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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1863 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. TODARO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
08/05/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 14/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni
[...]
diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla accurata disamina della documentazione agli atti, in relazione alla visita effettuata e alle considerazioni medico- legali si ritiene che il periziando presenti i requisiti sanitari affinché´ possa essere riconosciu- to: INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)e portatore di handicap grave
(comma 3 art. 3). Data di decorrenza: 10/01/2022 (data di presentazione della doman- da)” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con diritto all'indennità di accom- Parte_1
pagnamento ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 del- la legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1863 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. TODARO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e di- CP_1
fende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
08/05/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 14/05/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a conclusioni
[...]
diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documentazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla accurata disamina della documentazione agli atti, in relazione alla visita effettuata e alle considerazioni medico- legali si ritiene che il periziando presenti i requisiti sanitari affinché´ possa essere riconosciu- to: INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)e portatore di handicap grave
(comma 3 art. 3). Data di decorrenza: 10/01/2022 (data di presentazione della doman- da)” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da disposi- tivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- lecontainer vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con diritto all'indennità di accom- Parte_1
pagnamento ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 del- la legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 2.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile