Ordinanza presidenziale 2 marzo 2020
Sentenza 22 maggio 2023
Parere interlocutorio 20 febbraio 2024
Parere definitivo 15 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01841/2026REG.PROV.COLL.
N. 00194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2024, proposto dalla signora TI NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alvise Biscontin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavaion Veronese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 684/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavaion Veronese;
Vista la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse depositat dall’appellante;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. EL ES;
Viste le istanze di passaggio in decisone senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di Cavaion Veronese prot. n. 12886 del 11 dicembre 2008 relativo al diniego di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria con riguardo ad alcune opere abusive (chiusura della terrazza coperta e modificazione del tetto).
2. Si è costituito in resistenza il Comune di Cavaion Veronese.
3. Con memoria dell’8 gennaio 2026 l’appellante-premesso di aver depositato una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e una SCIA in sanatoria per le opere in contestazione- ha chiesto il differimento di 6/7 mesi dell’udienza, in attesa della definizione della pratica, o, in subordine, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4. All’udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di differimento dell’udienza poiché la pendenza dell’istanza di sanatoria non integra una delle ragioni eccezionali- da identificarsi nell’esigenza di salvaguardia del diritto di difesa delle parti e del contraddittorio processuale- che consentono di disporre il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a.
6. Merita, invece, accoglimento la richiesta subordinata di declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., tenuto conto della dichiarazione dell’appellante di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio e della mancata opposizione del Comune appellato.
7. Sussistono giustificati motivi, in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LA TE, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
EL ES, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ES | LA TE |
IL SEGRETARIO