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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1319 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via F. Colelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 212, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta delibera della Giunta Comunale n. 8/2019;
CONVENUTO NONCHE'
CONTRO
DIRIGENTE DELL' , in Lamezia Controparte_2
Terme (CZ), via A. Perugini;
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 25.7.2018 adiva il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: 1) in via preliminare, accertare, riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la diretta competenza del Comune di Lamezia Terme a porre in essere ogni azione necessaria a preservare i beni pubblici e l'abitazione privata del sig. da ulteriori allagamenti e danni;
2) per l'effetto Parte_1 ordinare al in persona del l.r.p.t., ogni atto e ogni azione tecnica necessaria al Controparte_1 fine di preservare i predetti beni secondo le indicazioni fornite dal CTU nel procedimento n. 2162/2013 R.G.; 3) accertare, riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità del
[...]
in persona del l.r.p.t., per non avere il sig. potuto, sino ad oggi, abitare Controparte_1 Pt_1 nell'immobile di sua proprietà, ormai completamente inagibile ed inutilizzabile, in conseguenza dei mancati interventi tecnici da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni pari al valore commerciale del bene in euro 50.000,00 o nella misura maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On.le
1 Tribunale adito nella misura maggiore per il mancato utilizzo del bene in questione;
4) accertare, riconoscere e dichiarare i danni morali subiti dal sig. quale diretta conseguenza del Parte_1 mancato utilizzo e godimento della propria abitazione e della circostanza che lo stesso è costretto, ancora oggi, ad abitare con i propri genitori, pur fidanzato, a causa della mancata attività di manutenzione e vigilanza da parte del che, benchè reso edotto sui anche futuri danni Controparte_1 all'immobile in conseguenza di un immediato intervento riparatore, è rimasto inerte fino ad oggi;
5) per l'effetto, condannare il ed il Dirigente competente al risarcimento dei danni Controparte_1 morali in favore del sig. da liquidarsi in via equitativa;
6) accertare, riconoscere e Parte_1 dichiarare, per come esposto in narrativa, le spese sostenute per ottenere il provvedimento ex art. 696 c.p.c. dal sig. , pari alle spese per la CTU, le spese legali e l'onorario anticipato Parte_1 all'avvocato; 7) per l'effetto condannare il in persona del l.r.p.t., nonché il Controparte_1
Dirigente dell'Ufficio Tecnico del in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 del sig. delle spese di cui sopra;
8) condannare il in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t., nonché il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. A supporto della domanda la difesa del ricorrente esponeva: che era proprietario di un Parte_1 immobile in corso di costruzione e di un terreno siti nel Comune di in contrada “Adduri”, CP_1 frazione di Zangarona;
che, nel mese di gennaio del 2012, in conseguenza di abbondanti piogge, gli immobili del ricorrente avevano subito ingenti danni a causa di una inadeguata regimentazione delle acque meteoriche, che non erano contenute da sistemi di canalizzazione;
che tale situazione era stata più volte denunciata dal ricorrente al Comune di Lamezia Terme;
che, nonostante le ripetute diffide del la P.A. proprietaria della strada pubblica non era intervenuta;
che il aveva introdotto un Pt_1 Pt_1 giudizio di ATP dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme al fine di accertare le cause dei danni lamentati e i rimedi necessari per il ripristino dei luoghi;
che il CTU aveva riscontrato l'esistenza delle criticità lamentate dal ricorrente individuando nel l'ente competenze alla Controparte_1 manutenzione della strada e descrivendo analiticamente gli interventi necessari per ovviare alle problematiche riscontrate;
che il Comune di malgrado l'accertamento specialistico, non CP_1 aveva eseguito i lavori indicati dal CTU;
che il ricorrente aveva subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali per non avere potuto utilizzare gli immobili di sua proprietà. Sulla scorta di tali deduzioni la parte ricorrente concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per la scelta del rito di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava, in particolare, l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla P.A. per gli inconvenienti lamentati dal ricorrente, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali. 1.2. Nonostante la ritualità della notificazione non si costituiva in giudizio il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del che rimaneva contumace. Controparte_1
1.3. Con provvedimento del 21.3.2019 il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissava l'udienza ex art 183 c.p.c. di comparizione delle parti e di trattazione della lite. 1.4. La controversia era istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti dal momento che la prova testimoniale richiesta da parte convenuta e ammessa dal Tribunale non veniva mai espletata per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti.
