Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 490
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La resistente ha provato la rituale notifica dell'atto presupposto (Avviso di accertamento n. 3867/2014) al ricorrente, come da documentazione prodotta (avviso di ricevimento spedito il 27.12.2019 e consegnato il 02.01.2020). Il ricorrente non ha contestato tale produzione documentale.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La notifica dell'avviso di accertamento, non impugnato, ha reso definitivo tale atto. Pertanto, non è possibile sollevare eccezioni relative a vizi anteriori alla notifica dell'accertamento stesso, compresa la prescrizione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato che l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà accertativa

    La rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la sua mancata impugnazione lo hanno reso definitivo. Non sono ammissibili eccezioni relative a vizi anteriori alla notifica dell'accertamento. Il Comune di Licata ha notificato l'avviso di accertamento nel rispetto del termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, in quanto spedito il 27.12.2019, entro il termine.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'avviso di accertamento presupposto è stato ritualmente notificato al contribuente, il quale ne ha avuto integrale e legale conoscenza. Pertanto, non era necessario allegare nuovamente l'atto richiamato. L'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento) e le ragioni di diritto che hanno portato alla sua emissione, richiamando l'atto presupposto, il che è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La notifica dell'avviso di accertamento presupposto ha garantito al contribuente la piena conoscenza della pretesa tributaria e la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, contestando l'atto presupposto nei termini di legge. L'intimazione di pagamento, richiamando l'atto presupposto, è sufficiente a tal fine.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000

    L'art. 7 della L. 212/2000 non trova applicazione quando l'atto richiamato sia stato già notificato al contribuente e questi ne abbia avuto integrale conoscenza. L'avviso di accertamento presupposto è stato ritualmente notificato.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi

    La prescrizione del credito è stata interrotta dalla notifica dell'avviso di accertamento (atto interruttivo del 16/12/2019, notificato il 02/01/2020). Il nuovo termine quinquennale di prescrizione decorre da tale data, pertanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (16/07/2024) il credito non era prescritto. La prescrizione degli interessi segue la stessa sorte del credito principale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 490
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 490
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo