Ordinanza cautelare 13 novembre 2023
Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 10 giugno 2025
Decreto presidenziale 7 gennaio 2026
Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 22/01/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13405/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13405 del 2023, proposto da
VI Cafe' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. CA/184249/2023 del 09/10/2023 recante "Rideterminazione in ordine al provvedimento di inammissibilità delle istanze di concessione di occupazione suolo pubblico attività – emergenza covid19 – prot. CA/94894 del 28.05.2020, prot. CA/165708 del 08.10.2021, istanza di ampliamento prot. CA/80520 del 13.05.2021 e comunicazione di mantenimento prot. CA/147949 del 12.09.2022, a servizio del locale ubicato in via del Lavatore n. 46-47-48, nei confronti della VI AF S.r.l. e p.e. il legale rappresentante pro tempore" del 09/10/2023 notificato in data 10/09/2023;
- della nota prot. CA/161417/2023 del 05/09/2023;
-del verbale di sopralluogo prot. CA/176291/2023 del 21/09/2023;
- della nota prot. CA/175991 del 27.09.2023, menzionata ma non allegata;
- ove occorrer possa, dell''Ordinanza Sindacale n. 678 del 19 luglio 1973 e dell''Ordinanza Sindacale n. 590 dell''11 agosto 1979, menzionate ma non allegate;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 10 ottobre 2023 e depositato il giorno 12 successivo, VI FF ha impugnato il provvedimento in epigrafe, recante conferma del precedente provvedimento di reiezione dell’istanza di occupazione di suolo pubblico a servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale ubicato in via del Lavatore nn. 46-47-48, motivata sulla scorta della considerazione per cui in Via del Lavatore vige divieto permanente di fermata ambo i lati ai sensi delle O.S. n. 678 del 19 luglio 1973 e n. 590 dell’11 agosto 1979.
2. – Il provvedimento impugnato in questa sede ne ha confermato uno, precedente, del medesimo segno negativo per gli interessi della ricorrente, contro il quale VI AF aveva proposto ricorso davanti a questo TAR.
Quell’impugnazione si era conclusa con la sentenza di rigetto n. 13133/2023, contro la quale la società aveva proposto appello, chiedendo la sospensione della sentenza appellata; il Consiglio di Stato, nel respingere la domanda di sospensione dell’efficacia della citata sentenza, con Ordinanza collegiale n. 3798/2023 ha ritenuto che ai fini della decisione “… risulti indispensabile che Roma Capitale accerti lo spazio residuale esistente per il passaggio dei mezzi di soccorso alla luce di titoli legittimanti l’occupazione di suolo pubblico da parte di entrambi gli esercizi commerciali esistenti sul tratto della carreggiata oggetto del provvedimento impugnato in primo grado ”.
3. – La misurazione ordinata in appello è stata effettuata, e ha dato i seguenti risultati, come riportati nel provvedimento impugnato in questa sede:
“Le misurazioni dell'ampiezza della strada sono state effettuate in tre punti e, dalle stesse, si desume quanto segue:
nel punto più stretto del tratto di Via del Lavatore esaminato (tra il civico 45 e 46) la larghezza della strada misura m 8,12;
la profondità dell’occupazione richiesta dalla VI FF è pari a m 2,60;
la profondità dell’occupazione richiesta dalla Bar Gelateria VI ai civici 50, 51, 52, 23, con l'ultima istanza, è pari a m 1,50 (istanza rigettata in data 9/10/2023);
da ciò consegue:
nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8,12, residua uno spazio pari a m. 4,02;
nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8,66, residua uno spazio pari a m. 4,56;
nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 10,10, residua uno spazio pari a m. 6,00;
In assenza dell’occupazione richiesta dal Bar Gelateria VI, lo spazio residuo risulta il seguente:
nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8.12 , residua uno spazio pari a m. 5,52;
nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8.66, residua uno spazio pari a m. 6,06;
nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 10,10, residua uno spazio pari a m. 7,05”.
4. – L’appello contro la sentenza n. 13133\2023 di questo TAR è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 455\2024 del Consiglio di Stato.
5. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Sarebbero state eluse le garanzie endoprocedimentali.
2) Illegittimamente l'Amministrazione opporrebbe Ordinanze Sindacali che avrebbe dovuto opporre in precedenza, essendo ricavabili dalla precedente istruttoria, in spregio alle regole del giusto procedimento.
3) Le misurazioni effettuate in loco dimostrerebbero che l'occupazione della ricorrente lascerebbe residuare spazio oltre quello residuo di metri 4,50 al netto dell'occupazione covid di altro operatore che sarebbe abusiva in quanto oggetto di istanza rigettata con provvedimento del 2021 non impugnato.
4) Il divieto di fermata sarebbe presente solo sull'altro lato strada e non su quello ove insiste l'attività della ricorrente.
5) Il provvedimento impugnato sarebbe errato perchè in ogni caso il divieto di fermata non potrebbe essere limite impeditivo all'occupazione di suolo pubblico, afferendo tale divieto ai veicoli e non ai tavoli ed alle sedie.
6. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto con memoria.
7. - L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 7509\2023; in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 67/2024, il Consiglio di Stato si è così pronunziato: “Considerato che le questioni poste con l’appello richiedono un approfondito esame nel merito, soprattutto con riferimento allo spazio lasciato libero per il passaggio dei mezzi di soccorso al netto dell'occupazione abusiva di entrambi i frontistanti esercizi; Ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione della pubblica udienza per la definizione della controversia ai sensi dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm.”.
8. – A seguito dello scambio ex art. 73 c.p.a. il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2024.
9. – Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo non ha pregio, atteso che nel caso in esame non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, riattivato a seguito di ordinanza istruttoria emessa dal Consiglio di Stato nell’ambito di un processo d’appello instaurato dalla stessa ricorrente.
10. – Le censure che invocano l’inesistenza di un divieto di fermata in via del Lavatore sono infondate.
Ovviamente rilievo alcuno, nel senso auspicato dalla ricorrente, può avere la circostanza che il divieto di fermata in via del Lavatore risalga alle O.S. n. 678 del 19 luglio 1973 e n. 590 dell’11 agosto 1979.
Si tratta di provvedimenti che sono rimasti inoppugnati e che risultano, allo stato, pienamente vigenti.
Tanto premesso, osserva il Collegio che con sentenza n. 15479 del 2023 la Sezione ha osservato, in fattispecie simile alla presente, che “In linea di principio, quando vi è un divieto di fermata su una pubblica strada, il divieto stesso preclude la posa in loco non solo dei veicoli, ma anche di arredi di ogni tipo e di beni che pregiudichino la sicurezza della circolazione.
Inoltre, l’art. 161 del codice della strada, nel disciplinare l’“ingombro della strada”, fa riferimento a ‘chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie…. atte a creare intralcio alla circolazione’.
Tale disposizione - riferita ai casi di comportamenti colposi o anche caratterizzati dal caso fortuito ed applicabile, a maggior ragione, quando l’intralcio alla circolazione sia stato cagionato volontariamente - da un lato, sanziona chi abbia commesso l’illecito e, dall’altro, impone all’Amministrazione di rimuovere quanto si trovi sulla strada ed intralci la circolazione, nonché di rilasciare atti abilitativi della posa in loco di quanto possa intralciare la circolazione.”
Inoltre, il Tribunale, con sentenza n. 171\2023 ha osservato che “… è sufficiente evidenziare la piena legittimità della prima delle ragioni in cui si articola l’impianto motivazionale che sorregge la gravata determina, data, come accennato, dall’esistenza di un divieto di fermata in corrispondenza dello spazio antistante al locale gestito dalla ricorrente. Sul punto l’Amministrazione ha fatto applicazione del criterio tecnico di cui alla delibera del Consiglio Municipale n. 2/2011, il quale esclude, senza eccezioni di sorta, la possibilità di rilasciare concessioni o.s.p. in presenza di un divieto di fermata… “
E in seguito: “il criterio tecnico che preclude del tutto il rilascio di concessioni o.s.p. in presenza di un divieto di fermata, senza possibilità di una valutazione di tipo casistico, risulta assolutamente in linea con la regolamentazione dettata dal Codice della Strada, e dunque rispettoso proprio delle sopra invocate esigenze della circolazione stradale. In particolare, ai sensi dell’art. 157, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 285 del 1992, per “fermata” si intende “la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”. Ne deriva che l’istituzione di un divieto di fermata preclude qualsiasi ingombro, anche provvisorio o di brevissima durata, della carreggiata, e ciò al fine di non arrecare intralcio alla circolazione. Se questa è la ratio del divieto, è giocoforza concludere che la presenza di un divieto di fermata esclude che possa essere consentita ogni tipologia di occupazione della sede stradale, ivi compresa, pertanto, anche quella realizzata tramite posizionamento di tavoli, vasi, fioriere, coperture con ombrelloni, e ogni altro arredo connesso all’esercizio dell’attività di ristorazione.”
Il Collegio ritiene di condividere tale impostazione, e non quella, opposta, sostenuta dal ricorrente nella sua memoria, sviluppata sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 2530/2024 del 15/03/2024, che è sì relativa a via del Lavatore, ma afferma che non consterebbero provvedimenti comunali di apposizione del divieto di fermata: circostanza smentita, nel presente giudizio, dalla produzione in giudizio delle O.S. n. 678 del 19 luglio 1973 e n. 590 dell’11 agosto 1979.
Peraltro, mentre con l’ordinanza del 1973 era stato istituito su via del Lavatore il senso unico di marcia verso piazza di VI e il divieto di fermata ambo i lati, con quella del 1979 tale divieto era stato limitato al lato destro nel tratto tra via In arcione e via delle Panetteria.
Tuttavia, l’area su cui la ricorrente ha chiesto l’occupazione insiste proprio in tale tratto di strada ancora interessato dal divieto.
Né tale divieto può ritenersi circoscritto alle sole autovetture o ai veicoli in generale, e non agli arredi di una eventuale occupazione di suolo pubblico, in quanto si tratta, in entrambi i casi, di evidenti ostacoli alla circolazione stradale, accomunati dalle medesime esigenze di sicurezza sottese ai provvedimenti di imposizione del divieto.
11. – Va per completezza sottolineato quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 14394\2024 depositata il 22 luglio 2024, che, nel delibare la legittimità del diniego di occupazione permanente avanzata dalla società –all’altezza dei medesimi numeri civici 46-47 di via del Lavatore- prot. n. CA/76548/15.04.2020, ha respinto il ricorso sulla scorta della considerazione per cui “… il Consiglio Municipale, con deliberazione n. 28 del 28.12.2012, ha approvato il Piano di Massima Occupabilità di Via del Lavatore, che per il locale ubicato al civico 46/47 non prevede alcuna possibilità di rilascio O.S.P. In relazione a quanto suesposto la richiesta prot. n. CA/76548 del 15.04.2020, volta al rilascio della concessione demaniale permanente a servizio del locale ubicato in via del Lavatore nn. 46, 47 risulta improcedibile. Per effetto l'eventuale occupazione posta in essere nel sito in esame sarà considerata abusiva.”
12. - In definitiva il ricorso va respinto.
Per la peculiarità della questione, risolta anche mediante verificazione, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO