaltatrice, e l'importo di €
1.098. pagato alla società quale progettista. CP_3
Non avendo Facile Ristrutturare mai riscontrato la richiesta, il sig. introduceva il presente Pt_1
giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando le pretese avversarie in quanto infondate Controparte_1 in fatto e in diritto, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, contestava l'asserito Controparte_1
inadempimento, affermando che, in realtà, la parte inadempiente sarebbe stata il sig. , il Pt_1
quale non sarebbe riuscito a ottenere i documenti amministrativi necessari al fine di iniziare i lavori,
e avrebbe richiesto dei mutamenti dell'oggetto dell'appalto, con l'inserimento di ulteriori lavori. A causa di queste circostanze, le parti, con accordo datato 8.10.2022, avrebbero concordato di posticipare la data di l'inizio dei lavori, spostandola al 12.12.2022. Per tale motivo, non sarebbe giustificata la richiesta di risoluzione del contratto, comunicata dal Ricorrente in data 11.11.2022, e cioè un mese prima la data concordata per l'inizio dei lavori. Non ritenendo giustificata la richiesta di risoluzione del contratto per proprio inadempimento, dava atto della propria Controparte_1
disponibilità a eseguire i lavori concordati e tratteneva gli importi già versati dal Ricorrente, ritenendo non risolto il contratto, non essendovi inadempimento da parte sua.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda del Ricorrente in quanto infondata, non sussistendo alcun inadempimento da parte di e, accertato l'inadempimento del Ricorrente, Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di cui è causa e l'accertamento che nulla è dovuto al Ricorrente da Controparte_1
Nel corso del giudizio, il giudice autorizzava il deposito di memorie integrative ex art. 281 duodecies c.p.c., nelle quali le parti replicavano alle reciproche ricostruzioni dei fatti. In particolare, nella memoria del Ricorrente datata 30.4.2024, lo stesso negava che la PEC di trasmissione della risoluzione del contratto fosse precedente alla data concordata di inizio dei lavori;
rilevava, inoltre, da un lato, che non vi era stato alcun riscontro da parte di alla comunicazione di Controparte_1
disdetta del contratto, mentre la società aveva accettato la volontà del sig. di CP_3 Pt_1 risolvere il rapporto contrattuale, provvedendo alla restituzione di parte dell'importo versato dal
Ricorrente, pari a € 549, trattenendo l'ulteriore somma pagata dal Ricorrente quale corrispettivo per l'attività progettuale svolta, mentre non aveva in alcun modo riscontrato la Controparte_1 disdetta comunicata con la PEC dell'11.11.2022. Il Ricorrente, inoltre, contestava e disconosceva esplicitamente ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sia la sottoscrizione che il contenuto dell'accordo di posticipazione inizio lavori, prodotto da parte Resistente.
A fronte di tale disconoscimento da parte del Ricorrente, e avendo la Resistente confermato la propria intenzione di avvalersi del documento, questo giudice riteneva l'opportunità di disporre perizia grafologica al fine di verificare se le firme apposte sui documenti prodotti in causa dall'opposta, asseritamente sottoscritti dal ricorrente , e in particolare sull'accordo di “Posticipazione Parte_1 lavori” dell'8.10.2022 fossero state apposte dallo stesso e se, trattandosi di documento digitale, potessero essere state copiate (“scansionate”) da altro documento. A tale scopo, invitava la Resistente a produrre in causa l'originale del documento in contestazione, che tuttavia non vi provvedeva, asserendo l'impossibilità di reperirlo presso la società.
Per tale motivo, il giudice revocava la disposta CTU e poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione fra le parti di un contratto di appalto in data
26.7.2022 (doc. 2 fascicolo Ricorrente e doc. 1 fascicolo Resistente). Del pari, non è contestato che il Ricorrente abbia effettuato un primo pagamento per € 19.924,30 (doc. 3 fascicolo Ricorrente), e che i lavori di cui al contratto non siano mai iniziati.
In proposito, il Resistente ha affermato che il mancato inizio dei lavori sarebbe stato dovuto a inadempimenti da parte del sig. . Tali affermazioni, tuttavia, sono rimaste prive di adeguato Pt_1
riscontro probatorio, non potendo ritenersi probanti i documenti prodotti da , in Controparte_1
particolare gli scambi di mail e whatsApp fra le parti (doc. 2 e 3 fascicolo Resistente).
Analogamente, non risulta provato l'accordo per la posticipazione per l'inizio dei lavori, essendo stato disconosciuto il doc. 4 di , che non è stato possibile verificare tramite CTU Controparte_1
grafologica a causa della dichiarata impossibilità della Resistente di produrre l'originale del documento.
Ne consegue, pertanto, l'accertamento della risoluzione del contratto concluso fra le parti in data
26.7.2022 e la condanna della Resistente al pagamento, a favore del sig. , Parte_1 dell'importo di € 20.525,60, oltre interessi dal dovuto alla data della domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa, esclusa la fase istruttoria, non celebratesi nell'ambito del presente procedimento e per le quali dunque parte ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 281 terdecies
c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso presentato da nei confronti di e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto;
2) dichiara la risoluzione del contratto concluso fra e in Parte_1 Controparte_1
data 26.7.2022
3) condanna al pagamento della somma di € 20.525,60, oltre interessi Controparte_1 come dovuti;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 3.397 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
Così deciso in Milano, il 19/02/2025
Il GOT
(Micaela Magri)