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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2263/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 77 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. BERNABUCCI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA LORENZONI 10 62100 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: comodato di immobile abitativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.4.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta dalla , con sede in Macerata Controparte_2 ed in persona del Presidente p.t, intesa alla declaratoria di maturato termine del comodato immobiliare offerto a dell'immobile in Macerata, con indirizzo oscurato per via della CP_1
pagina 1 di 3 finalità di protezione di donne vittime di violenza dell'immobile medesimo, pattuizione in data
7.3.23, reg.ta il 19.9.24.
1.1 - La ricorrente offre tale servizio a persone indicate dai Servizi Socio-assistenziali (nella specie, quello del Comune di Ancona) acquisendo in locazione immobili idonei.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto cui seguiva il provvedimento in data 30.10.24 con il quale non veniva convalidato lo sfratto a motivo delle eccezioni sollevate dalla comodante, ma veniva ordinato il rilascio dell'immobile, con mutamento del rito.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria.
4 – Infondate le eccezioni di natura contrattuale sollevate dalla conduttrice: nessuna prova degli asseriti contratti -sulla deduzione dei quali non era stata pronunciata la convalida dello sfratto- tra la stessa ed il Comune di Ancona e tra il detto Comune e la ricorrente;
unica emergenza è l'accordo stipulato tra le parti con scrittura privata non disconosciuta dalla resistente che prevede dal 7.3.23 la durata semestrale del rapporto con la possibilità di rinnovazione: è quanto accaduto nella specie fino a quando dopo la scadenza, con diverse successive comunicazioni (il 19.4.24, il 3.5.24 ed il 5.8.24) parte ricorrente decideva di non continuare nel rapporto in ragione della plurima violazione da parte della del regolamento cui aveva CP_1 aderito, in particolare comunicando a terzi l'indirizzo del domicilio in tal modo esponendo anche alle altre ospiti della medesima struttura -nelle stesse condizioni di protezione da violenze familiari- al pericolo di essere rintracciate, apponendo il nome sul citofono e finanche sostituendo la serratura di ingresso alla abitazione, senza alcuna comunicazione alla ricorrente, al contrario di quanto specificamente accettato con l'accordo più volte detto.
5 – Senza richiamare la nota disciplina in tema di comodato, ed in particolare l'art. 1810
c.c., va sottolineata -pur non esistendone la necessità- la sussistenza di giusto motivo in forza del quale il comodante ha richiesto la restituzione del bene;
e va anche sottolineato che prima dell'azione giudiziaria (notifica del ricorso in data il 4.10.24) parte comodante aveva più volte bonariamente richiesto la liberazione dell'immobile, facendo in tal modo maturare anche un termine (quasi semestrale) sufficiente perché la resistente potesse rinvenire altra abitazione.
5.1 – Due diverse abitazioni peraltro le sono state offerte in alternativa proprio dal comodante, offerta rifiutata dalla senza motivi di rilievo (immobili difformi dalle di lei CP_1 preferenze, come, senza contestazione, riferisce parte ricorrente).
pagina 2 di 3 6 – Né i rappresentati motivi di salute (stress post traumatico ed invalidità permanente nella misura del 67%) possono ritenersi idonei a fondare la pretesa della continuare a godere CP_1 dell'immobile comodato.
Non solo perché la disciplina giuridica del contratto in esame non prevede tale possibilità, né essa risulta nell'accordo concluso tra le parti;
ma soprattutto perché non emergono motivi di sorta per i quali non sarebbe possibile il trasferimento in una delle diverse abitazioni offertele in alternativa.
7 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, incluse quelle della mediazione e della fase prodromica del ricorso. Sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara intervenuta la scadenza al 30.4.24 del contratto di comodato stipulato il 7.3.23, reg.to il
19.9.24, tra e;
conferma, per quanto occorrer Parte_1 Parte_1 CP_1 possa, il provvedimento del 30.10.24; condanna la resistente a sostenere le spese CP_1 del giudizio e liquida quelle in favore della ricorrente cooperativa, incluse quelle di mediazione, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 11 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2263/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 77 MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. BERNABUCCI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA LORENZONI 10 62100 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: comodato di immobile abitativo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.4.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta dalla , con sede in Macerata Controparte_2 ed in persona del Presidente p.t, intesa alla declaratoria di maturato termine del comodato immobiliare offerto a dell'immobile in Macerata, con indirizzo oscurato per via della CP_1
pagina 1 di 3 finalità di protezione di donne vittime di violenza dell'immobile medesimo, pattuizione in data
7.3.23, reg.ta il 19.9.24.
1.1 - La ricorrente offre tale servizio a persone indicate dai Servizi Socio-assistenziali (nella specie, quello del Comune di Ancona) acquisendo in locazione immobili idonei.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto cui seguiva il provvedimento in data 30.10.24 con il quale non veniva convalidato lo sfratto a motivo delle eccezioni sollevate dalla comodante, ma veniva ordinato il rilascio dell'immobile, con mutamento del rito.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria.
4 – Infondate le eccezioni di natura contrattuale sollevate dalla conduttrice: nessuna prova degli asseriti contratti -sulla deduzione dei quali non era stata pronunciata la convalida dello sfratto- tra la stessa ed il Comune di Ancona e tra il detto Comune e la ricorrente;
unica emergenza è l'accordo stipulato tra le parti con scrittura privata non disconosciuta dalla resistente che prevede dal 7.3.23 la durata semestrale del rapporto con la possibilità di rinnovazione: è quanto accaduto nella specie fino a quando dopo la scadenza, con diverse successive comunicazioni (il 19.4.24, il 3.5.24 ed il 5.8.24) parte ricorrente decideva di non continuare nel rapporto in ragione della plurima violazione da parte della del regolamento cui aveva CP_1 aderito, in particolare comunicando a terzi l'indirizzo del domicilio in tal modo esponendo anche alle altre ospiti della medesima struttura -nelle stesse condizioni di protezione da violenze familiari- al pericolo di essere rintracciate, apponendo il nome sul citofono e finanche sostituendo la serratura di ingresso alla abitazione, senza alcuna comunicazione alla ricorrente, al contrario di quanto specificamente accettato con l'accordo più volte detto.
5 – Senza richiamare la nota disciplina in tema di comodato, ed in particolare l'art. 1810
c.c., va sottolineata -pur non esistendone la necessità- la sussistenza di giusto motivo in forza del quale il comodante ha richiesto la restituzione del bene;
e va anche sottolineato che prima dell'azione giudiziaria (notifica del ricorso in data il 4.10.24) parte comodante aveva più volte bonariamente richiesto la liberazione dell'immobile, facendo in tal modo maturare anche un termine (quasi semestrale) sufficiente perché la resistente potesse rinvenire altra abitazione.
5.1 – Due diverse abitazioni peraltro le sono state offerte in alternativa proprio dal comodante, offerta rifiutata dalla senza motivi di rilievo (immobili difformi dalle di lei CP_1 preferenze, come, senza contestazione, riferisce parte ricorrente).
pagina 2 di 3 6 – Né i rappresentati motivi di salute (stress post traumatico ed invalidità permanente nella misura del 67%) possono ritenersi idonei a fondare la pretesa della continuare a godere CP_1 dell'immobile comodato.
Non solo perché la disciplina giuridica del contratto in esame non prevede tale possibilità, né essa risulta nell'accordo concluso tra le parti;
ma soprattutto perché non emergono motivi di sorta per i quali non sarebbe possibile il trasferimento in una delle diverse abitazioni offertele in alternativa.
7 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, incluse quelle della mediazione e della fase prodromica del ricorso. Sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara intervenuta la scadenza al 30.4.24 del contratto di comodato stipulato il 7.3.23, reg.to il
19.9.24, tra e;
conferma, per quanto occorrer Parte_1 Parte_1 CP_1 possa, il provvedimento del 30.10.24; condanna la resistente a sostenere le spese CP_1 del giudizio e liquida quelle in favore della ricorrente cooperativa, incluse quelle di mediazione, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 11 aprile 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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