Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1083 del Registro Generale VG 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
palazzina G/interno 4, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Casablanca
(cod.fisc.: ; Pec: (fax.: C.F._2 Email_1
) del foro di Messina, con domicilio presso il suo studio P.IVA_1
professionale, sito in Messina, Via Roma, n. 9, isolato 25, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_1
(Me), Via Principe Umberto, C.F.: , elettivamente C.F._3
domiciliata in Milazzo (Me), Via Del Marinaio D'Italia, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosa Isabel Italiano (C.F.: – CodiceFiscale_4
fax: 090/9288506 – pec: , che la Email_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
23.03.2023, , premesso che da una relazione sentimentale Parte_1
con era nato a [...], in data [...], il figlio CP_1
che le parti non avevano mai convissuto e, dopo la nascita Persona_1
del bambino, anche il rapporto sentimentale era cessato;
che egli aveva incontrato difficoltà nell'esercizio del diritto di visita al figlio a causa dei comportamenti ostativi della la quale aveva sporto nei suoi CP_1
confronti numerose querele;
che ultimamente era riuscito a trascorrere maggior tempo con il minore, il quale aveva anche pernottato a casa dei genitori del deducente, dove egli viveva;
che la iveva un profondo CP_1
disagio comportamentale e psicologico, era una persona violenta, faceva smodato consumo di alcolici ed in una occasione aveva preso a calci l'autovettura del deducente mentre il bambino atterrito si trovava a bordo;
che la requentava locali notturni portando con sé il figlio minore;
CP_1
che la veva cercato di escludere il deducente da ogni scelta CP_1
relativa al minore e lo aveva aggredito alla presenza del figlio per il fatto che aveva condotto il minore presso un pediatra di sua fiducia;
che egli lavorava alle dipendenze della DIVISIONE COLLAUDO s.r.l. con stipendio mensile di € 1.300,00 mentre la ercepiva il reddito di CP_1
cittadinanza e svolgeva lavori occasionali;
che egli aveva sempre versato alla somma mensile di € 150,00 - 200,00 per il mantenimento del CP_1
figlio; tutto ciò premesso, chiedeva che il minore fosse in via d'urgenza collocato presso il padre, che fosse nominato un curatore speciale del minore, che fossero disposte indagini sulle capacità genitoriali ed indagini
2 sociali sul contesto di vita del minore presso la madre;
che all'esito delle indagini il minore fosse affidato in via esclusiva al padre.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04/05.04.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 06.07.2023, si costituiva la quale evidenziava che la relazione tra le CP_1
parti era stata condizionata dal carattere ossessivo e dalla gelosia patologica del , il quale aveva posto in essere nei suoi confronti pedinamenti e Pt_1
violenze psicologiche e fisiche e che la situazione non era mutata neppure a seguito della nascita del figlio, poichè il utilizzava il minore per Pt_1
controllare e condizionare la vita della deducente. Osservava che, a seguito delle condotte del nei confronti della deducente, lo stesso era stato Pt_1
arrestato e processato per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 582 c.p., 635 c.p., venendo condannato in primo grado;
che nei confronti del era stato Pt_1
altresì emesso "ammonimento del Questore” in data 23.03.2019 ed un'ordinanza di misura cautelare a seguito di ulteriori fatti illeciti.
Rilevava, infine, che il era stato condannato in primo grado alla Pt_1
pena di un anno e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p.
e 8 D.L. 11/2009. Evidenziava che il stava reiterando anche nel Pt_1
presente procedimento condotte offensive e denigratorie che già avevano formato oggetto dei menzionati procedimenti penali. Quanto alla documentazione prodotta dalla controparte, rilevava che il video nel quale ella prendeva a calci l'autovettura del risaliva a molti anni prima, Pt_1
quando lei era esasperata dalle continue condotte persecutorie del , Pt_1
mentre con riferimento al video registrato presso lo studio medico di un pediatra, rilevava che ella aveva preso appuntamento con un diverso medico il giorno prima, ma tale visita non aveva potuto essere effettuata in quanto il aveva prelevato il bambino presso la scuola materna e lo Pt_1
3 aveva trattenuto presso la sua abitazione, prendendo un altro appuntamento presso il medico dove lei era giunta adirata per quanto successo;
con riferimento, infine, al video che ritraeva la consegna del bambino al padre dinanzi al locale denominato "area 51 Messina - Associazione culturale" evidenziava che non si trattava di un locale notturno ma di un locale dove venivano organizzate feste parrocchiali, eventi per bambini e feste per anziani. Rilevava che ella aveva sempre tenuto comportamenti adeguati alla crescita del figlio e che le tensioni cui aveva assistito il minore erano state una conseguenza della condotta persecutoria del . Negava, Pt_1
infine, di avere assunto sostanze stupefacenti o di avere abusato nel consumo di alcolici. Chiedeva, pertanto, che il figlio minore fosse affidato in via esclusiva alla deducente e che fosse regolato il diritto di visita del padre, non intendendo ella impedire la frequentazione tra padre e figlio, purché con modalità tali da evitare ogni forma di contatto tra le parti;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del l'obbligo di Pt_1
corrispondere un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie e che fosse prevista la possibilità per la deducente di percepire per intero l'assegno unico.
All'udienza del 06.07.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione.
In tale sede dichiarava che aveva lavorato come Parte_1
metalmeccanico per una ditta di Catania, ma questo lavoro era cessato e da circa tre mesi aveva intrapreso altra attività lavorativa con la qualifica di addetto al lavaggio di Pullman, presso la SAIS Autolinee di Catania, con sede di lavoro a Catania, sicché doveva sostenere delle spese per recarsi sul posto di lavoro, mentre la retribuzione mensile era pari a € 1.333,00.
4 dichiarava di percepire il reddito di cittadinanza CP_1
nella misura di circa € 800,00 mensili comprensivi di assegno unico, ma evidenziava che pagava un canone di locazione pari a € 250,00 mensili, che il figlio frequentava un asilo privato e che il bambino aveva bisogno di un intervento di logopedia per il quale erano previste delle sedute del costo di
€ 40,00 ciascuna.
Le parti dichiaravano, quindi, di aderire alla proposta del giudice con riferimento ai tempi di permanenza del figlio con il padre ed il Giudice emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. con la quale affidava il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponeva che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione fosse esercitata separatamente, disponeva il collocamento del figlio presso l'abitazione della madre;
recepiva l'accordo raggiunto dalle parti a seguito di proposta del Giudice sui tempi di permanenza del minore con il padre, richiedeva accertamenti al Servizio Sociale del Comune di Messina sulle condizioni di vita del minore e sulla qualità della relazione con i genitori avvalendosi del Consultorio Familiare per le indagini sulle capacità genitoriali delle parti, poneva a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla n assegno mensile di € 250,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie da individuare sulla base delle Line Guida del CNF.
Con istanza depositata il 07.08.2023 chiedeva che, Parte_1
in occasione del compleanno del figlio, egli potesse tenere con sé il minore dalle ore 12,00 della domenica 13.08.2023 sino alle ore 16,00 del
14.08.2023.
Instaurato il contraddittorio sulla suddetta istanza, all'udienza del
09.08.2023, nell'assenza della resistente, il Giudice delegato disponeva che
5 potesse prendere con sé il figlio il 13.8.2023 alle Parte_1 Per_1
ore 10.00 per riportarlo presso la madre il giorno successivo, 14.8.2023, ore
13.00.
Alla successiva udienza del 07.11.2023, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto che non era ancora pervenuta la relazione chiesta ai Servizi Sociali e, con provvedimento dell'08.11.2023, chiedeva a parte attrice di integrare la documentazione reddituale mediante il deposito di tutte le buste paga relative all'attività lavorativa espletata presso la SAIS AUTOLINEE S.P.A.
e di chiarire quale fosse la sua attuale situazione lavorativa.
