Sentenza breve 15 ottobre 2021
Decreto collegiale 5 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Parere definitivo 23 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 4
- 1. I limiti di ammissibilità dell’intervento di terzi nel processo amministrativoSaul Monzani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
I limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi nel processo amministrativo (Commento a Cons. St., Ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15) di Saul Monzani Sommario: 1. Premessa. Il caso deciso dalla sentenza in commento: l'ammissibilità dell'intervento in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un atto generale riguardante un'intera categoria di operatori economici. – 2. L'evoluzione nel tempo della disciplina dell'intervento nel processo amministrativo. Il rapporto con le norme processualcivilistiche. – 3. Intervento “litisconsortile” e decadenza “dall'esercizio delle relative azioni”. – 4. Intervento adesivo-dipendente ed applicabilità del termine di decadenza. La distinzione tra …
Leggi di più… - 2. I limiti di ammissibilità dell’intervento di terzi nel processo amministrativoSaul Monzani · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
I limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi nel processo amministrativo (Commento a Cons. St., Ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15) di Saul Monzani Sommario: 1. Premessa. Il caso deciso dalla sentenza in commento: l'ammissibilità dell'intervento in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un atto generale riguardante un'intera categoria di operatori economici. – 2. L'evoluzione nel tempo della disciplina dell'intervento nel processo amministrativo. Il rapporto con le norme processualcivilistiche. – 3. Intervento “litisconsortile” e decadenza “dall'esercizio delle relative azioni”. – 4. Intervento adesivo-dipendente ed applicabilità del termine di decadenza. La distinzione tra …
Leggi di più… - 3. Magistrato tributario: tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decretiLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2024
Ogni tecnica argomentativa/redazionale – non solo quella giudiziaria – oggi mira essenzialmente a trovare un punto di equilibrio tra brevità dell'esposizione (i.e. sinteticità) e piena chiarezza dell'espressione (i.e. esaustività). Il presente contributo è tratto dal volume: Concorso Magistratura Tributaria – Tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decreti Per informazioni sul concorso per magistrati tributari e sulla preparazione delle prove guarda il nostro articolo dedicato 1. Come prepararsi al concorso per Magistrati Tributari: corso per la preparazione Per la preparazione del concorso si consiglia il corso “Corso di preparazione e aggiornamento per il concorso in …
Leggi di più… - 4. Il principio dispositivo nel processo amministrativoA Cura Di Stefano Tenca E Alessio Maria Ciacio, Praticante Notaio · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 26 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/10/2021, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 01226/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2021, proposto da
OL TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Torre di Mosto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Confartigianato Imprese Veneto non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) Dell'ordinanza del responsabile del settore 4° n. 1, di data 28.04.21 Uff. Commercio, notificata con pec di data 07.05.21, con cui viene sospesa l'attività avviata con SCIA prot. SUAP n. 111401 del 19.06.17 e contestualmente viene avviato il procedimento di revoca della SCIA;
2) Dell'ordinanza del responsabile del settore 4° n. 2, di data 08.06.21 Uff. Segreteria, notificata con pec di data 14.06.21, di “revoca della SCIA prot. SUAP n. 11401 del 19.06.17” e di inibizione dell'attività di stireria;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, con espresso, ma non esclusivo, riferimento al provvedimento di concessione dell'accesso ex artt. 22 e segg. l. 7 agosto 1990, n. 241, alla controinteressata Confartigianato, sede di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Torre di Mosto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. IO FE;
Con ricorso, munito di istanza di sospensione cautelare, depositato in data 22.7.2021, TA OL ha impugnato l’ordinanza n. 4 del 8.6.2021 con cui il Comune di Torre Mosto, a conclusione del procedimento avviato con ordinanza n. 2 del 28.4.2021 –parimenti impugnata dalla ricorrente unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi – ha disposto la revoca della Scia prot n. 111401 del 19.6.2017, inerente l’avvio di un’attività di stireria.
Con il provvedimento di revoca gravato l’Amministrazione comunale, dopo aver richiamato la precedente ordinanza n. 4/2021 con cui era stata contestualmente disposta la sospensione dell’attività di stireria di cui alla Scia del 19.6.2017 e l’avvio del procedimento per la revoca della medesima nel caso in cui non fosse stata comunicata la designazione del responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2 della legge n. 84/2006, ha constatato la mancata comunicazione, entro il termine di 30 giorni, della designazione formale del responsabile tecnico, disponendo, pertanto, la revoca della Scia del 19.6.2017.
In punto di fatto, la ricorrente, per quanto qui rileva, ha premesso quanto segue:
-di essere titolare dell’omonima ditta individuale, che svolge attività di lavanderia a gettoni e di aver presentato al Comune di Torre di Mosto, in data 19.6.2017, una comunicazione con cui rendeva noto che, in variazione dell’originaria autorizzazione, nella sede della lavanderia self service avrebbe svolto anche l’attività di stireria;
-unitamente alla suddetta Scia era prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui erano indicati i locali ove sarebbe stata svolta l’attività di stireria (come da planimetria allegata) ed era specificato che si sarebbe utilizzato “ 1 asse da stiro, 1 ferro da stiro di uso comune a vapore, 1 guardaroba/stender ” e che “ i prodotti usati, per l’attività di stireria, sono acqua ed amido ”, con la precisazione che “...che il locale “stireria” non è aperto al pubblico ”;
-nel marzo del 2021 l’Amministrazione comunale informava la ricorrente che la locale Sezione di Confartigianato aveva formulato istanza di accesso agli atti relativi alla Scia per l’apertura della lavanderia e documenti allegati, istanza al cui accoglimento la ricorrente si opponeva, allegando, altresì, nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 18690 del 20.01.2017, costituente parere in risposta al quesito in ordine alla necessità di designazione del responsabile tecnico nel caso in cui un’impresa esercente l’attività di lavanderia self-service intendesse offrire ai propri clienti alcuni ulteriori servizi e in cui si concludeva che la ratio della disciplina normativa in materia era quella di tutela dell’ambiente e degli addetti, e della necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, considerati tutti interessi primari con profilo di interesse pubblico, da contemperare con l’interesse del privato a vedersi autorizzata l’attività in questione;
-con successiva nota del 21.4.2021, l’Amministrazione comunale comunicava avvio del procedimento di sospensione dell’attività, ravvisando che “ l’introduzione dell’attività di stireria all’interno della lavanderia a gettoni è configurabile come un servizio a uso commerciale come previsto dall’art. 2 della legge 22 febbraio 2006 n. 84 ” e che “ in quanto tale, l’attività così integrata risulta assumere la connotazione di tintolavanderia per la quale vige l’obbligo della presenza di un Responsabile Tecnico ”, aggiungendo che la ricorrente avrebbe “ omesso di segnalare al Suap comunale la designazione di un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, sopra citato, visto l’art. 34 della L.R. n. 24/2012 ”, con conseguente diffida a effettuare detta nomina entro tre giorni, pena la sospensione dell’attività e l’avvio del procedimento di revoca della Scia del 19.7.2017;
-la ricorrente riscontrava immediatamente tale ultima nota evidenziando che la Scia si era perfezionata da anni, ma l’Amministrazione comunale, prima, assumeva l’ordinanza n. 1 di data 28.04.21, con cui ordinava la sospensione con effetto immediato dell’attività di stireria e, contestualmente, disponeva l’avvio del procedimento di revoca della medesima e, successivamente, adottava l’ordinanza n. 2 dell’8.6.2021 con cui disponeva la revoca della Scia del 19.6.2017 e ordinava la cessazione dell’attività di stireria di cui alla medesima Scia.
Tanto premesso, la ricorrente, ha formulato, in estrema sintesi, le seguenti censure: “ 1) L’inefficacia ex lege dei provvedimenti fatti oggetto di impugnazione. Violazione degli artt. 4, 41, 97 Cost.. Violazione degli artt. 2, c. 8 bis, 19-21 nonies l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione del principio del tempus regit actum ed ingiustizia manifesta ”; la richiesta del direttore tecnico per la stireria non sarebbe contemplata dalla ratio legis come indicato dal parere del Mise; l’asserita mancanza del direttore tecnico, essendo elemento fattuale, avrebbe dovuto essere segnalato in sede di esame della Scia; in ogni caso, il tempo trascorso dalla Scia del 2017 renderebbe inefficaci i provvedimenti impugnati; “ 2) Sull’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge: violazione art. 21 quinques l. 241/1990. Illegittimità per eccesso di potere: vizio del procedimento. Violazione del principio di tutela dell’affidamento ”; la revoca sarebbe concettualmente incompatibile con la Scia; in ogni caso, mancherebbero i presupposti per la revoca –nemmeno accennati nel provvedimento -, atteso che non sarebbero sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non vi sarebbe stato alcun mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, né vi sarebbe stata una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; il potere inibitorio dell’Amministrazione potrebbe essere esercitato solo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, con conseguente consumazione del potere dopo la scadenza del suddetto termine e la possibilità di esercitare il potere di annullamento d’ufficio in autotutela sussistendone tutti i relativi presupposti, comunque entro un termine ragionevole e valutando l’affidamento ingenerato; “ 3) Sull’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge: violazione artt. 1-21 nonies l. 241/1990. Eccesso di potere: vizio del procedimento e violazione del principio di tutela dell’affidamento incolpevole ”; gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche ove considerati quali atti di annullamento d’ufficio, non sussistendone i relativi presupposti previsti per legge; trascorso il termine di 12 mesi, l’annullamento sarebbe ammissibile solo nelle ipotesi contemplate dall’art. 21 nonies, ipotesi non sussistenti nel caso in esame; “ 4) Sull’illegittimità del procedimento e del provvedimento di revoca e sospensione per eccesso di potere: erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti per loro errata prospettazione, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione principi di proporzionalità e ragionevolezza ”; gli atti impugnati sarebbe illegittimi anche per eccesso di potere in quanto la normativa indicata (già in vigore all’epoca della Scia) non si adatterebbe al caso in esame; l’Amministrazione non avrebbe potuto richiedere la figura del responsabile tecnico, come chiarito dal Mise, in consideraizone delle caratteristiche dell’attività svolta –utilizzo di un asse e di un ferro da stiro, di acqua e di amido - che non presenterebbe profili di complessità o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti o per gli utenti; “ 5) Violazione dell’art. 97 Cost., violazione del GDPR e degli artt. 22 e segg. l. 7 agosto 1990, n. 241. Verificazione del danno ingiusto ”; l’Amministrazione comunale, in sede di esame dell’istanza di accesso di Confartigianato, avrebbe dovuto valutare anche le osservazioni della controinteressata-ricorrente, che aveva partecipato al procedimento, e avrebbe dovuto respingere la richiesta; la decisione di concedere l’accesso avrebbe causato un danno ingiusto (mancato guadagno dopo la diffida di Confartigianato al Comune).
Si è costituito in giudizio il Comune di Torre di Mosto, contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare, che il provvedimento impugnato costituirebbe un atto di revoca -e non di annullamento-, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e non dell’art. 21 nonies della medesima legge, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse rilevati dall’Associazione di Categoria che aveva evidenziato il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della presentazione della Scia.
Alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Le censure di parte ricorrente sono, invero, fondate in relazione ai vizi denunciati nel secondo e terzo motivo (e, in parte, anche nel primo motivo), che risultano assorbenti rispetto alle altre questioni sollevate dalla ricorrente.
Giova ricordare che, in relazione alla Scia, l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, per quanto qui rileva, dopo aver precisato (al comma 2) che l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, dispone al comma 3 che “ L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. (…) ”; il successivo comma 4 dispone che “ Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis (Scia in materia edilizia, per la quale il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è ridotto a trenta giorni ), l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ”.
L’art. 21 nonies – recante “annullamento d’ufficio” – dispone, al primo comma, che “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
Ebbene, nel caso in esame, la Scia oggetto del provvedimento impugnato è stata presentata in data 19.6.2017 e la relativa attività autorizzata è stata esercitata dalla ricorrente per circa 4 anni.
Dunque, il provvedimento gravato, ove qualificato come annullamento d’ufficio, non risulta conforme al disposto di cui al richiamato art. 21 nonies , atteso che è stato assunto ben oltre i termini ivi indicati, in mancanza dell’esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico e senza una specifica valutazione degli interessi del destinatario del provvedimento di autotutela.
In tale prospettiva, pertanto, l’ordinanza n. 2 dell’8.6.2021 risulta illegittima.
Tale provvedimento, peraltro, è illegittimo anche se qualificato più propriamente come atto di revoca (come sostenuto dall’Amministrazione comunale), assunto ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.
Il comma 1 dell’art. 21 quinquies dispone che “ Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo ”.
In disparte il fatto che si sarebbe dovuto dare seguito all’obbligo di indennizzo prescritto per legge, si rileva che, nel caso in esame, l’Amministrazione comunale non ha in alcun modo rappresentato in che cosa consisterebbero i sopravvenuti motivi di pubblico interesse cui la richiamata disposizione normativa subordina l’adozione del provvedimento di revoca; nemmeno viene rappresentato alcun mutamento della situazione di fatto che non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda da parte della ricorrente. Va precisato, in ogni caso, che la previsione normativa che il Comune resistente ha inteso porre a fondamento del contestato provvedimento di revoca risultava vigente già al momento della presentazione della Scia da parte della ricorrente.
Infine, nemmeno è invocabile una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, sia perché presupposto espressamente escluso dalla stessa disposizione normativa relativamente ai provvedimenti di autorizzazione, sia perché anche in relazione a tale eventuale profilo l’Amministrazione comunale non ha esplicitato alcunché.
In conclusione, l’impugnato provvedimento, sia nel caso in cui venga qualificato come annullamento d’ufficio, sia se considerato più propriamente come atto di revoca, risulta illegittimo in quanto assunto in violazione delle (rispettive) disposizioni normative sopra richiamate e va, pertanto, annullato, potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate in ricorso.
Vanno, invece respinte le domande formulate dalla ricorrente relativamente all’accesso di Confartigianato in quanto del tutto generiche e indeterminate, anche in relazione al preteso danno patito, in relazione al quale, tra l’altro, non è fornito alcun elemento probatorio.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, stante la peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
IO FE, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO FE | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO