Art. 7.
Modalita' e criteri di ripartizione del fondo
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarichi espletati da piu' persone la ripartizione e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione integrativa. Gli accordi di contrattazione integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione.
5. Ai sensi dell' articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici , qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , si vedano le note alle premesse.
Modalita' e criteri di ripartizione del fondo
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarichi espletati da piu' persone la ripartizione e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione integrativa. Gli accordi di contrattazione integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione.
5. Ai sensi dell' articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici , qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , si vedano le note alle premesse.