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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 544 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 544/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 9 legge 898/1970.
TRA
(C.F. ) con l'Avv. BARBONI Emanuela Parte_1 C.F._1 del Foro di Viterbo
– RICORRENTE – E
- (già , nata in [...]- Federazione Russa - il 02.02.1979 CP_1 CP_2 residente in [...], Ulitsa Fiskulturnaya 8, APT 93
– RESISTENTE CONTUMACE –
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni: “l'On. Le Tribunale adito Voglia determinare la quota spettante in suo favore sul trattamento di reversibilità da riconoscere in conseguenza del decesso dell'ex coniuge Persona_1 passato a nuove nozze , in data 03.08.2018 , con la sig.ra , nata in [...]- CP_2
Federazione Russa - il 02.02.1979 residente in [...], Ulitsa
Fiskulturnaya 8, APT 93 o nel diverso indirizzo che risulterà alla data di notificata del ricorso, nella misura pari almeno al 80% della pensione di reversibilità rogata a seguito del decesso del signor nato a [...] il [...] deceduto a Viterbo il Persona_1
15.01.2023 a decorrere dalla mensilità successiva alla data del decesso del medesimo (e così dalla mensilità di febbraio 2023), rimanendo la restante quota del 20% attribuita alla Sig,ra
–ordinando all' di voler corrispondere mensilmente in Parte_2 CP_3 capo all'istante Sig.ra la pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto Parte_1
Sig. nonché tutti i ratei arretrati a far data dal mese di febbraio 2023 Persona_1 comprensivi di interessi legali maturati dal primo giorno del mese successivo al decesso del Sig. fino al dì della prima corresponsione mensile”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 9 della Legge 898/1970, la Sig.ra ha chiesto il Parte_1 riconoscimento, in suo favore, della quota della pensione di reversibilità maturata dal Sig. , nato a [...] il [...] ex coniuge deceduto il 15.01.2023 e Persona_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 11.09.1988. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: - che, in data 18.01.2019 aveva proposto ricorso congiunto con il sig. per la cessazione degli effetti civili;
- Persona_1 che con la sentenza n. . 564/2018, passata in giudicato il 10.04.2018, le veniva riconosciuto un assegno di divorzio periodico di euro 50,00;- che il sig. si era trasferito Persona_1 all'estero e poi unito in matrimonio con la sig.ra cittadina russa nel 2018; - CP_2 che il matrimonio tra la sig.ra e il sig. era stato trascritto in CP_2 Persona_1
Italia presso il Comune di Civita Castellana al n. 28, parte II Serie C e che la sig.ra CP_2 come previsto dalla legislazione russa in materia, aveva poi assunto il cognome del marito. Infine, che, il sig. dopo essere tornato in Italia, era poi deceduto il 15.01.2023. Per_1
All'udienza del 17.04.2025, dichiarata la contumacia della resistente, alla luce della documentazione in atti, veniva trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In linea di diritto giova ricordare che l'art. 9, co. 3, della L.898/70 dispone che il coniuge superstite, in caso di morte dell'ex coniuge, ha diritto alla percezione della pensione di reversibilità se non è passato a nuove nozze e se risulta titolare di un assegno divorzile, circostanze che risultano sussistenti nel caso in esame considerando che la sig.ra Pt_1 come da certificato di stato civile allegato (cfr. doc. 8), non ha contratto nuove nozze e risulta titolare di un assegno divorzile (cfr. doc. 3). Con riguardo ai criteri da tenere in considerazione ai fini determinazione della quota della pensione di reversibilità, la giurisprudenza costante ritiene che la ripartizione del trattamento economico non debba avvenire sulla base di un mero calcolo matematico che tenga conto della durata dei rispettivi matrimoni, ma occorre avere riguardo, considerata la natura solidaristica dell'istituto, ad ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, nonché l'assistenza morale e materiale dedicata al de cuius fino al momento della sua morte (Cass. n. 5839 del 2025). In applicazione di tali principi appare opportuno rilevare: - che il matrimonio della ricorrente con il sig. aveva avuto una durata di circa 30 anni, mentre il matrimonio dello stesso Per_1 con la resistente contumace era durato solo 4 anni (dalla data delle nozze il 03.08.2018 a quella del decesso il 15.01.2023); - che il versava un importo di euro 700,00 per il Per_1 mantenimento dei due figli e che, al momento della malattia, si era trasferito nuovamente in Italia presso la casa dell'ex moglie, per ricevere assistenza negli ultimi mesi di vita (cfr. doc.
4 e 10); che la ricorrente aveva quale unica fonte di reddito il suo lavoro da dipendente di ragioneria;
che la pensione di reversibilità al 01.02.2023, come risulta da dichiarazione dell era di euro 1.200,00; CP_3
Al fine di determinare la percentuale della pensione di reversibilità spettante alla sig.ra occorre tenere conto della durata del matrimonio (30 anni) e valorizzare la rilevante Pt_1 assistenza morale e materiale che la ricorrente aveva prestato durante la malattia al suo ex coniuge, il quale aveva trascorso gli ultimi mesi di vita presso l'ex moglie e del disinteresse assoluto manifestato dalla moglie che non risulta abbia in alcun modo Parte_2 contribuito in favore del marito.
In conclusione, considerando la natura solidaristica della pensione di reversibilità, tenuto, altresì, conto della situazione economica della ricorrente, il Collegio reputa congruo attribuire alla sig.ra , con decorrenza da febbraio 2023 (mese successivo al decesso Parte_1 dell'ex coniuge), la quota del 90% della pensione di reversibilità spettante al sig. Per_1
.
[...]
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata contestazione della domanda. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2) Attribuisce a , con decorrenza da febbraio 2023, la quota del 90 % della Parte_1 pensione di reversibilità in merito alla pensione di deceduto il 15.1.2023 Persona_1
e, per l'effetto, ordina a di corrisponderle l'importo dovuto, oltre interessi;
CP_3
3) Nulla sulle spese.
Viterbo, 01.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 544/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 9 legge 898/1970.
TRA
(C.F. ) con l'Avv. BARBONI Emanuela Parte_1 C.F._1 del Foro di Viterbo
– RICORRENTE – E
- (già , nata in [...]- Federazione Russa - il 02.02.1979 CP_1 CP_2 residente in [...], Ulitsa Fiskulturnaya 8, APT 93
– RESISTENTE CONTUMACE –
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni: “l'On. Le Tribunale adito Voglia determinare la quota spettante in suo favore sul trattamento di reversibilità da riconoscere in conseguenza del decesso dell'ex coniuge Persona_1 passato a nuove nozze , in data 03.08.2018 , con la sig.ra , nata in [...]- CP_2
Federazione Russa - il 02.02.1979 residente in [...], Ulitsa
Fiskulturnaya 8, APT 93 o nel diverso indirizzo che risulterà alla data di notificata del ricorso, nella misura pari almeno al 80% della pensione di reversibilità rogata a seguito del decesso del signor nato a [...] il [...] deceduto a Viterbo il Persona_1
15.01.2023 a decorrere dalla mensilità successiva alla data del decesso del medesimo (e così dalla mensilità di febbraio 2023), rimanendo la restante quota del 20% attribuita alla Sig,ra
–ordinando all' di voler corrispondere mensilmente in Parte_2 CP_3 capo all'istante Sig.ra la pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto Parte_1
Sig. nonché tutti i ratei arretrati a far data dal mese di febbraio 2023 Persona_1 comprensivi di interessi legali maturati dal primo giorno del mese successivo al decesso del Sig. fino al dì della prima corresponsione mensile”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 9 della Legge 898/1970, la Sig.ra ha chiesto il Parte_1 riconoscimento, in suo favore, della quota della pensione di reversibilità maturata dal Sig. , nato a [...] il [...] ex coniuge deceduto il 15.01.2023 e Persona_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 11.09.1988. A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: - che, in data 18.01.2019 aveva proposto ricorso congiunto con il sig. per la cessazione degli effetti civili;
- Persona_1 che con la sentenza n. . 564/2018, passata in giudicato il 10.04.2018, le veniva riconosciuto un assegno di divorzio periodico di euro 50,00;- che il sig. si era trasferito Persona_1 all'estero e poi unito in matrimonio con la sig.ra cittadina russa nel 2018; - CP_2 che il matrimonio tra la sig.ra e il sig. era stato trascritto in CP_2 Persona_1
Italia presso il Comune di Civita Castellana al n. 28, parte II Serie C e che la sig.ra CP_2 come previsto dalla legislazione russa in materia, aveva poi assunto il cognome del marito. Infine, che, il sig. dopo essere tornato in Italia, era poi deceduto il 15.01.2023. Per_1
All'udienza del 17.04.2025, dichiarata la contumacia della resistente, alla luce della documentazione in atti, veniva trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In linea di diritto giova ricordare che l'art. 9, co. 3, della L.898/70 dispone che il coniuge superstite, in caso di morte dell'ex coniuge, ha diritto alla percezione della pensione di reversibilità se non è passato a nuove nozze e se risulta titolare di un assegno divorzile, circostanze che risultano sussistenti nel caso in esame considerando che la sig.ra Pt_1 come da certificato di stato civile allegato (cfr. doc. 8), non ha contratto nuove nozze e risulta titolare di un assegno divorzile (cfr. doc. 3). Con riguardo ai criteri da tenere in considerazione ai fini determinazione della quota della pensione di reversibilità, la giurisprudenza costante ritiene che la ripartizione del trattamento economico non debba avvenire sulla base di un mero calcolo matematico che tenga conto della durata dei rispettivi matrimoni, ma occorre avere riguardo, considerata la natura solidaristica dell'istituto, ad ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, nonché l'assistenza morale e materiale dedicata al de cuius fino al momento della sua morte (Cass. n. 5839 del 2025). In applicazione di tali principi appare opportuno rilevare: - che il matrimonio della ricorrente con il sig. aveva avuto una durata di circa 30 anni, mentre il matrimonio dello stesso Per_1 con la resistente contumace era durato solo 4 anni (dalla data delle nozze il 03.08.2018 a quella del decesso il 15.01.2023); - che il versava un importo di euro 700,00 per il Per_1 mantenimento dei due figli e che, al momento della malattia, si era trasferito nuovamente in Italia presso la casa dell'ex moglie, per ricevere assistenza negli ultimi mesi di vita (cfr. doc.
4 e 10); che la ricorrente aveva quale unica fonte di reddito il suo lavoro da dipendente di ragioneria;
che la pensione di reversibilità al 01.02.2023, come risulta da dichiarazione dell era di euro 1.200,00; CP_3
Al fine di determinare la percentuale della pensione di reversibilità spettante alla sig.ra occorre tenere conto della durata del matrimonio (30 anni) e valorizzare la rilevante Pt_1 assistenza morale e materiale che la ricorrente aveva prestato durante la malattia al suo ex coniuge, il quale aveva trascorso gli ultimi mesi di vita presso l'ex moglie e del disinteresse assoluto manifestato dalla moglie che non risulta abbia in alcun modo Parte_2 contribuito in favore del marito.
In conclusione, considerando la natura solidaristica della pensione di reversibilità, tenuto, altresì, conto della situazione economica della ricorrente, il Collegio reputa congruo attribuire alla sig.ra , con decorrenza da febbraio 2023 (mese successivo al decesso Parte_1 dell'ex coniuge), la quota del 90% della pensione di reversibilità spettante al sig. Per_1
.
[...]
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata contestazione della domanda. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2) Attribuisce a , con decorrenza da febbraio 2023, la quota del 90 % della Parte_1 pensione di reversibilità in merito alla pensione di deceduto il 15.1.2023 Persona_1
e, per l'effetto, ordina a di corrisponderle l'importo dovuto, oltre interessi;
CP_3
3) Nulla sulle spese.
Viterbo, 01.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco