TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME Sezione civile Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2017 R.G.A.C. vertente TRA C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Federica Romano, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Lamezia Terme alla via Milite Ignoto n. 37 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 2.05.2023 Parte attorea E
C.F.: e C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Larussa ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato EL in Lamezia Terme, alla via F. Nicotera n. 86 giusta nomina in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta E
C.F.: residente in [...] C.F._4 delle Grazie
Convenuto - contumace Oggetto: Responsabilità extracontrattuale Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti per l'udienza del 25.11.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_2 conseguenti alle false accuse contenute nella missiva inviata, in data 21.03.2008, dai convenuti all'amministratore del condominio Palazzo Torcasio, integranti il reato di diffamazione, per come meglio precisato nell'atto di citazione. In particolare, a fondamento della domanda, parte attorea, richiamata la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 62/ 2017 con la quale, a definizione del procedimento n. 310/2011 RGNR - mod. 21 bis, in cui si era costituito parte civile, è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 595 c.p. contestato agli imputati , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha variamente dedotto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di Pt_2 diffamazione e, richiamati i molteplici dissidi sussistenti nei rapporti tra i condomini, sfociati in plurimi procedimenti giudiziari civili e penali, ha dedotto che le false accuse mosse nei propri confronti dagli odierni convenuti avrebbero avuto l'esclusiva finalità di nuocere al medesimo e fermarne le attività poste in essere al fine di ripristinare la legalità all'interno della realtà condominiale e che le accuse mosse nei propri confronti sarebbero lesive della propria reputazione,
1 facendo sorgere dubbi sulla propria correttezza, onestà e rettitudine umana. L'attore ha quindi dedotto di aver subito e di subire sofferenze ingiuste per i comportamenti illeciti posti in essere dai convenuti ed ha dedotto il proprio diritto ad ottenere, ai sensi degli articoli 185 c.p. e 2059 c.c., il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, sotto il profilo oltre che della sofferenza soggettiva correlata all'illecito, anche delle ripercussioni che l'evento avrebbe ingenerato nella propria sfera relazionale e familiare. Inoltre, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha altresì dedotto che l'illecito avrebbe causato al medesimo danni patrimoniali, corrispondenti alle spese sostenute e da sostenere per tutelare, anche in sede giudiziaria, i propri diritti, quantificati nella complessiva somma di euro 6.040,74 come da fatture emesse dai difensori che si sono avvicendati nella propria difesa tecnica. 2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali, premessa la Controparte_1 Parte_2 pendenza innanzi a questo Tribunale di altro giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
e avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 conseguenti ad asserite plurime condotte di turbativa, violazioni della riservatezza, calunnie e diffamazioni, oltre che ad abusi edilizi, che sarebbero stati poste in essere dai convenuti, hanno variamente argomentato per l'infondatezza, oltre che pretestuosità, della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed eccependo il difetto di prova, oltre che degli elementi costitutivi del reato anche dei danni oggetto della pretesa risarcitoria, genericamente allegati dall'attore. Hanno altresì eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria e l'inammissibilità della domanda, per violazione del ne bis in idem, tenuto conto che la pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio riproporrebbe situazioni e sarebbe fondata su fatti già oggetto dell'altro giudizio pendenza innanzi a questo Tribunale. 3. Dichiarata la contumacia del convenuto concessi i termini di cui all'art. Controparte_4
183, comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo dei magistrati precedentemente titolari del ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.03.2025 lo scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente e ritualmente depositate dalle parti costituite, la causa è decisa nei termini seguenti. 4. La domanda, che può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 29523/2008, Cass. Civ. SS. UU. n. 24882/2008, Cass. Civ. n. 12002/2014, Cass. Civ. SS.UU. n. 9936/2014) è infondata e deve essere rigettata. Nel caso di specie difetta infatti la prova di un pregiudizio risarcibile conseguente all'illecito denunciato. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo abbandonato l'originaria e risalente tesi, prospettata in relazione al danno biologico per la lesione della integrità psicofisica dalla sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184 ed estesa alla lesione di diritti fondamentali, come tali insuscettibili di valutazione economica, secondo cui la condotta lesiva era "ex se" dimostrativa del pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile. La giurisprudenza di legittimità, infatti, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
2 nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è approdata alla indifferenziata applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione "condotta materiale evento lesivo - conseguenza dannosa" (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione secondo l'ordinamento giuridico. Conseguentemente, si è rilevato come in modo del tutto identico si pongono le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale", non rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse tutelato dall'ordinamento, che sia stato leso. Infatti, occorre distinguere, operando su un diverso piano ontologico, la prova della sussistenza dell' "an" (realizzazione dell'evento lesivo dell'interesse tutelato) e della determinazione del "quantum" (entità del danno risarcibile). In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 ha definitivamente chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale "ai soli casi previsti dalla legge" (1- illecito astrattamente configurabile come reato ex art. 185 c.p., comma 2; 2-illecito, non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
3 - illecito non bagatellare - che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il principio esposto ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità, per cui può conclusivamente affermarsi che il "danno non patrimoniale", costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (in tal sesno, da ultimo: Cass. civ. 7594/2018; 2157/2018; 11269/2018). A tali principî non si sottrae l'accertamento del danno derivante da una condotta diffamatoria, lesiva, quindi, di interessi di rango costituzionale (elemento, questo, che non introduce deroghe alla natura del danno come evento conseguente alla condotta illecita, e non identificabile con essa). In tal senso si è espressa ripetutamente la Corte di legittimità (a titolo esemplificativo, Ord. del 31/03/2021, n° 8861 e Ord. n°1537 del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass. n° 4005/20 e n° 13153/17). Sotto il profilo della quantificazione economica del pregiudizio, peraltro, la liquidazione del danno non patrimoniale (a differenza dal danno patrimoniale da provarsi rigorosamente anche nel quantum) può e deve essere equitativa, non tuttavia arbitraria: occorre pertanto che il danneggiato sottoponga al giudice gli elementi necessari ad orientarlo nella determinazione di un quantum, che non può essere frutto della mera opinione soggettiva del giudice, ma va ancorato a parametri dotati di un sufficiente grado di oggettività.
3 Orbene, nel caso di specie parte attorea si è limitata ad asserire di aver subito pregiudizi non patrimoniali in conseguenza dell'asserita condotta illecita dei convenuti, integrante reato di diffamazione. In particolare, l'attore ha dedotto che le accuse mosse nei propri confronti, oltre ad aver causato un'ingiusta sofferenza soggettiva avrebbero leso la propria reputazione, facendo sorgere dubbi sulla propria correttezza, onestà e rettitudine umana, con ripercussioni anche nella propria sfera relazionale e familiare. Tuttavia, l'attore ha omesso di allegare e dimostrare specifici elementi e circostanze dai quali evincere la concreta sussistenza dei pregiudizi, solo genericamente dedotti. In particolare, alcun elemento, neppure indiziario, è stato offerto a dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli che lo specifico illecito assunto quale causa del danno avrebbe cagionato nella sfera personale dell'attore, sotto il profilo delle sofferenze soggettive e delle ripercussioni nella propria sfera personale, familiare e relazionale. Nulla è stato infatti dimostrato in merito alla dedotta perdita di credibilità, di lesione alla propria immagine, di discredito, non essendo stato dedotto, né dimostrato alcun elemento dal quale evincere la sussistenza di concreti pregiudizi subiti nel contesto personale, familiare e sociale di riferimento. Nulla inoltre è stato dimostrato in relazione al pregiudizio sofferto in termini di sofferenza soggettiva correlata alle accuse contenute nella missiva a firma dei convenuti, in termini tali da superare la soglia del mero disagio o fastidio e dunque integrante un pregiudizio giuridicamente rilevante, come tale risarcibile. Alla luce di quanto esposto deve quindi concludersi che l'attore non ha assolto all'onere, sul medesimo gravante, di dimostrare, anche in via presuntiva, i danni oggetto della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio e conseguenti alla specifica condotta dei convenuti, asseritamente integrante il reato di diffamazione. Deve al riguardo evidenziarsi che, proprio in considerazione dei complessi rapporti condominiali, dei reiterati dissidi tra le parti, sfociati in plurimi procedimenti civili e penali reciprocamente instaurati dalle parti, come evincibile dagli atti e documenti di causa, l'attore avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dei pregiudizi conseguenti allo specifico evento dannoso per cui è causa, ossia alla specifica condotta diffamatoria dei convenuti e tanto anche al fine di dimostrare il nesso di causalità cd. giuridica, ossia la riconducibilità eziologica dei pregiudizi allo specifico fatto offensivo per cui è causa. Alla luce di quanto esposto, non potendo il giudice fondare il proprio convincimento sulla base di una valutazione meramente astratta del danno, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata, precisandosi al riguardo che la mancanza di riscontri oggettivi dei concreti pregiudizi subiti non consente neppure di pervenire alla liquidazione equitativa del danno, che postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza del pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non, come nella specie, dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 12/04/2023, n.9744). La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento neppure in relazione al dedotto danno patrimoniale corrispondente alle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale e negli altri procedimenti instaurati tra le parti. Occorre al riguardo evidenziare che l'attore ha quantificato il pregiudizio patrimoniale nella complessiva somma di euro 6.040,74 come da fatture emesse dai difensori che si sono avvicendati
4 nella propria difesa tecnica. Tuttavia, molte delle fatture prodotte riguardano procedimenti e giudizi diversi da quello che ha avuto ad oggetto il reato di diffamazione posto a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio. Le relative spese, pertanto, non risultano eziologicamente riconducibili allo specifico fatto illecito oggetto del presente giudizio. Quanto invece alla fattura n. 23 del 16/09/2012 messa dall'avv. Restuccia in relazione al procedimento penale n. 310/2011 RG, definito con la declaratoria di prescrizione del reato di diffamazione, difetta la prova del relativo pagamento e dunque della spesa sostenuta, con conseguente perdita patrimoniale risarcibile. Alla luce di quanto esposto la domanda deve essere rigettata. 5. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, con riduzione alla metà per tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva concretamente espletata. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori come per legge;
- nulla per le spese nei confronti della parte contumace. Lamezia Terme, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
5
C.F.: e C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Larussa ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato EL in Lamezia Terme, alla via F. Nicotera n. 86 giusta nomina in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta E
C.F.: residente in [...] C.F._4 delle Grazie
Convenuto - contumace Oggetto: Responsabilità extracontrattuale Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti per l'udienza del 25.11.2025 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_2 conseguenti alle false accuse contenute nella missiva inviata, in data 21.03.2008, dai convenuti all'amministratore del condominio Palazzo Torcasio, integranti il reato di diffamazione, per come meglio precisato nell'atto di citazione. In particolare, a fondamento della domanda, parte attorea, richiamata la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 62/ 2017 con la quale, a definizione del procedimento n. 310/2011 RGNR - mod. 21 bis, in cui si era costituito parte civile, è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 595 c.p. contestato agli imputati , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha variamente dedotto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di Pt_2 diffamazione e, richiamati i molteplici dissidi sussistenti nei rapporti tra i condomini, sfociati in plurimi procedimenti giudiziari civili e penali, ha dedotto che le false accuse mosse nei propri confronti dagli odierni convenuti avrebbero avuto l'esclusiva finalità di nuocere al medesimo e fermarne le attività poste in essere al fine di ripristinare la legalità all'interno della realtà condominiale e che le accuse mosse nei propri confronti sarebbero lesive della propria reputazione,
1 facendo sorgere dubbi sulla propria correttezza, onestà e rettitudine umana. L'attore ha quindi dedotto di aver subito e di subire sofferenze ingiuste per i comportamenti illeciti posti in essere dai convenuti ed ha dedotto il proprio diritto ad ottenere, ai sensi degli articoli 185 c.p. e 2059 c.c., il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, sotto il profilo oltre che della sofferenza soggettiva correlata all'illecito, anche delle ripercussioni che l'evento avrebbe ingenerato nella propria sfera relazionale e familiare. Inoltre, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha altresì dedotto che l'illecito avrebbe causato al medesimo danni patrimoniali, corrispondenti alle spese sostenute e da sostenere per tutelare, anche in sede giudiziaria, i propri diritti, quantificati nella complessiva somma di euro 6.040,74 come da fatture emesse dai difensori che si sono avvicendati nella propria difesa tecnica. 2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti e i quali, premessa la Controparte_1 Parte_2 pendenza innanzi a questo Tribunale di altro giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
e avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 conseguenti ad asserite plurime condotte di turbativa, violazioni della riservatezza, calunnie e diffamazioni, oltre che ad abusi edilizi, che sarebbero stati poste in essere dai convenuti, hanno variamente argomentato per l'infondatezza, oltre che pretestuosità, della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore ed eccependo il difetto di prova, oltre che degli elementi costitutivi del reato anche dei danni oggetto della pretesa risarcitoria, genericamente allegati dall'attore. Hanno altresì eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria e l'inammissibilità della domanda, per violazione del ne bis in idem, tenuto conto che la pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio riproporrebbe situazioni e sarebbe fondata su fatti già oggetto dell'altro giudizio pendenza innanzi a questo Tribunale. 3. Dichiarata la contumacia del convenuto concessi i termini di cui all'art. Controparte_4
183, comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo dei magistrati precedentemente titolari del ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.03.2025 lo scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente e ritualmente depositate dalle parti costituite, la causa è decisa nei termini seguenti. 4. La domanda, che può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. SS. UU. n. 29523/2008, Cass. Civ. SS. UU. n. 24882/2008, Cass. Civ. n. 12002/2014, Cass. Civ. SS.UU. n. 9936/2014) è infondata e deve essere rigettata. Nel caso di specie difetta infatti la prova di un pregiudizio risarcibile conseguente all'illecito denunciato. Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo abbandonato l'originaria e risalente tesi, prospettata in relazione al danno biologico per la lesione della integrità psicofisica dalla sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184 ed estesa alla lesione di diritti fondamentali, come tali insuscettibili di valutazione economica, secondo cui la condotta lesiva era "ex se" dimostrativa del pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile. La giurisprudenza di legittimità, infatti, in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
2 nell'ambito dello schema strutturale della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è approdata alla indifferenziata applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione "condotta materiale evento lesivo - conseguenza dannosa" (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione secondo l'ordinamento giuridico. Conseguentemente, si è rilevato come in modo del tutto identico si pongono le esigenze di prova della esistenza e dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale", non rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica dell'interesse tutelato dall'ordinamento, che sia stato leso. Infatti, occorre distinguere, operando su un diverso piano ontologico, la prova della sussistenza dell' "an" (realizzazione dell'evento lesivo dell'interesse tutelato) e della determinazione del "quantum" (entità del danno risarcibile). In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 ha definitivamente chiarito che l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale "ai soli casi previsti dalla legge" (1- illecito astrattamente configurabile come reato ex art. 185 c.p., comma 2; 2-illecito, non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale;
3 - illecito non bagatellare - che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c. (la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso). Il principio esposto ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità, per cui può conclusivamente affermarsi che il "danno non patrimoniale", costituendo anch'esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (in tal sesno, da ultimo: Cass. civ. 7594/2018; 2157/2018; 11269/2018). A tali principî non si sottrae l'accertamento del danno derivante da una condotta diffamatoria, lesiva, quindi, di interessi di rango costituzionale (elemento, questo, che non introduce deroghe alla natura del danno come evento conseguente alla condotta illecita, e non identificabile con essa). In tal senso si è espressa ripetutamente la Corte di legittimità (a titolo esemplificativo, Ord. del 31/03/2021, n° 8861 e Ord. n°1537 del 06/12/2018, la quale chiarisce che «In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato» v. anche, nello stesso senso, ex pluribus, Cass. n° 4005/20 e n° 13153/17). Sotto il profilo della quantificazione economica del pregiudizio, peraltro, la liquidazione del danno non patrimoniale (a differenza dal danno patrimoniale da provarsi rigorosamente anche nel quantum) può e deve essere equitativa, non tuttavia arbitraria: occorre pertanto che il danneggiato sottoponga al giudice gli elementi necessari ad orientarlo nella determinazione di un quantum, che non può essere frutto della mera opinione soggettiva del giudice, ma va ancorato a parametri dotati di un sufficiente grado di oggettività.
