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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2296/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Giuseppe Barbuto (PEC: Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Castano (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001919952000, notificato il 30.10.2023, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920010019485539000, relativa a pretese IRPEF e a contributi sanitari nazionale, deducendo l'omessa ricezione della cartella suddetta e l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale si chiede la sospensione della intimazione di pagamento numero 1392023 9001919952/000, all'interno della quale è contenuta le cartella numero 13920010019485539000 relativa ad IRPEF e Contributo sanitario nazionale del 1994 con presunta notifica in data 20.12.2001, per un importo complessivo di € 51384,54. - nel merito si chiede l'annullamento della intimazione di pagamento numero 1392023 9001919952/000, all'interno della quale è contenuta le cartella numero 13920010019485539000 relativa ad IRPEF e Contributo sanitario nazionale del 1994 con presunta notifica in data 20.12.2001, per un importo complessivo di € 51384,54, perché le poste in essa contenute sono prescritte e/o non dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare il difetto di giurisdizione.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla cartella di pagamento n. 13920010019485539000, relativa ad IRPEF e contributo sanitario nazionale, veicolata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, deducendo l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. È necessario dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice della Corte di Giustizia Tributaria, perché l'oggetto delle pretese impugnate appartiene alla giurisdizione tributaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice della Corte di Giustizia Tributaria;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 dall'avv. Giuseppe Barbuto (PEC: Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Castano (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001919952000, notificato il 30.10.2023, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920010019485539000, relativa a pretese IRPEF e a contributi sanitari nazionale, deducendo l'omessa ricezione della cartella suddetta e l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale si chiede la sospensione della intimazione di pagamento numero 1392023 9001919952/000, all'interno della quale è contenuta le cartella numero 13920010019485539000 relativa ad IRPEF e Contributo sanitario nazionale del 1994 con presunta notifica in data 20.12.2001, per un importo complessivo di € 51384,54. - nel merito si chiede l'annullamento della intimazione di pagamento numero 1392023 9001919952/000, all'interno della quale è contenuta le cartella numero 13920010019485539000 relativa ad IRPEF e Contributo sanitario nazionale del 1994 con presunta notifica in data 20.12.2001, per un importo complessivo di € 51384,54, perché le poste in essa contenute sono prescritte e/o non dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio e , contestando le CP_1 CP_3 pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare il difetto di giurisdizione.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla cartella di pagamento n. 13920010019485539000, relativa ad IRPEF e contributo sanitario nazionale, veicolata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, deducendo l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. È necessario dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice della Corte di Giustizia Tributaria, perché l'oggetto delle pretese impugnate appartiene alla giurisdizione tributaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/92.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice della Corte di Giustizia Tributaria;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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