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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2024, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel. ed est.; riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi e contestuale divorzio ex art. 473bis 49
c.p.c.” e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Iavazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Raffaello n. 23RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Cabato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Fiume n. 3.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15.01.2024, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, premettendo di aver contratto matrimonio in data 26.04.2003 in Frattamaggiore (NA) con e che dalla loro unione erano nate le figlie - (nata il [...]), Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...])-, deduceva che la prosecuzione Persona_2 Per_3
1 R.g. n. 369/2024
della convivenza con il era divenuta intollerabile, per quanto specificamente Controparte_1
indicato in ricorso.
Nello specifico il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “IN VIA PRELIMINARE, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma: 1) Autorizzare la sig.ra , che si è trasferita dal 3 Gennaio 2024 con le Pt_1
tre figlie in un appartamento in affitto in Marcianise alla via Saverio Merola n. 32, a vivere ivi con la figlia minore unitamente alle figlie maggiorenni;
2) Autorizzare la sig.ra a prendere Pt_1
dalla casa coniugale il seguente mobilio, dalla stessa acquistato o ricevuto in dono dai suoi genitori: a) arredo della sala: n. 2 divani modello chester, uno tre posti ed un altro due posti, n. 1 poltrona modello chester, n. 2 cristalliere, n. 1 madia, n. 1 tavolo stile francese allungabile con n. 6 sedie, n.1 tavolino basso in vetro con gli oggetti ed i complementi di arredo;
b) arredo della cucina: parete lineare con elettrodomestici, tavolo, n. 6 sedie ed i complementi di arredo;
c) arredo della camera da letto matrimoniale e i complementi di arredo;
d) arredo della camera da letto delle figlie: n. 2 letti contenitori, n. 1 armadio a ponte con letto, n. 1 scrittoio con n. 2 sedie ed i complementi di arredo;
e) n. 2 consolle stile '800; f) n. 2 televisori della Controparte_2
sala e della cameretta delle figlie;
g) abbigliamento della ricorrente e delle figlie;
3) Stabilire il domicilio della figlia minore presso la madre in Marcianise (CE) alla via Saverio Merola Per_3
n. 32, e affidarla in via esclusiva alla stessa, che eserciterà la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
4) IN
VIA PRINCIPALE: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
5) Assegnare la casa familiare in Frattamaggiore (NA) alla via Carditello n. 53, di proprietà dei genitori del sig. , a quest'ultimo; 6) Porre a carico del sig. Controparte_1
la somma di Euro 600,00, per il mantenimento mensile delle tre figlie, Controparte_1
suddivisa equamente in Euro 200,00 ciascuna: 1) , maggiorenne, studentessa universitaria, Per_1
economicamente non indipendente, 2) , maggiorenne, studentessa universitaria, Persona_2
economicamente non indipendente, e 3) , minorenne, importo da versare entro il giorno 2 Per_3
di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato alla stessa IBAN Pt_1
[...]. Il predetto assegno dovrà essere adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Porre a carico del padre, sig. , il Controparte_1 pagamento del 50% della retta mensile di Euro 135,00 per la scuola paritaria “Suore di Casaluce” in Frattamaggiore frequentata dalla figlia minore , al IV anno di scuola elementare. Per_3
2 R.g. n. 369/2024
Disporre ancora che il sig. versi il 50% delle spese straordinarie in favore delle tre CP_1
figlie, così come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
7) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore : il sabato e la domenica a settimane alterne senza pernottamento dalle Per_3
ore 16,00 alle ore 20,00, due pomeriggi infrasettimanali lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore
20,00. Inoltre, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12,00 alle ore 19,00 ed il 24 o il 25 dicembre ed il 31 Dicembre o il 1 Gennaio dalle ore 12,00 alle ore 19,00.
Ad anni alterni 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di Giugno. Disporre ad anni alterni che la figlia trascorra il giorno del compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno. All'uopo si produce piano genitoriale, come previsto dall'art. 473 bis 12, con indicazione degli impegni e delle attività quotidiane della figlia minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
8) Stabilire che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico per le Pt_1
figlie; 9) Nulla stabilire per il mantenimento personale del coniuge economicamente indipendente.
La sig.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis.49 Parte_1
c.p.c. all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli Nord che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione, che qui si trascrivono: “1) Stabilire il domicilio della figlia minore presso la Per_3
madre in Marcianise (CE) alla via Saverio Merola n. 32, ed affidarla alla stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
2) Porre a carico del sig. , la somma di Euro 600,00, per il mantenimento mensile delle tre Controparte_1
figlie, suddivisa equamente in Euro 200,00 ciascuna: 1) , maggiorenne, studentessa Per_1
universitaria, economicamente non indipendente, 2) , maggiorenne, studentessa Persona_2
universitaria, economicamente non indipendente, e 3) , minorenne, importo da versare Per_3
entro il giorno 2 di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato alla Pt_1
stessa IBAN [...]. Il predetto assegno dovrà essere adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Porre a carico del padre, sig.
[...]
, il pagamento del 50% della retta mensile di Euro 135,00 per la scuola paritaria “Suore CP_1 di Casaluce” in Frattamaggiore frequentata dalla figlia minore , al IV anno di scuola Per_3
elementare. Disporre ancora che il sig. versi il 50% delle spese straordinarie in favore CP_1
delle tre figlie, così come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
3) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore : il sabato e la domenica a settimane alterne senza Per_3
3 R.g. n. 369/2024
pernottamento dalle ore 16,00 alle ore20,00, due pomeriggi infrasettimanali lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Inoltre, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12,00 alle ore 19,00 ed il 24 o il 25 dicembre ed il 31 Dicembre o il 1Gennaio dalle ore
12,00 alle ore 19,00. Ad anni alterni 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di giugno. Disporre ad anni alterni che la figlia trascorra il giorno del compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
4) Stabilire che la sig.ra percepisca il 100% Pt_1 dell'assegno unico per le figlie;
” 5) Nulla stabilire a titolo di assegno divorzile per i coniugi, economicamente indipendenti.”
Il resistente si costituiva in giudizio in data 19.02.2024, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, ed alla luce di quanto esposto chiedeva: “ribadita l'adesione alla domanda di trasferimento del domicilio della ricorrente in
Marcianise e alla residenza privilegiata presso la madre, chiede respingersi la richiesta di affido esclusivo della minore alla madre e le altre domande”.
Con decreto del 7.02.2024 il Giudice delegato fissava l'udienza del 14.05.2024 per la comparizione delle parti ex art. 473bis 21 c.p.c. e con separato decreto, emesso in pari data, disponeva l'apertura di specifico sub procedimento nel fascicolo principale per la trattazione della domanda ex art 473bis 15
c.p.c, con fissazione dell'udienza in data 20.02.2024 per la comparizione delle parti e acquisizione di relazioni informative a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Tale sub procedimento veniva poi definito con ordinanza del 20.03.2024, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, veniva in via indifferibile ed urgente, disposto l'affido della minore ad entrambi i genitori Persona_4
in via condivisa, con collocazione prevalente presso la dimora della madre e con diritto/dovere di visita del padre non collocatario per come indicato in parte motiva e denegato ogni ulteriore provvedimento richiesto ex art 473bis 15 c.p.c..
All'udienza del giorno 16.05.2024, entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice delegato che, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza emessa in data 12.06.2024, in via provvisoria statuiva: “conferma l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori della minore ( nata il [...]), con collocazione prevalente della Persona_4
minore presso la dimora della madre e con diritto/dovere del padre di poter vedere e tenere con sè la minore, in via alternata, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10:00 alle ore
19:00, con prelievo e riaccompagnamento della minore al domicilio materno a cura del padre;
- pone a carico di l'obbligo di versare ogni mese, con le modalità stabilite in Controparte_1
parte motiva, in favore di la somma di euro 500,00, oltre adeguamento annuale ed Parte_1
automatico a mezzo indici Istat, quale contributo al mantenimento delle tre figlie conviventi con la
4 R.g. n. 369/2024
madre - e , maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, e , Per_1 Persona_2 Per_3
minorenne - nonchè del 50% delle spese straordinarie inerenti le figlie”.
Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza di discussione sullo status ex art 473bis 22 ultimo comma c.p.c.
Il Pm apponeva il visto in data 17.06.2024.
Pertanto, all'udienza del 17.09.2024 entrambi i procuratori chiedevano la pronuncia non definitiva sulla separazione riportandosi per il resto alle domande ed istanze in atti;
il Giudice quindi rimetteva la causa in decisione al Collegio sullo status.
*** ***
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, la perdurante cessazione della convivenza e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]). Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) (atto n. 22, P. 2, S. A, anno 2003), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
5 Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Grazia Lamonica
6
R.g. n. 369/2024
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel. ed est.; riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: “separazione giudiziale dei coniugi e contestuale divorzio ex art. 473bis 49
c.p.c.” e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Iavazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Raffaello n. 23RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Cabato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Fiume n. 3.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15.01.2024, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, premettendo di aver contratto matrimonio in data 26.04.2003 in Frattamaggiore (NA) con e che dalla loro unione erano nate le figlie - (nata il [...]), Controparte_1 Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...])-, deduceva che la prosecuzione Persona_2 Per_3
1 R.g. n. 369/2024
della convivenza con il era divenuta intollerabile, per quanto specificamente Controparte_1
indicato in ricorso.
Nello specifico il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “IN VIA PRELIMINARE, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma: 1) Autorizzare la sig.ra , che si è trasferita dal 3 Gennaio 2024 con le Pt_1
tre figlie in un appartamento in affitto in Marcianise alla via Saverio Merola n. 32, a vivere ivi con la figlia minore unitamente alle figlie maggiorenni;
2) Autorizzare la sig.ra a prendere Pt_1
dalla casa coniugale il seguente mobilio, dalla stessa acquistato o ricevuto in dono dai suoi genitori: a) arredo della sala: n. 2 divani modello chester, uno tre posti ed un altro due posti, n. 1 poltrona modello chester, n. 2 cristalliere, n. 1 madia, n. 1 tavolo stile francese allungabile con n. 6 sedie, n.1 tavolino basso in vetro con gli oggetti ed i complementi di arredo;
b) arredo della cucina: parete lineare con elettrodomestici, tavolo, n. 6 sedie ed i complementi di arredo;
c) arredo della camera da letto matrimoniale e i complementi di arredo;
d) arredo della camera da letto delle figlie: n. 2 letti contenitori, n. 1 armadio a ponte con letto, n. 1 scrittoio con n. 2 sedie ed i complementi di arredo;
e) n. 2 consolle stile '800; f) n. 2 televisori della Controparte_2
sala e della cameretta delle figlie;
g) abbigliamento della ricorrente e delle figlie;
3) Stabilire il domicilio della figlia minore presso la madre in Marcianise (CE) alla via Saverio Merola Per_3
n. 32, e affidarla in via esclusiva alla stessa, che eserciterà la responsabilità genitoriale, assumendo le decisioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
4) IN
VIA PRINCIPALE: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
5) Assegnare la casa familiare in Frattamaggiore (NA) alla via Carditello n. 53, di proprietà dei genitori del sig. , a quest'ultimo; 6) Porre a carico del sig. Controparte_1
la somma di Euro 600,00, per il mantenimento mensile delle tre figlie, Controparte_1
suddivisa equamente in Euro 200,00 ciascuna: 1) , maggiorenne, studentessa universitaria, Per_1
economicamente non indipendente, 2) , maggiorenne, studentessa universitaria, Persona_2
economicamente non indipendente, e 3) , minorenne, importo da versare entro il giorno 2 Per_3
di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato alla stessa IBAN Pt_1
[...]. Il predetto assegno dovrà essere adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Porre a carico del padre, sig. , il Controparte_1 pagamento del 50% della retta mensile di Euro 135,00 per la scuola paritaria “Suore di Casaluce” in Frattamaggiore frequentata dalla figlia minore , al IV anno di scuola elementare. Per_3
2 R.g. n. 369/2024
Disporre ancora che il sig. versi il 50% delle spese straordinarie in favore delle tre CP_1
figlie, così come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
7) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore : il sabato e la domenica a settimane alterne senza pernottamento dalle Per_3
ore 16,00 alle ore 20,00, due pomeriggi infrasettimanali lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore
20,00. Inoltre, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12,00 alle ore 19,00 ed il 24 o il 25 dicembre ed il 31 Dicembre o il 1 Gennaio dalle ore 12,00 alle ore 19,00.
Ad anni alterni 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di Giugno. Disporre ad anni alterni che la figlia trascorra il giorno del compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno. All'uopo si produce piano genitoriale, come previsto dall'art. 473 bis 12, con indicazione degli impegni e delle attività quotidiane della figlia minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
8) Stabilire che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico per le Pt_1
figlie; 9) Nulla stabilire per il mantenimento personale del coniuge economicamente indipendente.
La sig.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis.49 Parte_1
c.p.c. all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli Nord che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione, che qui si trascrivono: “1) Stabilire il domicilio della figlia minore presso la Per_3
madre in Marcianise (CE) alla via Saverio Merola n. 32, ed affidarla alla stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima;
2) Porre a carico del sig. , la somma di Euro 600,00, per il mantenimento mensile delle tre Controparte_1
figlie, suddivisa equamente in Euro 200,00 ciascuna: 1) , maggiorenne, studentessa Per_1
universitaria, economicamente non indipendente, 2) , maggiorenne, studentessa Persona_2
universitaria, economicamente non indipendente, e 3) , minorenne, importo da versare Per_3
entro il giorno 2 di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato alla Pt_1
stessa IBAN [...]. Il predetto assegno dovrà essere adeguato in modo automatico annualmente sulla base degli indici ISTAT. Porre a carico del padre, sig.
[...]
, il pagamento del 50% della retta mensile di Euro 135,00 per la scuola paritaria “Suore CP_1 di Casaluce” in Frattamaggiore frequentata dalla figlia minore , al IV anno di scuola Per_3
elementare. Disporre ancora che il sig. versi il 50% delle spese straordinarie in favore CP_1
delle tre figlie, così come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
3) Stabilire che il padre trascorra con la figlia minore : il sabato e la domenica a settimane alterne senza Per_3
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pernottamento dalle ore 16,00 alle ore20,00, due pomeriggi infrasettimanali lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Inoltre, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12,00 alle ore 19,00 ed il 24 o il 25 dicembre ed il 31 Dicembre o il 1Gennaio dalle ore
12,00 alle ore 19,00. Ad anni alterni 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto da comunicare all'altro coniuge entro la metà del mese di giugno. Disporre ad anni alterni che la figlia trascorra il giorno del compleanno con ciascun genitore e ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
4) Stabilire che la sig.ra percepisca il 100% Pt_1 dell'assegno unico per le figlie;
” 5) Nulla stabilire a titolo di assegno divorzile per i coniugi, economicamente indipendenti.”
Il resistente si costituiva in giudizio in data 19.02.2024, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, ed alla luce di quanto esposto chiedeva: “ribadita l'adesione alla domanda di trasferimento del domicilio della ricorrente in
Marcianise e alla residenza privilegiata presso la madre, chiede respingersi la richiesta di affido esclusivo della minore alla madre e le altre domande”.
Con decreto del 7.02.2024 il Giudice delegato fissava l'udienza del 14.05.2024 per la comparizione delle parti ex art. 473bis 21 c.p.c. e con separato decreto, emesso in pari data, disponeva l'apertura di specifico sub procedimento nel fascicolo principale per la trattazione della domanda ex art 473bis 15
c.p.c, con fissazione dell'udienza in data 20.02.2024 per la comparizione delle parti e acquisizione di relazioni informative a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Tale sub procedimento veniva poi definito con ordinanza del 20.03.2024, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, veniva in via indifferibile ed urgente, disposto l'affido della minore ad entrambi i genitori Persona_4
in via condivisa, con collocazione prevalente presso la dimora della madre e con diritto/dovere di visita del padre non collocatario per come indicato in parte motiva e denegato ogni ulteriore provvedimento richiesto ex art 473bis 15 c.p.c..
All'udienza del giorno 16.05.2024, entrambe le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice delegato che, a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza emessa in data 12.06.2024, in via provvisoria statuiva: “conferma l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori della minore ( nata il [...]), con collocazione prevalente della Persona_4
minore presso la dimora della madre e con diritto/dovere del padre di poter vedere e tenere con sè la minore, in via alternata, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10:00 alle ore
19:00, con prelievo e riaccompagnamento della minore al domicilio materno a cura del padre;
- pone a carico di l'obbligo di versare ogni mese, con le modalità stabilite in Controparte_1
parte motiva, in favore di la somma di euro 500,00, oltre adeguamento annuale ed Parte_1
automatico a mezzo indici Istat, quale contributo al mantenimento delle tre figlie conviventi con la
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madre - e , maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, e , Per_1 Persona_2 Per_3
minorenne - nonchè del 50% delle spese straordinarie inerenti le figlie”.
Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza di discussione sullo status ex art 473bis 22 ultimo comma c.p.c.
Il Pm apponeva il visto in data 17.06.2024.
Pertanto, all'udienza del 17.09.2024 entrambi i procuratori chiedevano la pronuncia non definitiva sulla separazione riportandosi per il resto alle domande ed istanze in atti;
il Giudice quindi rimetteva la causa in decisione al Collegio sullo status.
*** ***
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, la perdurante cessazione della convivenza e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]). Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) (atto n. 22, P. 2, S. A, anno 2003), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello Stato Civile);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
- spese al definitivo.
5 Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 12.11.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Grazia Lamonica
6
R.g. n. 369/2024
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro