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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Avv. Mauro Casale Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. e dell'art 35 d.lgs 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34/2024 Sezione Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MAZZEI ARTURO e presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in CORSO VITTORIO EMANUELE 111
84100 SALERNO
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. BOVE FRANCESCO e dom.to C.SO CP_1
GARIBALDI N°38 SALERNO
- appellato – Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 34/24 pubblicata in data 12.1.2024.
Conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Salerno in data 24.10.2022 Pt_1
conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione agli avvisi di pagamento
[...] CP_1
n. 40020220004844143000 e n. 40020220004303935000 notificati rispettivamente il 29/9/2022 e il 05\10\2022 a mezzo pec.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità dei predetti atti per l'intervenuta prescrizione del credito azionato, oltre che l'intrasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689. Eccepiva la nullità delle notifiche degli atti impugnati in quanto notificati a mezzo pec da indirizzo non inserito nei pubblici registri e la inapplicabilità della sanatoria mediante raggiungimento dello scopo.
Eccepiva ancora la mancata convocazione preventiva e l'errato calcolo delle sanzioni.
L' si costituiva e resisteva al ricorso depositando prova di notifica degli avvisi CP_1 di addebito e, prima di questi, la notifica di comunicazione di debito.
Il Giudice adito rigettava il ricorso argomentando sulla infondatezza dei motivi posti a base del ricorso.
Ricorre ora in appello contestando le conclusioni del giudice di prime Parte_1 cure riproponendo sostanzialmente molte delle eccezioni già sollevate in primo grado senza indicare i profili di criticità della sentenza impugnata.
Ma procediamo con ordine.
Quanto alla prima doglianza relativa alla notifica degli avvisi di addebito che sarebbe affetta da nullità in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, rileva la Corte che il giudice di prime cure ha disquisito sulla validità dell'invio della notifica su indirizzo non inserito nei pubblici registri ritenendo che l'eccezione riguardasse l'indirizzo pec del destinatario. Al contrario parte appellante sollevava dubbi sulla nullità di notifica fatta a mezzo pec di provenienza non inserita nei pubblici registri e la non operatività del
“raggiungimento dello scopo”..
La doglianza va pertanto esaminata per la prima volta in appello.
L'eccezione è priva di pregio.
Premesso che la Corte di Cassazione ha posto in evidenza quale principio generale che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso comunque ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. ( Cass. 23620 /2018). Nel caso di specie può farsi applicazione del predetto principio in quanto lo stesso ricorso in primo grado è stato tempestivo e ciò è prova della corretta conoscenza da parte ricorrente dell'atto impugnato. Non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inesistenza della notifica di atto proveniente da indirizzo pec non risultante da pubblici registri poiché detta categoria ipotizzabile solo in relazione all'assenza dei requisiti tipici di un atto anche in astratto, mentre nella fattispecie la configurabilità di una notifica sussiste. L'inesistenza si ha quando non possa evidenziarsi la minima parvenza di attività notificatoria individuata dalla giurisprudenza in casi eccezionali quando, per esempio, alcun atto è stato consegnato dall'ufficiale giudiziario o quando quest'ultimo alcun atto abbia potuto consegnare al destinatario (Cass. 14196 del
2016), gli altri vizi della notificazione integrano invece ipotesi di nullità sanabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 cc. Il primo comma di detta norma prevede che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge sancendo quindi una regola generale di ordine formalistico. Il secondo comma soggiunge che un atto correttamente formato sotto il profilo dei requisiti richiesti a pena di nullità
è da considerarsi comunque invalido quando manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Il terzo comma con disposizione di chiusura scolpisce un principio fondamentale dell'ordinamento secondo cui in caso di mancanza di un requisito formale richiesto a pena di nullità o indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Quanto al significato giuridico del concetto di raggiungimento dello scopo della notifica può senz'altro essere rinvenuto nel consentire al destinatario di esercitare quei poteri della legge attribuisce nel segmento processuale immediatamente successivo al compimento dell'atto tenuto conto che la notificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale un atto o provvedimento viene portato a conoscenza del destinatario. Tale principio è stato esaminato allorquando si poneva la questione della notifica a mezzo pec di atti che non rispettavano le forme digitali previste dalla legge. Anche in quel caso la Cassazione ha concluso per la validità della notifica tutte le volte in cui la notifica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza l'atto al suo destinatario. Pertanto anche questa eccezione è del tutto infondata e va rigettata. Ultima notazione riguarda la normativa dettata in materia di notifiche a mezzo PEC allorquando richiede che l'indirizzo sia esattamente identificato nell'ambito di pubblici l'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.”
E' evidente che l'attenzione della norma sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC del destinatario della notifica della cartella, scaturisce dalla centralità di tale momento ai fini della conoscibilità e presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario ma nulla dice relativamente all'indirizzo pec di provenienza. Inoltre quanto appena argomentato ha trovato ulteriore recentissima conferma nella sentenza della Cass. n. 6/2023.
L'appello pertanto su tale punto va rigettato.
Quanto alla prescrizione parte appellante invoca il termine quinquennale che è proprio quello preso in considerazione dal giudice in primo grado. Questi si è limitato a rilevare che il quinquennio non è decorso. Infatti, dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica degli atti impugnati vuoi per effetto della notifica medio tempore di due comunicazioni di debito e vuoi per effetto della sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia non è maturata alcuna prescrizione. Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che “il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche dunque nel caso di specie per i contributi afferenti al 2016 dal 16/06/2017 per quelli relativi al 2017
16/06/2018 con rispettiva scadenza il 16/06/2022 e il 16/06/2023. Ne deriva che certamente la prescrizione dei crediti contributivi di cui si discute è stata interrotta dalla notifica delle comunicazioni di debito … regolarmente notificate a mezzo pec effettuate il 24 Febbraio 2021 e il 22 maggio 2022”.
Appare di tutta evidenza che il versamento omesso alla data del 16.6.2017 si sarebbe prescritto alla data del 16.6.2022 e pertanto la notifica della comunicazione di debito avvenuta in data 24.2.2021 è da considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione. Lo stesso dicasi per il secondo avviso di addebito il cui credito maturato il 16.6.2018 sarebbe incorso in prescrizione il 16.6.2023 e la comunicazione di debito notificata il 22.5.2022 ne ha efficacemente interrotto il decorso. A tale interruzione si ribadisce va aggiunta la sospensione dei termini del
Decreto Cura italia.
Quanto poi agli altri punti di gravame l'appello è inammissibile. Va rilevato che l'appellante non muove alcuna contestazione alle argomentazioni della sentenza limitandosi a riproporre le doglianze già proposte in primo grado e sulle quali il giudice di prime cure ha ampiamente dedotto ritenendole infondate.
Ad ogni buon conto la contestazione circa la violazione dello statuto del contribuente come formulata è inammissibile in quanto non indica le specifiche violazioni e non vengono individuati specificamente i profili di doglianza che integrerebbero le non meglio specificate violazioni di legge. Così come pure per la doglianza relativa alla mancata previa convocazione prima dell'addebito non viene indicata la norma dalla quale dovrebbe derivare un profilo di nullità degli atti impugnati. Quanto agli interessi non viene indicato l'errore in cui sarebbe incorsa controparte nel calcolo né viene esposta valida argomentazione a confutazione della motivazione della sentenza di primo grado sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 34/2024, emessa dal Tribunale di Salerno sez. Lavoro, in data
12/01/2024, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
-condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro
1.984,00 oltre accessori Iva e Cpa come per legge;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno, 10/03/2025
Il Relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Avv. Mauro Casale Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. e dell'art 35 d.lgs 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022), ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 34/2024 Sezione Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MAZZEI ARTURO e presso Parte_1
il cui studio elettivamente domicilia in CORSO VITTORIO EMANUELE 111
84100 SALERNO
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. BOVE FRANCESCO e dom.to C.SO CP_1
GARIBALDI N°38 SALERNO
- appellato – Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 34/24 pubblicata in data 12.1.2024.
Conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Salerno in data 24.10.2022 Pt_1
conveniva in giudizio l' , proponendo opposizione agli avvisi di pagamento
[...] CP_1
n. 40020220004844143000 e n. 40020220004303935000 notificati rispettivamente il 29/9/2022 e il 05\10\2022 a mezzo pec.
Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità dei predetti atti per l'intervenuta prescrizione del credito azionato, oltre che l'intrasmissibilità agli eredi delle somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 7 della legge 24.11.1981, n. 689. Eccepiva la nullità delle notifiche degli atti impugnati in quanto notificati a mezzo pec da indirizzo non inserito nei pubblici registri e la inapplicabilità della sanatoria mediante raggiungimento dello scopo.
Eccepiva ancora la mancata convocazione preventiva e l'errato calcolo delle sanzioni.
L' si costituiva e resisteva al ricorso depositando prova di notifica degli avvisi CP_1 di addebito e, prima di questi, la notifica di comunicazione di debito.
Il Giudice adito rigettava il ricorso argomentando sulla infondatezza dei motivi posti a base del ricorso.
Ricorre ora in appello contestando le conclusioni del giudice di prime Parte_1 cure riproponendo sostanzialmente molte delle eccezioni già sollevate in primo grado senza indicare i profili di criticità della sentenza impugnata.
Ma procediamo con ordine.
Quanto alla prima doglianza relativa alla notifica degli avvisi di addebito che sarebbe affetta da nullità in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri, rileva la Corte che il giudice di prime cure ha disquisito sulla validità dell'invio della notifica su indirizzo non inserito nei pubblici registri ritenendo che l'eccezione riguardasse l'indirizzo pec del destinatario. Al contrario parte appellante sollevava dubbi sulla nullità di notifica fatta a mezzo pec di provenienza non inserita nei pubblici registri e la non operatività del
“raggiungimento dello scopo”..
La doglianza va pertanto esaminata per la prima volta in appello.
L'eccezione è priva di pregio.
Premesso che la Corte di Cassazione ha posto in evidenza quale principio generale che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso comunque ha prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. ( Cass. 23620 /2018). Nel caso di specie può farsi applicazione del predetto principio in quanto lo stesso ricorso in primo grado è stato tempestivo e ciò è prova della corretta conoscenza da parte ricorrente dell'atto impugnato. Non possono essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente circa l'inesistenza della notifica di atto proveniente da indirizzo pec non risultante da pubblici registri poiché detta categoria ipotizzabile solo in relazione all'assenza dei requisiti tipici di un atto anche in astratto, mentre nella fattispecie la configurabilità di una notifica sussiste. L'inesistenza si ha quando non possa evidenziarsi la minima parvenza di attività notificatoria individuata dalla giurisprudenza in casi eccezionali quando, per esempio, alcun atto è stato consegnato dall'ufficiale giudiziario o quando quest'ultimo alcun atto abbia potuto consegnare al destinatario (Cass. 14196 del
2016), gli altri vizi della notificazione integrano invece ipotesi di nullità sanabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 cc. Il primo comma di detta norma prevede che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge sancendo quindi una regola generale di ordine formalistico. Il secondo comma soggiunge che un atto correttamente formato sotto il profilo dei requisiti richiesti a pena di nullità
è da considerarsi comunque invalido quando manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Il terzo comma con disposizione di chiusura scolpisce un principio fondamentale dell'ordinamento secondo cui in caso di mancanza di un requisito formale richiesto a pena di nullità o indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Quanto al significato giuridico del concetto di raggiungimento dello scopo della notifica può senz'altro essere rinvenuto nel consentire al destinatario di esercitare quei poteri della legge attribuisce nel segmento processuale immediatamente successivo al compimento dell'atto tenuto conto che la notificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale un atto o provvedimento viene portato a conoscenza del destinatario. Tale principio è stato esaminato allorquando si poneva la questione della notifica a mezzo pec di atti che non rispettavano le forme digitali previste dalla legge. Anche in quel caso la Cassazione ha concluso per la validità della notifica tutte le volte in cui la notifica ha raggiunto lo scopo di portare a conoscenza l'atto al suo destinatario. Pertanto anche questa eccezione è del tutto infondata e va rigettata. Ultima notazione riguarda la normativa dettata in materia di notifiche a mezzo PEC allorquando richiede che l'indirizzo sia esattamente identificato nell'ambito di pubblici l'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.”
E' evidente che l'attenzione della norma sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC del destinatario della notifica della cartella, scaturisce dalla centralità di tale momento ai fini della conoscibilità e presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario ma nulla dice relativamente all'indirizzo pec di provenienza. Inoltre quanto appena argomentato ha trovato ulteriore recentissima conferma nella sentenza della Cass. n. 6/2023.
L'appello pertanto su tale punto va rigettato.
Quanto alla prescrizione parte appellante invoca il termine quinquennale che è proprio quello preso in considerazione dal giudice in primo grado. Questi si è limitato a rilevare che il quinquennio non è decorso. Infatti, dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica degli atti impugnati vuoi per effetto della notifica medio tempore di due comunicazioni di debito e vuoi per effetto della sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia non è maturata alcuna prescrizione. Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che “il termine per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche dunque nel caso di specie per i contributi afferenti al 2016 dal 16/06/2017 per quelli relativi al 2017
16/06/2018 con rispettiva scadenza il 16/06/2022 e il 16/06/2023. Ne deriva che certamente la prescrizione dei crediti contributivi di cui si discute è stata interrotta dalla notifica delle comunicazioni di debito … regolarmente notificate a mezzo pec effettuate il 24 Febbraio 2021 e il 22 maggio 2022”.
Appare di tutta evidenza che il versamento omesso alla data del 16.6.2017 si sarebbe prescritto alla data del 16.6.2022 e pertanto la notifica della comunicazione di debito avvenuta in data 24.2.2021 è da considerarsi idonea ad interrompere la prescrizione. Lo stesso dicasi per il secondo avviso di addebito il cui credito maturato il 16.6.2018 sarebbe incorso in prescrizione il 16.6.2023 e la comunicazione di debito notificata il 22.5.2022 ne ha efficacemente interrotto il decorso. A tale interruzione si ribadisce va aggiunta la sospensione dei termini del
Decreto Cura italia.
Quanto poi agli altri punti di gravame l'appello è inammissibile. Va rilevato che l'appellante non muove alcuna contestazione alle argomentazioni della sentenza limitandosi a riproporre le doglianze già proposte in primo grado e sulle quali il giudice di prime cure ha ampiamente dedotto ritenendole infondate.
Ad ogni buon conto la contestazione circa la violazione dello statuto del contribuente come formulata è inammissibile in quanto non indica le specifiche violazioni e non vengono individuati specificamente i profili di doglianza che integrerebbero le non meglio specificate violazioni di legge. Così come pure per la doglianza relativa alla mancata previa convocazione prima dell'addebito non viene indicata la norma dalla quale dovrebbe derivare un profilo di nullità degli atti impugnati. Quanto agli interessi non viene indicato l'errore in cui sarebbe incorsa controparte nel calcolo né viene esposta valida argomentazione a confutazione della motivazione della sentenza di primo grado sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 34/2024, emessa dal Tribunale di Salerno sez. Lavoro, in data
12/01/2024, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
-condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro
1.984,00 oltre accessori Iva e Cpa come per legge;
-dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno, 10/03/2025
Il Relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
dott.ssa Maura Stassano