Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06/06/2025 , RGC n. 267 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Di Mare (per delega dell'avv. MUNNO ALESSANDRO e dell'avv. Heron) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Covucci (per delega dell'avv. COLUCCINO LUIGI ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Alle ore 10.14 compare l'avv. Aiello per delega degli avv.ti Frascino, Covino e Landolfi, il quale si riporta ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 267 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Philip Heron e Alessandro Munno
OPPONENTE
E
(C.F. ) in p.l.r.p.t., e per essa, quale mandataria per la gestione Controparte_1 P.IVA_1 del credito, (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Controparte_2 P.IVA_2
Coluccino
OPPOSTA
NONCHÉ
1 Controparte_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 11 gennaio 2024, con il quale, su istanza della è stato richiesto il pagamento di euro 44.434,57, oltre Controparte_1 interessi e spese successive, in virtù del decreto ingiuntivo n. 338/18, emesso in favore di CP_5
in forza del rapporto contrattuale di finanziamento n. 5180404 stipulato originariamente con
[...]
AG DU in data 25.11.2008.
Ha eccepito: a) la nullità dell'atto di precetto per la carenza, da parte del legale che lo ha sottoscritto, di un valido mandato difensivo;
b) l'inesistenza del titolo per la mancata notifica del decreto ingiuntivo;
c) la mancanza dell'indicazione del provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del provvedimento monitorio;
d) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della cessione del credito.
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Si è costituita parte intervenuta dichiarando di aver acquistato il credito oggetto della presente causa e chiedendo l'estromissione della società cedente dal giudizio e, nel CP_1 merito, il rigetto dell'opposizione.
2. Preliminarmente non deve essere dichiarata l'estromissione dal processo della parte opposta, in quanto non risulta manifestamente espressa tale volontà dalle parti in causa ai sensi dell'art. 111 comma III c.p.c.
3. Ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente il motivo relativo alla prova della cessione del credito.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenz a di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).
Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due so ggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei
2 crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Conseguentemente, si è chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra qu elli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice -cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di ces sione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”
(Cass. n. 24798/2020).
Ciò detto, erra tuttavia l'opponente nel ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto “solo ed esclusivamente [con] la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto Fotoincisione Farg”.
È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d'Appell o Ancona, 3 maggio 2022).
Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib.
Frosinone, 08 marzo 2022).
In particolare, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex ar t. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”, dovendosi viceversa ritenere
“non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell'oggett o dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generi ci contorni degli stessi” (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).
In senso più ampio, si è altresì ritenuto che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni” (Trib.
Verona, 14 novembre 2020)” (Trib. Busto Arsizio, 5 luglio 2022 , n. 1038; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857, secondo cui “in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 3 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del cre dito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
In buona sostanza, quindi, precisato che altro è la prova della notificazione della cessione del credito, la quale, nel caso delle cessioni in blocco, può essere assolta mediante la produzione dell'avviso in G.U., altro è la prova che il credito azionato da chi asserisce essere cessionario rientri nel contratto di cessione, grava sul cessionario l'onere di fornire detta prova.
Inoltre, non essendo previsti particolari requisiti di forma per la cessione, la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni e può desumersi dalla comunicazione in G.U. l addove il testo di tale comunicazione sia idoneo a dimostrare l'inclusione dello specifico credito per cui si agisce nel contratto di cessione.
La stessa prova, poi, può chiaramente essere fornita mediante la produzione del contratto di cessione che consenta al giudice, anche, occorrendo, mediante l'esame degli allegati, di verificare che lo specifico credito posto a fondamento della richiesta monitoria rientri effettivamente tra quelli ceduti.
Tali principi sul riparto dell'onere della prova risultano pie namente conformi alla regola generale prevista in ambito contrattuale, secondo cui il creditore deve provare il titolo (in tal caso fornendo la prova dell'esistenza del rapporto e della sua titolarità acquisita in virtù di un contratto di cessione concluso con l'originario titolare) e allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova dell'avvenuto adempimento o della sua non imputabilità (cfr. Cass. civ., SS UU., n. 13533/01).
3.1. Ciò chiarito, nel caso di specie, pur essendo pr esenti in atti dei contratti di cessione intercorsi tra e negli stessi non è dato rinvenire il trasferimento della Controparte_6 Controparte_1 posizione creditoria oggetto di causa, in quanto non risulta possibile ricondurre il numero identificativo del contratto stipulato originariamente con AG DU agli identificativi delle posizioni creditorie cedute e indicate in tali contratti.
Inoltre parte opposta ha depositato la Gazzetta Ufficiale in cui è indicato che la società CP_1 ha stipulato con “un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
[...] Controparte_6 in blocco ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario Cont (il “Contratto di Cessione ”), ai sensi del quale la Società ha acquistato a titolo oneroso, pro soluto e in blocco da con effetti economici dal 1 marzo 2021 (la “Data di CP_5
Riferimento”), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Riferimento, access ori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Riferimento in base al contratto e/o a successivi
4 provvedimenti giudiziali) nella titolarità di alla Data di Conclusione – e vantati dalla CP_5 Cont stessa , (i “ ”), nei confronti dei relativi soggetti debitori (tali soggetti di CP_5 CP_4 seguito denominati, cumulativamente, “Debitori Ceduti SPV” e, ciascuno di essi, singolarmente, Cont
“Debitore Ceduto ”), che alla Data di Riferimento (o alla diversa da ta ivi indicata) Cont soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri. I Crediti soddisfano cumulativamente i Co seguenti criteri alla data del marzo 2021: (1) crediti la cui cessione a favore di Controparte_6 da parte di Banca Ifis S.p.A. è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 150 del 22.12.2016; (2) crediti che derivano da contratti di credito denominati in Lire o Euro;
(3) crediti derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(4) crediti acquistati da ai sensi di un contratto di cessione di Controparte_6 crediti stipulato in data 13 dicembre 2016 con Banca Ifis S.p.A.; (5) crediti per i quali il cedente ha debitamente effettuato le segnalazioni di vigilanza in Centra le Rischi, ove richieste;
(6) crediti indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio con atto di deposito Persona_1 del 19 maggio
2021 (Rep. 970; Racc. 857), consultabile presso il suo studio di Valeggio sul Mincio (VR) in Via
Don G. Beltrame, 22, nonché presso la sede del cedente in Conegliano (TV) alla Controparte_6
Via Alfieri n.1”
Ebbene, parte opposta non ha depositato tale lista, non fornendo quindi alcuna prova del fatto che il credito richiesto sia ricompreso tra quelli ivi i ndicati.
Per tali ragioni, in difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, l'opposizione deve essere accolta.
4. Le spese di lite sostenute dalla parte opponente vengono poste a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido tra loro, e liquidate in euro 4.100,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,0 0 per la fase di trattazione ed euro
1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
2) Condanna parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opponente che liquida in euro 4.100,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700, 00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistat ario ex art. 93 c.p.c.
5 Così deciso in Castrovillari, 6 giugno 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il
Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
6