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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3276/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19501/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259050836814000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2525/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso la Ricorrente_1 Sas di Nominativo_2, avverso l'intimazione di pagamento n.07120259050836814000, notificata in data 5-11-2025.
La ricorrente ha proposto il ricorso esclusivamente avverso le cartelle di pagamento di natura tributaria.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione e la decadenza delle annualità
d'imposta.
Si è costuita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9-12-2025 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
Dalla documentazione in atti si rileva che le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, sono state regolarmente notificate nei termini. Nessuna decadenza e tantomeno prescrizione
è intervenuta.
Le cartelle regolarmente notificate e non impugnate sono divenute definitive.
Pertanto risulta legittimo l'avviso di intimazione impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquiano in €3000,00 in favore della parte resistente.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19501/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259050836814000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2525/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva il ricorso la Ricorrente_1 Sas di Nominativo_2, avverso l'intimazione di pagamento n.07120259050836814000, notificata in data 5-11-2025.
La ricorrente ha proposto il ricorso esclusivamente avverso le cartelle di pagamento di natura tributaria.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione e la decadenza delle annualità
d'imposta.
Si è costuita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9-12-2025 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
Dalla documentazione in atti si rileva che le cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato, sono state regolarmente notificate nei termini. Nessuna decadenza e tantomeno prescrizione
è intervenuta.
Le cartelle regolarmente notificate e non impugnate sono divenute definitive.
Pertanto risulta legittimo l'avviso di intimazione impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquiano in €3000,00 in favore della parte resistente.