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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2619/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.02.2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Fondi (LT), Viale Parte_1 P.IVA_1
Piemonte Mof Pad C24, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e assistita dall'Avv. Maria Martellucci
APPELLANTE
E
nonché del socio Controparte_1 accomandatario (n. 98/2016 Tribunale di Latina), in persona CP_1 del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ciro Esposito
APPELLATO
CONCLUSIONI
Vedi i rispettivi atti introduttivi delle parti.
r.g. n. 2619/2022 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La che aveva proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 610/2022 con la quale era stata accolta la domanda di revoca ex art. 67 comma 1° l. fall. avanzata dal Controparte_1
e del socio accomandatario ha dichiarato
[...] CP_1
di rinunciare all'appello, essendo intervenuto un accordo transattivo.
Il FA appellato ha a sua volta dichiarato di accettare detta rinuncia.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, anche a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., tenendo conto tuttavia che è intervenuto tra le parti un accordo di integrale compensazione delle spese di lite in deroga all'indicata previsione (sub specie di rinuncia alla solidarietà professionale manifestata dai legali delle parti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
05.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2619/2022 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.02.2025 e vertente
T R A
C.F. ), con sede in Fondi (LT), Viale Parte_1 P.IVA_1
Piemonte Mof Pad C24, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e assistita dall'Avv. Maria Martellucci
APPELLANTE
E
nonché del socio Controparte_1 accomandatario (n. 98/2016 Tribunale di Latina), in persona CP_1 del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ciro Esposito
APPELLATO
CONCLUSIONI
Vedi i rispettivi atti introduttivi delle parti.
r.g. n. 2619/2022 1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La che aveva proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 610/2022 con la quale era stata accolta la domanda di revoca ex art. 67 comma 1° l. fall. avanzata dal Controparte_1
e del socio accomandatario ha dichiarato
[...] CP_1
di rinunciare all'appello, essendo intervenuto un accordo transattivo.
Il FA appellato ha a sua volta dichiarato di accettare detta rinuncia.
La rinuncia all'appello, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determina la rinuncia all'azione, e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, anche a prescindere dall'accettazione delle altre parti. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all'impugnazione “è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così, Cass. n. 20191/2011; cfr. anche Cass. n. 5250/2018,
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
Alla luce della giurisprudenza ora citata deve comunque trovare applicazione la regola dell'art. 306 comma quarto c.p.c., tenendo conto tuttavia che è intervenuto tra le parti un accordo di integrale compensazione delle spese di lite in deroga all'indicata previsione (sub specie di rinuncia alla solidarietà professionale manifestata dai legali delle parti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
05.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2619/2022 2