CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 1
La previsione, in un piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale, della destinazione di determinate aree a strada, non implica l'immediata modificazione del regime dei diritti immobiliari su dette aree, occorrendo a tale scopo un provvedimento amministrativo ablatorio ovvero una convenzione privata stipulata tra il lottizzante e la P.A.; ne consegue l'inapplicabilità alle stesse dell'art. 879, secondo comma, c.c., in materia di esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16682 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11153/2018 proposto da: IS IO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MELONI, domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROMANO;
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro CA NA IA e IU IE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONELLA BIANCO e GIOVANNI ANGELO MURA;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché BUA ANTONELLO, BUA TIZIANA;
-intimati- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, Sezione distaccata di Sassari n. 264/2017 depositata il 5/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16682 Anno 2023 Presidente: MNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, e per l’inam- missibilità del ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA Nel 2006 OV AN e TR BU convenivano dinanzi al Tri- bunale di Tempio SA TR TG e AN AR RB, per re- golamento di confini, arretramento di un edificio costruito in violazione delle distanze e apposizione di termini. I convenuti non si opponevano all’accertamento dei confini e all’apposizione dei termini, chiedevano il rigetto delle altre domande e, in via riconvenzionale subordinata (per il caso di accertamento di occupazione del fondo attoreo da parte dell’edificio di loro proprietà) l’attribuzione in proprietà del fondo occu- pato). In primo grado il Tribunale accertava che il confine coincideva con il filo esterno del muro di recinzione e condannava i convenuti all’arretramento del fabbricato a cinque metri di distanza dal confine. In particolare, il giudice di primo grado argomentava che la destina- zione a strada pubblica del terreno sul confine era inserita in un mero programma di fabbricazione e quindi non imponeva immediatamente di non applicare la disciplina sulle distanze. La pronuncia è stata rifor- mata in secondo grado con rigetto della domanda di arretramento, sulla base di nuovi documenti, in particolare della comunicazione di avvio del procedimento per imposizione di vincolo preordinato alla rea- lizzazione di una strada pubblica nella zona di confine tra i due fondi, dai quali si è desunto che la disciplina sulle distanze non si applica. Ricorre in cassazione la parte attrice con cinque motivi. Resistono i convenuti con controricorso e ricorso incidentale (condizionato) con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono a loro volta gli attori con controricorso. 3 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che già l’avvio ex art. 9 d.p.r. 327/2001 del procedimento finalizzato all’esproprio e non il decreto di esproprio o l’occupazione d’urgenza determini la non applicabilità ex art. 879, co. 2 c.c. della normativa sulle distanze. Con il secondo motivo la sostanza del primo motivo è fatta valere sotto il profilo dell’omesso esame circa il perfezionamento della fattispecie di esproprio, come fatto decisivo. La parte censurata della sentenza è la seguente: «L'avvio del proce- dimento finalizzato all'esproprio ex art 9 d.p.r. 327/2001 ha mutato il regime giuridico del fondo dei signori BU-AN che, nel tratto vinco- lato alla realizzazione della strada pubblica, non può considerarsi più confinante con la proprietà TG-RB. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in quanto esercizio del potere ablatorio dell'ammini- strazione, ha determinato un affievolimento del diritto soggettivo dei proprietari dell'area destinata alla realizzazione della strada, con con- seguente prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato alla riser- vatezza, tutelato dal regime privatistico delle distanze dal confine in- vocato dagli attuali appellati. La concreta destinazione dell'area alla realizzazione della strada pubblica (derivante dall'approvazione del progetto preliminare e dall'imposizione del vincolo preordinato all'e- sproprio) ha pertanto reso inapplicabile la disciplina legale sulle di- stanze, comportando viceversa la soggezione dei rapporti tra gli origi- nari confinanti dei due lotti alla deroga di cui all'art. 879 co. 2 c.c. La mutata condizione giuridica del tratto di terreno interposto tra i due fondi ha fatto venir meno gli stessi presupposti per un arretramento ad una distanza non inferiore ai cinque metri dal confine della costruzione realizzata sul fondo dai signori TG-RB, statuizione alla quale gli odierni appellati non avrebbero più neppure interesse (art. 100 c.p.c.), 4 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. stante la futura e certa possibilità di riedificarlo a distanze inferiori una volta ultimata la strada pubblica». Con il terzo e quarto motivo si censura la compensazione sulle spese del giudizio di primo grado (ex art. 91 s. c.p.c., nonché per omesso esame circa fatto decisivo). Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia posto a carico degli attori le spese del giudizio di se- condo grado (ex art. 183, 91 s c.p.c.). 2. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La previsione in un programma di fabbricazione che un terreno pri- vato è destinato a strada pubblica non modifica immediatamente il re- gime dei diritti immobiliari privati e non è sufficiente, pertanto, ad esi- mere ex art. 879 co. 2 c.c. il proprietario confinante dall'obbligo di os- servare le distanze legali. È necessario invece che la destinazione del suolo a strada pubblica si traduca in atto, con il compimento della cor- relativa attività, ossia con l'emissione del provvedimento espropriativo o di occupazione d'urgenza oppure con la convenzione tra privato e pubblica amministrazione (giurisprudenza costante: cfr. Cass. 21146/2013, cui si rinvia per l’indicazione di ulteriori precedenti). In conclusione, il primo motivo del ricorso principale è accolto. Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale. 3. – Con il ricorso incidentale condizionato si propongono le seguenti questioni: omesso esame circa il carattere pubblico della strada a con- fine tra i due fondi (primo motivo), nonché circa il consenso all’edifica- zione prestato dalla autrice comune (secondo motivo), la mancata ap- plicazione dell’art. 875 c.c. (terzo motivo), nonché dell’art 4 del piano di lottizzazione (quarto motivo). Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di inte- resse a ricorrere: con esso si fanno valere questioni che non sono state oggetto di statuizione nella sentenza impugnata (per l’inammissibilità 5 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. in questa ipotesi, cfr. tra le altre Cass. 11270/2020, nonché le conclu- sioni del P.M.). Rimane impregiudicata la loro riproponibilità nel giudi- zio di rinvio. 4. - In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale;
sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, è cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, è rinviata la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara as- sorbiti gli altri motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16/05/2023.
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro CA NA IA e IU IE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONELLA BIANCO e GIOVANNI ANGELO MURA;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché BUA ANTONELLO, BUA TIZIANA;
-intimati- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, Sezione distaccata di Sassari n. 264/2017 depositata il 5/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16682 Anno 2023 Presidente: MNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti, e per l’inam- missibilità del ricorso incidentale condizionato. FATTI DI CAUSA Nel 2006 OV AN e TR BU convenivano dinanzi al Tri- bunale di Tempio SA TR TG e AN AR RB, per re- golamento di confini, arretramento di un edificio costruito in violazione delle distanze e apposizione di termini. I convenuti non si opponevano all’accertamento dei confini e all’apposizione dei termini, chiedevano il rigetto delle altre domande e, in via riconvenzionale subordinata (per il caso di accertamento di occupazione del fondo attoreo da parte dell’edificio di loro proprietà) l’attribuzione in proprietà del fondo occu- pato). In primo grado il Tribunale accertava che il confine coincideva con il filo esterno del muro di recinzione e condannava i convenuti all’arretramento del fabbricato a cinque metri di distanza dal confine. In particolare, il giudice di primo grado argomentava che la destina- zione a strada pubblica del terreno sul confine era inserita in un mero programma di fabbricazione e quindi non imponeva immediatamente di non applicare la disciplina sulle distanze. La pronuncia è stata rifor- mata in secondo grado con rigetto della domanda di arretramento, sulla base di nuovi documenti, in particolare della comunicazione di avvio del procedimento per imposizione di vincolo preordinato alla rea- lizzazione di una strada pubblica nella zona di confine tra i due fondi, dai quali si è desunto che la disciplina sulle distanze non si applica. Ricorre in cassazione la parte attrice con cinque motivi. Resistono i convenuti con controricorso e ricorso incidentale (condizionato) con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono a loro volta gli attori con controricorso. 3 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo del ricorso principale si censura che la Corte di appello abbia ritenuto che già l’avvio ex art. 9 d.p.r. 327/2001 del procedimento finalizzato all’esproprio e non il decreto di esproprio o l’occupazione d’urgenza determini la non applicabilità ex art. 879, co. 2 c.c. della normativa sulle distanze. Con il secondo motivo la sostanza del primo motivo è fatta valere sotto il profilo dell’omesso esame circa il perfezionamento della fattispecie di esproprio, come fatto decisivo. La parte censurata della sentenza è la seguente: «L'avvio del proce- dimento finalizzato all'esproprio ex art 9 d.p.r. 327/2001 ha mutato il regime giuridico del fondo dei signori BU-AN che, nel tratto vinco- lato alla realizzazione della strada pubblica, non può considerarsi più confinante con la proprietà TG-RB. La dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in quanto esercizio del potere ablatorio dell'ammini- strazione, ha determinato un affievolimento del diritto soggettivo dei proprietari dell'area destinata alla realizzazione della strada, con con- seguente prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato alla riser- vatezza, tutelato dal regime privatistico delle distanze dal confine in- vocato dagli attuali appellati. La concreta destinazione dell'area alla realizzazione della strada pubblica (derivante dall'approvazione del progetto preliminare e dall'imposizione del vincolo preordinato all'e- sproprio) ha pertanto reso inapplicabile la disciplina legale sulle di- stanze, comportando viceversa la soggezione dei rapporti tra gli origi- nari confinanti dei due lotti alla deroga di cui all'art. 879 co. 2 c.c. La mutata condizione giuridica del tratto di terreno interposto tra i due fondi ha fatto venir meno gli stessi presupposti per un arretramento ad una distanza non inferiore ai cinque metri dal confine della costruzione realizzata sul fondo dai signori TG-RB, statuizione alla quale gli odierni appellati non avrebbero più neppure interesse (art. 100 c.p.c.), 4 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. stante la futura e certa possibilità di riedificarlo a distanze inferiori una volta ultimata la strada pubblica». Con il terzo e quarto motivo si censura la compensazione sulle spese del giudizio di primo grado (ex art. 91 s. c.p.c., nonché per omesso esame circa fatto decisivo). Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia posto a carico degli attori le spese del giudizio di se- condo grado (ex art. 183, 91 s c.p.c.). 2. – Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La previsione in un programma di fabbricazione che un terreno pri- vato è destinato a strada pubblica non modifica immediatamente il re- gime dei diritti immobiliari privati e non è sufficiente, pertanto, ad esi- mere ex art. 879 co. 2 c.c. il proprietario confinante dall'obbligo di os- servare le distanze legali. È necessario invece che la destinazione del suolo a strada pubblica si traduca in atto, con il compimento della cor- relativa attività, ossia con l'emissione del provvedimento espropriativo o di occupazione d'urgenza oppure con la convenzione tra privato e pubblica amministrazione (giurisprudenza costante: cfr. Cass. 21146/2013, cui si rinvia per l’indicazione di ulteriori precedenti). In conclusione, il primo motivo del ricorso principale è accolto. Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale. 3. – Con il ricorso incidentale condizionato si propongono le seguenti questioni: omesso esame circa il carattere pubblico della strada a con- fine tra i due fondi (primo motivo), nonché circa il consenso all’edifica- zione prestato dalla autrice comune (secondo motivo), la mancata ap- plicazione dell’art. 875 c.c. (terzo motivo), nonché dell’art 4 del piano di lottizzazione (quarto motivo). Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di inte- resse a ricorrere: con esso si fanno valere questioni che non sono state oggetto di statuizione nella sentenza impugnata (per l’inammissibilità 5 di 5 – 11153/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (16) – Caponi Est. in questa ipotesi, cfr. tra le altre Cass. 11270/2020, nonché le conclu- sioni del P.M.). Rimane impregiudicata la loro riproponibilità nel giudi- zio di rinvio. 4. - In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale;
sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato, è cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, è rinviata la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara as- sorbiti gli altri motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in rela- zione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del pre- sente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16/05/2023.