2 1.5. La causa, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il Tribunale ritiene che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. sia cessata la materia del contendere, mentre la ulteriore richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 c.c. è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni dappresso illustrate. 2.1. In termini qualificatori della domanda, l'azione proposta deve essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c. Orbene, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono essenzialmente tre presupposti consistenti nelle seguenti circostanze: che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il
“custode” della cosa;
che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato;
che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa”. In particolare, per quello che interessa la risoluzione della presente controversia, sussiste questo ultimo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa. La giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito ha definitivamente chiarito che, ai fini dell'applicabilità della norma in argomento, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene ovvero per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12419 secondo la quale “in tema di danno cagionato da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a provare il cosiddetto nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno;
nesso che sussiste quando il pregiudizio è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o quando in essa è insorto un agente dannoso, anche se proveniente dall'esterno”; cfr. anche Tribunale Milano, sez. X, 27 settembre 2007, n. 10483; Tribunale Roma, sez. XII, 08 dicembre 2004). Tanto detto, deve pure evidenziarsi che, allo stato della giurisprudenza, non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e pure con riguardo ai beni destinati all'uso della collettività, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come ad esempio una strada pubblica (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529). La corte di nomofilachia (v. in particolare Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811), difatti, ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente
3 un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. Dunque, in estrema sintesi, l'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità aggravata, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, sussiste una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che in tale ipotesi per il danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno, prova che deve, però, essere rigorosa, rimanendo egli esonerato dalla sola dimostrazione della colpa del custode, fatta salva, la prova per il custode del caso fortuito, cui è parificato, come già detto, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. Quindi, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito. 2.2. Ciò detto, nel caso di specie, è stato accertato attraverso la CTU che la proprietà del bene da cui è derivato il danno sia in capo al Controparte_1
Pertanto, il convenuto, quale ente proprietario della strada pubblica via Adduri, deve essere CP_1 considerato certamente tenuto ex art. 2051 c.c., a far sì che da tale bene non derivi nei confronti dei terzi qualsivoglia situazione di danno o di pericolo. Per tali ragioni deve riconoscersi, nel caso specifico, in capo al la qualità di Controparte_1 custode della res. A lume di ciò, quindi, può considerarsi che l'azione è stata correttamente spiegata nei confronti del soggetto legittimato passivamente, risultando realizzato quindi uno dei presupposti posti a fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ovverosia che la domanda risarcitoria sia rivolta direttamente nei riguardi di chi esercita poteri di custodia sulla res. 2.3. Inoltre, nella fattispecie in oggetto, è stata data anche la prova dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno lamentato. Sotto tale profilo, assumono valore dirimente le risultanze dell'ATP svoltosi ante causam: le conclusioni della perizia redatta dall'ing. sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di Persona_1 carattere tecnico e sono state compiute a seguito di accertamenti accurati e specifici meritando di essere condivise in ogni loro parte. L'ausiliario del Giudice infatti ha descritto le cause degli inconvenienti lamentati dall'attore nel modo seguente: “Appare del tutto chiaro come a seguito di abbondanti e violente precipitazioni meteoriche si producono ingenti deflussi di acque superficiali e visto l'ubicazione dei luoghi (periferia montana) ove vi sono insediamenti anche di tipo rurale ed agricolo, si origina un notevole fenomeno di “trasporto solido” ovvero terra, ciottoli, erba, rami eccetera, provenienti dagli accessi non pavimentati dei terreni di monte. Questo trasporto di materiale solido può contribuire ad occludere, anche parzialmente, il cunicolo di deflusso raffigurato nella foto n. 8 che già di per sé appare del tutto sottodimensionato rispetto ai fenomeni naturali evidenziati;
in tal modo il pozzetto di raccolta delle acque indicato in fig. 9 cessa o riduce il suo funzionamento. Almeno uno dei due accessi raffigurati nelle foto nn. 17 e 18, quello privo della grata di raccolta delle acque, contribuisce in maniera sostanziale ad apportare notevoli flussi di acqua che giungono dalla zona di monte. Ma ciò che appare del tutto sottodimensionato e scarsamente efficace, soprattutto visionando le foto n. 3 e 4, è la caditoia stradale riportata nella foto precedente n. 19; risulta evidente che un corretto dimensionamento della tubazione sotterranea consentirebbe una maggiore portata di deflusso delle acque eliminando o diminuendo, sensibilmente, il fenomeno di ristagnazione sul Per tracciato stradale in questione….” (cfr. pag. 17 CTU ing. fascicolo ATP n. 2163/2012 R.G.).
4 In sintesi, il CTU ha asseverato che “la causa dei fenomeni di allagamento della sede stradale e dei danni conseguenti sono da attribuire al fenomeno del trasporto solido di materiali da parte dell'acqua durante i forti fenomeni piovosi che ostruiscono o, quanto meno, limitano la capacità di deflusso sia nelle cunette che nel cunicolo di deflusso interrato rappresentato nella foto n.
8. Altra causa e direi la principale è il sottodimensionamento della caditoia stradale e della relativa tubazione sotterranea rappresentata nella fotografia n. 19, che non permette un adeguato deflusso delle acque originando così la situazione Per rappresentata nelle fotografie n. 3 e 4” (cfr. pagg. 19 e 20 CTU ing. fascicolo ATP n. 2163/2012 R.G.). Il fiduciario del Tribunale ha anche precisato relativamente alla situazione di pericolo creatasi e agli interventi necessari per rimuoverla che “…Le foto n. 13 e 14 ben evidenziano lo stato precario in cui versa il tratto della scarpata ove è avvenuto lo smottamento;
ulteriori importanti eventi piovosi possono, con ragionevole probabilità, erodere ancor di più i terreni provocando maggiori dissesti e crolli della scarpata, almeno di terreno sciolto presente al di sopra degli ammassi rocciosi di base affiornati, con evidenti notevoli rischi per la viabilità pubblica soprastante e per gli eventuali danni al fabbricato che il terreno in frana potrebbe creare…lo stato attuale di continui rischi di allagamento deve cessare al più presto, altrimenti non si può escludere che nel tempo i danni invocati dal ricorrenti possano concretamente verificarsi…per quanto riguarda gli interventi riparatori e risolutori del fenomeno, si deve prevedere, certamente, un intervento di modifica alla predetta caditoia stradale aumentandone la capacità di deflusso. Si dovrà, poi, intervenire per stabilizzare l'intera scarpata lungo il confine tra la strada pubblica e la proprietà del ricorrente, mediante la realizzazione di un opportuno muro di sostegno o altra struttura idonea, ad esempio gabbioni metallici;
la scelta della tipologia dell'intervento può essere effettuata, soltanto, dopo un idoneo studio geomorfologico e geotecnico dei luoghi ed un'analisi costi- benefici delle eventuali diverse soluzioni possibili. L'opera di sostegno assicurerà stabilità al tracciato stradale e con un idoneo parapetto si potrà contenere ed arginare il livello delle acque durante i forti eventi piovosi, impedendo così alle acque di riversarsi nel terreno del ricorrente e raggiungere la quota d'imposta del fabbricato. Un intervento, infine, da attuare da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria della strada e che dovrebbe di norma essere sempre diligentemente eseguito è quello della corretta attività di continua manutenzione e vigilanza delle strade: eliminando periodicamente i materiali trasportati dalle acque meteoriche si eviterebbe il fenomeno dell'accumulo nel tempo e non si arriverebbe alla inevitabile messa “fuori servizio” delle strutture di deflusso stradali;
parimenti dovrebbe essere garantita, sempre da parte dell'Amministrazione Pubblica, una continua attività di vigilanza sulla effettiva realizzazione di idonee opere di raccolta e convogliamento delle acque provenienti dai propri terreni ad opera dei proprietari che aprono accessi sulla via pubblica”. 2.4. Dunque, dalla perizia dell'ATP, emerge che la strada da cui sono derivate le criticità lamentate dall'attore è di proprietà del e che i fenomeni di allagamento sono stati Controparte_1 cagionati dalle limitate capacità di deflusso delle acque meteoriche nelle cunette e nel cunicolo di deflusso interrato, oltre che dal sottodimensionamento della caditoia stradale e della relativa tubazione sotterranea. Di conseguenza può ritenersi puntualmente assolto dal ricorrente l'onere della prova su di esso incombente ex art. 2051 c.c. con riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di una relazione di causalità tra la cosa di proprietà del e gli inconvenienti lamentati. Controparte_1
2.5. A questo punto, la parte convenuta, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe
5 dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20359). Ciò, però, non è avvenuto, non essendo stato dimostrato né il fatto del terzo né del danneggiato, laddove invece il riferimento al carattere assolutamente eccezionale delle precipitazioni che avrebbero generato le criticità lamentate dall'attore è rimasto indimostrato. Secondo la Cassazione, infatti, “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane" (Cass. civ., Sez. III, ord., 11.02.2022, n. 4588). Nessuna prova oggettiva in ordine al carattere eccezionale ed imprevedibile nel senso appena illustrato è stata offerta dal visto che l'ente convenuto non ha prodotto i dati Controparte_1 pluviometrici di lungo periodo relativi al territorio lametino e, in particolar modo, alla frazione Zangarona, ove cioè sono ubicati la strada Adduri e gli immobili di proprietà dell'attore. 2.6. Il CTU dell'ATP, inoltre, ha individuato gli interventi necessari al fine di eliminare le problematiche accertate. La realizzazione di tali interventi doveva costituire l'oggetto della domanda principale di risarcimento in forma specifica avanzata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 2058 c.c., infatti, il risarcimento in forma specifica è una forma di risarcimento del danno alternativa al risarcimento per equivalente e consiste nell'obbligazione del responsabile del danno di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata, consentendo così al danneggiato di attuare l'interesse vantato senza accontentarsi dell'equivalente pecuniario. Il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica, ove sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente con corresponsione di una somma di denaro, se la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Nel caso di specie, relativamente a tale domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. è superflua ogni statuizione del Tribunale potendosi ritenere cessata la materia del contendere dal momento che nel corso del giudizio il ha effettuato dei lavori di “sistemazione del sito Controparte_1 con canali di scolo, grate e guard-rail oltre al livellamento del terreno, in base alle indicazioni del CTU nell'accertamento tecnico preventivo”. Siffatti lavori - la cui effettiva realizzazione è pacifica - hanno eliminato le cause degli allagamenti e degli smottamenti considerato che, al riguardo, nessuna diversa allegazione è provenuta dall'attore, il quale si è limitato a contestare, ma soltanto in modo generico, la esaustività dei suindicati interventi del
[...] non documentando, però, la persistenza e prosecuzione degli allagamenti dopo la loro CP_1 esecuzione. Infatti, nelle note sostitutive di udienza del 4.5.2024 la difesa della parte attrice ha sostenuto che “il ha, in qualche modo, posto in essere degli interventi sulla strada, pur non ripristinando CP_1 completamente lo stato dei luoghi”, senza alcuna ulteriore puntualizzazione circa gli interventi concretamente realizzati dall'ente locale e circa le ragioni per le quali lo stato dei luoghi non poteva essere considerato completamente ripristinato.