In data 05.02.2023, il Consultorio Familiare trasmetteva Per_2
relazione, nella quale rilevava i seguenti elementi di criticità nell'esercizio della genitorialità 1) l'impossibilità per il minore di beneficiare della bigenitorialità anche per il tramite di una telefonata durante la permanenza dall'uno o dall'altro genitore e 2) le scelte educative effettuate dalla madre senza la condivisione con il padre. Riferiva, in particolare, che gli operatori del Consultorio Familiare avevano accertato una “conflittualità ipertrofica”,
a fronte della quale il aveva dimostrato un atteggiamento Pt_1
sufficientemente collaborativo con gli operatori rispetto alle proposte da questi formulate per tutelare il benessere del bambino, mentre la CP_1
aveva tenuto un comportamento costantemente improntato alla diffidenza ed alla scarsa collaborazione, con ripetuti tentativi di sottrarsi al percorso valutativo e, soprattutto, con un atteggiamento centrato “sull'esercizio della propria genitorialità” e sulla sottovalutazione dell'importanza “di far vivere al bambino una serena bigenitorialità”; gli operatori del C.F. consigliavano, pertanto, per la n percorso di sostegno alla genitorialità. CP_1
6 Il Servizio Sociale del Comune di Messina, nella relazione datata
05.02.2024, riferiva che vi era tra le parti un rapporto conflittuale, nel quale i genitori coinvolgevano il figlio, con pregiudizio per la sua crescita emotiva, e che le parti non erano in grado di gestire autonomamente;
consigliava, pertanto, l'affidamento del minore al Servizio Sociale, nonché
l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori ed un servizio di educativa domiciliare e territoriale presso le abitazioni di entrambi i genitori per monitorare l'andamento delle dinamiche familiari e contrastare eventuali stili educativi disfunzionali;
inoltre il Servizio Sociale dell'ente comunale sottolineava il forte legame tra il minore ed il padre, tanto che il bambino al termine della visita domiciliare non voleva essere riaccompagnato a casa della madre, esprimendo il desiderio di rimanere insieme al padre. Rilevava, poi, alcune ulteriori criticità, vale a dire 1) la scarsa puntualità nell'ingresso del minore a scuola, giustificata dalla madre con le difficoltà derivanti dall'utilizzo dei mezzi pubblici (giustificazione che tradiva, però, l'intima convinzione da parte della ella scarsa CP_1
importanza del rispetto dell'orario di ingresso), 2) la manifestazione da parte del bambino di un evidente disagio, attraverso l'assunzione a scuola di atteggiamenti oppositivi alternati da momenti di sconforto e da pianti improvvisi, disagio che la madre non sembrava cogliere, 3) l'incapacità delle parti di riuscire ad assumere decisioni funzionali alla tutela del figlio, tanto che, pur avendo la pediatra dott. prescritto già in Persona_3
data 01.02.2023 una visita da parte di uno specialista in neuropsichiatria infantile, non risultava che tale visita fosse stata ancora effettuata o richiesta;
4) una condizione abitativa presso la casa della non CP_1
pienamente soddisfacente per il minore, posto che il bambino, nonostante avesse già raggiunto i sei anni di età, era costretto a dormire ancora nel letto insieme alla madre. Il Servizio consigliava, pertanto, l'avvio di un
7 percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori ed un servizio di educativa domiciliare e territoriale presso le abitazioni di entrambi i genitori per monitorare l'andamento delle dinamiche familiari e contrastare eventuali stili educativi disfunzionali;
consigliava, altresì, l'affidamento del minore al Servizio Sociale.
Con provvedimento ex art. 473 bis .23 c.p.c. del 14.02.2024 il
Giudice delegato richiedeva al Servizio Sociale del Comune di Messina di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori,
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Messina, il 09/01/1996, ed un servizio di educativa domiciliare e territoriale presso le abitazioni di entrambi i genitori per monitorare l'andamento delle dinamiche familiari e contrastare eventuali stili educativi disfunzionali;
prescriveva ad entrambi i genitori di collaborare con il
Servizio per il buon esito degli interventi da quest'ultimo avviati per colmare le lacune rilevate nelle capacità genitoriali e per consentire il monitoraggio dei risultati raggiunti;
richiedeva al Servizio Sociale del
Comune di Messina di trasmettere dettagliata relazione sulla attività svolta entro il termine di tre mesi.
In data 10.06.2024 il Comune di Messina trasmetteva la relazione richiesta, nella quale riferiva che il aveva mantenuto quasi sempre Pt_1
un atteggiamento disponibile e collaborativo, anche se nell'ultimo periodo aveva manifestato in alcuni momenti delle fragilità emotive, mentre la pur mostrandosi maggiormente collaborativa rispetto al passato, CP_1
aveva continuato a mantenere un atteggiamento di chiusura nei confronti degli operatori, mancando agli incontri concordati o rendendosi irreperibile. Il servizio comunicava, altresì, che era stato avviato il servizio di educativa domiciliare mentre il Consultorio Familiare non aveva ancora
8 avviato il percorso a sostegno delle capacità genitoriali. Quanto alla situazione reddituale delle parti, il Servizio riferiva che il aveva Pt_1
affermato di essere stato assunto dal 01.05.2024 a tempo pieno ed indeterminato presso la SAIS Autolinee con sede di lavoro Catania, mentre la ra risultata beneficiaria di assegno di inclusione di importo pari CP_1
a € 500,40. Il Servizio riferiva, altresì, che il minore era apparso sempre curato nell'igiene e nell'abbigliamento, si era approcciato alle attività didattiche della scuola frequentata in maniera meno oppositiva, anche se necessitava di supporto continuo da parte dell'insegnante, anche per l'incostante impegno nell'esecuzione dei compiti assegnati per casa, tanto che il corpo docenti voleva proporre la sua bocciatura e per scongiurare ciò era stata proposta la stesura di un piano didattico personalizzato. Quanto alla relazione tra il minore ed i genitori, il Servizio dichiarava che il aveva una buona relazione con il figlio ed appariva attento alle Pt_1
necessità del minore, anche riorganizzando i propri turni lavorativi per accudire il figlio nelle ore pomeridiane, mentre la ur rispondendo CP_1
ai bisogni primari del bambino, non appariva in grado di intercettare e sostenere le necessità del minore, tanto che per tutto l'anno il bambino non aveva rispettato l'orario di ingresso a scuola, pur avendo il corpo docente richiamato la madre alla puntualità. Permaneva, poi, l'incapacità di entrambi i genitori di condividere informazioni e di assumere decisioni comuni a tutela del figlio. Il Servizio riferiva, poi, che il si Pt_1
avvaleva in maniera positiva e significativa del supporto della propria compagna nell'esercitare il ruolo genitoriale mentre la ppariva CP_1
priva di adeguato supporto da parte della famiglia di origine. Il Servizio concludeva affermando che la elevata conflittualità rendeva impossibile attuare il contenuto tipico dell'affidamento condiviso con rischio concreto di paralisi delle decisioni.
9 All'udienza dell'11.07.2024 il procuratore della ichiarava CP_1
che la stessa, proprio per potere assicurare al figlio spazi adeguati, nonostante le difficoltà economiche, aveva reperito diversa abitazione in locazione, nella quale vi era una stanza per il bambino;
evidenziava, inoltre, che la aveva oggettive difficoltà a condurre il figlio a CP_1
scuola in orario, in quanto lei abitava a Salice mentre la scuola si trovava in un plesso all'interno dell'Istituto Sant'Antonio; lamentava, infine, che non era stato raggiunto un accordo con il per trasferire il bambino in Pt_1
altra scuola più vicina. Il procuratore del evidenziava che Pt_1
quest'ultimo, dopo essersi consultato con gli operatori dei Servizi, aveva ritenuto poco opportuno effettuare il trasferimento del bambino presso altra scuola nel corso dell'anno, anche perché si era prospettato il pericolo che il bambino perdesse l'anno, mentre il dichiarava che, per l'anno Pt_1
successivo, era d'accordo che il bambino potesse essere iscritto in una scuola dove avrebbe potuto essere maggiormente seguito e con orari più elastici o, comunque, presso l'istituto scolastico di Salice che effettuava anche l'orario prolungato. Il evidenziava, inoltre, che il servizio di Pt_1
educativa domiciliare era per lui molto oneroso, poiché lo impegnava un ulteriore giorno alla settimana e chiedeva, pertanto che tale servizio fosse eliminato.
Alla medesima udienza, le parti raggiungevano un accordo perché il bambino potesse stare con il padre un ulteriore giorno e, in particolare, dopo l'incontro dalle ore 18,00 del mercoledì al giovedì mattina, anche nella settimana successiva, dalle ore 18,00 del martedì al mercoledì mattina con le medesime modalità previste per l'incontro del mercoledì. Le parti disciplinavano, poi, i tempi di permanenza del minore con il padre nelle successive vacanze estive e nel giorno del suo compleanno.
10 All'esito dell'udienza delll'11.07.2024, il Giudice delegato provvedeva recependo gli accordi raggiunti dalle parti e richiedeva al
Servizio Sociale del Comune di Messina di verificare se fosse ancora necessario il servizio di educativa domiciliare, dal quale il LIBRO aveva chiesto di essere emancipato, autorizzando il Servizio a sospendere il servizio ove ritenuto opportuno.
Con relazione del 26.11.2024 il Servizio Sociale del Comune di
Messina riferiva che la aveva mostrato un atteggiamento più CP_1
collaborativo rispetto al passato, rispettando gli impegni assunti con il
Servizio e seguendo i suggerimenti forniti dall'Educatrice del Servizio di
Educativa domiciliare;
di contro, il aveva assunto un atteggiamento Pt_1
sfuggente ed a tratti oppositivo nei confronti degli operatori, anche non presentandosi agli incontri concordati. Il Servizio evidenziava di avere appreso dal che in data 21.11.2024 quest'ultimo aveva presentato Pt_1
le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro con la SAIS AUTOLINEE
s.p.a. ed aveva sottoscritto altro contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con l Quanto alle condizioni di vita del minore, CP_2
il Servizio evidenziava che il bambino si era sempre presentato curato nell'igiene e nell'abbigliamento; che lo stesso era iscritto presso l'istituito comprensivo “Pascoli Crispi” dove frequentava la classe seconda;
che frequentava regolarmente la scuola e sembrava sereno;
che lo stesso veniva affiancato dalla madre nello svolgimento dei compiti quotidiani, anche perché quest'ultima aveva riferito di non potere sostenere i costi relativi all'attività di doposcuola;
che il bambino aveva manifestato difficoltà nella comprensione delle consegne ed aveva bisogno di un supporto continuo, ragione per la quale era stato sottoposto a visita da parte di specialista
Neuropsichiatra infantile. Il Servizio concludeva sottolineando che permaneva nella coppia genitoriale un conflitto di tipo “competitivo” per
11 cui entrambe le parti non riuscivano ad instaurare un dialogo costruttivo per concordare scelte ed azioni nell'interesse del figlio, sicché appariva opportuna la prosecuzione del Servizio di Educativa Domiciliare, anche presso l'abitazione paterna, quale strumento volto ad attenuare l'intensità del conflitto, aiutando la coppia genitoriale a mettere in atto strategie di collaborazione.
Con relazione del 04.12.2024 il Consultorio Familiare Per_2
riferiva che entrambe le parti avevano partecipato al percorso di sostegno alla genitorialità, anche se aveva mostrato maggiore CP_1
disponibilità e motivazione rispetto a , Evidenziava che, a Parte_1
seguito del percorso intrapreso, la aveva gradatamente CP_1
implementato la propria consapevolezza della rilevanza della bigenitorialità al fine di tutelare l'equilibrio psicoaffettivo del figlio e la stessa si era mostrata ampiamente collaborativa con i Servizi, mentre il aveva Pt_1
mostrato un atteggiamento tendenzialmente autocentrato e significativamente svalutante sia nei confronti della imostrando CP_1
di non avere recepito pienamente quanto la bigenitorialità potesse incidere su un sano sviluppo del minore, sia, seppure velatamente, nei confronti dell'intervento dei Servizi.
All'udienza del 19.12.2024 il procuratore del riferiva che, a Pt_1
seguito del cambiamento del rapporto di lavoro, verosimilmente lo stipendio mensile percepito dal sarebbe stato pari a € 1.280,00 – Pt_1
1.300,00. Il riferiva, poi, che la propria compagna era in attesa di Pt_1
un secondo figlio ed egli stava cercando di acquistare una casa più grande al fine di avere spazi sufficienti per entrambi in figli. Il Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, concedeva i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. e, alla successiva udienza del
12 20.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento del figlio, la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593).
Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
13 Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Nella fattispecie in esame entrambe le parti hanno sostenuto che non vi erano i presupposti per l'affidamento condiviso in quanto la conflittualità appariva insuperabile e tale valutazione è sostanzialmente conforme alle conclusioni dei Servizi che anche nell'ultima relazione trasmessa, nonostante gli interventi di ausilio apprestati, hanno ribadito che le parti non erano capaci di instaurare un dialogo costruttivo per concordare scelte ed azioni nell'interesse del figlio, tanto da suggerire la prosecuzione del
Servizio di Educativa Domiciliare, quale strumento volto ad attenuare l'intensità del conflitto.
