Sentenza 21 giugno 2013
Massime • 1
Dichiarato estinto il reato per morte del reo, nel successivo giudizio di risarcimento del danno è corretta e non contraddittoria la motivazione con la quale il giudice da un lato tenga conto delle prove acquisite nel giudizio penale, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta contro gli eredi del reo, e dall'altro le ritenga inutilizzabili rispetto alla domanda formulata nei confronti del datore di lavoro del reo, che non abbia partecipato al giudizio penale, venendo in rilievo l'applicazione di principi giuridici distinti, sulla base di differenti presupposti logici e di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2013, n. 15673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15673 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6014-2010 proposto da:
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
ENTE AUTONOMO PICCOLO TEATRO CITTÀ MILANO TEATRO D'EUROPA 00802230151, in persona del Direttore Amministrativo dott. SPIAZZI Carmen, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 6, presso lo studio dell'avvocato MIANI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati CONTE RICCARDO, CONTE FABRIZIO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 81/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2009 R.G.N. 19/C/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato ANTONIO CARUMETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13 novembre 2000; il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale conveniva in giudizio LL RA, RA SS, RE RI PF, quale erede di RE GI e l'Ente Autonomo Piccolo Teatro della città di Milano - Teatro d'Europa per sentirli condannare in solido al pagamento di L. 360.400.000 (pari al 50% della somma erogata al 50% dal Ministero) oltre interessi e rivalutazione, detratte L. 25.000.000 già pagate a titolo di parziale risarcimento dalla sig.ra IN. Esponeva il Ministero che, procedutosi a giudizio penale nei confronti di GI RE, IN IN, HI AN, RA SS e RA LL per il reato di truffa aggravata in danno del Ministero del Lavoro e della CEE, in relazione all'indebita erogazione di contributi corrisposti al Piccolo Teatro per complessive L. 720.797.227, pagate al 50% dal Ministero ed al 50% dalla CEE, il processo, nel corso del quale la IN otteneva il patteggiamento della pena ed il Ministero si costituiva parte civile, si concludeva in primo grado con la condanna del RA e la assoluzione degli altri imputati;
in secondo grado con l'affermazione di responsabilità della SS, del RA e con la declaratoria di n.d.p. per morte dell'imputato, previo riconoscimento della sua responsabilità penale, nei confronti dello RE. Ciò premesso, il Ministero chiedeva la condanna del RA, della SS, dell'erede dello RE e del Piccolo Teatro al risarcimento danni in proprio favore. In esito al giudizio, in cui si costituivano il Piccolo Teatro, la SS, la PF chiedendo il rigetto della domanda, ed in cui la SS comunicava che la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna penale nei suoi confronti, il Tribunale di Milano condannava il RA e la PF in solido al risarcimento del danno nella misura di Euro 150.683,53 oltre interessi, respingeva le domande avanzate nei confronti della SS e del Piccolo Teatro nonché le altre domande formulate dalle parti convenute. Avverso tale decisione proponevano appello, in via principale il Ministero ed in via incidentale l'Ente Autonomo del piccolo Teatro e la PF, ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 15 gennaio 2009 confermava la decisione impugnata, provvedendo quindi al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza il Ministero soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l'Ente autonomo Piccolo Teatro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, deducendo la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente Ministero ha censurato la sentenza impugnata deducendo che la Corte di Appello sarebbe incorsa in contraddizione laddove, con riferimento all'impugnazione proposta dal Ministero, volta ad ottenere la condanna al risarcimento danni del Piccolo Teatro, ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dai suoi dipendenti (il direttore amministrativo RA e il sovrintendente RE), ha ritenuto non provati il fatto illecito dello RE, il suo rapporto di dipendenza con il preponente Piccolo Teatro, il nesso di necessaria occasionalità tra le sue mansioni e l'evento dannoso, mentre con riferimento all'appello incidentale della PF ha invece affermato che dall'analisi dei fatti, accertati in sede penale, era emersa una condotta colpevole di natura omissiva dello RE in quanto quest'ultimo, al momento dei fatti era direttore del Piccolo Teatro e della Scuola del Piccolo Teatro ed, in tale ruolo, aveva omesso di svolgere le proprie funzioni di controllo della gestione amministrativa e contabile del preponente. Al contrario - ed è questa la considerazione che sembra riassumere la ragione fondamentale della doglianza, "la conclusione non poteva non valere anche per l'appello principale del Ministero che pure all'accertamento penale si era richiamato quale fonte di prova della propria domanda, da valutare nei confronti del Piccolo Teatro alla luce del libero convincimento del giudice " (v. pag. 12 del ricorso de quo). La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. Ed invero, è inammissibile nella parte in cui il ricorrente, pur lamentando il vizio motivazionale, nella sostanza delle cose si volge a denunciare l'erroneità dell'applicazione dell'art. 651 c.p.p, con riferimento al rigetto dell'impugnazione proposta dal Ministero. A riguardo, vale la pena di sottolineare che è inammissibile mescolare e sovrapporre in un'unica doglianza il contenuto di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima censura sotto profili logicamente incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende prendere in considerazione, perché precedentemente non valutati, oppure rimettere in discussione perché erroneamente valutati (v. sul punto anche Cass. n. 19443/2011). Ed è appena il caso di aggiungere che il Ministero ha proposto il ricorso per cassazione sulla base di due motivi, riguardanti entrambi pretesi vizi di motivazione, ma non ha impugnato l'accertamento sull'inopponibilità al Piccolo Teatro della sentenza penale per cui non può dolersi in questa sede del fatto che l'appello del Ministero si fosse richiamato all'accertamento penale quale fonte di prova della propria domanda, da valutare nei confronti del Piccolo Teatro alla luce del libero convincimento del giudice (così a pag. 12 del ricorso de quo).
Inoltre, la censura è infondata nella parte in cui lamenta specificamente la contraddittorietà della motivazione. Con riferimento a tale profilo, appare opportuno richiamare l'attenzione sul rilievo che le ragioni per le quali la Corte di appello ha respinto l'appello principale, proposto dal Ministero in relazione alla responsabilità dell'Ente Autonomo Piccolo Teatro, oltre che sulla inapplicabilità dell'art. 28 Cost. non essendo mai stato l'ente in questione un soggetto di diritto pubblico, sono state fondate anche e soprattutto sulla considerazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile.
Con la conseguenza - così scrivono i giudici di seconde cure -che, "siccome l'Ente Autonomo Piccolo Teatro non ha partecipato al processo penale, ne' in qualità di imputato ne' in qualità di responsabile civile, nel giudizio civile di restituzione e risarcimento del danno, l'attore avrebbe dovuto fornire la prova, nei confronti dell'Ente Autonomo Piccolo Teatro, dell'illecito attribuito ai suoi dipendenti, in tutti i suoi elementi, del rapporto di dipendenza dei medesimi e del nesso di occasionante necessaria tra le loro mansioni e l'evento dannoso" (v. pagg. 9 e 10).
In difetto di tale prova - ed è questa la conclusione del percorso motivazionale - nessun elemento di responsabilità poteva essere tratto dal materiale probatorio del giudizio penale a carico dell'appellato Ente Piccolo Teatro. Per contro, le ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere la responsabilità dello RE sono state fondate sulla considerazione, del tutto differente, secondo cui, in caso di sentenza di declaratoria di estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna o di assoluzione, nel giudizio civile di risarcimento danni il giudice è libero di formare il proprio convincimento circa la responsabilità civile, e di rivalutare il fatto interamente, tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
La premessa torna utile perché il vizio motivazionale denunciato può dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 29203/08, n. 9368/06, n. 2399/04).
Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il vizio di contraddittorietà, consistente nel contrasto concettuale che infirma l'iter logico-giuridico della pronunzia in modo da renderne incomprensibile la ratio decidendi, non può ravvisarsi nell'ipotesi in cui ad una parte della motivazione, fondata su determinati presupposti, ne segua un'altra, riduttiva di essa, fondata però su altri presupposti, che, perciò, non si pongono in insanabile contrasto con i primi al punto da determinarne l'elisione. (Cass. n. 2409/1984, n. 346/70, n. 2809/63). La doglianza in esame deve essere pertanto rigettata alla luce del principio di diritto, secondo cui il vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della contraddittorietà della medesima, postula che le considerazioni poste dal giudice a base della sua decisione siano effettivamente conflittuali tra loro. Perché ciò si verifichi, occorre che esse non costituiscano applicazione di principi giuridici differenti e soprattutto non siano fondate su presupposti logici e di fatto diversi, cosi come è avvenuto nel caso di specie, poiché in tale ipotesi non sussiste quella intrinseca conflittualità, tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del percorso argomentativo. Passando all'esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo dell'omessa motivazione, va rilevato che, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata per aver la Corte di Appello confermato la pronunzia di rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'ente sovvenzionato, omettendo di valutare quanto accertato in sede penale. In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare sia la circostanza che il direttore amministrativo dell'ente aveva falsificato le fatture relative al progetto finanziato, al fine di ripianare i debiti dell'ente, sia la circostanza che il Sovrintendente si era completamente disinteressato del dovuto controllo e della verifica della rispondenza del preventivo alle attività progettate ed alla congruenza dei relativi rendiconti. Anche quest'ultima censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. Ed invero, torna utile premettere a riguardo che, a base del rigetto dell'appello principale, proposto dal Ministero in relazione alla responsabilità dell'Ente Autonomo Piccolo Teatro, la Corte di merito ha posto le seguenti ragioni;
1) l'inapplicabilità dell'art. 28 Cost. non essendo mai stato l'ente in questione un soggetto di diritto pubblico. 2) la mancata partecipazione del Piccolo Teatro al processo penale, ne' in qualità di imputato ne' in qualità di responsabile civile, seguita dalla mancanza di prove offerte dal Ministero nel giudizio civile di restituzione e risarcimento del danno, necessarie al fine di ritenere ed affermare la responsabilità civile dell'Ente.
Ciò premesso, appare di ovvia evidenza l'inammissibilità della censura nella parte in cui essa elude il punto nodale della pronunzia e non si contrappone affatto alle ragioni della decisione difettando della necessaria specificità. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di censura, per risultare idonee a contrastare le ragioni della decisione, devono correlarsi con le stesse, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell'impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime.
L'inammissibilità deriva inoltre dal rilievo che, pur denunciando, apparentemente, il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, il ricorrente in effetti contesta la valutazione delle risultanze probatorie data dalla Corte territoriale, fondata - ripetesi - sulla ritenuta assenza di prove atte a dimostrare la responsabilità dell'ente, in conseguenza della sua mancata partecipazione al processo penale, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.
Ma vi è di più. La doglianza infatti è altresì infondata nella parte in cui trascura che la Corte di merito, nel vagliare la posizione del Piccolo Teatro, ha comunque argomentato in maniera assolutamente esaustiva. Ed invero, la lettura della sentenza consente di seguire con assoluta chiarezza il percorso argomentativo della Corte di merito e di cogliere le ragioni fondamentali poste a base della decisione.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. La non estrema agevolezza delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013