Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 8341/2024 tra le parti:
[...]
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. RUFINI DIEGO;
− Domicilio: VIA D'AZEGLIO N° 21 40123 presso lo studio dell'Avv. Diego Pt_1 Rufini
CONVENUTO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 in persona della/del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. MERCURI FEDERICO MARIA
− Domicilio: VIA BARBERINI, 86 00187 ROMA presso lo studio dell'Avv. Federico Maria Mercuri
Decisa a Bologna il 27/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice:
“in via principale di merito: - accertare e dichiarare che la clausola 2.1 (ii) dell'Accordo di investimento intercorso tra e Controparte_1 Parte_1 (prodotto come documento n. 3) disciplina un'opzione di contratto preliminare di vendita e non, come affermato dal un'opzione di vendita e, conseguentemente, - Controparte_1 accertare e dichiarare che, in seguito alla comunicazione del 31/05/2023, e con efficacia a far data dal 31/12/2023 (prodotta come documento n. 4), con la quale Controparte_1 ha esercitato l'opzione riconosciutale da con la clausola 2.1 (ii) del già menzionato CP Accordo di Investimento, si è perfezionato tra le parti un contratto preliminare di vendita avente a oggetto n. 11 Quote del Comparto B1 del Fondo di Investimento denominato PAI e,
1
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la clausola
[...] 2.1 (ii) dell'Accordo di investimento intercorso tra e Controparte_1 [...] (prodotto come documento n. 3) disciplina un'opzione di Parte_2 vendita, - accertare e dichiarare il mancato avveramento delle condizioni meglio indicate nel paragrafo 2) del presente atto di citazione e, pertanto, - accertare e dichiarare che il contratto di vendita avente a oggetto n. 11 Quote del Comparto B1 del Fondo di Investimento denominato PAI è inefficace e, conseguentemente, - accertare e dichiarare che il con riferimento alle pretese avanzate da ultimo Parte_1 da mediante PEC dei propri difensori in data 20/05/2024 (prodotta Controparte_1 come documento n. 9) non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo e/o prezzo e/o somma a qualsiasi titolo a favore di In via di ulteriore subordine: nella Controparte_1 denegata ipotesi in cui si ritenesse che la clausola 2.1 (ii) dell'Accordo di investimento intercorso tra e (prodotto Controparte_1 Parte_1 come documento n. 3) disciplina un'opzione di vendita e che l'efficacia del contratto di vendita avente a oggetto n. 11 Quote del Comparto B1 del Fondo di Investimento denominato PAI non è sottoposto a condizione e, che, pertanto, tra e Controparte_1 si è perfezionato un contratto di vendita avente a Parte_2 oggetto n. 11 Quote del Comparto B1 del Fondo di Investimento denominato PAI, - accertare e dichiarare che è tenuto a versare la somma di € Parte_1 2.717.499,40, ovvero la minor somma che dovesse risultare in ragione del pagamento dei dividendi ai quotisti del Comparto B1 del Fondo di Investimento denominato PAI, a titolo di prezzo per l'acquisto delle già menzionate Quote e non la maggior somma pretesa da
pari a € 4.146.112,00” CP_1
Parte convenuta:
“rigettare le domande formulate da , in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via CP riconvenzionale, accertato e dichiarato il legittimo esercizio del diritto d'opzione fatto valere con comunicazione del 31 maggio 2023 e, dunque, l'effetto traslativo prodottosi, condannare al pagamento del prezzo delle n. 11 quote di classe B1 del fondo CP d'investimento alternativo immobiliare denominato “Fondo Parchi Agroalimentari Italiani” cedute, pari a EUR 4.146.112,00, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 a far data dal 31 dicembre 2023; - in subordine, nella non creduta ipotesi in cui il patto d'opzione di cui è causa dovesse essere qualificato come opzione di preliminare di vendita, accertato l'inadempimento di all'obbligo di concludere il contratto definitivo, emettere sentenza CP costitutiva ex art. 2931 c.c. che tenga luogo del contratto non concluso, con condanna di
al pagamento del prezzo nella misura di EUR 4.146.112,00, oltre interessi di mora CP ex D.lgs. 231/2002 a far data dal 31 dicembre 2023; e in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il criterio di determinazione del prezzo ritenuto legittimo conduca a una determinazione del prezzo delle suddette quote diversa da quella contenuta nella dichiarazione di Prelios di esercizio dell'opzione, accertare che la suddetta dichiarazione è stata inidonea a perfezionare un accordo e a produrre qualsivoglia effetto traslativo”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La società (“ ”), per realizzare il progetto Parte_1 CP denominato Fabbrica Italiana IN (“FICO”), ha costituito un fondo di investimento alternativo (FIA) italiano immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Parchi Agroalimentari Italiani” (“Fondo PAI”), di cui la società (" ") è stata Controparte_1 CP_1 selezionata come gestore.
