Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 54/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Brindisi N. 1970 del 5.12.2023 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott. ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 54.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Caterina Parte_1
Legrottaglie, domiciliataria
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcella Mattia, domiciliataria
APPELLATO
All'udienza del 7.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.1.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' si era ottenuto il CP_1
riconoscimento del diritto azionato (pagamento ratei di indennità di accompagnamento
Ha lamentato l'erroneità della decisione per l'operata compensazione delle spese di giudizio nonostante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato, per l'omessa specificazione, da parte del giudice, dei gravi motivi alla base della compensazione e dunque per la violazione dei minimi tariffari in relazione al valore della controversia
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell' al CP_2
pagamento, con distrazione, di quanto dovuto per le tariffe professionali , nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che l' abbia provveduto al pagamento del credito in CP_1
data successiva (13.3.2023) al deposito del ricorso (16.2.2023)
Effettivamente nella decisione resa non può trovare spazio la compensazione delle spese di giudizio effettuata;
il giudice di fronte all'evidente soccombenza dell'istituto previdenziale non ha dato conto - se non con formula di stile e generica (“….sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà……”)
In applicazione del principio della soccombenza l' è dunque tenuto al rimborso CP_1
delle spese di giudizio del I grado nel rispetto della tariffa professionale
L'entità delle spese da liquidare va rapportata al valore di causa (€ 10.481)
La somma va quantificata in € 1865 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia e tenuto conto che nel giudizio in questione è mancata la fase istruttoria.
Le spese del presente grado sono a carico dell' soccombente e si liquidano tenuto CP_1
conto dei criteri di cui sopra (dunque con applicazione di un valore di € 933) in € 247, oltre accessori.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 29.1.24 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza del 5.12.2023 n. 1970 del Pt_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di giudizio di primo grado liquidate in € 1865, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Caterina Legrottaglie
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 7.5.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI