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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa EN ER Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2108/2024 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi” e vertente
TRA
, CF: , nata a [...] -AV-, il 16.10.1946 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ronga; Ricorrente E
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Linda S. Ricciardelli;
Resistente NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza sullo status.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.7.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2 in data 2.2.1967; - che dall'unione nascevano 3 figli, tutti maggiorenni- CP_1 proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito al medesimo, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
il quale contestava le avverse deduzioni e richieste.
[...]
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. All'udienza del 3.12.2026, su istanza congiunta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
*** La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 473bis.22 ult.co. c.p.c., “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”. Trattasi di un dato normativo che recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, a sua volta fondato sulla ritenuta autonomia strutturale delle domande di separazione e di addebito ricavabile dalla diversità dei loro fatti costitutivi (causa petendi) e del loro oggetto (petitum) (cfr., Cass.
6.2.2003 n. 1743). Tanto premesso, nella specie, va pronunziata sentenza non definitiva in ordine alla separazione personale dei coniugi. La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che possa essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. La causa va rimessa con separata ordinanza dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo e la decisione alle questioni accessorie. La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Castelfranci di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1967, atto n. 10, parte II, serie A e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
3) dispone per il prosieguo con separata ordinanza. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa EN ER dr. Raffaele Califano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa EN ER Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2108/2024 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi” e vertente
TRA
, CF: , nata a [...] -AV-, il 16.10.1946 Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ronga; Ricorrente E
nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Linda S. Ricciardelli;
Resistente NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza sullo status.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.7.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2 in data 2.2.1967; - che dall'unione nascevano 3 figli, tutti maggiorenni- CP_1 proponeva domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, con addebito al medesimo, stante la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insostenibilità della convivenza. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
il quale contestava le avverse deduzioni e richieste.
[...]
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo. All'udienza del 3.12.2026, su istanza congiunta delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
*** La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 473bis.22 ult.co. c.p.c., “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”. Trattasi di un dato normativo che recepisce un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, a sua volta fondato sulla ritenuta autonomia strutturale delle domande di separazione e di addebito ricavabile dalla diversità dei loro fatti costitutivi (causa petendi) e del loro oggetto (petitum) (cfr., Cass.
6.2.2003 n. 1743). Tanto premesso, nella specie, va pronunziata sentenza non definitiva in ordine alla separazione personale dei coniugi. La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che possa essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. La causa va rimessa con separata ordinanza dinanzi al Giudice istruttore per il prosieguo e la decisione alle questioni accessorie. La regolamentazione delle spese di lite della presente fase viene rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Castelfranci di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1967, atto n. 10, parte II, serie A e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
3) dispone per il prosieguo con separata ordinanza. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa EN ER dr. Raffaele Califano
2