3 Orbene, nel caso di specie parte attorea si è limitata ad asserire di aver subito pregiudizi non patrimoniali in conseguenza dell'asserita condotta illecita dei convenuti, integrante reato di diffamazione. In particolare, l'attore ha dedotto che le accuse mosse nei propri confronti, oltre ad aver causato un'ingiusta sofferenza soggettiva avrebbero leso la propria reputazione, facendo sorgere dubbi sulla propria correttezza, onestà e rettitudine umana, con ripercussioni anche nella propria sfera relazionale e familiare. Tuttavia, l'attore ha omesso di allegare e dimostrare specifici elementi e circostanze dai quali evincere la concreta sussistenza dei pregiudizi, solo genericamente dedotti. In particolare, alcun elemento, neppure indiziario, è stato offerto a dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli che lo specifico illecito assunto quale causa del danno avrebbe cagionato nella sfera personale dell'attore, sotto il profilo delle sofferenze soggettive e delle ripercussioni nella propria sfera personale, familiare e relazionale. Nulla è stato infatti dimostrato in merito alla dedotta perdita di credibilità, di lesione alla propria immagine, di discredito, non essendo stato dedotto, né dimostrato alcun elemento dal quale evincere la sussistenza di concreti pregiudizi subiti nel contesto personale, familiare e sociale di riferimento. Nulla inoltre è stato dimostrato in relazione al pregiudizio sofferto in termini di sofferenza soggettiva correlata alle accuse contenute nella missiva a firma dei convenuti, in termini tali da superare la soglia del mero disagio o fastidio e dunque integrante un pregiudizio giuridicamente rilevante, come tale risarcibile. Alla luce di quanto esposto deve quindi concludersi che l'attore non ha assolto all'onere, sul medesimo gravante, di dimostrare, anche in via presuntiva, i danni oggetto della pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio e conseguenti alla specifica condotta dei convenuti, asseritamente integrante il reato di diffamazione. Deve al riguardo evidenziarsi che, proprio in considerazione dei complessi rapporti condominiali, dei reiterati dissidi tra le parti, sfociati in plurimi procedimenti civili e penali reciprocamente instaurati dalle parti, come evincibile dagli atti e documenti di causa, l'attore avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dei pregiudizi conseguenti allo specifico evento dannoso per cui è causa, ossia alla specifica condotta diffamatoria dei convenuti e tanto anche al fine di dimostrare il nesso di causalità cd. giuridica, ossia la riconducibilità eziologica dei pregiudizi allo specifico fatto offensivo per cui è causa. Alla luce di quanto esposto, non potendo il giudice fondare il proprio convincimento sulla base di una valutazione meramente astratta del danno, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata, precisandosi al riguardo che la mancanza di riscontri oggettivi dei concreti pregiudizi subiti non consente neppure di pervenire alla liquidazione equitativa del danno, che postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza del pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non, come nella specie, dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. III, 12/04/2023, n.9744). La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento neppure in relazione al dedotto danno patrimoniale corrispondente alle spese legali sostenute per difendersi nel procedimento penale e negli altri procedimenti instaurati tra le parti. Occorre al riguardo evidenziare che l'attore ha quantificato il pregiudizio patrimoniale nella complessiva somma di euro 6.040,74 come da fatture emesse dai difensori che si sono avvicendati
4 nella propria difesa tecnica. Tuttavia, molte delle fatture prodotte riguardano procedimenti e giudizi diversi da quello che ha avuto ad oggetto il reato di diffamazione posto a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio. Le relative spese, pertanto, non risultano eziologicamente riconducibili allo specifico fatto illecito oggetto del presente giudizio. Quanto invece alla fattura n. 23 del 16/09/2012 messa dall'avv. Restuccia in relazione al procedimento penale n. 310/2011 RG, definito con la declaratoria di prescrizione del reato di diffamazione, difetta la prova del relativo pagamento e dunque della spesa sostenuta, con conseguente perdita patrimoniale risarcibile. Alla luce di quanto esposto la domanda deve essere rigettata. 5. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, con riduzione alla metà per tutte le fasi di giudizio, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva concretamente espletata. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori come per legge;
- nulla per le spese nei confronti della parte contumace. Lamezia Terme, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
5