Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2013, n. 15673
CASS
Sentenza 21 giugno 2013

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Dichiarato estinto il reato per morte del reo, nel successivo giudizio di risarcimento del danno è corretta e non contraddittoria la motivazione con la quale il giudice da un lato tenga conto delle prove acquisite nel giudizio penale, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del reo, e dall'altro le ritenga inutilizzabili rispetto alla domanda formulata nei confronti del datore di lavoro del reo, che non abbia partecipato al giudizio penale, venendo in rilievo l'applicazione di principi giuridici distinti, sulla base di differenti presupposti logici e di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2013, n. 15673
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15673
    Data del deposito : 21 giugno 2013

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