TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5128 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Amoruso, (C.F.: ,), CodiceFiscale_2
giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE
E
n persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., P. Iva rappresentata e difesa, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Nicolino Iacovone, (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Ivan Scafuro, (C.F. ) giusta mandato
[...] CodiceFiscale_4
rilasciato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
C.F.: . , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Presidente avv. (c.f. ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_5
difeso dall'avv. Pasquale Capobianco (c.f. ), in unione all'avv. CodiceFiscale_6 IT LP (c.f. ) e all'avv. Stefano Dalle Donne (c.f. CodiceFiscale_7 [...]
) giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce C.F._8
alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
, P. IVA ,società incorporante di Controparte_3 P.IVA_3
a far data dal 6.6.14 giusta atto di fusione del 31.12.2013 a rogito Controparte_4
Notaio di Bologna rep. 53712 racc. 340 in persona del suo legale Per_1
rappresentante p.t., dott. (giusta procura speciale per Notaio dott. Controparte_5
i Bologna n. rep. fasc. 96606/12058 del 28.06.202), rappresentato Persona_2
e difeso dall'avv. Italo Benigni come da mandato a CodiceFiscale_9
margine della comparsa di costituzione e risposta
TE TO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella fase di precisazione Controparte_6
delle conclusioni. All'udienza del giorno 30/09/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ridotti alla metà ex art. 190 comma 2 c.p.c..
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino la e Controparte_1
l già premettendo in fatto Controparte_2 Controparte_7
di essersi rivolta alla in data 19/04/2013 dove veniva ricoverata Controparte_1
per essere sottoposta ad intervento chirurgico per l'impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro, eseguito in data 20/04/2013 con dimissioni al 27/04/2013. Nel corso del predetto intervento la sig.ra contraeva una grave infezione al ginocchio Pt_1
sinistro per la quale si sottoponeva ad ulteriori visite di controllo e terapia farmacologica e in data 06/05/2013 al controllo ortopedico presso la stessa CP_1
si riscontrava la presenza di febbricola 37°C; al controllo ortopedico del
[...]
16/05/2013 venivano rimossi i punti … ; il controllo del 13/06/2013 evidenziava edema declive TVP … ; dopo ulteriori visite presso il medesimo nosocomio in data
30/09/2013 il dr. riscontrava la presenza di sospetta microsepsi di artroprotesi Per_3
al ginocchio sx; in data 13/12/2013 il medesimo sanitario consigliava il ricovero presso la clinica per sospetta microsepsi di artroprotesi di ginocchio sx;
in data CP_1
06/03/2014 la ricorrente veniva nuovamente ricoverata presso la Controparte_1
per revisione chirurgica, asportazione di ganga cicatriziale rotulea realease in LCP ed impianto di piattaforma e dimessa in data 18/03/2014.
A causa dell'avanzamento dell'infezione la sig.ra si ricoverava presso il Pt_1
Policlinico di Monza dal 10/06/2015 al 16/06/2015, con diagnosi di ingresso “Sospetta sepsi di impianto di artroprotesi totale ginocchio a sx” dove veniva sottoposta, in data
11/06/2015, ad intervento chirurgico per la rimozione della protesi al ginocchio sinistro e l'esecuzione di tamponi batteriologici per esami. Tali ultimi riscontrarono la positività al batterio Staphylococcus epidermidis.
Successivamente e dopo riabilitazioni ed ulteriori cure, l'attrice veniva ricoverata presso l'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, Gruppo San Donato, di AN dal
04/11/2015 al 09/11/2015 dove veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico, questa volta teso alla rimozione dello spacer in cemento antibiodato ed all'impianto di una nuova protesi totale al ginocchio sinistro. Dopo quest'ultimo intervento chirurgico la sig.ra vedeva aggravarsi le proprie Pt_1
condizioni di salute a causa della formazione di una fistola cutanea secernente, che imponeva una valutazione più approfondita del caso clinico per cui in data 30/03/2016, si rivolgeva alla dr.ssa infettivologa presso l'Ospedale Cotugno di Napoli, Per_4
che, certificava la presenza di infezione di protesi da revisione ginocchio sx da
Stafilococcus Epidermidis, fallimento terapeutico, presenza di fistola secernente, per cui, consigliava di acquisire parere specialistico presso la struttura dell'Ospedale
Rizzoli di Bologna, presso la quale la sig.ra veniva sottoposta a visita dal dr. Pt_1
in data 04/04/2016, il quale redigeva comunicazione Persona_5
informativa nella quale veniva esplicitata la gravità assoluta della patologia di cui era affetta la ricorrente, certificando gli esiti da revisione di protesi al ginocchio sx in esiti infezione della precedente protesi di ginocchio. “Al momento importante deiescenza della ferita chirurgica … si consiglia ricovero urgente per espianto protesi da revisione e consulenza infettivologica” e in data 12/04/2016 veniva con diagnosi di dimissioni: “… infezione articolare in esiti di revisione d'artroprotesi del ginocchio sx
… necessità di rimuovere la protesi … rischi correlati (rischio setticemia nel caso non si proceda all'espianto protesico e dei rischi correlati relativi all'espianto protesico ed ai successivi interventi”
A far data dal 25/04/2016 e fino al 03/05/2016, la ricorrente veniva nuovamente ricoverata, presso l'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza – Casa di Cura Ulivella e
Glicini, presso il quale, all'esito di valutazione batteriologica del liquido secernente la ferita al ginocchio sinistro dell'istante, veniva accertato e certificato che fosse subentrata una nuova infezione di tipo nosocomiale, in quanto al batterio
Staphylococcus epidermidis, era subentrato l'Enterococcus Faecalis, quest'ultimo isolato nel corso degli accertamenti eseguiti e trattata con terapia antibiotica come da prescrizione della dr.ssa per cui in data 10/10/2016 veniva ricoverata di nuovo Per_4
presso la predetta Casa fino al 14/10/2016 per esiti di infezione periprotesica CP_1
ginocchio sx trattata con impianto di spaziatore antibiodato statico, per rimozione spaziatore ed impianto di protesi totale del ginocchio. I controlli infettivologici successivi presso la dr.ssa , del 23/01/2017 Persona_6
per infezione di protesi articolare ginocchio sx in follow up;
del 13/02/2017, per sospetta ripresa clinica di infezione di protesi;
del 22/05/2017 per revisione di protesi al ginocchio sx da enterococcus faecalis, certificavano la presenza dell'infezione dovuta al batterio predetto.
Stante il penoso iter clinico, l'attrice ritenuta la responsabilità dei nosocomi “
[...]
” e Controparte_8 Controparte_9
Gruppo San Donato, inviava messa in mora per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, senza esito.
Tanto premesso l'attrice così concludeva:
“Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale della e Controparte_1
dell , in persona dei Controparte_10
loro rispettivi legali rapp.ti p.t., anche in solido tra loro, in applicazione delle disposizioni di cui artt. 2, 3 e 32 Cost., nonchè in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1175, 1176, 1218, 1228, 2043, 2055, 2236 e ss. CC, per condotta colposa, negligente, imperita ed omissiva dei sanitari dipendenti delle convenute Strutture
Sanitarie, presso le quali veniva assistita la sig.ra nonché per violazione degli Pt_1
obblighi assunti dalle convenute medesime anche per omessa informazione, necessaria affinché l'attrice potesse prestare il necessario consenso informato alle cure cui veniva sottoposta e, per l'effetto, condannare esse al risarcimento, ciascuna per il proprio grado di responsabilità e/o in solido tra loro, in conseguenza di tutti i danni subiti dall'attrice, per danno biologico, danno iatrogeno, ITT, ITP, danno emergente, lucro cessante, danno morale e/o esistenziale, danno fisico/psichico-psicologico e dinamico/relazionale, giusto combinato normativo ex art. 2059 CC e art. 185 CP, atteso che trattasi di interessi meritevoli di tutela, secondo i Principi fondamentali dell'Ordinamento Giuridico, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di AN ed in considerazione delle valutazioni operate dai CTP dr. e della Persona_7
dr.ssa . Persona_8 La domanda si intende limitata e ricompresa entro il valore indeterminabile.
Oltre interessi legali e moratori, nonché rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo.
Si chiede sin da ora concedersi i termini di cui all'art. 183 VI co. CPC.
In caso di impugnativa delle relazioni peritali di parte, si chiede nominarsi CTU medico-legale per l'accertamento e la quantificazione delle lesioni riportate dall'attrice a causa dei fatti per cui è causa e per la quantificazione di tutti i danni ad essa derivati.
Con espressa riserva di nominare CTP con termine sino all'inizio delle operazioni peritali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con espressa condanna della convenuta, in applicazione dell'art. 4 co. 8 del Dlgs. 28/2010, tenuto conto del contegno assunto dalla convenuta in sede di mediazione obbligatoria, in quanto, seppur invitata, non vi aderiva, atteso che al Giudice spetta, in questo caso specifico “uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dall'incontro programmato avanti all'organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Trattasi, in particolare, di un potere officioso che deve essere esercitato obbligatoriamente in quanto l'espressione “condanna” non lascia spazio a dubbi in proposito, in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: la mancata partecipazione al procedimento di mediazione”; con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Amoruso, antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Controparte_1
che preliminarmente chiedeva la verifica a compiersi anche di ufficio circa
[...]
la ritualita' e tempestivita' della costituzione in giudizio di parte attrice , la verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento di mediazione esperito in data
26.6.2019, eccepiva la improcedibilita' dell'azione per difetto di contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti del soggetto o dei soggetti ( medici) indicati come autori dei fatti assunti a presupposto di responsabilita' e infine la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 comma 2 n.3 e 4 c.p.c, in relazione all'art. 164 c.p.c, per assoluta indeterminatezza della causa petendi e del petitum, ovvero delle ragioni di fatto sottese alla domanda e dell'oggetto della pretesa ex adverso agita.
Nel merito impugnava estensivamente la domanda attorea afferente la sussunta erroneita' dei trattamenti sanitari operati in favore di evidenziando Parte_1
che essi furono rigorosamente conformi alle linee guida del settore ed ai protocolli scientifici vigenti. Specificava altresì che parte attrice non aveva fornito adeguato riscontro probatorio sia in ordine all'ampio consenso informato rilasciato dalla paziente, sia in ordine al nesso eziologico tra evento e danno lamentato.
Eccepiva infine la speciale difficolta' della resa prestazione professionale, da cui i paradigmi di cui all'art. 2236 C.C. quanto alla qualificazione giuridica dell'azione di causa e deduceva il pedissequo rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli in tema di prevenzione delle infezioni nosocomiali, nonché l'adeguatezza e l'idonea sterilizzazione dello strumentario utilizzato per eseguire l'intervento chirurgico di cui
è causa. In ogni caso chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Compagnia CE a titolo di garanzia e manleva e così Controparte_3
concludeva:
“Previo differimento della udienza di prima comparizione fissata ex art. 168 bis al
31.5.2022, autorizzarsi la chiamata in causa della garante Parte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore, con Sede Legale in
[...]
Bologna alla Via Stalingrado n.45;
- All'esito dichiarare la domanda ex adverso spinta inammissibile ed improcedibile e quanto al merito infondata e non provata;
- In subordine per la sempre denegata ipotesi di responsabilità della comparente in coevo accoglimento della domanda di manleva innanzi Controparte_1
formulata, condannare la Compagnia CE , con Sede in Parte_4
Bologna alla Via Stalingrado n.45, in persona del l.r.p.t. a tenere indenne la concludente ( ovvero essa ) di tutto quanto risultante giudizialmente Controparte_1
dovuto all'attrice anche a titolo di spese e competenze di causa, con riconoscimento delle spese di chiamata in causa e con attribuzione. Vinte le spese e competenze di causa, anche ex art. 1917 comma 3° C.C. e con attribuzione”.
Si costituiva altresì l' (già Controparte_2 Controparte_11
che contestava i profili di censura all'operato dei propri sanitari
[...]
adombrati dall'attrice e a riprova dell'infondatezza delle censure mosse all'operato dei sanitari dell convenuto, depositava riscontri documentali dimostranti CP_2
l'avvenuta adozione da parte dell (già Controparte_2 Controparte_11
delle canoniche misure di prevenzione del rischio settico, come
[...]
comprovato: a) dall'annotazione in cartella clinica dell'avvenuta somministrazione alla paziente della corretta profilassi antibiotica pre e post operatoria (cfr doc. 20 di parte ricorrente); b) dalle etichette di rintracciabilità delle procedure di sterilizzazione dei ferri, della teleria ed altro materiale riprocessabile e di sterilizzazione delle garze e dell'altro materiale non riprocessabile anch'esse contenute nella cartella clinica (cfr doc. 20 di parte ricorrente); c) dalle Istruzioni Operative di pulizia e disinfezione ambientale del blocco operatorio, di disinfezione di sale e macchinari, di sterilizzazione presso il blocco operatorio adottate.
Contestava ogni ulteriore addebito nonché l'entità del quantum come richiesto e così concludeva:
“Nel merito in via gradata:
- assolvere l dalle domande formulate dall'attrice nei Controparte_2
suoi confronti siccome infondate in fatto e in diritto;
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, contenere l'onere risarcitorio dell' nei limiti dei danni rigorosamente Controparte_2
accertati quale conseguenza immediata e diretta delle prestazioni offerte alla sig.ra presso tale struttura. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa da parte della si costituiva la Controparte_1
che in via preliminare eccepiva l'assenza di copertura assicurativa. Controparte_3 Evidenziava che con nota dell'11.2.2013 l'assicuratore, aveva comunicato alla casa di cura, nelle forme pattuite, l'esercizio del recesso per sinistrosità, con la cessazione di ogni effetto dalle ore 24 del giorno 18.3.2013.
Essendo quindi il primo intervento chirurgico sulla persona della ricorrente presso la casa di cura intervenuto 20 aprile 2013 l'evento era successivo all'intervenuto recesso.
Impugnava altresì la domanda attorea per assoluta infondatezza disconoscendo qualsiasi responsabilità comunque ricollegabile alla Controparte_1
La terza chiamata così concludeva:
“- estromettere la Compagnia chiamata in causa dal giudizio, non essendo operante, nel caso di specie, la copertura assicurativa invocata;
- in subordine, in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia formulata dalla casa di cura convenuta in epigrafe, ed ogni altra domanda comunque proposta nei confronti dell'istante assicuratore, in quanto inammissibile, non procedibile e del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
- in ulteriore subordine, in ogni caso, rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti della casa di cura convenuta in epigrafe, in quanto inammissibile, non procedibile e del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto.
Vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie veniva disposta CTU medico-legale nominando all'uopo Collegio peritale medico.
Nelle more del giudizio l'attrice conseguiva il risarcimento del danno Parte_1
sulla scorta della quantificazione operata dai Consulenti dell'Ufficio dall' Ospedale
AL S.p.A sottoscrivendo un atto di transazione stragiudiziale del 20.6.2025, in atti, con conseguente rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del predetto nosocomio.
Depositata la CTU, ritenuto superfluo ogni ulteriore mezzo istruttorio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/09/2025. In tale udienza la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, sulle conclusioni delle parti tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c.
DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che nel corso del giudizio l'attrice e Parte_1
l hanno raggiunto accordo transattivo sottoscritto in data Controparte_2
20/06/2024 cui seguiva da parte attrice atto di rinunzia ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio nei confronti del solo che con atto del giorno Controparte_2
01/07/2024 dichiarava di accettare la rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione a spese compensate. Di conseguenza nei confronti delle suddette parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Passando all'esame della controversia si osserva che la stessa trae origine da allegata colpa professionale medica per cui occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. Civ. S.U. n. 577/2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare
l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. Civ., n. 20547/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o
l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con
l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ.
18392/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo” (Cass. Civ. n.
26700/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, in nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. Civ. 16123/2010).
Anche in tempi più recenti, Cass. Civ. n. 21008/2018, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermare la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non"”.
Premesso quanto sopra in linea generale, si procede ora all'esame del caso di specie.
Dalla consulenza medico legale eseguita dai CCTTUU, le cui conclusioni questo
Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dai periti risultano il frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, non emerge in conclusione la sussistenza della malpractice medica dei sanitari della nella gestione Controparte_1
terapeutica della paziente.
Dalla relazione peritale si desume quanto segue:” In estrema sintesi dunque
[...]
ha subito un intervento di protesizzazione del ginocchio sx presso la Parte_1
il giorno 20-4-2013. Dopo l'intervento ha iniziato ad avere dolore alla CP_12
articolazione sede di impianto protesico, per cui ha subito varie visite mediche fra cui quelle con il dott. il quale, sospettando l'infezione della protesi, alla fine Persona_9
ha consigliato il ricovero alla per una revisione strumentale del campo sede di CP_1
impianto protesico, che è stata effettuata il giorno 7-3-2014.
Gli esami microbiologici del materiale prelevato intra operatoriamente hanno dato luogo ad assenza di crescita batterica e l'esame istologico dei tessuti prelevati era indicativo di uno stato infiammatorio reattivo, con una citologia di cellule mononucleat e non di neutrofili che sarebbero stati diagnostici per la presenza di una infezione, anche a colture negative. La negatività microbiologica, in base a quanto discusso precedentemente non deve meravigliare: maggiore sensibilità avrebbe avuto la conta dei leucociti del liquido articolare peri protesico.
Fino a questa data non vi sono indizi sufficienti a diagnosticare una infezione della protesi.
Ancora nel Novembre 2014 esegue una artrocentesi a Cortina d'Ampezzo, anch'essa risultata batteriologicamente negativa. Non ci sono prove dicevamo, ma i ripetuti trattamenti antibiotici a cui la paziente venne sottoposta in questo periodo, hanno contribuito a bruciare queste prove, qualora queste fossero state presenti.
Comunque alla fine la paziente si reca, dal 10/06/2015 al 16/06/2015, a ricovero presso la UOC di Ortopedia del Policlinico di Monza.
Nel corso della degenza presso il predetto nosocomio la paziente viene sottoposta, in data 11/06/2015, ad intervento chirurgico per la rimozione della protesi al ginocchio sinistro e la applicazione di uno spacer cementato antibiotato.
I tamponi effettuati sulla sinovia peri-protesica furono negativi mentre dalla coltura del materiale peri-protesico risultò positività al batterio Staphylococcus epidermidis.
Abbiamo discusso come questo risultato, prelievi sinoviali batteriologicamente negativi e materiale peri-protesico positivo, non siano infrequenti e dovuti a terapie antibiotiche praticate, nonché alla presenza del biofilm, sulla superficie della protesi, che può evitare il riversarsi di batteri, a bassa virulenza, nei tessuti peri protesici.
Dopo qualche mese, la paziente si ricovera presso l Controparte_10
, di AN, dal 4-11 al 9-11-2015, per essere sottoposta a nuovo
[...]
intervento chirurgico, questa volta teso alla rimozione dello spacer in cemento antibiotato ed all'impianto di una nuova protesi totale al ginocchio sinistro, intervento eseguito in data 05/11/2015.
Dopo la dimissione compare una fistola secernente materiale purulento.
Il 24-4-16, la paziente si ricovera presso l'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza –
Casa di Cura Ulivella e Glicini: all'esito di valutazione batteriologica del liquido secernente la ferita al ginocchio sinistro, veniva accertato che fosse subentrata una nuova infezione di tipo nosocomiale, in quanto al batterio Staphylococcus epidermidis, era subentrato l'Enterococcus faecalis.
Viene asportata la protesi e, dopo vari mesi di terapia antibiotica il 10-10-2016 subisce un nuovo intervento per riposizionamento della protesi al ginocchio sx.
Questa infezione, più probabilmente che non, è stata contratta dalla paziente durante l'intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro effettuato presso l
[...]
, di AN. Le caratteristiche dell'ER Controparte_10
isolato sono infatti squisitamente ospedaliere, stante la multi-resistenza agli antibiotici.
Gli enterococchi sono segnalati come causa di infezione articolare periprotesica (PJI) nel 2,3-15%, spesso come parte di un'infezione polimicrobica (associati allo
S.epidermidis). Nonostante la bassa virulenza del patogeno, il trattamento della PJI enterococcica è impegnativo a causa della lenta attività battericida degli agenti antimicrobici, della tolleranza antimicrobica e dell'aumento della resistenza.
In definitiva ad oltre 2 anni dal primo intervento di applicazione della protesi al ginocchio sx, effettuata presso la di , viene diagnosticata CP_12 CP_8
a una infezione da S.epidermidis, presente sulla protesi, ma non Parte_1
nei tessuti peri-protesici.
Il tempo intercorso di oltre due anni non è sufficiente, secondo le Linee Guida in materia, ad imputare tale infezione ad una contaminazione intra operatoria avvenuta durante il primo intervento di protesizzazione del ginocchio sx.
Inoltre durante questi due anni:
- Gli esami di laboratorio praticati mostravano i parametri infiammatori (GB e PCR) nei range di normalità;
- Alla paziente venne proposto di praticare una scintigrafia con leucociti marcati, dopo una scintigrafia al che aveva fornito un risultato dubbio, ma ella non la praticò; Pt_5
- La coltura del liquido sinoviale prelevato nel secondo intervento alla CP_12
era batteriologicamente negativa,
- L'esame istologico su campioni di tessuto peri-protesico prelevati durante il medesimo intervento non deponeva per un processo infiammatorio acuto in atto;
- Un'artrocentesi praticata nel Novembre 2014 era anch'essa batteriologicamente negativa,
Inoltre durante questo periodo non vi era un riscontro clinico obiettivo, nelle numerose visite mediche specialistiche praticate dalla paziente, di infezione della protesi: il dolore lamentato nella sede operata poteva essere relativo ad altro.
L'infezione della protesi da S. epidermidis diagnosticata a Monza, dal cui Policlinico peraltro venne dimessa con la diagnosi di: “Sospetta sepsi di Parte_1
impianto di artroprotesi totale del ginocchio sx” è da considerarsi secondo le attuali
Linee Guida, tardiva, essendo stata diagnosticata dopo oltre due anni dal primo intervento di protesizzazione del ginocchio sx, e quindi a genesi ematogena, cioè da diffusione del germe da altro focolaio.
Diverso è il caso della seconda infezione protesica subita dalla paziente da ER faecalis contratta dopo l'intervento di ri-protesizzazione condotto a AN.
La PAP praticata prima dell'intervento, a base di Teicoplanina, era sicuramente indicata, purtroppo il germe che ha infettato la protesi era resistente a questo antibiotico.
Inoltre l'intervento venne praticato su un tessuto già precedentemente operato e quindi la possibilità di una infezione del sito chirurgico era di per sé molto più elevata: le infezioni peri-protesiche rappresentano dallo 0,5 al 3% di tutte le protesi impiantate e per le infezioni a carico di protesi revisionate, si può arrivare anche al 20%.
Linee Guida dal Primo Consensus Meeting Mondiale sulle infezioni periprotesiche
(Philadelphia 2013)
Il motivo dello sviluppo di questa nuova infezione è da ricercarsi, con elevata probabilità, nella resistenza mostrata da questo batterio all'antibiotico Teicoplanina, che venne usato nella profilassi antibiotica peri-operatoria, probabilmente per prevenire l'infezione post-operatoria da S. epidermidis MRSE”
Quanto al danno biologico i CCTTUU rilevavano:” L'Indennità Temporanea Totale è strettamente correlata al periodo di Ricovero nei vari nosocomi ma , per quanto prima precisato sul coinvolgimento o meno della , soltanto a Controparte_13 CP_8 partire dalla Degenza dal 04 \ 11\ 15 al 09 \ 11 \15 c\o il San Donato AL di AN per intervento di ri-protesizzazione ( 5 giorni ) ; poi il Rizzoli di Bologna dal 04\04\16 al 22\ 04\16 ( 18 giorni ) per conferma del rischio seco protesico con uscita contro il parere dei Sanitari;
quindi Ulivella -Glicini di Firenze dal 24\4 \16 al 03\05\ 2016 (9 giorni ) per asportazione della protesi stessa ed infine dal 10\10\16 al 14 \10 \16 ( 4 giorni ) ,dopo aver effettuato mesi di antibiotico terapia , per “riposizionamento della protesi al ginocchio sinistro”.
-Indennità Temporanea Totale : 36 giorni complessivi;
-Indennità Totale Parziale al 50% dopo essere dimessa dal con fistola CP_2
secernente materiale purulento e cioè dal 10 Novembre 2015 al 03 Aprile 2016 ( quando ha rimosso la protesi ) 144 giorni.
-Indennità Temporanea Parziale al 25% : dal 04 Maggio 2016 al 09 Ottobre 2016 momento in cui si è ricoverata per il riposizionamento in asepsi della protesi c\o la Casa di Cura Ulivella – Glicine;
giorni 156.
Il danno biologico permanente inizialmente attribuibile dopo intervento per una protesi di ginocchio non complicata rientra in una prima classe con menomazione biologica del 15%.
Successivi interventi ( ) e rimozione presso nosocomio di (Monza CP_12
porterebbe a far classificare la protesi in seconda classe e cioè nella misura del 20% senza nesso di causalità perché di origine ematogena e non nosocomiale , ma solo conseguenziale agli interventi di protesizzazione e rimozione .
2-Indennità Temporanea Totale : 36 giorni complessivi;
-Indennità Totale Parziale al 50% dopo essere dimessa dal con fistola CP_2
secernente materiale purulento e cioè dal 10 Novembre 2015 al 03 Aprile 2016 ( quando ha rimosso la protesi ) 144 giorni.
-Indennità Temporanea Parziale al 25% : dal 04 Maggio 2016 al 09 Ottobre 2016 momento in cui si è ricoverata per il riposizionamento in asepsi della protesi c\o la Casa di Cura Ulivella – Glicine;
giorni 156. Il danno biologico permanente inizialmente attribuibile dopo intervento per una protesi di ginocchio non complicata rientra in una prima classe con menomazione biologica del 15%.
Successivi interventi ( ) e rimozione presso nosocomio di (Monza CP_12
porterebbe a far classificare la protesi in seconda classe e cioè nella misura del 20% senza nesso di causalità perché di origine ematogena e non nosocomiale , ma solo conseguenziale agli interventi di protesizzazione e rimozione .
Dopo le prestazioni ortopediche di ri-protesizzazione effettuate c\o il CP_14
in cui è stato accertato ( successivamente ) il nesso di causalità in quanto
[...]
infezione nosocomiale da “ ER FA “ la valutazione Medico -Legale della protesi può rientrare nella terza classe valutata al 25% per il deficit articolare , la deambulazione limitata e possibile con l' utilizzo di stampella come da esame obiettivo in corso di visita del 18 \11 \023 .
In definitiva i CCTTUU pur rilevando che “anche se non vi è stata una infezione protesica chiaramente riconosciuta a seguito dell'intervento effettuato presso la CP_12
non possiamo non rilevare che in quell'intervento non venne effettuata una
[...]
profilassi antibiotica peri-operatoria come prescritto dalle linee guida. Presso l CP_2
anche se all'intervento di protesizzazione è seguita una infezione della
[...]
protesi, sono state prese tutte le precauzioni per diminuire il rischio di infezione operatoria che comunque era elevato, stante i precedenti interventi sull'articolazione del ginocchio” non attribuiscono a tale mancanza alcuna incidenza causale nella produzione del danno, tanto più che ,come sopra riportato, i CCTTUU escludono nel periodo di ricovero presso la Casa di Cura convenuta l'insorgenza di una infezione protesica.
Rilevato quindi il nesso di causalità in quanto infezione nosocomiale da “ ER
FA in danno dell , i CCTTUU così concludono:” A Parte_6
conclusione il “ Danno Biologico “ iatrogeno effettivo o differenziale è del 5% attribuibile , come danno biologico permanente , all' Istituto Clinico Sant'
MB AL di AN “. Orbene, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e particolarmente dalla
CTU espletata, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della
“ non possono ritenersi acclarati nella Controparte_1 Controparte_1
fattispecie in esame.
Per di più è documentato che parte attrice è stata interamente risarcita dall'
[...]
(già con atto transattivo Controparte_2 Controparte_11
dalla stessa attrice prodotta in atti e proprio sulla scorta di quanto emerso in sede di
CTU ricevendo l'importo di € sessantamila/00, comprensivo di spese legali e di consulenze tecniche di parte e d'Ufficio.
In ragione dell'accertata assenza, nel caso di specie, di profili di colpa medica della convenuta in relazione al proprio operato, la domanda risarcitoria CP_1
avanzata dall'attrice non può pertanto trovare accoglimento.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e del difficile accertamento della circostanze di fatto sottese alla domanda proposta, implicanti valutazioni di carattere strettamente scientifico- tecnico di tipo medico-legale, giustificano l' integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
Compensa le spese di causa tra tutte le parti.
Così deciso in Avellino il 05 dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa MA Casale