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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1866/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. MARCO DIBITONTO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
[...]
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2025, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale Accessorio
- istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa, periodo in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto,
2) condanni il in persona del Controparte_3
pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_4 di €.1.172,17 a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito dal
CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 12.10.2020 al 11.06.2021, dal 11.10.2021 al 09.06.2022, compresi gli interessi legali al 31.01.2025, oltre accessori di legge sul capitale dal 01.02.2025 avendo interrotto la prescrizione in data
31.01.2025 e
3) condanni il in persona del Controparte_5
pro-tempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione CP_4 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che:“Ilcompenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Si costituiva il resistente domandando nel merito il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che Codesto Tribunale, con sentenza n. 3210/2022, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono.
Appare utile premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente
(non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico
2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quindi la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Secondo il Ministero, il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali
(incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema
Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito".
La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.;
v. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020).
Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla
RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
In ordine alla quantificazione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Il resistente con memoria difensiva evidenziava che la docente, CP_1 nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, si era assentata per malattia per un totale di 7 giorni (nell' a.s. 2020/2021 dal 29.04.2021 al 05.05.2021),
i quali pertanto vanno scomputati dal calcolo della CIA spettante.
In ragione di tanto, l'importo spettante alla ricorrente va rideterminato, sottraendo i giorni in cui ella era stata assente, nella misura di euro
1.156,56.
Le spese seguono la prevalente soccombenza della parte convenuta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione del “Compenso
Individuale Accessorio”, previsto dal CCNL 15.3.2001 ss.mm.ii., per le supplenze svolte negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; sempre per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.156,56, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00, oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1866/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. MARCO DIBITONTO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappr. p.t., rappr. e dif. dal Dirigente pro tempore
[...]
, ai sensi dell'art. 417 bis, co.1, c.p.c.; CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2025, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accerti e dichiari che il Compenso Individuale Accessorio
- istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa, periodo in cui ha svolto l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto,
2) condanni il in persona del Controparte_3
pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_4 di €.1.172,17 a titolo di Compenso Individuale Accessorio – istituito dal
CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 12.10.2020 al 11.06.2021, dal 11.10.2021 al 09.06.2022, compresi gli interessi legali al 31.01.2025, oltre accessori di legge sul capitale dal 01.02.2025 avendo interrotto la prescrizione in data
31.01.2025 e
3) condanni il in persona del Controparte_5
pro-tempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione CP_4 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che:“Ilcompenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Si costituiva il resistente domandando nel merito il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che Codesto Tribunale, con sentenza n. 3210/2022, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono.
Appare utile premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente
(non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico
2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quindi la Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Secondo il Ministero, il Compenso Individuale Accessorio (CIA) spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali
(incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei.
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema
Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito".
La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.;
v. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020).
Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla
RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
In ordine alla quantificazione, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Il resistente con memoria difensiva evidenziava che la docente, CP_1 nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, si era assentata per malattia per un totale di 7 giorni (nell' a.s. 2020/2021 dal 29.04.2021 al 05.05.2021),
i quali pertanto vanno scomputati dal calcolo della CIA spettante.
In ragione di tanto, l'importo spettante alla ricorrente va rideterminato, sottraendo i giorni in cui ella era stata assente, nella misura di euro
1.156,56.
Le spese seguono la prevalente soccombenza della parte convenuta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione del “Compenso
Individuale Accessorio”, previsto dal CCNL 15.3.2001 ss.mm.ii., per le supplenze svolte negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022; sempre per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.156,56, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.030,00, oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)