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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice dott. ON D'TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8248 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gabriele Bonomo, 4 C.F._1
90139 Palermo, presso lo studio dell'Avv. GIARDINA CALOGERO, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresen- Controparte_1 Controparte_2 tante pro tempore, elettivamente domiciliati in Palermo, VIA ALCIDE DE GASPERI 81 90100
PALERMO, presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO che li rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parti resistenti –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per una migliore intelligenza del caso di specie deve permettersi che l'attore,
[...]
esponeva che, con sentenza n. 3791/2023 del 18.12.2023, pubblicata in data Pt_1
19.12.2023, non notificata, il , Sezione Terza, a conclusione Parte_2 del procedimento iscritto al n. 208/2022 R.G., ha rigettato il ricorso da lui proposto in data
05.01.2022 contro il e la Controparte_1 Controparte_3
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 78082 del 29.10.2021 con
[...] cui la - aveva respinto la dichia- Controparte_3 razione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 29.07.2020, ai sensi dell'art. 103 Decreto Legge n. 34/2020, conv. in legge, dal Sig. (datore di lavoro) in Persona_1 favore del sig. nato in [...] il [...] “con alias , sul pre- Parte_1 Persona_2 supposto “che il cittadino straniero, nel corso delle verifiche effettuate dalla Questura di Pa- lermo, risulta inammissibile nel territorio Schengen, ex art. 24 del regolamento SIS II, con segnalazione inserita dalla Francia in data 24/03/2017 e con scadenza 23/11/2022”.
In particolare, esponeva che il Giudice Amministrativo nel respingere il ricorso proposto dal cittadino straniero, il quale sia in fase amministrativa che nel corso del giudizio aveva contestato la circostanza di essere il soggetto segnalato in data 24.03.2017 dalle Autorità
Amministrative francesi come inammissibile in area Schengen, avrebbe fondato il proprio convincimento sulla nota n. 0143435 resa in data 05.10.2021 dalla Questura di Palermo,
Ufficio Immigrazione, contenuta nel provvedimento prefettizio prot. n. 78082 del
29.10.2021 di respingimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, non depositata agli atti del fascicolo processuale.
L'attore argomentava infatti di essere titolare di passaporto n. rilasciato il NumeroD_1
27.10.2010 e che fino a tutto il 2017 non aveva viaggiato in Europa rimanendo in Cina al- meno dal 2003, non potendo essere pertanto il soggetto di nazionalità cinese segnalato co- me inammissibile in Area Schengen in data 24.03.2017, per come ritenuto nel provvedi- mento di reiezione emesso dalla Prefettura di Palermo a fondamento dell'impugnato diniego e convalidato dal TAR Sicilia con la sentenza di rigetto.
L'assunto della - circa l'inammissibilità ex art. 24 S.I.S. del cittadino Controparte_2 straniero , nato in [...] l'[...], giusta segnalazione della Francia del Parte_1
22.03.2017 – sarebbe errato e contraddetto dal passaporto dell'attore, da cui risulta che egli sarebbe arrivato in Italia con accesso regolare dalla frontiera di Roma Fiumicino previo rila- scio di visto di ingresso rilasciato dalle autorità consolari italiane in Cina nel 2018 prima e nel 2019, visto d'ingresso che non sarebbe stato rilasciato ove lo straniero, identificato at- traverso il proprio codice C.U.I., risultasse inammissibile al SIS in area Schengen.
Per quanto detto l'assunto della Prefettura di Palermo e del TAR Sicilia in sentenza sareb- be errato poiché, secondo la prospettazione dell'attore, il soggetto segnalato come inammis- sibile non sarebbe l'odierno attore bensì altro soggetto con generalità omonime o similari, atteso che il Sig. nel 2017 si trovava in Cina e mai è stato in Francia dopo il Parte_1
2003.
Chiedeva quindi dichiararsi la falsità materiale e/o immutatio veri delle affermazioni contenute nella nota n. 0143435 del 05.10.2021, formulata dalla Questura di Palermo,
[...]
e riprodotta nella motivazione nel provvedimento di reiezione, prot. n. Controparte_4
78082 del 29.10.2021, emesso dalla Prefettura di Palermo, Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata nell'interesse del Sig. nato in [...] il [...], ove si af- Parte_1 ferma “l'inconfutabile corrispondenza tra la persona segnalata (in data 24.03.2017 in Francia come inammissibile in area Schengen) e il lavoratore in oggetto” (odierno attore), trattandosi di attestazione non corrispondente al vero e, conseguentemente ritenere e di- chiarare che non corrisponde al vero l'affermazione che il Sig. nato in [...] il Parte_1
11.12.1963 fosse il soggetto straniero segnalato al SIS dalle Autorità Francesi in data
24.03.2.107 come inammissibile in area Schengen per anni 5 e per l'effetto ordinare l'esclusione della predetta nota dalle fonti probatorie del procedimento amministrativo n.
208/2022 R.G. presso il , definito con sentenza n. 3791/2023 Parte_2
Reg. Prov. Coll. del 18.12.2023, pubblicata in data 19.12.2023, impugnata innanzi il
CP_5
Si costituivano in giudizio il e la Questura di Palermo che deduce- Controparte_1 vano, in primo luogo, l'inammissibilità della querela di falso, essendo l'atto endoprocedi- mentale in contestazione una mera ricognizione della dattiloscopia effettuata da autorità straniera che aveva acquisito i dati biometrici del cittadino cinese ivi pervenuto.
Nel merito, contestavano la fondatezza dell'azione, eccependo come si trattasse di un espediente volto a sindacare – mediante la sottoposizione a differente giurisdizione – la le- gittimità dell'atto amministrativo per il quale risulta pendente il giudizio di appello avanti il
Consiglio di Giustizia.
***
La querela di falso proposta è inammissibile e va, sulla scorta delle considerazioni che se- guono, rigettata.
Merita accoglimento, infatti, l'eccezione preliminare di inammissibilità della querela di falso sollevata dalla difesa dell'amministrazione convenuta, con riferimento alla mera natu- ra ricognitiva di dati acquisiti da altra autorità dell'atto in contestazione: la nota n.
0143435 del 05.10.2021, formulata dalla Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione e ri- prodotta nella motivazione nel provvedimento di reiezione, prot. n. 78082 del 29.10.2021, emesso dalla Prefettura di Palermo, Sportello Unico per l'Immigrazione, infatti, recita:
La Questura, in altri termini, non ha attestato alcun fatto avvenuto ovvero dichiarazioni rese in presenza del Pubblico Ufficiale, limitandosi alla rilevazione delle pregresse acquisi- zioni biometriche ed al confronto delle medesime. Sebbene nella sentenza n. 3791/2023 del 18.12.2023, pubblicata in data 19.12.2023, non notificata, resa dalla Terza Sezione del Sicilia – Palermo, il giudice amministrati- Pt_2 vo ha espressamente ritenuto le affermazioni contenute nella nota n. 0143435 del
05.10.2021, “non superabili se non attraverso una querela di falso”, rigettando contestual- mente il ricorso, tale assunto avrebbe dovuto essere più correttamente contestato in seno al giudizio di secondo grado avverso tale decisione.
Pur ritenendosi il primo profilo assorbente, e volendo comunque entrare nel merito, deve osservarsi che la documentazione in possesso del Dipartimento della Controparte_1
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazio- ne Internazionale di Polizia - Divisione S.I.Re.N.E., trasmessi alla Questura di Palermo in merito alla posizione dell'attore, nato il [...], segnalato in banca dati SIS II con identificativo Schengen FR0111001300000000001 come persona inammissibile sul territo- rio Schengen, versata in atti, appare ulteriore elemento a sostegno della sovrapponibilità dei dati biometrici e identificativi acquisiti al sistema con conferma delle informazioni pervenu- te alla Questura dal collaterale organo estero sulla corrispondenza con la persona segnalata nato in [...] l'[...]). Persona_2
La particolarità della vicenda e dei temi trattati giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti del Parte_1
e della Questura di Palermo con riferimento la falsità materiale e/o Controparte_1 immutatio veri delle affermazioni contenute nella nota n. 0143435 del 05.10.2021, formu- lata dalla Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione e riprodotta nella motivazione nel provvedimento di reiezione, prot. n. 78082 del 29.10.2021, emesso dalla Prefettura di Pa- lermo, Sportello Unico per l'Immigrazione; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, in data 26/11/2025.
Il Giudice
ON D'TI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice dott. ON D'TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8248 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gabriele Bonomo, 4 C.F._1
90139 Palermo, presso lo studio dell'Avv. GIARDINA CALOGERO, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresen- Controparte_1 Controparte_2 tante pro tempore, elettivamente domiciliati in Palermo, VIA ALCIDE DE GASPERI 81 90100
PALERMO, presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO che li rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parti resistenti –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Per una migliore intelligenza del caso di specie deve permettersi che l'attore,
[...]
esponeva che, con sentenza n. 3791/2023 del 18.12.2023, pubblicata in data Pt_1
19.12.2023, non notificata, il , Sezione Terza, a conclusione Parte_2 del procedimento iscritto al n. 208/2022 R.G., ha rigettato il ricorso da lui proposto in data
05.01.2022 contro il e la Controparte_1 Controparte_3
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 78082 del 29.10.2021 con
[...] cui la - aveva respinto la dichia- Controparte_3 razione di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 29.07.2020, ai sensi dell'art. 103 Decreto Legge n. 34/2020, conv. in legge, dal Sig. (datore di lavoro) in Persona_1 favore del sig. nato in [...] il [...] “con alias , sul pre- Parte_1 Persona_2 supposto “che il cittadino straniero, nel corso delle verifiche effettuate dalla Questura di Pa- lermo, risulta inammissibile nel territorio Schengen, ex art. 24 del regolamento SIS II, con segnalazione inserita dalla Francia in data 24/03/2017 e con scadenza 23/11/2022”.
In particolare, esponeva che il Giudice Amministrativo nel respingere il ricorso proposto dal cittadino straniero, il quale sia in fase amministrativa che nel corso del giudizio aveva contestato la circostanza di essere il soggetto segnalato in data 24.03.2017 dalle Autorità
Amministrative francesi come inammissibile in area Schengen, avrebbe fondato il proprio convincimento sulla nota n. 0143435 resa in data 05.10.2021 dalla Questura di Palermo,
Ufficio Immigrazione, contenuta nel provvedimento prefettizio prot. n. 78082 del
29.10.2021 di respingimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, non depositata agli atti del fascicolo processuale.
L'attore argomentava infatti di essere titolare di passaporto n. rilasciato il NumeroD_1
27.10.2010 e che fino a tutto il 2017 non aveva viaggiato in Europa rimanendo in Cina al- meno dal 2003, non potendo essere pertanto il soggetto di nazionalità cinese segnalato co- me inammissibile in Area Schengen in data 24.03.2017, per come ritenuto nel provvedi- mento di reiezione emesso dalla Prefettura di Palermo a fondamento dell'impugnato diniego e convalidato dal TAR Sicilia con la sentenza di rigetto.
L'assunto della - circa l'inammissibilità ex art. 24 S.I.S. del cittadino Controparte_2 straniero , nato in [...] l'[...], giusta segnalazione della Francia del Parte_1
22.03.2017 – sarebbe errato e contraddetto dal passaporto dell'attore, da cui risulta che egli sarebbe arrivato in Italia con accesso regolare dalla frontiera di Roma Fiumicino previo rila- scio di visto di ingresso rilasciato dalle autorità consolari italiane in Cina nel 2018 prima e nel 2019, visto d'ingresso che non sarebbe stato rilasciato ove lo straniero, identificato at- traverso il proprio codice C.U.I., risultasse inammissibile al SIS in area Schengen.
Per quanto detto l'assunto della Prefettura di Palermo e del TAR Sicilia in sentenza sareb- be errato poiché, secondo la prospettazione dell'attore, il soggetto segnalato come inammis- sibile non sarebbe l'odierno attore bensì altro soggetto con generalità omonime o similari, atteso che il Sig. nel 2017 si trovava in Cina e mai è stato in Francia dopo il Parte_1
2003.
Chiedeva quindi dichiararsi la falsità materiale e/o immutatio veri delle affermazioni contenute nella nota n. 0143435 del 05.10.2021, formulata dalla Questura di Palermo,
[...]
e riprodotta nella motivazione nel provvedimento di reiezione, prot. n. Controparte_4
78082 del 29.10.2021, emesso dalla Prefettura di Palermo, Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata nell'interesse del Sig. nato in [...] il [...], ove si af- Parte_1 ferma “l'inconfutabile corrispondenza tra la persona segnalata (in data 24.03.2017 in Francia come inammissibile in area Schengen) e il lavoratore in oggetto” (odierno attore), trattandosi di attestazione non corrispondente al vero e, conseguentemente ritenere e di- chiarare che non corrisponde al vero l'affermazione che il Sig. nato in [...] il Parte_1
11.12.1963 fosse il soggetto straniero segnalato al SIS dalle Autorità Francesi in data
24.03.2.107 come inammissibile in area Schengen per anni 5 e per l'effetto ordinare l'esclusione della predetta nota dalle fonti probatorie del procedimento amministrativo n.
208/2022 R.G. presso il , definito con sentenza n. 3791/2023 Parte_2
Reg. Prov. Coll. del 18.12.2023, pubblicata in data 19.12.2023, impugnata innanzi il
CP_5
Si costituivano in giudizio il e la Questura di Palermo che deduce- Controparte_1 vano, in primo luogo, l'inammissibilità della querela di falso, essendo l'atto endoprocedi- mentale in contestazione una mera ricognizione della dattiloscopia effettuata da autorità straniera che aveva acquisito i dati biometrici del cittadino cinese ivi pervenuto.
Nel merito, contestavano la fondatezza dell'azione, eccependo come si trattasse di un espediente volto a sindacare – mediante la sottoposizione a differente giurisdizione – la le- gittimità dell'atto amministrativo per il quale risulta pendente il giudizio di appello avanti il
Consiglio di Giustizia.
***
La querela di falso proposta è inammissibile e va, sulla scorta delle considerazioni che se- guono, rigettata.
Merita accoglimento, infatti, l'eccezione preliminare di inammissibilità della querela di falso sollevata dalla difesa dell'amministrazione convenuta, con riferimento alla mera natu- ra ricognitiva di dati acquisiti da altra autorità dell'atto in contestazione: la nota n.
0143435 del 05.10.2021, formulata dalla Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione e ri- prodotta nella motivazione nel provvedimento di reiezione, prot. n. 78082 del 29.10.2021, emesso dalla Prefettura di Palermo, Sportello Unico per l'Immigrazione, infatti, recita:
La Questura, in altri termini, non ha attestato alcun fatto avvenuto ovvero dichiarazioni rese in presenza del Pubblico Ufficiale, limitandosi alla rilevazione delle pregresse acquisi- zioni biometriche ed al confronto delle medesime. Sebbene nella sentenza n. 3791/2023 del 18.12.2023, pubblicata in data 19.12.2023, non notificata, resa dalla Terza Sezione del Sicilia – Palermo, il giudice amministrati- Pt_2 vo ha espressamente ritenuto le affermazioni contenute nella nota n. 0143435 del
05.10.2021, “non superabili se non attraverso una querela di falso”, rigettando contestual- mente il ricorso, tale assunto avrebbe dovuto essere più correttamente contestato in seno al giudizio di secondo grado avverso tale decisione.
Pur ritenendosi il primo profilo assorbente, e volendo comunque entrare nel merito, deve osservarsi che la documentazione in possesso del Dipartimento della Controparte_1
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazio- ne Internazionale di Polizia - Divisione S.I.Re.N.E., trasmessi alla Questura di Palermo in merito alla posizione dell'attore, nato il [...], segnalato in banca dati SIS II con identificativo Schengen FR0111001300000000001 come persona inammissibile sul territo- rio Schengen, versata in atti, appare ulteriore elemento a sostegno della sovrapponibilità dei dati biometrici e identificativi acquisiti al sistema con conferma delle informazioni pervenu- te alla Questura dal collaterale organo estero sulla corrispondenza con la persona segnalata nato in [...] l'[...]). Persona_2
La particolarità della vicenda e dei temi trattati giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti del Parte_1
e della Questura di Palermo con riferimento la falsità materiale e/o Controparte_1 immutatio veri delle affermazioni contenute nella nota n. 0143435 del 05.10.2021, formu- lata dalla Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione e riprodotta nella motivazione nel provvedimento di reiezione, prot. n. 78082 del 29.10.2021, emesso dalla Prefettura di Pa- lermo, Sportello Unico per l'Immigrazione; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, in data 26/11/2025.
Il Giudice
ON D'TI