Va, d'altronde, osservato che l'irriducibilità del conflitto tra le parti si spiega anche alla luce delle vicende dalle quali esso verosimilmente è scaturito. Infatti, risulta che il 14.07.2018 il è stato arrestato in Pt_1
flagranza di reato perché ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 572 c.p. ai danni della la quale nell'occasione ha sporto CP_1
denuncia querela narrando le vessazioni subite dall'uomo. Peraltro, nella ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare emessa il 16.07.2018 si dà atto che un carabiniere in servizio presso la
Stazione di Messina Giostra ha personalmente veduto e sentito il , Pt_1
che si trovava nella piazza Antistante il Comando della Stazione, urlare nei
14 confronti di due donne che si trovavano a bordo di un'autovettura (una delle quali era la le parole “ti ammazzo, vedi ora quello che ti CP_1
combino”. Risulta, poi, che nei confronti del è stato emesso in data Pt_1
23.03.2019 provvedimento di ammonimento del Questore con riferimento a condotte tenute dopo la revoca, in data 03.11.2018, della misura cautelare sopra indicata. Risulta, infine, che al è stata applicata altra misura Pt_1
cautelare in data 21.08.2019 perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. commesso ai danni della ra i mesi CP_1
di giugno e luglio 2019. Infine, risulta che con sentenza del 19.06.2023 è stata pronunciata nei confronti del condanna per i reati a lui ascritti, Pt_1
anche se la suddetta pronuncia non risulta essere ancora definitiva.
In ordine al rilievo probatorio di tali documenti si deve evidenziare che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
inoltre, come sottolineato dalla
Suprema Corte anche la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (Cass. civ. 24.02.2004 n. 3626; Cass. civ. 24.02.2010 n. 4493).
In ogni caso, a prescindere dalla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, è evidente che le vicende sopra descritte non consentono
15 di sperimentare con successo l'affidamento condiviso, poiché esse hanno inevitabilmente alterato sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari, facendo venire meno quella fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dell'affidamento condiviso.
Nel corso del presente procedimento si è, nondimeno cercato di verificare in concreto se il conflitto, a seguito dell'intervento giurisdizionale potesse essere superabile, ma i risultati sono stati assai deludenti. Vanno, tuttavia, sottolineati i differenti risultati conseguiti dalle parti nel percorso volto alla implementazione delle capacità genitoriali.
Infatti, il , pur avendo mostrato all'inizio maggiore collaborazione Pt_1
con gli operatori, è rimasto nel tempo sostanzialmente fermo nelle sue posizioni, sempre più oppositivo nei confronti degli operatori, autocentrato e significativamente svalutante nei confronti della non cogliendo CP_1
così l'opportunità offerta dal forte legame tra il minore ed il padre.
Viceversa, la che inizialmente aveva tenuto un comportamento CP_1
costantemente improntato alla diffidenza ed alla scarsa collaborazione, verosimilmente anche come conseguenza dei fatti da lei denunciati, è apparsa sempre più consapevole del proprio ruolo genitoriale e disponibile a cogliere l'aiuto offerto dagli operatori, tanto che si è trasferita presso altra abitazione per assicurare al figlio migliori condizioni di vita, ha gradatamente implementato la propria consapevolezza della rilevanza della bigenitorialità al fine di tutelare l'equilibrio psicoaffettivo del figlio e si è lasciata guidare dagli operatori in un clima di collaborazione che dimostra la ferma volontà di assicurare al figlio una crescita serena.
In tale situazione appare, allora, indispensabile disporre un affidamento monogenitoriale ed il figlio minore nato a Persona_1
Messina in data 14.08.2017, va affidato in via esclusiva alla madre, non
16 solo in considerazione del fatto che lo stesso ormai vive con lei sin dalla nascita ricevendo tutte le cure necessarie, ma anche in considerazione del fatto che la madre appare l'unico genitore in grado di garantire l'accesso all'altro genitore e di costituire per il figlio un responsabile punto di riferimento, grazie anche al confronto con gli operatori dei Servizi. Va, in ogni caso, richiesto al Servizio Sociale del Comune di Messina di continuare ad assicurare ad entrambi i genitori, nato a Parte_1
Messina il 29/01/1995 e nata a [...], il [...], CP_1
un servizio di educativa domiciliare e territoriale per monitorare l'andamento delle dinamiche familiari e contrastare eventuali stili educativi disfunzionali.
Quanto ai rapporti tra padre e figlio, il cui mantenimento è essenziale per una serena crescita del minore, pur nelle rilevate carenze del padre, può confermarsi quanto concordato dalle parti alle udienze del 06.07.2023 e dell'11.07.2024. In particolare, va disposto che 1) il figlio, a settimane alternate, sia prelevato dal padre o da un familiare a casa dei nonni materni alle ore 18,00 del venerdì o, durante il periodo scolastico, all'uscita della scuola o del doposcuola nella giornata del venerdì, e venga riaccompagnato a casa dei nonni materni alle ore 21,30 della domenica ovvero, durante il periodo scolastico, all'inizio delle lezioni a scuola il lunedì mattina;
2) che il figlio venga prelevato dal padre o da un familiare a casa dei nonni materni alle ore 18,00 del mercoledì o, durante il periodo scolastico, all'uscita della scuola o del doposcuola nella giornata del mercoledì, e venga riaccompagnato a casa dei nonni materni alle ore 08,30 del giovedì ovvero, durante il periodo scolastico, all'inizio delle lezioni a scuola il giovedì mattina;
3) che, a settimane alterne, il figlio venga prelevato dal padre o da un familiare a casa dei nonni materni alle ore 18,00 del martedì
o, durante il periodo scolastico, all'uscita della scuola o del doposcuola
17 nella giornata del martedì, e venga riaccompagnato a casa dei nonni materni alle ore 08,30 del mercoledì ovvero, durante il periodo scolastico, all'inizio delle lezioni a scuola il mercoledì mattina;
4) durante il periodo estivo il bambino starà con il padre per un periodo consecutivo di sette giorni, da concordare entro il 30 giugno di ogni anno, nei mesi di luglio o agosto;
5) durante il periodo natalizio il bambino starà con il padre ad anni alterni il 24 dicembre ed il 25 dicembre o il 31 dicembre ed il 1 gennaio.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio revalentemente insieme Per_1
alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno
18 periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414), ma il principio di proporzionalità impone, comunque, di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299), pur non essendovi la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore.
Nel caso in esame, il lavora attualmente per l'Azienda Pt_1
Trasporti Messina s.p.a., essendo stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni e lo stesso ha affermato che percepisce una retribuzione mensile lorda di € 1.500,00 e netta di circa € 1.300,00. Tale situazione economica è verosimilmente migliore rispetto a quella esistente al momento della instaurazione del giudizio, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso non deve più sopportare oneri economici per raggiungere la sede di lavoro. Viceversa, la
19 ercepisce l'assegno di inclusione, il cui importo, intorno agli € CP_1
500,00 al mese, è inferiore rispetto al reddito di cittadinanza, che percepiva al momento della instaurazione del giudizio;
nondimeno, a seguito dell'affidamento esclusivo del figlio alla madre, la otrà riscuotere CP_1
nella sua interezza anche l'assegno unico per il figlio.
Tenuto conto, allora, da un lato delle esigenze del piccolo e, Per_1
dall'altro lato, delle risorse economiche delle parti e della circostanza che il deve provvedere anche al mantenimento di un altro figlio mentre la Pt_1
sua attuale compagna è in attesa di secondo figlio, appare congrua la misura dell'assegno stabilita con l'ordinanza emessa il 06.07.2023, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
un assegno mensile di € 250,00, da rivalutare annualmente in base CP_1
agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate sulla base delle Linee
Guida del CNF.
Tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il 23.03.2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del Pubblico CP_1
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida il figlio minore nato a Messina in [...] Persona_1
14.08.2017, in via esclusiva alla madre;
2) Richiede al Servizio Sociale del Comune di Messina di continuare ad assicurare ad entrambi i genitori, nato a [...] il Parte_1
20 29/01/1995 e nata a [...], il [...], il CP_1
servizio di educativa domiciliare e territoriale per monitorare l'andamento delle dinamiche familiari e contrastare eventuali stili educativi disfunzionali.
3) Disciplina i tempi di permanenza del figlio con il padre Per_1
come meglio specificato in parte motiva;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno mensile di € 250,00, da rivalutare CP_1
annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50 % delle spese Per_1
straordinarie, individuate sulla base delle Linee Guida del CNF;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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