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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 490/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 202400038600 del 24/06/2024 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla società Resistente_1 il 26 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 26.07.2024, il Sig. Ricorrente_1, nato il Data_di_nascita a Difensore_1Campobello di Licata ed ivi residente, rappresentato e difeso dai Dottori Commercialisti
e Difensore_2, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Intimazione di Pagamento (ex. Art. 50 DPR n. 602/73) n. 202400038600 del 24/06/2024, emesso dalla società Resistente_1., quale affidataria da parte del Comune di Licata del servizio in concessione della riscossione coattiva per i tributi TARI e IMU, e notificato a mezzo posta raccomandata consegnata il 16 luglio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 1.031,29 per ICI/IMU dell'anno 2014 conseguente all'Atto n. 3867/2014 emesso il 16/12/2019 e notificato il 02/01/2020. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla potestà accertativa da parte dell'ente impositore;
2) nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; 3) nullità dell'ingiunzione impugnata per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento sottostante;
4) prescrizione degli interessi in ambito tributario. Adottava, quindi, le seguenti conclusioni: “Chiede a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento di voler dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per i motivi sopra esposti. Si chiede la condanna alle spese a carico dell'Ente che ha emesso l'atto”. La società Credit Network & Finance S.p.A., con sede legale a Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate il 17 gennaio 2025, con cui, dopo avere premesso che in data 30/05/2024 il Comune di Licata con Determinazione n. 59 affidava il servizio in concessione del servizio della riscossione coattiva delle entrate TARI, IMU anno 2014 e 2015 alla Credit Network & Finance S.p.A., in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ovvero infondatezza del ricorso stante la rituale notifica dell'atto presupposto, come da documentazione che allegava. Contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione e così concludeva: “SI CHIEDE A codesta Ill.ma Corte di giustizia di primo gradi di Agrigento:
1. In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile;
2. nel merito, in via principale, per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge confermando la legittimità dell'atto impugnato.
3. Con condanna alle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 è infondato e va, pertanto, rigettato. Per una questione di ordine sistematico va esaminata per prima la censura di nullità dell'impugnato Avviso di Intimazione di Pagamento (ex art. 50 del DPR n. 602/73) n. 202400038600 per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento allo stesso presupposto. Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. La società Credit Network & Finance S.p.A., quale affidataria da parte del Comune di Licata in concessione del servizio della riscossione coattiva delle entrate TARI e IMU anno 2014 e 2015, ha dimostrato che l'atto propedeutico all'impugnata intimazione di pagamento (Atto n. 3867/2014) è stato ritualmente notificato al Sig. Ricorrente_1. La parte resistente, invero, ha prodotto l'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019, Cod. violazione 29578-14-L, valido anche come numero del Cronologico, emesso nei confronti dell'odierna parte ricorrente, con cui si chiedeva il pagamento di € 917,00 per IMU dell'anno 2014, nonché l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo raccomandata A.R. di Poste Italiane, sul quale è riprodotto a stampa il numero di cronologico IMU 29578-14-L, da cui si evince che il plico contenente l'avviso di accertamento è stato spedito il 27.12.2019 ed è stato consegnato il 02 gennaio 2020 a mani proprie del Ricorrente_1destinatario Sig. , che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento stesso. In proposito si rileva anche che la parte ricorrente non ha espressamente contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente in ordine alla notifica dell'atto presupposto sopra indicato, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Ciò detto a proposito della ritualità della notificazione dell'atto presupposto, va rigettata, perché priva di fondamento giuridico, la doglianza di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa tributaria. Dalla valida notificazione dell'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019, presupposto all'intimazione di pagamento oggetto di contestazione, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica dello stesso accertamento può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto allo stesso, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è stata dimostrata la notifica del sotteso avviso di accertamento indicato nell'atto impugnato, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione del primo, resosi definitivo per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla sua notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad un atto notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nullo ovvero annullabile l'atto presupposto (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Infondato è, perciò, il motivo di impugnazione afferente all'invocata intervenuta prescrizione del credito che ipoteticamente fosse maturata antecedentemente alla notifica dell'atto propedeutico in quanto, si ribadisce, lo stesso, non avendo il ricorrente provveduto alla sua tempestiva impugnazione, è divenuto inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Infondata è pure la censura di intervenuta estinzione del credito reclamato per maturata prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. Innanzi tutto va rilevato che l'avviso di accertamento presupposto è relativo ad un credito vantato dal Comune di Licata per IMU riferita all'anno 2014, e che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Costituendo l'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stato esso ritualmente notificato il 02.01.2020 il credito si sarebbe prescritto il 02 gennaio 2025, in quanto dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., con la conseguenza che alla data di notifica dell'impugnato Avviso di intimazione di pagamento (16 luglio 2024, come ammesso dal ricorrente e documentato in atti) alcuna prescrizione del credito tributario era maturata. Infondata è pure la censura di decadenza dalla potestà accertativa in capo al Comune di Licata. Come già dedotto, dalla rituale notifica dell'atto presupposto e dalla mancata sua impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. La parte resistente, peraltro, ha dimostrato che il Comune di Licata ha provveduto alla notifica dell'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019 nel rispetto del termine di cinque anni previsto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale afferma che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati, tenuto conto anche della scissione dei termini di notificazione per il notificante e per il notificato. In materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N. 40543, depositata il 17.12.2021, hanno affermato, perpetuando la giurisprudenza precedente, il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”. Nel caso di specie il plico contenente l'avviso di accertamento presupposto è stato spedito il 27.12.2019, come sopra dedotto, cioè entro il termine di decadenza. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnato Avviso di intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa l'avviso di accertamento propedeutico all'intimazione di pagamento è stato ritualmente notificato, come dimostrato dalla resistente e sopra argomentato, per cui non andava allegato. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento del credito portato dell'atto sotteso) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. La Corte di Cassazione, inoltre, con l'Ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto, ciò in quanto ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento all'atto precedentemente notificato;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che (eventualmente) ritiene opportune. Essendo il riferimento all'Avviso di accertamento già notificato specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, laddove, peraltro, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Infondata, per le suddette argomentazioni in tema di termine di prescrizione e di interruzione del decorso dello stesso, è anche la doglianza di prescrizione degli interessi applicati. L'impugnato Avviso di Intimazione di pagamento oggetto di controversia è legittimo e va, pertanto, confermato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte resistente ed a carico della parte ricorrente;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte resistente. Agrigento, 23 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 202400038600 del 24/06/2024 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla società Resistente_1 il 26 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 26.07.2024, il Sig. Ricorrente_1, nato il Data_di_nascita a Difensore_1Campobello di Licata ed ivi residente, rappresentato e difeso dai Dottori Commercialisti
e Difensore_2, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Intimazione di Pagamento (ex. Art. 50 DPR n. 602/73) n. 202400038600 del 24/06/2024, emesso dalla società Resistente_1., quale affidataria da parte del Comune di Licata del servizio in concessione della riscossione coattiva per i tributi TARI e IMU, e notificato a mezzo posta raccomandata consegnata il 16 luglio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 1.031,29 per ICI/IMU dell'anno 2014 conseguente all'Atto n. 3867/2014 emesso il 16/12/2019 e notificato il 02/01/2020. Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) illegittimità della richiesta per intervenuta prescrizione e decadenza dalla potestà accertativa da parte dell'ente impositore;
2) nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; 3) nullità dell'ingiunzione impugnata per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento sottostante;
4) prescrizione degli interessi in ambito tributario. Adottava, quindi, le seguenti conclusioni: “Chiede a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento di voler dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata per i motivi sopra esposti. Si chiede la condanna alle spese a carico dell'Ente che ha emesso l'atto”. La società Credit Network & Finance S.p.A., con sede legale a Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate il 17 gennaio 2025, con cui, dopo avere premesso che in data 30/05/2024 il Comune di Licata con Determinazione n. 59 affidava il servizio in concessione del servizio della riscossione coattiva delle entrate TARI, IMU anno 2014 e 2015 alla Credit Network & Finance S.p.A., in via preliminare eccepiva l'inammissibilità ovvero infondatezza del ricorso stante la rituale notifica dell'atto presupposto, come da documentazione che allegava. Contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione e così concludeva: “SI CHIEDE A codesta Ill.ma Corte di giustizia di primo gradi di Agrigento:
1. In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile;
2. nel merito, in via principale, per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge confermando la legittimità dell'atto impugnato.
3. Con condanna alle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 è infondato e va, pertanto, rigettato. Per una questione di ordine sistematico va esaminata per prima la censura di nullità dell'impugnato Avviso di Intimazione di Pagamento (ex art. 50 del DPR n. 602/73) n. 202400038600 per inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento allo stesso presupposto. Il motivo di ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. La società Credit Network & Finance S.p.A., quale affidataria da parte del Comune di Licata in concessione del servizio della riscossione coattiva delle entrate TARI e IMU anno 2014 e 2015, ha dimostrato che l'atto propedeutico all'impugnata intimazione di pagamento (Atto n. 3867/2014) è stato ritualmente notificato al Sig. Ricorrente_1. La parte resistente, invero, ha prodotto l'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019, Cod. violazione 29578-14-L, valido anche come numero del Cronologico, emesso nei confronti dell'odierna parte ricorrente, con cui si chiedeva il pagamento di € 917,00 per IMU dell'anno 2014, nonché l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo raccomandata A.R. di Poste Italiane, sul quale è riprodotto a stampa il numero di cronologico IMU 29578-14-L, da cui si evince che il plico contenente l'avviso di accertamento è stato spedito il 27.12.2019 ed è stato consegnato il 02 gennaio 2020 a mani proprie del Ricorrente_1destinatario Sig. , che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento stesso. In proposito si rileva anche che la parte ricorrente non ha espressamente contestato le affermazioni e la produzione documentale effettuata dalla parte resistente in ordine alla notifica dell'atto presupposto sopra indicato, con la conseguenza che possono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Ciò detto a proposito della ritualità della notificazione dell'atto presupposto, va rigettata, perché priva di fondamento giuridico, la doglianza di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa tributaria. Dalla valida notificazione dell'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019, presupposto all'intimazione di pagamento oggetto di contestazione, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica dello stesso accertamento può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto allo stesso, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è stata dimostrata la notifica del sotteso avviso di accertamento indicato nell'atto impugnato, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione del primo, resosi definitivo per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla sua notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad un atto notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nullo ovvero annullabile l'atto presupposto (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Infondato è, perciò, il motivo di impugnazione afferente all'invocata intervenuta prescrizione del credito che ipoteticamente fosse maturata antecedentemente alla notifica dell'atto propedeutico in quanto, si ribadisce, lo stesso, non avendo il ricorrente provveduto alla sua tempestiva impugnazione, è divenuto inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Si richiama, in questo senso, l'Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Infondata è pure la censura di intervenuta estinzione del credito reclamato per maturata prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento. Innanzi tutto va rilevato che l'avviso di accertamento presupposto è relativo ad un credito vantato dal Comune di Licata per IMU riferita all'anno 2014, e che il termine di prescrizione dei crediti vantati dagli enti locali per i tributi di loro competenza è di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C. (cfr. Cassazione n. 4283/2010), come affermato dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 31260 del 09.11.2023. Va rilevato ancora che l'art. 2943 Codice Civile afferma che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, sia di cognizione che conservativo o di esecuzione, ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quarto comma articolo citato). Ciò chiarito in punto di diritto va esaminata la fattispecie concreta. Costituendo l'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stato esso ritualmente notificato il 02.01.2020 il credito si sarebbe prescritto il 02 gennaio 2025, in quanto dalla notifica dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 C.C., con la conseguenza che alla data di notifica dell'impugnato Avviso di intimazione di pagamento (16 luglio 2024, come ammesso dal ricorrente e documentato in atti) alcuna prescrizione del credito tributario era maturata. Infondata è pure la censura di decadenza dalla potestà accertativa in capo al Comune di Licata. Come già dedotto, dalla rituale notifica dell'atto presupposto e dalla mancata sua impugnazione, per cui si è reso definitivo, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'atto medesimo può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. La parte resistente, peraltro, ha dimostrato che il Comune di Licata ha provveduto alla notifica dell'Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento IMU Anno 2014 - num. 3867 del 16/12/2019 nel rispetto del termine di cinque anni previsto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale afferma che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati, tenuto conto anche della scissione dei termini di notificazione per il notificante e per il notificato. In materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N. 40543, depositata il 17.12.2021, hanno affermato, perpetuando la giurisprudenza precedente, il seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”. Nel caso di specie il plico contenente l'avviso di accertamento presupposto è stato spedito il 27.12.2019, come sopra dedotto, cioè entro il termine di decadenza. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnato Avviso di intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa l'avviso di accertamento propedeutico all'intimazione di pagamento è stato ritualmente notificato, come dimostrato dalla resistente e sopra argomentato, per cui non andava allegato. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento del credito portato dell'atto sotteso) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. La Corte di Cassazione, inoltre, con l'Ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto, ciò in quanto ai fini della validità della motivazione è, infatti, sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, circostanza che si realizza attraverso il riferimento all'atto precedentemente notificato;
in tal modo il debitore ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando le contestazioni che (eventualmente) ritiene opportune. Essendo il riferimento all'Avviso di accertamento già notificato specifico e concreto, esso è in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, laddove, peraltro, in relazione a un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Infondata, per le suddette argomentazioni in tema di termine di prescrizione e di interruzione del decorso dello stesso, è anche la doglianza di prescrizione degli interessi applicati. L'impugnato Avviso di Intimazione di pagamento oggetto di controversia è legittimo e va, pertanto, confermato. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte resistente ed a carico della parte ricorrente;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore del difensore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 280,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte resistente. Agrigento, 23 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione