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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 819/2024 in persona del Giudice monocratico Alex RN pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. LA MARCA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
(C.F. ), con l'avv. VENT ULRIKE Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. – causa di merito
Conclusioni
Parte attrice: conrariis reiectis
4. Nel merito per i motivi in diritto esposti nell'atto di opposizione, integralmente riportato nella pagine che precedono, accertare e dichiarare irregolare ovvero nulla per violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nei motivi che pagine che precedono l'ordinanza del G.E. pubblicata il 16.11.2023, recante accoglimento condizionato della domanda di assegnazione del credito formalmente pignorato, sebbene esso sia un “non credito” ed un mero credito “sperato”
o “possibilità di sopravvenienza di un credito affidata all'alea processuale dell'esito un procedimento giudiziale (in specie del procedimento sub 2183/22 Rg Tribunale di Bolzano);
5. Con ristoro delle spese e compensi di difesa oltre rimborso spese generali, IVA e CAP sia in relazione al giudizio sommario cautelare, che a quello presente di merito, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
Parte convenuta:
, contrariis reiectis, CP_2 Controparte_3
1.) In der Hauptsache: Die Widerspruchsklage des ER vom 11.03.2024 und alle Pt_1 darin enthaltenen Anträge, in Bestätigung der Zuweisungsverfügung vom 16.11.2023 und der
pagina 1 di 7 diesbezüglichen Entscheidung des Exekutionsgerichts vom 11.01.2024, aus sämtlichen vorstehenden Gründen und/oder aus jedwedem Sach- und Rechtsgrund, abweisen, da unzulässig, verspätet und rechtlich und faktisch unbegründet.
3.) Auf jeden Fall: Mit Rückerstattung der Kosten, Spesen und Vergütungen auch dieses
Verfahrens, auch im Sinne von Art. 96 Abs. 3 ZPO.
Traduzione:
Voglia l'ill.mo Giudice unico presso il Tribunale di Bolzano, respinte le contrarie conclusioni,
˗ Nel merito: respingere l'opposizione proposta da in data 11.03.2024 e tutte Parte_1 le domande in essa contenute, confermando il provvedimento di assegnazione del 16.11.2023
e la relativa decisione del Giudice dell'esecuzione dell'11.01.2024, per tutte le ragioni sopra esposte e/o per qualsiasi altro motivo di fatto e di diritto, in quanto inammissibile, tardiva e giuridicamente e fattualmente infondata.
˗ In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese, competenze e onorari anche del presente procedimento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
L'abbondanza degli scritti delle parti suggerisce di limitare l'esposizione ai dati essenziali, rilevanti ai fini della decisione.
Con ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo mobiliare RG 500/2023 d.d.
16/01/23, il Giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente la Controparte_1 somma pignorata presso il terzo “a condizione della condanna del terzo Controparte_4 pignorato nel procedimento sub R.G. 2183/2022 al pagamento nei confronti del debitore esecutato ; il GE ha, altresì, liquidato le spese di lite, quantificate in € 1.900,00 Parte_1 per compenso di avvocato, oltre accessori, in favore del creditore procedente e a carico del debitore esecutato, sotto la medesima condizione.
1.1
Il debitore esecutato ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. in data Parte_1
06/12/23; con provvedimento d.d. 11/01/2024 il GE ha rigettato l'istanza di sospensione, proposta dall'opponente, assegnando termine perentorio di giorni 60 a partire dalla data di comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
In sostanza, l'opponente ha lamentato, non senza ripetizioni, che l'assegnazione è stata disposta pagina 2 di 7 in violazione degli artt. 474, 543 e 547 c.p.c., giacché la dichiarazione resa dal terzo pignorato in data 11.05.2023 aveva avuto contenuto essenzialmente negativo, avendo il terzo escluso l'esistenza di debiti attuali nei confronti dell'esecutato e prospettato soltanto l'eventualità che, a seguito dell'esito favorevole di un distinto giudizio ordinario (proc. n. 2183/2022 R.G. del
Tribunale di Bolzano), potesse sorgere in futuro un credito in favore di quest'ultimo. L'oggetto dell'assegnazione sarebbe dunque un credito meramente eventuale, ancora sub iudice nell'an e nel quantum, e, pertanto, non suscettibile di espropriazione.
L'opponente ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 553 c.p.c., osservando che la norma prevede l'assegnazione solo di crediti esigibili immediatamente o entro novanta giorni. L'esigibilità presupporrebbe, preliminarmente, che un credito del debitore pignorato sia venuto ad esistenza, cosa che non sarebbe tuttavia ancora avvenuta, né al momento della resa dichiarazione ex art. 547
c.p.c., né al momento dell'ordinanza di assegnazione 16.11.2023, posto che nel procedimento
2183/22 RG Tribunale di Bolzano non è ancora intervenuta la sentenza. Oggetto del pignoramento sarebbe, pertanto, la “mera possibilità di un credito sperato dal debitore e connotato da tipica alea processuale”. Il provvedimento di assegnazione sarebbe radicalmente nullo per contrasto con norme di ordine pubblico processuale, in quanto non conforme al paradigma tipico dell'ordinanza di assegnazione.
L'opponente lamenta, poi, la violazione dell'art. 134 c.p.c. per non aver il Giudice dell'esecuzione tenuto conto delle osservazioni ed eccezioni compiute dalla difesa dell'opponente nelle note del 14/07/23 e 13/11/23 relativamente all'inesistenza del credito.
Inoltre, il GE, in considerazione della controversia insorta, avrebbe violato l'art. 512 c.p.c. per non aver sentito le parti e per non aver compiuto i necessari accertamenti previsti dalla norma.
Infine, sussisterebbe violazione delle norme del procedimento telematico per essere la dichiarazione del terzo pignorato tramite pec stata prodotta come scansione e non in formato originale .eml o .msg..
1.2
La creditrice procedente opposta ha eccepito la tardività dell'introduzione del giudizio di merito,
l'inammissibilità della domanda per bis in idem, l'incompetenza del giudice adito e l'insussistenza del credito. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione.
2. Decisione
2.1
pagina 3 di 7 L'eccezione di tardività sollevata da parte opposta è infondata e defatigatoria.
L'ordinanza di assegnazione è stata comunicata il 16/11/25 e il ricorso in opposizione ex art. 617
è stato depositato il ventesimo giorno in data 06/12/25.
Come emerge dal fascicolo di esecuzione RG ES 500/2023, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, emesso in data 11/01/24, è stato comunicato, all'esito della traduzione, in data 31/01/24. Il termine di 60 giorni per l'introduzione del merito scadeva quindi il 11/03/25 e la stessa opposta dà atto nella comparsa di risposta di a pag. 13 che in tale data è stata proposta la domanda (“die Klage erhoben worden”).
2.2
Va dato atto che tra le parti pendeva altra causa di opposizione (RG 3102/23), relativa sia agli atti esecutivi che all'esecuzione, appena decisa dallo scrivente giudicante con sentenza n. 869/2025.
Oggetto di tale opposizione era, tra l'altro, la pignorabilità del credito “eventuale” del debitore nei confronti del terzo . Nella causa RG 3102/23 è stato Parte_1 Controparte_4 prodotto, come anche nella presente, la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 114/2024, ormai definitiva, con cui è stata rigettata la domanda di accertamento del credito dell'odierno debitore e opponente nei confronti del terzo, e la relativa domanda di condanna di Parte_1 quest'ultimo. In altre parole, il credito pignorato è stato accertato come inesistente. Di conseguenza, nella causa di opposizione RG 3102/23 (sentenza n. 869/2028) è stata dichiarata
“cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto di pignoramento presso il terzo
per inesistenza di tale credito”. Controparte_4
Il Giudice osserva che la riproposizione del motivo di opposizione relativo alla pignorabilità del credito futuro ed eventuale in questa sede è inammissibile, poiché già oggetto di precedente opposizione.
2.3
Rimangono da esaminare i motivi attinenti all'ordinanza di assegnazione stessa.
L'accertamento dell'inesistenza del credito, oggetto dell'assegnazione condizionata, comporta la cessazione della materia del contendere dell'intero processo esecutivo presso terzi e quindi anche della presente opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordinanza di assegnazione. Infatti, non vi è più alcun interesse apprezzabile delle parti in ordine ad una statuizione se l'assegnazione, ormai priva di oggetto, era legittima o meno.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione agli pagina 4 di 7 atti esecutivi.
3. Spese
Per quanto riguarda la statuizione sulle spese va dato atto che in ordine al reiterato aspetto della pignorabilità del credito (2.1) la domanda è inammissibile e pertanto sussiste soccombenza reale dell'opponente.
In relazione all'ordinanza di assegnazione, la soccombenza virtuale va ravvisata in capo all'opponente, poiché:
˗ la pignorabilità del credito futuro ed eventuale è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. 31844/2022: L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. Cass 14419/2023: In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura); nel caso di specie la riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente era dato dalla causa conclusasi con la sentenza n. del Tribunale di Bolzano n. 114/2024;
˗ se, come affermato dalle sentenze citate, “l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura”, allora l'espropriazione non si ferma alla pignorabilità del credito ma consiste anche nell'assegnazione del credito, perché altrimenti non ci sarebbe espropriazione;
la norma di cui all'art. 553 c.p.c. non esige in generale che il credito assegnando sia esigibile al più tardi entro 90 giorni, ma pone solo delle regole in caso di creditori concorrenti;
l'assegnazione pagina 5 di 7 condizionata del credito è quindi lo strumento corretto, utilizzato comunemente nella giurisprudenza di merito;
˗ l'ordinanza di assegnazione non difettava di motivazione in quanto non vi è onere del giudice di prendere posizione su tutte le argomentazioni delle parti, soprattutto quando non sono pertinenti o in contrasto con la decisione, adottata conformemente al diritto;
nell'ordinanza è stata menzionata la dichiarazione del terzo pignorato che correttamente è stata valutata come dichiarazione di un eventuale obbligo futuro;
in ogni caso, le argomentazioni spese dall'opponente negli atti del processo esecutivo e reiterate anche in questa sede, non erano idonee a condurre ad una decisione diversa da quella adottata;
˗ nemmeno l'invocato art. 512 c.p.c. costituiva motivo per non pronunciare l'ordinanza di assegnazione, poiché la controversia circa la sussistenza del credito pignorato, dichiarato espressamente come futuro ed eventuale, era già oggetto della causa poi decisa dalla sentenza n. 114/2024; pertanto, il GE non avrebbe avuto titolo per compiere un proprio accertamento sul punto ai sensi della citata norma;
˗ la dichiarazione del terzo tramite pec scansionata in forma .pdf è stata prodotta dal creditore procedente con l'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi in data 25/05/23; nell'opposizione d.d. 13/06/23 il debitore non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla forma di tale produzione ed ha, anzi, richiamato il contenuto della pec, valorizzandolo per la propria argomentazione;
l'obbligo di produrre la pec nella busta telematica in forma .eml o
.msg vige per gli avvocati in relazione alle notifiche da loro effettuate e non anche per la dichiarazione del terzo tramite pec, la cui genuinità non viene contestata;
nel caso di specie la successiva contestazione era meramente strumentale.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 5.200,00-26.000,00 (valore del credito condizionato assegnato), parametri minimi per tutte le fasi in considerazione della ridotta complessità giuridica e fattuale, dell'infondatezza dell'eccezione di tardività e dell'aggravamento del processo da parte della convenuta con una serie di allegazioni e documenti attinenti a rapporti tra le parti del tutto irrilevanti in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita,
1. dichiara inammissibile l'opposizione in relazione alla pignorabilità del credito,
2. dichiara cessata la materia del contendere per il resto,
3. condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta opposta a titolo di spese di lite, € 2540,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
01/10/2025
Il Giudice
Alex RN firma digitale pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 819/2024 in persona del Giudice monocratico Alex RN pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. LA MARCA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
(C.F. ), con l'avv. VENT ULRIKE Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c. – causa di merito
Conclusioni
Parte attrice: conrariis reiectis
4. Nel merito per i motivi in diritto esposti nell'atto di opposizione, integralmente riportato nella pagine che precedono, accertare e dichiarare irregolare ovvero nulla per violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate nei motivi che pagine che precedono l'ordinanza del G.E. pubblicata il 16.11.2023, recante accoglimento condizionato della domanda di assegnazione del credito formalmente pignorato, sebbene esso sia un “non credito” ed un mero credito “sperato”
o “possibilità di sopravvenienza di un credito affidata all'alea processuale dell'esito un procedimento giudiziale (in specie del procedimento sub 2183/22 Rg Tribunale di Bolzano);
5. Con ristoro delle spese e compensi di difesa oltre rimborso spese generali, IVA e CAP sia in relazione al giudizio sommario cautelare, che a quello presente di merito, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
Parte convenuta:
, contrariis reiectis, CP_2 Controparte_3
1.) In der Hauptsache: Die Widerspruchsklage des ER vom 11.03.2024 und alle Pt_1 darin enthaltenen Anträge, in Bestätigung der Zuweisungsverfügung vom 16.11.2023 und der
pagina 1 di 7 diesbezüglichen Entscheidung des Exekutionsgerichts vom 11.01.2024, aus sämtlichen vorstehenden Gründen und/oder aus jedwedem Sach- und Rechtsgrund, abweisen, da unzulässig, verspätet und rechtlich und faktisch unbegründet.
3.) Auf jeden Fall: Mit Rückerstattung der Kosten, Spesen und Vergütungen auch dieses
Verfahrens, auch im Sinne von Art. 96 Abs. 3 ZPO.
Traduzione:
Voglia l'ill.mo Giudice unico presso il Tribunale di Bolzano, respinte le contrarie conclusioni,
˗ Nel merito: respingere l'opposizione proposta da in data 11.03.2024 e tutte Parte_1 le domande in essa contenute, confermando il provvedimento di assegnazione del 16.11.2023
e la relativa decisione del Giudice dell'esecuzione dell'11.01.2024, per tutte le ragioni sopra esposte e/o per qualsiasi altro motivo di fatto e di diritto, in quanto inammissibile, tardiva e giuridicamente e fattualmente infondata.
˗ In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese, competenze e onorari anche del presente procedimento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
L'abbondanza degli scritti delle parti suggerisce di limitare l'esposizione ai dati essenziali, rilevanti ai fini della decisione.
Con ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo mobiliare RG 500/2023 d.d.
16/01/23, il Giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente la Controparte_1 somma pignorata presso il terzo “a condizione della condanna del terzo Controparte_4 pignorato nel procedimento sub R.G. 2183/2022 al pagamento nei confronti del debitore esecutato ; il GE ha, altresì, liquidato le spese di lite, quantificate in € 1.900,00 Parte_1 per compenso di avvocato, oltre accessori, in favore del creditore procedente e a carico del debitore esecutato, sotto la medesima condizione.
1.1
Il debitore esecutato ha proposto ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. in data Parte_1
06/12/23; con provvedimento d.d. 11/01/2024 il GE ha rigettato l'istanza di sospensione, proposta dall'opponente, assegnando termine perentorio di giorni 60 a partire dalla data di comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
In sostanza, l'opponente ha lamentato, non senza ripetizioni, che l'assegnazione è stata disposta pagina 2 di 7 in violazione degli artt. 474, 543 e 547 c.p.c., giacché la dichiarazione resa dal terzo pignorato in data 11.05.2023 aveva avuto contenuto essenzialmente negativo, avendo il terzo escluso l'esistenza di debiti attuali nei confronti dell'esecutato e prospettato soltanto l'eventualità che, a seguito dell'esito favorevole di un distinto giudizio ordinario (proc. n. 2183/2022 R.G. del
Tribunale di Bolzano), potesse sorgere in futuro un credito in favore di quest'ultimo. L'oggetto dell'assegnazione sarebbe dunque un credito meramente eventuale, ancora sub iudice nell'an e nel quantum, e, pertanto, non suscettibile di espropriazione.
L'opponente ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 553 c.p.c., osservando che la norma prevede l'assegnazione solo di crediti esigibili immediatamente o entro novanta giorni. L'esigibilità presupporrebbe, preliminarmente, che un credito del debitore pignorato sia venuto ad esistenza, cosa che non sarebbe tuttavia ancora avvenuta, né al momento della resa dichiarazione ex art. 547
c.p.c., né al momento dell'ordinanza di assegnazione 16.11.2023, posto che nel procedimento
2183/22 RG Tribunale di Bolzano non è ancora intervenuta la sentenza. Oggetto del pignoramento sarebbe, pertanto, la “mera possibilità di un credito sperato dal debitore e connotato da tipica alea processuale”. Il provvedimento di assegnazione sarebbe radicalmente nullo per contrasto con norme di ordine pubblico processuale, in quanto non conforme al paradigma tipico dell'ordinanza di assegnazione.
L'opponente lamenta, poi, la violazione dell'art. 134 c.p.c. per non aver il Giudice dell'esecuzione tenuto conto delle osservazioni ed eccezioni compiute dalla difesa dell'opponente nelle note del 14/07/23 e 13/11/23 relativamente all'inesistenza del credito.
Inoltre, il GE, in considerazione della controversia insorta, avrebbe violato l'art. 512 c.p.c. per non aver sentito le parti e per non aver compiuto i necessari accertamenti previsti dalla norma.
Infine, sussisterebbe violazione delle norme del procedimento telematico per essere la dichiarazione del terzo pignorato tramite pec stata prodotta come scansione e non in formato originale .eml o .msg..
1.2
La creditrice procedente opposta ha eccepito la tardività dell'introduzione del giudizio di merito,
l'inammissibilità della domanda per bis in idem, l'incompetenza del giudice adito e l'insussistenza del credito. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione.
2. Decisione
2.1
pagina 3 di 7 L'eccezione di tardività sollevata da parte opposta è infondata e defatigatoria.
L'ordinanza di assegnazione è stata comunicata il 16/11/25 e il ricorso in opposizione ex art. 617
è stato depositato il ventesimo giorno in data 06/12/25.
Come emerge dal fascicolo di esecuzione RG ES 500/2023, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione, emesso in data 11/01/24, è stato comunicato, all'esito della traduzione, in data 31/01/24. Il termine di 60 giorni per l'introduzione del merito scadeva quindi il 11/03/25 e la stessa opposta dà atto nella comparsa di risposta di a pag. 13 che in tale data è stata proposta la domanda (“die Klage erhoben worden”).
2.2
Va dato atto che tra le parti pendeva altra causa di opposizione (RG 3102/23), relativa sia agli atti esecutivi che all'esecuzione, appena decisa dallo scrivente giudicante con sentenza n. 869/2025.
Oggetto di tale opposizione era, tra l'altro, la pignorabilità del credito “eventuale” del debitore nei confronti del terzo . Nella causa RG 3102/23 è stato Parte_1 Controparte_4 prodotto, come anche nella presente, la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 114/2024, ormai definitiva, con cui è stata rigettata la domanda di accertamento del credito dell'odierno debitore e opponente nei confronti del terzo, e la relativa domanda di condanna di Parte_1 quest'ultimo. In altre parole, il credito pignorato è stato accertato come inesistente. Di conseguenza, nella causa di opposizione RG 3102/23 (sentenza n. 869/2028) è stata dichiarata
“cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto di pignoramento presso il terzo
per inesistenza di tale credito”. Controparte_4
Il Giudice osserva che la riproposizione del motivo di opposizione relativo alla pignorabilità del credito futuro ed eventuale in questa sede è inammissibile, poiché già oggetto di precedente opposizione.
2.3
Rimangono da esaminare i motivi attinenti all'ordinanza di assegnazione stessa.
L'accertamento dell'inesistenza del credito, oggetto dell'assegnazione condizionata, comporta la cessazione della materia del contendere dell'intero processo esecutivo presso terzi e quindi anche della presente opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordinanza di assegnazione. Infatti, non vi è più alcun interesse apprezzabile delle parti in ordine ad una statuizione se l'assegnazione, ormai priva di oggetto, era legittima o meno.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione agli pagina 4 di 7 atti esecutivi.
3. Spese
Per quanto riguarda la statuizione sulle spese va dato atto che in ordine al reiterato aspetto della pignorabilità del credito (2.1) la domanda è inammissibile e pertanto sussiste soccombenza reale dell'opponente.
In relazione all'ordinanza di assegnazione, la soccombenza virtuale va ravvisata in capo all'opponente, poiché:
˗ la pignorabilità del credito futuro ed eventuale è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. 31844/2022: L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente;
pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. Cass 14419/2023: In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura); nel caso di specie la riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente era dato dalla causa conclusasi con la sentenza n. del Tribunale di Bolzano n. 114/2024;
˗ se, come affermato dalle sentenze citate, “l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura”, allora l'espropriazione non si ferma alla pignorabilità del credito ma consiste anche nell'assegnazione del credito, perché altrimenti non ci sarebbe espropriazione;
la norma di cui all'art. 553 c.p.c. non esige in generale che il credito assegnando sia esigibile al più tardi entro 90 giorni, ma pone solo delle regole in caso di creditori concorrenti;
l'assegnazione pagina 5 di 7 condizionata del credito è quindi lo strumento corretto, utilizzato comunemente nella giurisprudenza di merito;
˗ l'ordinanza di assegnazione non difettava di motivazione in quanto non vi è onere del giudice di prendere posizione su tutte le argomentazioni delle parti, soprattutto quando non sono pertinenti o in contrasto con la decisione, adottata conformemente al diritto;
nell'ordinanza è stata menzionata la dichiarazione del terzo pignorato che correttamente è stata valutata come dichiarazione di un eventuale obbligo futuro;
in ogni caso, le argomentazioni spese dall'opponente negli atti del processo esecutivo e reiterate anche in questa sede, non erano idonee a condurre ad una decisione diversa da quella adottata;
˗ nemmeno l'invocato art. 512 c.p.c. costituiva motivo per non pronunciare l'ordinanza di assegnazione, poiché la controversia circa la sussistenza del credito pignorato, dichiarato espressamente come futuro ed eventuale, era già oggetto della causa poi decisa dalla sentenza n. 114/2024; pertanto, il GE non avrebbe avuto titolo per compiere un proprio accertamento sul punto ai sensi della citata norma;
˗ la dichiarazione del terzo tramite pec scansionata in forma .pdf è stata prodotta dal creditore procedente con l'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi in data 25/05/23; nell'opposizione d.d. 13/06/23 il debitore non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla forma di tale produzione ed ha, anzi, richiamato il contenuto della pec, valorizzandolo per la propria argomentazione;
l'obbligo di produrre la pec nella busta telematica in forma .eml o
.msg vige per gli avvocati in relazione alle notifiche da loro effettuate e non anche per la dichiarazione del terzo tramite pec, la cui genuinità non viene contestata;
nel caso di specie la successiva contestazione era meramente strumentale.
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 5.200,00-26.000,00 (valore del credito condizionato assegnato), parametri minimi per tutte le fasi in considerazione della ridotta complessità giuridica e fattuale, dell'infondatezza dell'eccezione di tardività e dell'aggravamento del processo da parte della convenuta con una serie di allegazioni e documenti attinenti a rapporti tra le parti del tutto irrilevanti in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 6 di 7 assorbita,
1. dichiara inammissibile l'opposizione in relazione alla pignorabilità del credito,
2. dichiara cessata la materia del contendere per il resto,
3. condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta opposta a titolo di spese di lite, € 2540,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
01/10/2025
Il Giudice
Alex RN firma digitale pagina 7 di 7