Il Fondo, quale fondo multicomparto, è costituito da due comparti denominati “Comparto A” e “Comparto B”, entrambi composti da due classi di quote (rispettivamente “A1” e
“A2”, “B1” e “B2”).
La sottoscrizione delle quote del Comparto B può avvenire tramite denaro o apporto di immobili.
ha sottoscritto n. 20 quote di classe B2 per un importo complessivo pari a euro 5 CP milioni e ha successivamente liberato tramite versamenti in denaro n. 4 quote per un ammontare pari a euro 1 milione.
, all'epoca dei fatti, aveva in concessione, in virtù di una convenzione con il CP
Comune di Bologna, il diritto di superficie, su un terreno occupato a titolo oneroso da operatori del settore ortofrutticolo e da altri operatori che, nelle aree in esso comprese, esercitavano la propria attività di impresa.
ha conferito l'immobile costruito sul terreno al Fondo PAI con costituzione di CP usufrutto, apporto sospensivamente condizionato alla sottoscrizione di un certo numero di quote di classe B1 (pari a euro 10 milioni) da parte di investitori entro una determinata data.
e , quest'ultima in qualità di società del Fondo “FE –Fondo comune di CP CP_1 investimento immobiliare di tipo chiuso” (“Fondo FE”), hanno sottoscritto un Accordo di investimento, con il quale il Fondo FE, interessato ad investire nel Comparto B, si impegna nei confronti di alla sottoscrizione di n. 11 quote di classe B1 del CP_1 Comparto B per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.750.000,00 (“Partecipazione”), subordinatamente e condizionatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive.
Nell'ambito dell'Accordo di investimento le parti si concedono reciprocamente diritti d'opzione aventi ad oggetto le quote sottoscritte dal Fondo FE:
1. da un lato, Fondo FE attribuisce a un'opzione di acquisto della CP Partecipazione, ai sensi della quale ha il diritto di acquistare, e il Fondo CP FE è incondizionatamente e irrevocabilmente obbligata a vendere, la Partecipazione ad un prezzo tale da garantire al Fondo FE un rendimento pari al 5,5 % (opzione call);
2. dall'altro lato, attribuisce al Fondo FE un'opzione per la vendita della CP Partecipazione, ai sensi della quale il Fondo FE ha diritto di vendere a , CP la quale è incondizionatamente e irrevocabilmente obbligata a comprare, la Partecipazione ad un prezzo tale da garantire al Fondo FE un rendimento pari al 5,5% (opzione put).
3 Il Fondo FE, con comunicazione del 31 maggio 2023, trasmessa via PEC a il 6 CP giugno 2023, ha esercitato l'opzione put, con effetto al 31 dicembre 2023, per la vendita a ad un prezzo di euro 4.286.401,00. Parte_3
Lo stesso Fondo FE ha poi successivamente rideterminato il prezzo della Partecipazione in euro 4.146.112,00, al netto delle distribuzioni di proventi del Comparto B, tenuto conto delle distribuzioni avvenute nei mesi di agosto 2023 e di marzo 2024.
, dopo aver chiesto al Fondo FE di posticipare il termine di esecuzione CP dell'opzione put al 31/12/2025, ha contestato il prezzo di vendita della Partecipazione, riquantificandolo in euro 2.717.499,40 e dichiarandosi disponibile al pagamento di tale ammontare.
Ciò posto, ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare l'insussistenza CP dell'obbligo di acquisto della Partecipazione e del corrispondente diritto di vendita in capo a . CP_1
Nell'atto introduttivo allega che: CP
1) l'opzione put di cui all'Accordo di investimento non sarebbe un'opzione di vendita, bensì un'opzione di preliminare di vendita, con la conseguenza che la proprietà della Partecipazione non si è trasferita quando ha esercitato l'opzione e CP_1 pertanto non sarebbe dovuto il prezzo di vendita;
2) anche a voler ritenere che con l'esercizio dell'opzione si è perfezionata una vendita, quest'ultima non ha acquisito efficacia a causa del mancato espletamento da parte di dell'iter relativo all'esercizio della prelazione, non essendo quindi la CP_1 cessione della Partecipazione opponibile ai partecipanti del Comparto B;
3) il prezzo di vendita quantificato da sarebbe errato, in quanto, ai fini della CP_1 determinazione dello stesso, il “rendimento pari al 5,5%” è stato inteso come tasso di interesse annuo composto, mentre secondo è da intendere come CP rendimento complessivo della Partecipazione e non su base annua.
Pertanto, chiede di accertare e dichiarare: CP
1. in via principale, che l'opzione put di cui all'art. 2.1(ii) dell'Accordo di investimento è un preliminare di vendita, quindi essa non è tenuta al pagamento di alcun corrispettivo e/o prezzo e/o somma a qualsiasi titolo a favore di;
CP_1
2. in via subordinata, l'inefficacia della vendita, con la conseguenza che essa non è tenuta al pagamento di alcun corrispettivo e/o prezzo e/o somma a qualsiasi titolo a favore di;
CP_1
3. in via di ulteriore subordine, che essa è tenuta a versare la somma di euro 2.717.499,40, ovvero la minor somma che dovesse risultare in ragione del pagamento dei dividendi ai quotisti del Comparto B1 del Fondo, a titolo di prezzo per l'acquisto della Partecipazione e non la maggior somma pretesa da pari CP_1 a euro 4.146.112,00.
si difende allegando di aver esercitato legittimamente l'opzione put e, Controparte_1 dunque, l'effetto traslativo prodottosi.
Pertanto, chiede l'accertamento dell'avvenuto effetto traslativo e la Controparte_1 condanna al pagamento del prezzo della Partecipazione ceduta, pari a euro Pt_4
4 4.146.112,00, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 a far data dal 31 dicembre 2023;
2.
Premesso che, da punti di vista speculari, le richieste delle parti sono tese ad accertare se mediante l'esercizio dell'opzione put, prevista dall'art. 2.1(ii) dell'Accordo di investimento, da parte di si è perfezionata la cessione della Partecipazione a CP_1 CP e pertanto quest'ultima è tenuta a corrispondere il relativo prezzo a , l'assetto degli CP_1 interessi deve essere ricostruito nei termini che seguono.
2.1
Il Tribunale ritiene che l'opzione put qui in esame sia da qualificare come opzione di vendita, con la conseguenza che l'accordo sulla cessione della Partecipazione si è perfezionato al momento dell'esercizio dell'opzione, avvenuta con comunicazione del 31 maggio 2023 trasmessa in data 6 giugno 2023, mentre l'effetto traslativo si è realizzato alla data di efficacia del 31 dicembre 2023.
In questo senso depongono elementi interpretativi fondati sul testo dell'Accordo nonché sulla natura giuridica dell'opzione.
L'art. 2.1(ii) dell'Accordo, oltre che essere rubricato chiaramente “OPZIONI PUT E CALL”, dispone che “ attribuisce al Fondo FE, che accetta, un'opzione per la vendita CP della Partecipazione (la “Opzione Put”), ai sensi della quale il Fondo FE ha diritto di vendere a , la quale è sin d'ora irrevocabilmente e incondizionatamente obbligata ad CP acquistare, la piena ed esclusiva proprietà, libera da ogni Gravame, dell'intera o di parte della, Partecipazione…”.
L'espressione “sin d'ora” definisce chiaramente il significato del termine “obbligata”, il quale, anziché indicare il perfezionamento, mediante l'esercizio dell'opzione, di un mero obbligo a contrarre, si riferisce all'obbligo assunto al momento della conclusione del patto d'opzione (“sin d'ora”) dal concedente dell'opzione (CAAB), a tenere ferma e irrevocabile la proposta nei confronti dell'opzionario (Fondo FE).
Del resto, in una fattispecie (com'è il patto d'opzione) in cui la conclusione del contratto finale è differita (e subordinata all'esercizio di un diritto potestativo), per la parte che si impegna a tenere ferma la proposta irrevocabile può solo sorgere, al momento della stipula dell'opzione, un obbligo (non un effetto traslativo): in altri termini, un patto d'opzione non potrebbe mai produrre sin dalla sua conclusione un effetto traslativo, il quale si produce nel momento in cui l'opzione viene esercitata.
Una eventuale formulazione alternativa della clausola, che avesse previsto che CP
“acquista”, anziché è “obbligata ad acquistare”, avrebbe trasformato il patto di opzione in una vendita (istantanea) laddove, invece, con l'opzione di vendita le parti non vogliono produrre subito l'effetto traslativo.
D'altro canto, neppure può essere condivisa la prospettazione per cui, nel caso di specie, le parti avrebbero utilizzato l'opzione per concludere un contratto preliminare.
5 Sotto il profilo giuridico, l'opzione è l'impegno del concedente a tenere ferma e irrevocabile una proposta, da cui la posizione potestativa dell'opzionario, che ha facoltà di perfezionare l'accordo con l'esercizio/accettazione.
Il cosiddetto patto d'opzione, secondo la previsione dell'art. 1331 cc, conferisce ad una delle parti, a fronte della proposta dell'altra, non revocabile per un determinato periodo di tempo, il potere di determinare la conclusione del contratto mediante la propria accettazione e senza necessità di ulteriori dichiarazioni del proponente, tramite l'esercizio di un diritto potestativo.
Se vero che l'opzione e il contratto preliminare sono entrambi strumenti che preludono a una successiva definizione dell'assetto degli interessi, è altresì vero che la natura giuridica dell'opzione, (in cui il consenso attualmente manifestato dalle parti si esplica effettualmente nell'attribuzione al “favorito” del diritto di concludere di un contratto ulteriore già determinato nel suo contenuto, così che, una volta che il potere sia stato esercitato, tale contratto ulteriore giunge a perfezione e immediatamente attinge gli effetti propri del tipo cui appartiene) porta a escludere il suo utilizzo, salvo dichiarazioni espresse di segno contrario (in questo caso non presenti), per la conclusione di un contratto che non sia finale o definitivo.
La scelta dello strumento dell'opzione indica infatti la volontà delle parti di rimettere a una manifestazione unilaterale di volontà la produzione degli effetti (in questo senso, l'atto di esercizio dell'opzione vale come accettazione della proposta insita nell'opzione medesima e il contratto finale si forma, secondo lo schema generale, quando la relativa dichiarazione giunge a conoscenza del concedente), con una prossimità maggiore, rispetto al contratto preliminare, all'assetto definitivo degli interessi.
Se le parti non avessero inteso collocarsi in questa area di maggiore prossimità, non avrebbero stipulato l'opzione, ma, del tutto verosimilmente, un contratto preliminare, che avrebbe svolto la sua funzione di controllo delle sopravvenienze, per entrambe le parti, senza che si riesca a cogliere, sotto questo profilo, la distinzione concettuale con una
“opzione di contratto preliminare”, come suggerito da . CP
Nel caso di specie, l'opzione che viene in rilievo è un'opzione put, la quale attribuisce all'opzionario (Fondo FE) il diritto potestativo di vendere al concedente (CAAB) la Partecipazione dell'opzionario stesso, alle condizioni convenute dalle parti.
In questo caso, dunque, il concedente propone irrevocabilmente all'opzionario di acquistare la Partecipazione di quest'ultimo, di modo che, se l'opzione viene esercitata, il concedente è irrevocabilmente obbligato ad acquistare la Partecipazione dell'opzionario ed il contratto finale di cessione della Partecipazione si è concluso.
Come allegato dalle parti, con comunicazione del 31 maggio 2023, inviata via PEC a il 6 giugno 2023, ha esercitato l'opzione put, con effetto al 31 dicembre CP CP_1
2023, per la vendita a ad un prezzo di euro 4.286.401,00. Parte_3
L'accordo si è quindi perfezionato nel momento in cui ha manifestato di avvalersi CP_1 dell'opzione, e il relativo effetto traslativo si è verificato nella successiva data indicata nella comunicazione.
2.2
6 La domanda subordinata di , fondata sulla pretesa inefficacia della vendita a fronte CP del mancato avveramento di una condizione sospensiva prevista nell'Accordo investimento è anch'essa infondata.
Secondo la prospettazione di , l'opzione put sarebbe sottoposta a una condizione CP sospensiva rappresentata dal mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri partecipanti al Comparto.
A supporto della propria tesi, l'attrice invoca il disposto dell'art. 17 del Regolamento di gestione del Fondo PAI.
A ben vedere, il citato art. 17 non può essere inteso alla stregua di una condizione sospensiva, atteso che l'art. 2.1(ii) dell'Accordo di investimento prevede che “è sin CP d'ora irrevocabilmente ed incondizionatamente obbligata ad acquistare”, e le uniche condizioni sospensive previste dall'Accordo sono quelle espressamente indicate nella premessa p) e richiamate nell'esordio dell'art. 2.1.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che in base all'art. 17 del Regolamento di gestione del Fondo PAI la cessione della Partecipazione era sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dei componenti del Comparto B, nel momento in cui è stata esercitata l'opzione, e cioè al 6 giugno 2023, non sussisteva in capo a alcun onere di offrire in prelazione la Partecipazione. CP_1
In tal senso depone l'argomento testuale tratto dal medesimo Regolamento di gestione del Fondo PAI.
L'art. 5.3(b) del Regolamento prevede che: “il diritto di prelazione dei Partecipanti al Comparto B stabilito dai successivi Paragrafi 17.2 e 17.3 non sussisterà in relazione a trasferimenti, da parte di o nei confronti di di quote del Comparto B, che siano CP CP perfezionati entro il 15 giugno 2023”.
Come sopra illustrato, l'accordo si è perfezionato al momento dell'esercizio dell'opzione, avvenuto con comunicazione del 31 maggio 2023, trasmessa via PEC a il 6 giugno CP 2023, e cioè quando vi è stato l'incontro tra proposta e accettazione, dunque prima della data del 15 giugno 2023. Ciò anche se l'opzione, in ossequio al termine di preavviso di 6 mesi di cui all'art. 2.1 (ii) dell'Accordo di investimento è stata esercitata con effetto al 31 dicembre 2023.
Ad avviso del Tribunale, entro il termine del 15 giugno 2023 doveva verificarsi l'incontro delle volontà (“perfezionamento”), cioè l'effetto primario del vincolo contrattuale, rimanendo nella disponibilità delle parti la procrastinazione dell'effetto traslativo a data successiva.
In ogni caso, deve rilevarsi che l'art. 17.3 del medesimo Regolamento, invocato dall'attrice a sostegno dell'inefficacia della vendita, si limita a prevedere che “La cessione, a qualsiasi titolo, delle Quote di un Comparto avvenuta in violazione del diritto di prelazione degli altri Cont Partecipanti al Comparto è inopponibile al Comparto e alla ”.
Pertanto, il trasferimento della Partecipazione, ancorché si ritenesse avvenuto in violazione del diritto di prelazione, resta valido ed efficace tra le parti, rivelandosi soltanto inopponibile al Comparto i cui partecipanti sarebbero al limite (i soli) legittimati a far valere l'ipotetica violazione, con una tutela peraltro solamente obbligatoria.
7 2.3
Anche l'ulteriore domanda subordinata proposta da in ordine alla quantificazione CP del prezzo di cessione è infondata.
Le parti controvertono in ordine al significato da dare all'inciso di cui all'art. 2.1(ii) dell'Accordo di investimento “ad un prezzo tale da garantire al Fondo FE, tenuto anche canto delle distribuzioni di proventi del Comparto B e degli eventuali rimborsi ottenuti fino a quella data, un rendimento pari al 5,5%”.
La conclusione per cui tale rendimento debba intendersi su base annuale, portando alla quantificazione da ultimo operata da (euro 4.146.112,00), è suffragata dalle CP_1 seguenti ragioni.
Nella mail 22 febbraio 2024 (doc. 1 parte convenuta: si tratta della corrispondenza in cui le parti tentano, senza riuscirci, di negoziare una proroga biennale del termine pagamento del corrispettivo dell'Opzione) scrive che “nel periodo di proroga CP_1 richiesto di 2 anni (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025) il rendimento da riconoscere al Fondo FE sarà incrementato dell'1,00% rispetto al rendimento annuale previsto nell'Opzione Put che, pertanto, sarà pari al 6,5% annuo”; il 1 marzo 2024 replica CP
“mi sembra elevata la richiesta del 6,5% annuo”, non mettendo quindi in discussione il fatto che il rendimento fosse annuale.
Secondo , non rileverebbe, nell'interpretare l'art. 2.1(ii) dell'Accordo di CP investimento, il comportamento tenuto “in sede di negoziazione di un possibile accordo transattivo in quanto, come si è già detto, in tale circostanza le parti si fanno reciproche concessioni al fine di definire la lite.
Il Tribunale osserva, tuttavia, che è poco verosimile che potesse concedere a CP
, come contropartita della proroga, una modifica così incidente sul corrispettivo CP_1 della cessione (contrariamente a quanto poi assunto in sede processuale, senza peraltro che si abbiano evidenze di un'analoga posizione di partenza di : nulla si dice per CP esempio nella PEC 28 dicembre 2023 sub doc. 6 , in cui parte attrice replica alla CP lettera 13 dicembre 2023 di , in cui il prezzo indicato era euro 4.286.401,00; qui CP_1
chiede infatti solo “di posporre il termine entro il quale dovrà essere data CP esecuzione all'Opzione Put, incluso il relativo trasferimento delle quote del Comparto B costituenti la Partecipazione del fondo FE, al giorno 31 dicembre 2025, fermi e invariati tutti gli altri relativi termini e condizioni dell'Accordo di Investimento”).
Anche senza considerare che un rendimento complessivo dell'investimento pari al 5,5%, non sarebbe remunerativo, il Regolamento di gestione del Fondo PAI, in particolare dall'art. 5.3(b) “Comparto B”, laddove disciplina i proventi distribuibili del Comparto, i rimborsi parziali delle quote del Comparto e gli importi spettanti in caso di liquidazione del Comparto che saranno distribuiti ai partecipanti al Comparto, prevede un IRR (tasso interno di rendimento) pari al 5,5%, definito espressamente nei termini che seguono: “Per
“IRR” si intende il tasso di sconto annualizzato”.
Infine, gli accordi di investimento conclusi da con gli altri quotisti del Comparto B, CP prodotti dalla convenuta e non contestati da parte attrice, prevedono un rendimento annuo semplice pari al 5,5%.
Poiché l'Accordo di investimento indica i criteri sulla base dei quali determinare l'ammontare del prezzo e individua la data di efficacia della cessione, si producono gli
8 effetti della mora ex re, ai sensi degli artt. 1182, 1219, 1224 e 1282 cc. Sono quindi dovuti gli interessi ex art. 1284 comma I cc dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, e cioè dal 1° gennaio 2024, ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda giudiziale.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) accerta e dichiara l'avvenuto effetto traslativo, a far data dal 31 dicembre 2023, da in qualità di società di gestione di “FE – Fondo di CP_1 CP_1 investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato”, a
[...]
consistente in n. 11 quote di classe B1 del Comparto B del Controparte_3 fondo d'investimento alternativo immobiliare denominato “Fondo Parchi Agroalimentari Italiani”;
3) condanna al pagamento in favore di , in qualità di Pt_4 Controparte_1 società di gestione di “FE – Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato”, del prezzo della Partecipazione ceduta, pari a euro 4.146.112,00, oltre interessi ex art. 1284 comma I cc dal 1° gennaio 2024 ed ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda giudiziale.
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta in misura pari a euro 50.000,00 (di cui 1686,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 27/06/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
9