TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/12/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Interdizione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di
Consiglio il giorno 3 dicembre 2025 nelle persone dei magistrati: dott. IC GR Presidente rel.
Dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 886/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con l'avvocato SGARRINO Pt_2 C.F._2
FABIO MASSIMO, contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il
Tribunale,
Oggetto: Interdizione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 1° luglio 2025, i signori e , premesso Parte_1 Parte_2
che il loro figlio risultava affetto CP_1 da “disturbo autistico, disabilità cognitiva, disturbo del comportamento” chiedevano che ne fosse dichiarata l'interdizione, ravvedendo in quest'ultima misura quella più idonea a garantire la sua persona.
Con decreto del 3 luglio 2025 il Presidente nominava sé stesso quale relatore e fissava la comparizione delle parti e delle altre persone interessate e l'esame dell'interdicendo per il giorno 3 ottobre 2025.
All'udienza, il Presidente relatore procedeva all'ascolto dei parenti dell'interdicendo Per_1
(nonno materno), (nonna
[...] Persona_2
materna) e (zia materna) i Persona_3
quali dichiaravano di concordare sull'istanza di interdizione poiché a loro ben note le condizioni di salute fisiche e psichiche di I l CP_1
procuratore delle parti dava atto dell'assenza dell'interdicendo per ragioni legate alla sua collocazione continuativa presso il luogo di ricovero in Nola e chiedeva pertanto la fissazione di una nuova udienza per l'esame dello stesso presso l'abitazione familiare;
disposto il rinvio,
l'interdicendo veniva sentito il 26 novembre 2025, nell'abitazione sita in Scanzano Jonico. A lui venivano formulate le domande rassegnate a verbale e l'interdicendo non rispondeva non riuscendo nemmeno a stabilire un contatto visivo con l'interlocutore limitandosi a gesti stereotipati con un semplice gioco delle mani. Il procuratore delle parti concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione e disponeva la trasmissione del verbale al PM per le conclusioni .
Il PM chiedeva di pronunciare sentenza di interdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ora è noto che il nuovo testo dell'art. 414 c.c.
– rubricato “Persone che possono essere interdette”
– sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la sua adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico,
l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Allo stesso effetto, la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla L. n.
6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione.
La Corte Suprema ha parimenti chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”.
Nel caso di specie le certificazioni mediche e la valutazione della Commissione che ha certificato l'invalidità del sig. sono concordi CP_1
nel descrivere un quadro estremamente compromesso.
L'interdicendo risulta affetto da disturbo autistico, disabilità cognitiva e disturbo del comportamento, manifestando una malattia che ne esclude completamente la capacita di provvedere ai suoi bisogni, oltre che patrimoniali, anche soltanto personali, in relazione alla profilassi medica che dovrebbe seguire.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che rispetto agli istituti che presidiano alla tutela delle persone in condizioni di incapacità, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332).
In precedente occasione aveva d'altra parte precisato che l'incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall'art. 414 cod. civ. al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medici.
Anche i parenti dell'interdicendo hanno insistito nel ravvisare l'impossibilità di assicurare il contenimento duraturo del loro familiare.
Le elevate esigenze di protezione che da ciò derivano portano ad affermare che, per l'interdicendo , la tutela più adeguata CP_1
e idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, dovendo ritenersi insufficiente la misura meno invasiva dell'inabilitazione o quella dell'amministrazione di sostegno.
Alla nomina del tutore e del protutore provvederà il Giudice Tutelare, a norma dell'art. 424 c.c..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 1° luglio 2025, nei confronti di
, così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
a. dichiara l'interdizione di , nato CP_1
a MATERA il 31/12/2006;
b. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore , all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio
Notarile;
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente est.
IC GR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Interdizione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di
Consiglio il giorno 3 dicembre 2025 nelle persone dei magistrati: dott. IC GR Presidente rel.
Dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 886/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con l'avvocato SGARRINO Pt_2 C.F._2
FABIO MASSIMO, contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il
Tribunale,
Oggetto: Interdizione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 1° luglio 2025, i signori e , premesso Parte_1 Parte_2
che il loro figlio risultava affetto CP_1 da “disturbo autistico, disabilità cognitiva, disturbo del comportamento” chiedevano che ne fosse dichiarata l'interdizione, ravvedendo in quest'ultima misura quella più idonea a garantire la sua persona.
Con decreto del 3 luglio 2025 il Presidente nominava sé stesso quale relatore e fissava la comparizione delle parti e delle altre persone interessate e l'esame dell'interdicendo per il giorno 3 ottobre 2025.
All'udienza, il Presidente relatore procedeva all'ascolto dei parenti dell'interdicendo Per_1
(nonno materno), (nonna
[...] Persona_2
materna) e (zia materna) i Persona_3
quali dichiaravano di concordare sull'istanza di interdizione poiché a loro ben note le condizioni di salute fisiche e psichiche di I l CP_1
procuratore delle parti dava atto dell'assenza dell'interdicendo per ragioni legate alla sua collocazione continuativa presso il luogo di ricovero in Nola e chiedeva pertanto la fissazione di una nuova udienza per l'esame dello stesso presso l'abitazione familiare;
disposto il rinvio,
l'interdicendo veniva sentito il 26 novembre 2025, nell'abitazione sita in Scanzano Jonico. A lui venivano formulate le domande rassegnate a verbale e l'interdicendo non rispondeva non riuscendo nemmeno a stabilire un contatto visivo con l'interlocutore limitandosi a gesti stereotipati con un semplice gioco delle mani. Il procuratore delle parti concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione e disponeva la trasmissione del verbale al PM per le conclusioni .
Il PM chiedeva di pronunciare sentenza di interdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ora è noto che il nuovo testo dell'art. 414 c.c.
– rubricato “Persone che possono essere interdette”
– sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda la persona incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la sua adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico,
l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Allo stesso effetto, la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla L. n.
6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione.
La Corte Suprema ha parimenti chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”.
Nel caso di specie le certificazioni mediche e la valutazione della Commissione che ha certificato l'invalidità del sig. sono concordi CP_1
nel descrivere un quadro estremamente compromesso.
L'interdicendo risulta affetto da disturbo autistico, disabilità cognitiva e disturbo del comportamento, manifestando una malattia che ne esclude completamente la capacita di provvedere ai suoi bisogni, oltre che patrimoniali, anche soltanto personali, in relazione alla profilassi medica che dovrebbe seguire.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che rispetto agli istituti che presidiano alla tutela delle persone in condizioni di incapacità, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 26 ottobre 2011, n. 22332).
In precedente occasione aveva d'altra parte precisato che l'incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall'art. 414 cod. civ. al fine dell'interdizione dell'infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizio da atti giuridici, e per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (come nel caso in cui si debba ovviare ai pericoli derivanti dal rifiuto, per infermità psichica, di cure od interventi medici.
Anche i parenti dell'interdicendo hanno insistito nel ravvisare l'impossibilità di assicurare il contenimento duraturo del loro familiare.
Le elevate esigenze di protezione che da ciò derivano portano ad affermare che, per l'interdicendo , la tutela più adeguata CP_1
e idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, dovendo ritenersi insufficiente la misura meno invasiva dell'inabilitazione o quella dell'amministrazione di sostegno.
Alla nomina del tutore e del protutore provvederà il Giudice Tutelare, a norma dell'art. 424 c.c..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato in data 1° luglio 2025, nei confronti di
, così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto:
a. dichiara l'interdizione di , nato CP_1
a MATERA il 31/12/2006;
b. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore , all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio
Notarile;
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente est.
IC GR