6 D'altronde, malgrado l'Ente convenuto abbia domandato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere la parte attrice non si è mai opposta formalmente all'accoglimento di tale richiesta, finanche mancando di depositare le proprie note di trattazione scritta all'udienza del 18.6.2025, in cui la causa è stata introitata in decisione. Peraltro, l'eventuale rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento peritale delle opere eseguite dal di Lamezia Terme e circa la loro completa esaustività appare, allo stato attuale, diseconomica CP_1
e defatigante dal punto di vista processuale proprio in considerazione della mancanza di una puntuale contestazione, da parte dell'attore, della sufficienza delle opere realizzate dalla P.A. al fine di eliminare le problematiche da esso denunciate. 3. Accertata la cessazione della materia del contendere o comunque la superfluità per carenza di interesse di una statuizione giudiziale sulla domanda di esecuzione delle opere necessarie per il superamento degli inconvenienti lamentati dal ricorrente e riconosciuti come esistenti dal CTU resta da esaminare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ulteriori proposta dal Pt_1
Tale domanda è infondata e non può trovare accoglimento. Infatti, ogni obbligo di risarcimento del danno, presuppone la specifica prova di una effettiva lesione del patrimonio del danneggiato (Cass., sentenza n. 22352/2014; Cass., sentenza n. 18499/2012; Cass., sentenza n. 12962/2011). Tale prova non è stata offerta dall'attore. Invero con riferimento al presunto danno per inutilizzabilità dei beni immobili di proprietà dell'attore il Per CTU ing. ha osservato l'inesistenza di pregiudizi alle strutture di fondazione del fabbricato nonché lo stato di costruzione non ancora completata di tale fabbricato (circostanza pacifica e comunque chiaramente visibile anche dalle riproduzioni fotografiche agli atti di causa); di conseguenza gli immobili dell'attore non erano inutilizzabili per i danni subiti a causa degli allagamenti cagionati da colpa della P.A., ma il loro mancato uso è dipeso piuttosto dal mancato completamento dell'opera che ha rappresentato, piuttosto, una decisione del Pt_1
3.1. Quanto, invece, al danno all'intero cordolo con soprastante recinzione metallica interessato dallo smottamento, il perito d'ufficio ha riscontrato il suo danneggiamento effettivo;
purtuttavia, ugualmente nessun risarcimento può essere riconosciuto al ricorrente dal momento che il non ha provato il Pt_1 quantum di tale danno. Il danneggiato, infatti, ha l'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno di cui possa disporre (Cass. 17/10/2016, n. 20889; Cass. 8/01/2016, n. 127). Tale prova non è stata fornita dal Pt_1
Infatti, la CTP depositata dalla parte attrice agli atti di causa, che peraltro è anche carente di ogni quantificazione del danno alla recinzione, sarebbe comunque inutilizzabile considerato che nessun valore probatorio la stessa potrebbe assumere nel corso del presente giudizio dato che è principio consolidato quello secondo il quale “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909). La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016). Difatti, “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la
7 conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). 3.2. La parte attrice, peraltro, era nelle condizioni di provare il quantum del danno al muro di recinzione (oppure fornire al riguardo un principio di prova) formulando un apposito quesito al CTU nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo svolto oppure versando in atti idonea documentazione (ad esempio preventivi di riparazione o specifici computi metrici delle opere di ricostruzione). Di conseguenza, è precluso a questo Giudice di procedere anche alla liquidazione del danno materiale asseritamente sopportato dalla parte attrice al muro di recinzione. 3.3. Nè a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno: è infatti noto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011). Più in particolare, e come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 127/2016) si rileva che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: l) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ed invero, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 cod. proc. civ., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912). Onere dimostrativo che il come già illustrato, non ha per nulla assolto. Pt_1
3.4. Deve essere respinta, infine, anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'attore che oltre a essere stata formulata in modo del tutto generico è rimasta completamente indimostrata considerato che il pregiudizio non patrimoniale non può certo ritenersi in re ipsa.
3.5. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento del danno svolta dall'attore deve ritenersi infondata essendo rimasta indimostrata la sussistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sopportati dall'attore.
4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
8 Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
5. In conclusione, accertata la responsabilità del per le problematiche denunciate Controparte_1 dall'attore, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di quest'ultimo volta ad ottenere la condanna della P.A. convenuta all'adozione di ogni azione tecnica necessaria al fine di rimuovere le cause degli inconvenienti lamentati;
va respinta, invece, siccome indimostrata e infondata la ulteriore domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'attore.
6. Le spese di lite, inclusa la fase di ATP, devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza virtuale del sulla domanda di risarcimento del danno in Controparte_1 forma specifica rispetto alla quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e della soccombenza reale del sulle altre richieste risarcitorie. Pt_1
6.1. Viene definitivamente posto a carico esclusivo del il compenso al CTU Controparte_1 come liquidato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo per il principio di causalità, in quanto il è responsabile per le azioni e omissioni dei suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, CP_1 nell'esercizio delle loro funzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna del alla realizzazione delle opere e all'adozione di ogni azione tecnica necessaria Controparte_1 al fine di rimuovere le cause degli inconvenienti lamentati dall'attore;
2) respinge tutte le altre domande risarcitorie di parte attrice;
3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa anche con riferimento al procedimento di ATP n. 2162/2013 R.G.;
4) pone definitivamente a carico del le spese della CTU espletata dall'ing. Controparte_1 in sede di ATP come già liquidate nel procedimento ante causam svoltosi tra le parti Persona_1
(recante il n. 2162/2013 R.G.). 5) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 18 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
9 La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10
(CZ), via F. Colelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Luisa Cimino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E
(C.F./P.I. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 212, presso lo studio dell'avv. Caterina Flora Restuccia, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Salvatore Leone e Francesco Carnovale Scalzo in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta delibera della Giunta Comunale n. 8/2019;
CONVENUTO NONCHE'
CONTRO
DIRIGENTE DELL' , in Lamezia Controparte_2
Terme (CZ), via A. Perugini;
CONVENUTO CONTUMACE OGGETTO: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in Cancelleria il 25.7.2018 adiva il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: 1) in via preliminare, accertare, riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la diretta competenza del Comune di Lamezia Terme a porre in essere ogni azione necessaria a preservare i beni pubblici e l'abitazione privata del sig. da ulteriori allagamenti e danni;
2) per l'effetto Parte_1 ordinare al in persona del l.r.p.t., ogni atto e ogni azione tecnica necessaria al Controparte_1 fine di preservare i predetti beni secondo le indicazioni fornite dal CTU nel procedimento n. 2162/2013 R.G.; 3) accertare, riconoscere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la responsabilità del
[...]
in persona del l.r.p.t., per non avere il sig. potuto, sino ad oggi, abitare Controparte_1 Pt_1 nell'immobile di sua proprietà, ormai completamente inagibile ed inutilizzabile, in conseguenza dei mancati interventi tecnici da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni pari al valore commerciale del bene in euro 50.000,00 o nella misura maggiore e/o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'On.le
1 Tribunale adito nella misura maggiore per il mancato utilizzo del bene in questione;
4) accertare, riconoscere e dichiarare i danni morali subiti dal sig. quale diretta conseguenza del Parte_1 mancato utilizzo e godimento della propria abitazione e della circostanza che lo stesso è costretto, ancora oggi, ad abitare con i propri genitori, pur fidanzato, a causa della mancata attività di manutenzione e vigilanza da parte del che, benchè reso edotto sui anche futuri danni Controparte_1 all'immobile in conseguenza di un immediato intervento riparatore, è rimasto inerte fino ad oggi;
5) per l'effetto, condannare il ed il Dirigente competente al risarcimento dei danni Controparte_1 morali in favore del sig. da liquidarsi in via equitativa;
6) accertare, riconoscere e Parte_1 dichiarare, per come esposto in narrativa, le spese sostenute per ottenere il provvedimento ex art. 696 c.p.c. dal sig. , pari alle spese per la CTU, le spese legali e l'onorario anticipato Parte_1 all'avvocato; 7) per l'effetto condannare il in persona del l.r.p.t., nonché il Controparte_1
Dirigente dell'Ufficio Tecnico del in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 del sig. delle spese di cui sopra;
8) condannare il in persona Parte_1 Controparte_1 del l.r.p.t., nonché il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. A supporto della domanda la difesa del ricorrente esponeva: che era proprietario di un Parte_1 immobile in corso di costruzione e di un terreno siti nel Comune di in contrada “Adduri”, CP_1 frazione di Zangarona;
che, nel mese di gennaio del 2012, in conseguenza di abbondanti piogge, gli immobili del ricorrente avevano subito ingenti danni a causa di una inadeguata regimentazione delle acque meteoriche, che non erano contenute da sistemi di canalizzazione;
che tale situazione era stata più volte denunciata dal ricorrente al Comune di Lamezia Terme;
che, nonostante le ripetute diffide del la P.A. proprietaria della strada pubblica non era intervenuta;
che il aveva introdotto un Pt_1 Pt_1 giudizio di ATP dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme al fine di accertare le cause dei danni lamentati e i rimedi necessari per il ripristino dei luoghi;
che il CTU aveva riscontrato l'esistenza delle criticità lamentate dal ricorrente individuando nel l'ente competenze alla Controparte_1 manutenzione della strada e descrivendo analiticamente gli interventi necessari per ovviare alle problematiche riscontrate;
che il Comune di malgrado l'accertamento specialistico, non CP_1 aveva eseguito i lavori indicati dal CTU;
che il ricorrente aveva subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali per non avere potuto utilizzare gli immobili di sua proprietà. Sulla scorta di tali deduzioni la parte ricorrente concludeva come sopra riportato e trascritto. 1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per la scelta del rito di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, contrastava tutte le deduzioni della controparte ed evidenziava, in particolare, l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla P.A. per gli inconvenienti lamentati dal ricorrente, concludendo, quindi, per il rigetto della domanda attrice, con liquidazione a proprio vantaggio delle spese processuali. 1.2. Nonostante la ritualità della notificazione non si costituiva in giudizio il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del che rimaneva contumace. Controparte_1
1.3. Con provvedimento del 21.3.2019 il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e fissava l'udienza ex art 183 c.p.c. di comparizione delle parti e di trattazione della lite. 1.4. La controversia era istruita esclusivamente mediante le produzioni documentali delle parti dal momento che la prova testimoniale richiesta da parte convenuta e ammessa dal Tribunale non veniva mai espletata per la pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti.
2 1.5. La causa, dopo un unico rinvio interlocutorio dovuto al carico del ruolo ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il Tribunale ritiene che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. sia cessata la materia del contendere, mentre la ulteriore richiesta risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2051 c.c. è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni dappresso illustrate. 2.1. In termini qualificatori della domanda, l'azione proposta deve essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c. Orbene, perché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. occorrono essenzialmente tre presupposti consistenti nelle seguenti circostanze: che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il
“custode” della cosa;
che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o del danneggiato;
che il danno lamentato sia stato cagionato “dalla cosa”. In particolare, per quello che interessa la risoluzione della presente controversia, sussiste questo ultimo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa. La giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito ha definitivamente chiarito che, ai fini dell'applicabilità della norma in argomento, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene ovvero per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243; Cass., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12419 secondo la quale “in tema di danno cagionato da cose in custodia, il danneggiato è tenuto a provare il cosiddetto nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno;
nesso che sussiste quando il pregiudizio è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o quando in essa è insorto un agente dannoso, anche se proveniente dall'esterno”; cfr. anche Tribunale Milano, sez. X, 27 settembre 2007, n. 10483; Tribunale Roma, sez. XII, 08 dicembre 2004). Tanto detto, deve pure evidenziarsi che, allo stato della giurisprudenza, non è più seriamente opinabile che l'art. 2051 c.c. trovi applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e pure con riguardo ai beni destinati all'uso della collettività, financo quando il bene produttore di danni sia un bene demaniale di vasta estensione, come ad esempio una strada pubblica (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529). La corte di nomofilachia (v. in particolare Cass. Civ., sez. III, 5 dicembre 2008, n. 28811), difatti, ha magistralmente compendiato la disciplina dell'articolo in questione, specificando che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente
3 un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. Dunque, in estrema sintesi, l'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità aggravata, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, sussiste una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che in tale ipotesi per il danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno, prova che deve, però, essere rigorosa, rimanendo egli esonerato dalla sola dimostrazione della colpa del custode, fatta salva, la prova per il custode del caso fortuito, cui è parificato, come già detto, il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. Quindi, alla stregua dei criteri interpretativi testé delineati, quando la parte attrice dimostri che l'evento dannoso abbia avuto origine nella cosa posta nella custodia del convenuto, spetta a questi la dimostrazione del fortuito. 2.2. Ciò detto, nel caso di specie, è stato accertato attraverso la CTU che la proprietà del bene da cui è derivato il danno sia in capo al Controparte_1
Pertanto, il convenuto, quale ente proprietario della strada pubblica via Adduri, deve essere CP_1 considerato certamente tenuto ex art. 2051 c.c., a far sì che da tale bene non derivi nei confronti dei terzi qualsivoglia situazione di danno o di pericolo. Per tali ragioni deve riconoscersi, nel caso specifico, in capo al la qualità di Controparte_1 custode della res. A lume di ciò, quindi, può considerarsi che l'azione è stata correttamente spiegata nei confronti del soggetto legittimato passivamente, risultando realizzato quindi uno dei presupposti posti a fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ovverosia che la domanda risarcitoria sia rivolta direttamente nei riguardi di chi esercita poteri di custodia sulla res. 2.3. Inoltre, nella fattispecie in oggetto, è stata data anche la prova dell'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno lamentato. Sotto tale profilo, assumono valore dirimente le risultanze dell'ATP svoltosi ante causam: le conclusioni della perizia redatta dall'ing. sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di Persona_1 carattere tecnico e sono state compiute a seguito di accertamenti accurati e specifici meritando di essere condivise in ogni loro parte. L'ausiliario del Giudice infatti ha descritto le cause degli inconvenienti lamentati dall'attore nel modo seguente: “Appare del tutto chiaro come a seguito di abbondanti e violente precipitazioni meteoriche si producono ingenti deflussi di acque superficiali e visto l'ubicazione dei luoghi (periferia montana) ove vi sono insediamenti anche di tipo rurale ed agricolo, si origina un notevole fenomeno di “trasporto solido” ovvero terra, ciottoli, erba, rami eccetera, provenienti dagli accessi non pavimentati dei terreni di monte. Questo trasporto di materiale solido può contribuire ad occludere, anche parzialmente, il cunicolo di deflusso raffigurato nella foto n. 8 che già di per sé appare del tutto sottodimensionato rispetto ai fenomeni naturali evidenziati;
in tal modo il pozzetto di raccolta delle acque indicato in fig. 9 cessa o riduce il suo funzionamento. Almeno uno dei due accessi raffigurati nelle foto nn. 17 e 18, quello privo della grata di raccolta delle acque, contribuisce in maniera sostanziale ad apportare notevoli flussi di acqua che giungono dalla zona di monte. Ma ciò che appare del tutto sottodimensionato e scarsamente efficace, soprattutto visionando le foto n. 3 e 4, è la caditoia stradale riportata nella foto precedente n. 19; risulta evidente che un corretto dimensionamento della tubazione sotterranea consentirebbe una maggiore portata di deflusso delle acque eliminando o diminuendo, sensibilmente, il fenomeno di ristagnazione sul Per tracciato stradale in questione….” (cfr. pag. 17 CTU ing. fascicolo ATP n. 2163/2012 R.G.).
4 In sintesi, il CTU ha asseverato che “la causa dei fenomeni di allagamento della sede stradale e dei danni conseguenti sono da attribuire al fenomeno del trasporto solido di materiali da parte dell'acqua durante i forti fenomeni piovosi che ostruiscono o, quanto meno, limitano la capacità di deflusso sia nelle cunette che nel cunicolo di deflusso interrato rappresentato nella foto n.
8. Altra causa e direi la principale è il sottodimensionamento della caditoia stradale e della relativa tubazione sotterranea rappresentata nella fotografia n. 19, che non permette un adeguato deflusso delle acque originando così la situazione Per rappresentata nelle fotografie n. 3 e 4” (cfr. pagg. 19 e 20 CTU ing. fascicolo ATP n. 2163/2012 R.G.). Il fiduciario del Tribunale ha anche precisato relativamente alla situazione di pericolo creatasi e agli interventi necessari per rimuoverla che “…Le foto n. 13 e 14 ben evidenziano lo stato precario in cui versa il tratto della scarpata ove è avvenuto lo smottamento;
ulteriori importanti eventi piovosi possono, con ragionevole probabilità, erodere ancor di più i terreni provocando maggiori dissesti e crolli della scarpata, almeno di terreno sciolto presente al di sopra degli ammassi rocciosi di base affiornati, con evidenti notevoli rischi per la viabilità pubblica soprastante e per gli eventuali danni al fabbricato che il terreno in frana potrebbe creare…lo stato attuale di continui rischi di allagamento deve cessare al più presto, altrimenti non si può escludere che nel tempo i danni invocati dal ricorrenti possano concretamente verificarsi…per quanto riguarda gli interventi riparatori e risolutori del fenomeno, si deve prevedere, certamente, un intervento di modifica alla predetta caditoia stradale aumentandone la capacità di deflusso. Si dovrà, poi, intervenire per stabilizzare l'intera scarpata lungo il confine tra la strada pubblica e la proprietà del ricorrente, mediante la realizzazione di un opportuno muro di sostegno o altra struttura idonea, ad esempio gabbioni metallici;
la scelta della tipologia dell'intervento può essere effettuata, soltanto, dopo un idoneo studio geomorfologico e geotecnico dei luoghi ed un'analisi costi- benefici delle eventuali diverse soluzioni possibili. L'opera di sostegno assicurerà stabilità al tracciato stradale e con un idoneo parapetto si potrà contenere ed arginare il livello delle acque durante i forti eventi piovosi, impedendo così alle acque di riversarsi nel terreno del ricorrente e raggiungere la quota d'imposta del fabbricato. Un intervento, infine, da attuare da parte della Pubblica Amministrazione proprietaria della strada e che dovrebbe di norma essere sempre diligentemente eseguito è quello della corretta attività di continua manutenzione e vigilanza delle strade: eliminando periodicamente i materiali trasportati dalle acque meteoriche si eviterebbe il fenomeno dell'accumulo nel tempo e non si arriverebbe alla inevitabile messa “fuori servizio” delle strutture di deflusso stradali;
parimenti dovrebbe essere garantita, sempre da parte dell'Amministrazione Pubblica, una continua attività di vigilanza sulla effettiva realizzazione di idonee opere di raccolta e convogliamento delle acque provenienti dai propri terreni ad opera dei proprietari che aprono accessi sulla via pubblica”. 2.4. Dunque, dalla perizia dell'ATP, emerge che la strada da cui sono derivate le criticità lamentate dall'attore è di proprietà del e che i fenomeni di allagamento sono stati Controparte_1 cagionati dalle limitate capacità di deflusso delle acque meteoriche nelle cunette e nel cunicolo di deflusso interrato, oltre che dal sottodimensionamento della caditoia stradale e della relativa tubazione sotterranea. Di conseguenza può ritenersi puntualmente assolto dal ricorrente l'onere della prova su di esso incombente ex art. 2051 c.c. con riguardo alla dimostrazione dell'esistenza di una relazione di causalità tra la cosa di proprietà del e gli inconvenienti lamentati. Controparte_1
2.5. A questo punto, la parte convenuta, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
tale fattore, che sarebbe potuto consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, avrebbe
5 dovuto presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del fatto medesimo (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20359). Ciò, però, non è avvenuto, non essendo stato dimostrato né il fatto del terzo né del danneggiato, laddove invece il riferimento al carattere assolutamente eccezionale delle precipitazioni che avrebbero generato le criticità lamentate dall'attore è rimasto indimostrato. Secondo la Cassazione, infatti, “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane" (Cass. civ., Sez. III, ord., 11.02.2022, n. 4588). Nessuna prova oggettiva in ordine al carattere eccezionale ed imprevedibile nel senso appena illustrato è stata offerta dal visto che l'ente convenuto non ha prodotto i dati Controparte_1 pluviometrici di lungo periodo relativi al territorio lametino e, in particolar modo, alla frazione Zangarona, ove cioè sono ubicati la strada Adduri e gli immobili di proprietà dell'attore. 2.6. Il CTU dell'ATP, inoltre, ha individuato gli interventi necessari al fine di eliminare le problematiche accertate. La realizzazione di tali interventi doveva costituire l'oggetto della domanda principale di risarcimento in forma specifica avanzata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 2058 c.c., infatti, il risarcimento in forma specifica è una forma di risarcimento del danno alternativa al risarcimento per equivalente e consiste nell'obbligazione del responsabile del danno di ricostituire la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata, consentendo così al danneggiato di attuare l'interesse vantato senza accontentarsi dell'equivalente pecuniario. Il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica, ove sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente con corresponsione di una somma di denaro, se la reintegrazione risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Nel caso di specie, relativamente a tale domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. è superflua ogni statuizione del Tribunale potendosi ritenere cessata la materia del contendere dal momento che nel corso del giudizio il ha effettuato dei lavori di “sistemazione del sito Controparte_1 con canali di scolo, grate e guard-rail oltre al livellamento del terreno, in base alle indicazioni del CTU nell'accertamento tecnico preventivo”. Siffatti lavori - la cui effettiva realizzazione è pacifica - hanno eliminato le cause degli allagamenti e degli smottamenti considerato che, al riguardo, nessuna diversa allegazione è provenuta dall'attore, il quale si è limitato a contestare, ma soltanto in modo generico, la esaustività dei suindicati interventi del
[...] non documentando, però, la persistenza e prosecuzione degli allagamenti dopo la loro CP_1 esecuzione. Infatti, nelle note sostitutive di udienza del 4.5.2024 la difesa della parte attrice ha sostenuto che “il ha, in qualche modo, posto in essere degli interventi sulla strada, pur non ripristinando CP_1 completamente lo stato dei luoghi”, senza alcuna ulteriore puntualizzazione circa gli interventi concretamente realizzati dall'ente locale e circa le ragioni per le quali lo stato dei luoghi non poteva essere considerato completamente ripristinato.
6 D'altronde, malgrado l'Ente convenuto abbia domandato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere la parte attrice non si è mai opposta formalmente all'accoglimento di tale richiesta, finanche mancando di depositare le proprie note di trattazione scritta all'udienza del 18.6.2025, in cui la causa è stata introitata in decisione. Peraltro, l'eventuale rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento peritale delle opere eseguite dal di Lamezia Terme e circa la loro completa esaustività appare, allo stato attuale, diseconomica CP_1
e defatigante dal punto di vista processuale proprio in considerazione della mancanza di una puntuale contestazione, da parte dell'attore, della sufficienza delle opere realizzate dalla P.A. al fine di eliminare le problematiche da esso denunciate. 3. Accertata la cessazione della materia del contendere o comunque la superfluità per carenza di interesse di una statuizione giudiziale sulla domanda di esecuzione delle opere necessarie per il superamento degli inconvenienti lamentati dal ricorrente e riconosciuti come esistenti dal CTU resta da esaminare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ulteriori proposta dal Pt_1
Tale domanda è infondata e non può trovare accoglimento. Infatti, ogni obbligo di risarcimento del danno, presuppone la specifica prova di una effettiva lesione del patrimonio del danneggiato (Cass., sentenza n. 22352/2014; Cass., sentenza n. 18499/2012; Cass., sentenza n. 12962/2011). Tale prova non è stata offerta dall'attore. Invero con riferimento al presunto danno per inutilizzabilità dei beni immobili di proprietà dell'attore il Per CTU ing. ha osservato l'inesistenza di pregiudizi alle strutture di fondazione del fabbricato nonché lo stato di costruzione non ancora completata di tale fabbricato (circostanza pacifica e comunque chiaramente visibile anche dalle riproduzioni fotografiche agli atti di causa); di conseguenza gli immobili dell'attore non erano inutilizzabili per i danni subiti a causa degli allagamenti cagionati da colpa della P.A., ma il loro mancato uso è dipeso piuttosto dal mancato completamento dell'opera che ha rappresentato, piuttosto, una decisione del Pt_1
3.1. Quanto, invece, al danno all'intero cordolo con soprastante recinzione metallica interessato dallo smottamento, il perito d'ufficio ha riscontrato il suo danneggiamento effettivo;
purtuttavia, ugualmente nessun risarcimento può essere riconosciuto al ricorrente dal momento che il non ha provato il Pt_1 quantum di tale danno. Il danneggiato, infatti, ha l'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno di cui possa disporre (Cass. 17/10/2016, n. 20889; Cass. 8/01/2016, n. 127). Tale prova non è stata fornita dal Pt_1
Infatti, la CTP depositata dalla parte attrice agli atti di causa, che peraltro è anche carente di ogni quantificazione del danno alla recinzione, sarebbe comunque inutilizzabile considerato che nessun valore probatorio la stessa potrebbe assumere nel corso del presente giudizio dato che è principio consolidato quello secondo il quale “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909). La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016). Difatti, “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la
7 conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). 3.2. La parte attrice, peraltro, era nelle condizioni di provare il quantum del danno al muro di recinzione (oppure fornire al riguardo un principio di prova) formulando un apposito quesito al CTU nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo svolto oppure versando in atti idonea documentazione (ad esempio preventivi di riparazione o specifici computi metrici delle opere di ricostruzione). Di conseguenza, è precluso a questo Giudice di procedere anche alla liquidazione del danno materiale asseritamente sopportato dalla parte attrice al muro di recinzione. 3.3. Nè a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno: è infatti noto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011). Più in particolare, e come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 127/2016) si rileva che la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: l) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno. Ed invero, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 cod. proc. civ., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (Cass. 08 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 25912). Onere dimostrativo che il come già illustrato, non ha per nulla assolto. Pt_1
3.4. Deve essere respinta, infine, anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dall'attore che oltre a essere stata formulata in modo del tutto generico è rimasta completamente indimostrata considerato che il pregiudizio non patrimoniale non può certo ritenersi in re ipsa.
3.5. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di risarcimento del danno svolta dall'attore deve ritenersi infondata essendo rimasta indimostrata la sussistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sopportati dall'attore.
4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663).
8 Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
5. In conclusione, accertata la responsabilità del per le problematiche denunciate Controparte_1 dall'attore, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di quest'ultimo volta ad ottenere la condanna della P.A. convenuta all'adozione di ogni azione tecnica necessaria al fine di rimuovere le cause degli inconvenienti lamentati;
va respinta, invece, siccome indimostrata e infondata la ulteriore domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'attore.
6. Le spese di lite, inclusa la fase di ATP, devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della soccombenza virtuale del sulla domanda di risarcimento del danno in Controparte_1 forma specifica rispetto alla quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e della soccombenza reale del sulle altre richieste risarcitorie. Pt_1
6.1. Viene definitivamente posto a carico esclusivo del il compenso al CTU Controparte_1 come liquidato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo per il principio di causalità, in quanto il è responsabile per le azioni e omissioni dei suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, CP_1 nell'esercizio delle loro funzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda dell'attore volta ad ottenere la condanna del alla realizzazione delle opere e all'adozione di ogni azione tecnica necessaria Controparte_1 al fine di rimuovere le cause degli inconvenienti lamentati dall'attore;
2) respinge tutte le altre domande risarcitorie di parte attrice;
3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa anche con riferimento al procedimento di ATP n. 2162/2013 R.G.;
4) pone definitivamente a carico del le spese della CTU espletata dall'ing. Controparte_1 in sede di ATP come già liquidate nel procedimento ante causam svoltosi tra le parti Persona_1
(recante il n. 2162/2013 R.G.). 5) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 18 ottobre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
9 La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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