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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/09/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 5 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco GUBITOSA e Parte_1
Massimiliano MARCUCCIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina
Piazza Buozzi n. 9;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dell'Avv. Matteo TIMPERI ed elettivamente CP_1
domiciliata in Roma alla Via Giovanni Battista Tiepolo n. 21 presso il suo studio;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 4 giugno 2025 e parte opposta come da note scritte in data 3 giugno 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 6 maggio 2019 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 308/2019 emesso il 18/02/2019 dal Tribunale di Latina, che le ingiungeva di versare alla la somma di € 28.970,72 deducendo: CP_1
a) di avere emesso dal 2014 al 2016, nel corso dei rapporti commerciali intrattenuti con Con la numerose cambiali a favore di questa a copertura delle fatture CP_1
oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo. Altresì nel corso del rapporto l'opponente aveva prodotto assegno nr. 0180520318-04 del 30.06.14 per I' importo di € 4.393,11 e assegno nr. 0180921228-04 del 25.07.14, rilasciato a mani del rappresentante commerciale della TRE D S.r.l. AN MM, il quale aveva anche la procura a riscuotere, per l'importo di € 4.680,89. Tale titolo era stato consegnato in presenza del sig. . Per un totale di cambiali ed assegni pari ad € 15.074,00; Parte_2
Cont b) in data 09.02.2016 il rappresentante commerciale della AN CP_1
MM, presentava alla Sig.ra scadenzario delle fatture emesse dalla Parte_1
Con
nei suoi confronti dal 10.07.2014 (fattura nr. 3022) al 28.01.2016 (fattura CP_1
Con nr.999) dal quale risultava che l'opponente era debitrice della per un CP_1 importo di € 15.422,54. La sig.ra emetteva, in data 22.02.2016, cambiale di Parte_1
Con
€ 15422,00 a favore della a copertura dell'intero importo di cui era CP_1 debitrice alla data del 09.02.2016 e la consegnava nelle mani del sig. AN Con MM, rappresentante della - che rilasciava quietanza di ricevuta e CP_1
saldo sino al 27.01.2016 sottoscrivendo la stessa anche in presenza del Sig. Parte_2
Sommando tutti i titoli che erano stati emessi dalla sig.ra in favore
[...] Parte_1
Con della giungeva alla somma di € 30.496,00, importo idoneo a coprire il CP_2
debito presunto oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo;
c) precisava altresì che le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo riportavano le pecette indicanti il mancato pagamento della fattura non sottoscritte, ciò confermava che l'opponente aveva pagato tutte le fatture allegate al decreto opposto.
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna opponente Sig.ra alla società opposta, per le ragioni in premessa, Parte_1 tanto in fatto quanto in diritto. Revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 308/2019 emesso il
18.02.2019 dal Tribunale di Latina, Dott.ssa Concetta Serino, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorché l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano. IN VIA ISTRUTTORIA a) Si producono in giudizio, i seguenti documenti:
1.copia del decreto ingiuntivo notificata in data 18.03.2019; 2.copie cambiali come in narrativa, con riserva Con di produrre gli originali in udienza;
3.copia assegno emessi in favore della CP_3
0180520318-04 DEL 30.06.14 con riserva di produrre gli originali in udienza;
4. copia assegno Con emesso in favore della 180921228-04 ;
5. copia scadenzario fatture CP_1 CP_4 emesse;
6. copia quietanza di ricevuta e saldo. b) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o no che il Sig. MM AN riceveva nelle proprie mani la cambiale emessa in data 22.02.2016 di € 15422,00 a saldo delle fatture emesse dalla nei confronti CP_1 della Sig.ra dal 10.07.2014 al 28.01.2016 2. Vero o no che il Sig. MM AN Parte_1 riceveva nelle proprie mani gli assegni nr. 0180520318-04 DEL 30.06.14 e nr. 0180921228-04
DEL 25.07.14 emessi dalla Sig.ra a copertura di alcune fatture emesse dalla Parte_1 CP_1 nei confronti della Sig.ra 3. Vero o no che in data 09.02.2016 il Sig. MM AN Parte_1 presentava alla Sig.ra scadenzario delle fatture emesse nei suoi confronti dal 10.07.2014 Parte_1 fattura nr. 3022 al 28.01.2016 fattura nr.999, come da copia allegata in atti;
4. Vero o no che il sig.
MM AN rilasciava quietanza di ricevuta in data 27.01.2016 a fronte del ricevimento della cambiale di € 15422. All'uopo, si indicano come testimoni, sui predetti capitoli di prova, i sigg.
MM AN residente in [...]; residente in [...]
Strada Torta 1, con riserva di indicarne altri. c) si chiede ammettersi interrogatorio formale del Con legale rappresentate della società Con riserva di richiedere, nei modi e termini di legge, CP_1
'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza del contegno processuale avverso.”
Con comparsa del 18 settembre 2019 TRE. si costituiva in giudizio deducendo: CP_1 a) la aveva effettuato forniture di prodotti nei confronti della ditta CP_1 CP_1
individuale “TUTTO FUMO E …2 di ” dell'omonima opponente e Parte_1
per tali ragioni aveva regolarmente emesso e trasmesso le relative fatture commerciali, le quali non erano mai state contestate dalla sig.ra e il Parte_1
relativo pagamento risultava inevaso per una somma pari ad € 28.970,72;
b) l'opponente aveva ripetutamente emesso titoli di credito - cambiali e assegni - con l'intento di saldare parzialmente e periodicamente il dovuto. Tale condotta aveva prodotto l'emissione e la conseguente esistenza di numerosi titoli di credito i quali, nel corso del tempo, erano stati emessi e successivamente annullati e sostituiti da titoli successivi al fine di ritardare e “allungare” i termini di pagamento. Nello specifico, era la stessa opponente che, dapprima comunicava alla di non CP_1 versare l'assegno emesso o la cambiale sottoscritta in quanto priva di necessaria provvista ed in seguito provvedeva all'emissione di un nuovo titolo con termini di scadenza dilazionati. Con riguardo alle 22 cambiali per complessivi € 6.000,00 la evidenziava di essere in possesso di sole 15 cambiali in originale di cui CP_1
rispettivamente 7 di importo pari ad € 250,00 e 8 di importo pari ad € 2.500,00 per la somma di € 20.000 sottoscritte e consegnate dalla Sig.ra a Parte_1
garanzia del credito vantato dalla e le quali risultavano privi del luogo e CP_1
della data di emissione. Con riguardo agli assegni bancari l'assegno n. 0180520318 del 30/06/2014 di € 4.393,11 e l'assegno n. 0180520018 del 30/04/2014 di € 4.524,00
(non richiamato da parte opponente), i cui originali erano nella disponibilità della opposta, erano stati portati all'incasso e risultati impagati perché privi di provvista.
Nessun riscontro invece aveva l'opposta sull'assegno n. 0180921228 del 25/07/2014 di € 4.680,89. Infine, con riferimento alla cambiale emessa in data 22/02/2016 per €
15.422,00 anch'essa non era stata incassata per mancanza di provvista, come comunicato al tempo dalla Sig.ra Parte_1
c) la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ex art. 96
c.p.c., giacché l'opposizione, oltre a non esser fondata su prova scritta, era sfornita di prova;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia dell'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis: A. IN
VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, , in quanto il credito risulta contestato e l'opposizione non risulta munita di prova scritta e comunque di non pronta e facile soluzione;
B. IN VIA PRINCIPALE: nel merito rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando, per l'effetto, l'opponente al pagamento delle somme nello stesso ingiunte oltre agli interessi commerciali ex D.L.vo 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese, competenze e onorari del presente giudizio di opposizione delle quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. C. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare la sig.ra alla minor somma eventualmente Parte_1 accertata. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettere interrogatorio formale della sig.ra
[...]
con riserva di precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle Parte_1 conclusioni e di articolazione di ulteriori mezzi istruttori. Si chiede sin d'ora ammettere prova contraria a quella ex adverso articolata con i testi indicati da controparte.”
All'udienza del 8 ottobre 2019, parte opponente si opponeva all'istanza ex art. 648 c.p.c. e chiedeva i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.. Parte convenuta opposta insisteva nell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Il Giudice, rilevato, quanto all'istanza ex art. 648 c.p.c., che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione (il doc. 6 dell'opponente era prova del pagamento di uno solo dei titoli dati in garanzia dall'opponente), accoglieva la stessa;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21.04.2020
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 6 dicembre 2019 parte opponente chiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che riceveva nelle proprie mani, dalla Sig.ra in data Parte_1
22.02.2016 la cambiale di € 15422,00 a saldo delle fatture emesse dalla nei CP_1
confronti della Sig.ra dal 10.07.2014 al 28.01.2016 come da copia allegata in atti;
Parte_1
2. Vero che riceveva nelle proprie mani gli assegni nr. 0180520318-04 DEL 30.06.14 e nr.
0180921228-04 del 25.07.14 emessi dalla Sig.ra in favore della a Parte_1 CP_1
copertura di alcune fatture emesse dalla nei confronti della Sig.ra CP_1 Parte_1 come da copia allegata in atti;
3. Vero che in data 09.02.2016 presentava alla Sig.ra scadenzario delle fatture emesse e scadute nei confronti della stessa dal Parte_1
10.07.2014 fattura nr. 3022 al 28.01.2016 fattura nr.999, come da copia allegata in atti;
4.
Vero che rilasciava alla Sig.ra quietanza di pagamento a saldo in data 27.01.2016 Parte_1
a fronte del ricevimento della cambiale di € 15422,00 come da copia allegata in atti;
5. Vero che ha lavorato per la Indicava come teste il Sig. MM AN. Prova CP_1
testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che il AN riceveva nelle proprie mani, dalla
Sig.ra la cambiale emessa in data 22.02.2016 di € 15422,00 a saldo delle fatture Parte_1 emesse dalla nei confronti della Sig.ra dal 10.07.2014 al 28.01.2016; 2. CP_1 Parte_1
Vero che il AN riceveva nelle proprie mani gli assegni nr. 0180520318-04 DEL 30.06.14
e nr. 0180921228-04 DEL 25.07.14 emessi dalla Sig.ra a favore della a Parte_1 CP_1
copertura di alcune fatture emesse dalla nei confronti della Sig.ra 3. CP_1 Parte_1
Vero che il AN in data 09.02.2016 presentava alla Sig.ra scadenzario delle Parte_1 fatture emesse nei suoi confronti dal 10.07.2014 fattura nr. 3022 al 28.01.2016 fattura nr.999, come da copia allegata in atti;
4. Vero che il AN rilasciava alla Sig.ra Parte_1
quietanza di pagamento a saldo in data 27.01.2016 a fronte del ricevimento della cambiale di € 15422,00 emessa dalla Sig.ra Indicava come teste il Sig. . Parte_1 Parte_2
Chiedeva l'ammissione all'interrogatorio formale del legale rappresentate della società Con
e l'ammissione alla prova contraria e controprova sui capitoli che venivano CP_1 ammessi tra quelli richiesti da parte convenuta.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 9 dicembre 2019 parte opposta precisava che il Sig. AN, non più alle dipendenze della , si era limitato CP_1
esclusivamente a ricevere in consegna i titoli di credito, non avendo contezza per quanto riguardava il presunto incasso. Inoltre, priva di valore risultava la “quietanza” sottoscritta dal medesimo Sig. AN che riguardava la parte di debito accumulato in data anteriore al 22/02/2016 che la Sig.ra sosteneva di aver “saldato” mediante la consegna Parte_1 degli altri titoli i quali, però, non erano stati portati all'incasso in quanto privi di provvista.
Chiedeva quindi l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: A. La prova contraria sulla prova testimoniale del Sig. AN MM sui seguenti capitoli di prova: - Vero è che la cambiale di € 15.422,00 emessa in data 22.02.2016 ricevuta in consegna dalla Sig.ra non è stata mai incassata per difetto di provvista? - Vero è che l'assegno n. Parte_1
0180520318 del 30/06/2014 di € 4.393,11 ricevuto in consegna dalla Sig.ra è stato Parte_1
portato all'incasso ma restituito dall'istituto di credito in quanto risultato impagato? - Vero
è che l'assegno n. 0180520018 del 30/04/2014 di € 4.524,00 ricevuto in consegna dalla
Sig.ra è stato portato all'incasso ma restituito dall'istituto di credito in quanto Parte_1
risultato impagato? - Vero è che le 7 cambiali di importo pari ad €250,00 e le 8 cambiali di importo pari ad € 2.500,00 consegnate dalla Sig.ra non sono mai state incassate Parte_1 per difetto di provvista? - Vero è che la quietanza di pagamento veniva rilasciata senza avere precisa contezza circa l'effettivo e concreto incasso dei titoli presi in consegna? B. La prova contraria sulla prova testimoniale del Sig. sui seguenti capitoli: - Parte_2
Vero è che Lei è il marito/convivente della Sig.ra - Vero è che, di concerto alla Parte_1
Sig.ra gestisce/gestiva l'attività commerciale “TUTTO FUMO E …2 di Parte_1 Parte_1
” sita in Latina, Largo Cirri 13 ? - Vero è che Lei risulta personalmente debitore
[...]
dell'importo di € 28.763,30 oltre interessi legali nonché spese di procedura liquidate in €
1.305,00 oltre rimborso forfettario 15% ed €259,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge come da decreto ingiuntivo n. 1030/2019 (N.RG. 618/2019), notificato in data
04/07/2019 e non opposto, fondato su analoghi rapporti commerciali con la per le CP_1
forniture di merce della “TUTTO FUMO E …2 di ”? Con le domande Parte_1 sopra formulate andava accertata la qualifica di “socio di fatto” del Sig. Pt_2
nell'attività commerciale di “TUTTO FUMO E …2 di ” e, pertanto, Parte_1
avendo costui un manifesto interesse che poteva legittimare la sua partecipazione al giudizio, se ne chiedeva lo stralcio per incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c. C. La prova testimoniale della Sig.ra al tempo dei fatti Testimone_1 dipendente della , sui seguenti capitoli: - Vero è che lei aveva un rapporto di lavoro CP_1
subordinato con la nel periodo 2014 - 2016 ? - Vero è che lei era l'addetta CP_1
responsabile all'amministrazione della società nel periodo 2014 - 2016? - Vero è che CP_1
i titoli di credito consistenti in 15 cambiali in originale di cui rispettivamente 7 di importo pari ad € 250,00 e 8 di importo pari ad € 2.500,00, due assegni n. 0180520318 del
30/06/2014 di € 4.393,11 e n. 0180520018 del 30/04/2014 di € 4.524,00 e la cambiale di importo pari ad € 15.422,00 emessa in data 22.02.2016 sono stati tutti consegnati alla CP_1
ma mai incassati per difetto di provvista? - Vero è che la Sig.ra era solita Parte_1 chiedere di non incassare i titoli per mancanza di provvista e che, in sostituzione di questi, provvedeva alla loro scadenza a rilasciare nuovi titoli di credito a copertura della debenza accumulata? - Vero è che, ad oggi, la debitoria della Sig.ra ammonta ad € Parte_1
28.970,72 oltre interessi e spese come liquidate da decreto ingiuntivo opposto?
All'udienza del 15 dicembre 2020 il giudice, lette le note scritte autorizzate depositate dalle parti, in merito ai mezzi istruttori formulati da parte attrice opponente, ammetteva la prova col teste AN sui cap. 1 – 5, nonché col teste sui cap. 1 – 4; quanto ai Pt_2
mezzi istruttori formulati dal convenuto opposto, ammetteva la controprova coi testi AN e indicati dall'opponente sui cap. formulati sub A) e B) della memoria ex Pt_2
art. 183 n. 2 c.p.c., nonché sub C) con la teste ammetteva entrambe le parti alla Tes_1
prova contraria come richiesto, rinviava per l'escussione dei testi come sopra ammessi (tre in totale a prova, controprova e prova contraria) all'udienza del 5.10.2021
All'udienza del 5 ottobre 2021 a seguito di un rinvio, veniva introdotto il primo testimone di parte opponente che dichiarava: “sono nato a [...] il 22 gennaio Parte_2
1951 residente in [...] di professione pensionato identificato con CI
n. 591306 in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono sposato con la signora e siamo Parte_1
separati dal circa dieci anni. Sono stato procuratore della ditta individuale di mia moglie
Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte Parte_1 opponente dichiarava: Capitolo 1): è vero. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero Capitolo
4): è vero. A domanda di parte opposta: si le cambiali sono state incassate dal creditore
. Veniva introdotto il primo testimone di parte opposta che dichiarava: “sono CP_1 nata a [...] il [...] residente in [...] Testimone_1
di professione impiegata identificata con Patente di guida n. in corso di NumeroD_1 validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono stata dipendente dell'opposta fino al luglio dell'anno 2019. Sui CP_1
capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte opposta dichiarava: Capitolo
1): è vero Capitolo 2): è vero io osservavo un orario part time. Dell'amministrazione si occupava anche il sig. MM AN. Capitolo 3): non ricordo esattamente di quante cambiali si trattasse e di quanti assegni. Ricordo che io li registrai in contabilità per chiudere il debito della signora È stato poi riaperto un altro mastrino con gli Parte_1
effetti Non so dire se questi titoli siano stati incassati dalla perché Parte_1 CP_1 non mi occupavo io di versarli in banca. Capitolo 4): non lo so. Capitolo 5): non lo so. A domanda di parte opponente: ho chiuso il mastrino contabilmente come sopra ho precisato. Non ricordo la data. A domanda del Giudice: dell'incasso dei titoli si occupava il sig. MM AN. Parte opponente esibiva prova della notifica al teste MM
AN non presente e chiedeva rinvio per la sua escussione. Parte opposta non si opponeva. Il Giudice dato atto rinviava all'udienza del 17 febbraio 2022 per l'esame del teste MM AN All'udienza del 17 febbraio 2022 parte opponente depositava prova dell'invio dell'intimazione al teste MM AN e ne chiedeva l'accompagnamento coattivo.
Parte opposta chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva. Il Giudice rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove trattandosi di testimonianza rilevante ed ammissibile, considerato che non vi era prova della notifica dell'intimazione ma soltanto dell'invio, rinviava all'udienza del 4 ottobre 2022 segnalando a parte opponente la necessità di un invio dell'intimazione teste almeno due mesi prima dell'udienza.
All'udienza del 4 ottobre 2022 parte attrice depositava prova della notificazione al teste
MM AN e dichiarava di aver ricevuto una telefonata da una persona che si era presentata come MM AN dicendo di aver ricevuto la notifica dell'intimazione ma che si trattava di omonimo. Chiedeva quindi l'accompagnamento coattivo o rinvio per la sua escussione. Si riservava di depositare l'intimazione in telematico. Il Giudice dato atto, disponeva l'accompagnamento coattivo del teste AN MM a cura della
Stazione Carabinieri di Priverno per l'udienza del 28 febbraio 2023.
All'udienza del 6 giugno 2023 parte opponente rinunciava al teste MM AN e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte opposta si associava a tale richiesta. Il Giudice dato atto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20 giugno 2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 18 giugno
2024 e da parte opposta in data 6 giugno 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 giugno 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 3 giugno 2025 parte opposta ribadiva quanto dedotto e richiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., mediante scambio di scritti difensivi ex art. 189, num. 1) e 2), c.p.c. e fissazione dell'udienza per la discussione orale entro i termini di legge previsti. Con note di trattazione del 4 giugno 2025 parte opponente ribadiva quanto dedotto chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 4 giugno 2025 e da parte opposta in data 3 giugno
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 1 settembre 2025 riportandosi agli scritti difensivi in atti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 19 settembre 2025 così concludendo:
“Facendo seguito a tutto quanto già articolato nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. già depositata in atti ed in considerazione del mancato deposito del corrispondente atto da parte dell'opponente, la scrivente difesa si riporta integralmente a tutti gli atti difensivi prodotti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, (SU n.13533/2001 in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001].
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove è
l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è pertanto onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre ricade sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Nel caso de quo, parte opponente afferma di aver emesso numerose cambiali a favore di parte opposta a copertura delle fatture oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo. Altresì,
l'opponente dichiara di aver prodotto nel corso del rapporto l'assegno nr. 0180520318-04 del 30.06.14 per l'importo di € 4.393,11 e l'assegno nr. 0180921228-04 di € 4.680,89 del Cont 25.07.14, a mani del rappresentante commerciale della AN CP_5 CP_1
MM.
In merito, la giurisprudenza di legittimità precisa che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'articolo 1988
c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860) se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 22.5.2008, n.
13099).
Mentre in tema di assegni spetta alla parte opposta dimostrare di non aver potuto incassare i titoli in questione, per mancanza di provvista, come ormai da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide, secondo la quale: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una
"probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17749 del 30/07/2009; conforme: Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 33566 del
11/11/2021).
Ne consegue che, una volta provata la consegna dei titoli, spetta a parte opposta provare il mancato incasso dei medesimi, mediante la produzione degli stessi.
Nel caso in esame con riguardo alle 22 cambiali prodotte dall'opponente la CP_1
evidenziava di possedere 15 cambiali in originale per la somma di € 20.000 sottoscritte e consegnate dall'opponente, le quali risultavano prive del luogo e della data di emissione. Per quanto concerneva invece gli assegni bancari, l'assegno nr. 0180520318-04 del 30.06.14 era stato portato all'incasso e risultato impagato perché privo di provvista come evidenziato dal conto di ritorno allegato dall'opposta. Nessun riscontro invece aveva quest'ultima sull'assegno n. 0180921228 del 25/07/2014 di € 4.680,89.
Sul punto, si evidenzia inoltre la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai testi
[...]
e giacché il primo in sede di udienza dichiara che le cambiali sono state Pt_2 Tes_1
incassate dal creditore mentre la seconda dichiara in merito “non ricordo CP_1
esattamente di quante cambiali si trattasse e di quanti assegni. Ricordo che io li registrai in contabilità per chiudere il debito della signora E' stato poi riaperto un altro Parte_1
mastrino con gli effetti Non so dire se questi titoli siano stati incassati dalla Parte_1 [...]
perché non mi occupavo io di versarli in banca.” ed inoltre aggiunge che CP_1
“dell'incasso dei titoli si occupava il sig. MM AN.”
Dunque parte opponente non ha fornito la prova di aver assolto la propria obbligazione vale a dire gli estratti del conto bancario dal quale dovevano risultare gli addebiti relativi ai titoli emessi in favore di parte opposta.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 308/2019 del 18/02/2019;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di parte opposta che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 27 settembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2527/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 5 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco GUBITOSA e Parte_1
Massimiliano MARCUCCIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina
Piazza Buozzi n. 9;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dell'Avv. Matteo TIMPERI ed elettivamente CP_1
domiciliata in Roma alla Via Giovanni Battista Tiepolo n. 21 presso il suo studio;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 4 giugno 2025 e parte opposta come da note scritte in data 3 giugno 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 6 maggio 2019 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 308/2019 emesso il 18/02/2019 dal Tribunale di Latina, che le ingiungeva di versare alla la somma di € 28.970,72 deducendo: CP_1
a) di avere emesso dal 2014 al 2016, nel corso dei rapporti commerciali intrattenuti con Con la numerose cambiali a favore di questa a copertura delle fatture CP_1
oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo. Altresì nel corso del rapporto l'opponente aveva prodotto assegno nr. 0180520318-04 del 30.06.14 per I' importo di € 4.393,11 e assegno nr. 0180921228-04 del 25.07.14, rilasciato a mani del rappresentante commerciale della TRE D S.r.l. AN MM, il quale aveva anche la procura a riscuotere, per l'importo di € 4.680,89. Tale titolo era stato consegnato in presenza del sig. . Per un totale di cambiali ed assegni pari ad € 15.074,00; Parte_2
Cont b) in data 09.02.2016 il rappresentante commerciale della AN CP_1
MM, presentava alla Sig.ra scadenzario delle fatture emesse dalla Parte_1
Con
nei suoi confronti dal 10.07.2014 (fattura nr. 3022) al 28.01.2016 (fattura CP_1
Con nr.999) dal quale risultava che l'opponente era debitrice della per un CP_1 importo di € 15.422,54. La sig.ra emetteva, in data 22.02.2016, cambiale di Parte_1
Con
€ 15422,00 a favore della a copertura dell'intero importo di cui era CP_1 debitrice alla data del 09.02.2016 e la consegnava nelle mani del sig. AN Con MM, rappresentante della - che rilasciava quietanza di ricevuta e CP_1
saldo sino al 27.01.2016 sottoscrivendo la stessa anche in presenza del Sig. Parte_2
Sommando tutti i titoli che erano stati emessi dalla sig.ra in favore
[...] Parte_1
Con della giungeva alla somma di € 30.496,00, importo idoneo a coprire il CP_2
debito presunto oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo;
c) precisava altresì che le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo riportavano le pecette indicanti il mancato pagamento della fattura non sottoscritte, ciò confermava che l'opponente aveva pagato tutte le fatture allegate al decreto opposto.
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dalla odierna opponente Sig.ra alla società opposta, per le ragioni in premessa, Parte_1 tanto in fatto quanto in diritto. Revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.
Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 308/2019 emesso il
18.02.2019 dal Tribunale di Latina, Dott.ssa Concetta Serino, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorché l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la riguardano. IN VIA ISTRUTTORIA a) Si producono in giudizio, i seguenti documenti:
1.copia del decreto ingiuntivo notificata in data 18.03.2019; 2.copie cambiali come in narrativa, con riserva Con di produrre gli originali in udienza;
3.copia assegno emessi in favore della CP_3
0180520318-04 DEL 30.06.14 con riserva di produrre gli originali in udienza;
4. copia assegno Con emesso in favore della 180921228-04 ;
5. copia scadenzario fatture CP_1 CP_4 emesse;
6. copia quietanza di ricevuta e saldo. b) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o no che il Sig. MM AN riceveva nelle proprie mani la cambiale emessa in data 22.02.2016 di € 15422,00 a saldo delle fatture emesse dalla nei confronti CP_1 della Sig.ra dal 10.07.2014 al 28.01.2016 2. Vero o no che il Sig. MM AN Parte_1 riceveva nelle proprie mani gli assegni nr. 0180520318-04 DEL 30.06.14 e nr. 0180921228-04
DEL 25.07.14 emessi dalla Sig.ra a copertura di alcune fatture emesse dalla Parte_1 CP_1 nei confronti della Sig.ra 3. Vero o no che in data 09.02.2016 il Sig. MM AN Parte_1 presentava alla Sig.ra scadenzario delle fatture emesse nei suoi confronti dal 10.07.2014 Parte_1 fattura nr. 3022 al 28.01.2016 fattura nr.999, come da copia allegata in atti;
4. Vero o no che il sig.
MM AN rilasciava quietanza di ricevuta in data 27.01.2016 a fronte del ricevimento della cambiale di € 15422. All'uopo, si indicano come testimoni, sui predetti capitoli di prova, i sigg.
MM AN residente in [...]; residente in [...]
Strada Torta 1, con riserva di indicarne altri. c) si chiede ammettersi interrogatorio formale del Con legale rappresentate della società Con riserva di richiedere, nei modi e termini di legge, CP_1
'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza del contegno processuale avverso.”
Con comparsa del 18 settembre 2019 TRE. si costituiva in giudizio deducendo: CP_1 a) la aveva effettuato forniture di prodotti nei confronti della ditta CP_1 CP_1
individuale “TUTTO FUMO E …2 di ” dell'omonima opponente e Parte_1
per tali ragioni aveva regolarmente emesso e trasmesso le relative fatture commerciali, le quali non erano mai state contestate dalla sig.ra e il Parte_1
relativo pagamento risultava inevaso per una somma pari ad € 28.970,72;
b) l'opponente aveva ripetutamente emesso titoli di credito - cambiali e assegni - con l'intento di saldare parzialmente e periodicamente il dovuto. Tale condotta aveva prodotto l'emissione e la conseguente esistenza di numerosi titoli di credito i quali, nel corso del tempo, erano stati emessi e successivamente annullati e sostituiti da titoli successivi al fine di ritardare e “allungare” i termini di pagamento. Nello specifico, era la stessa opponente che, dapprima comunicava alla di non CP_1 versare l'assegno emesso o la cambiale sottoscritta in quanto priva di necessaria provvista ed in seguito provvedeva all'emissione di un nuovo titolo con termini di scadenza dilazionati. Con riguardo alle 22 cambiali per complessivi € 6.000,00 la evidenziava di essere in possesso di sole 15 cambiali in originale di cui CP_1
rispettivamente 7 di importo pari ad € 250,00 e 8 di importo pari ad € 2.500,00 per la somma di € 20.000 sottoscritte e consegnate dalla Sig.ra a Parte_1
garanzia del credito vantato dalla e le quali risultavano privi del luogo e CP_1
della data di emissione. Con riguardo agli assegni bancari l'assegno n. 0180520318 del 30/06/2014 di € 4.393,11 e l'assegno n. 0180520018 del 30/04/2014 di € 4.524,00
(non richiamato da parte opponente), i cui originali erano nella disponibilità della opposta, erano stati portati all'incasso e risultati impagati perché privi di provvista.
Nessun riscontro invece aveva l'opposta sull'assegno n. 0180921228 del 25/07/2014 di € 4.680,89. Infine, con riferimento alla cambiale emessa in data 22/02/2016 per €
15.422,00 anch'essa non era stata incassata per mancanza di provvista, come comunicato al tempo dalla Sig.ra Parte_1
c) la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ex art. 96
c.p.c., giacché l'opposizione, oltre a non esser fondata su prova scritta, era sfornita di prova;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia dell'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis: A. IN
VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, , in quanto il credito risulta contestato e l'opposizione non risulta munita di prova scritta e comunque di non pronta e facile soluzione;
B. IN VIA PRINCIPALE: nel merito rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando, per l'effetto, l'opponente al pagamento delle somme nello stesso ingiunte oltre agli interessi commerciali ex D.L.vo 231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese, competenze e onorari del presente giudizio di opposizione delle quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario. C. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare la sig.ra alla minor somma eventualmente Parte_1 accertata. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettere interrogatorio formale della sig.ra
[...]
con riserva di precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle Parte_1 conclusioni e di articolazione di ulteriori mezzi istruttori. Si chiede sin d'ora ammettere prova contraria a quella ex adverso articolata con i testi indicati da controparte.”
All'udienza del 8 ottobre 2019, parte opponente si opponeva all'istanza ex art. 648 c.p.c. e chiedeva i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.. Parte convenuta opposta insisteva nell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Il Giudice, rilevato, quanto all'istanza ex art. 648 c.p.c., che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione (il doc. 6 dell'opponente era prova del pagamento di uno solo dei titoli dati in garanzia dall'opponente), accoglieva la stessa;
assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21.04.2020
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 6 dicembre 2019 parte opponente chiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che riceveva nelle proprie mani, dalla Sig.ra in data Parte_1
22.02.2016 la cambiale di € 15422,00 a saldo delle fatture emesse dalla nei CP_1
confronti della Sig.ra dal 10.07.2014 al 28.01.2016 come da copia allegata in atti;
Parte_1
2. Vero che riceveva nelle proprie mani gli assegni nr. 0180520318-04 DEL 30.06.14 e nr.
0180921228-04 del 25.07.14 emessi dalla Sig.ra in favore della a Parte_1 CP_1
copertura di alcune fatture emesse dalla nei confronti della Sig.ra CP_1 Parte_1 come da copia allegata in atti;
3. Vero che in data 09.02.2016 presentava alla Sig.ra scadenzario delle fatture emesse e scadute nei confronti della stessa dal Parte_1
10.07.2014 fattura nr. 3022 al 28.01.2016 fattura nr.999, come da copia allegata in atti;
4.
Vero che rilasciava alla Sig.ra quietanza di pagamento a saldo in data 27.01.2016 Parte_1
a fronte del ricevimento della cambiale di € 15422,00 come da copia allegata in atti;
5. Vero che ha lavorato per la Indicava come teste il Sig. MM AN. Prova CP_1
testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che il AN riceveva nelle proprie mani, dalla
Sig.ra la cambiale emessa in data 22.02.2016 di € 15422,00 a saldo delle fatture Parte_1 emesse dalla nei confronti della Sig.ra dal 10.07.2014 al 28.01.2016; 2. CP_1 Parte_1
Vero che il AN riceveva nelle proprie mani gli assegni nr. 0180520318-04 DEL 30.06.14
e nr. 0180921228-04 DEL 25.07.14 emessi dalla Sig.ra a favore della a Parte_1 CP_1
copertura di alcune fatture emesse dalla nei confronti della Sig.ra 3. CP_1 Parte_1
Vero che il AN in data 09.02.2016 presentava alla Sig.ra scadenzario delle Parte_1 fatture emesse nei suoi confronti dal 10.07.2014 fattura nr. 3022 al 28.01.2016 fattura nr.999, come da copia allegata in atti;
4. Vero che il AN rilasciava alla Sig.ra Parte_1
quietanza di pagamento a saldo in data 27.01.2016 a fronte del ricevimento della cambiale di € 15422,00 emessa dalla Sig.ra Indicava come teste il Sig. . Parte_1 Parte_2
Chiedeva l'ammissione all'interrogatorio formale del legale rappresentate della società Con
e l'ammissione alla prova contraria e controprova sui capitoli che venivano CP_1 ammessi tra quelli richiesti da parte convenuta.
Con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 9 dicembre 2019 parte opposta precisava che il Sig. AN, non più alle dipendenze della , si era limitato CP_1
esclusivamente a ricevere in consegna i titoli di credito, non avendo contezza per quanto riguardava il presunto incasso. Inoltre, priva di valore risultava la “quietanza” sottoscritta dal medesimo Sig. AN che riguardava la parte di debito accumulato in data anteriore al 22/02/2016 che la Sig.ra sosteneva di aver “saldato” mediante la consegna Parte_1 degli altri titoli i quali, però, non erano stati portati all'incasso in quanto privi di provvista.
Chiedeva quindi l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: A. La prova contraria sulla prova testimoniale del Sig. AN MM sui seguenti capitoli di prova: - Vero è che la cambiale di € 15.422,00 emessa in data 22.02.2016 ricevuta in consegna dalla Sig.ra non è stata mai incassata per difetto di provvista? - Vero è che l'assegno n. Parte_1
0180520318 del 30/06/2014 di € 4.393,11 ricevuto in consegna dalla Sig.ra è stato Parte_1
portato all'incasso ma restituito dall'istituto di credito in quanto risultato impagato? - Vero
è che l'assegno n. 0180520018 del 30/04/2014 di € 4.524,00 ricevuto in consegna dalla
Sig.ra è stato portato all'incasso ma restituito dall'istituto di credito in quanto Parte_1
risultato impagato? - Vero è che le 7 cambiali di importo pari ad €250,00 e le 8 cambiali di importo pari ad € 2.500,00 consegnate dalla Sig.ra non sono mai state incassate Parte_1 per difetto di provvista? - Vero è che la quietanza di pagamento veniva rilasciata senza avere precisa contezza circa l'effettivo e concreto incasso dei titoli presi in consegna? B. La prova contraria sulla prova testimoniale del Sig. sui seguenti capitoli: - Parte_2
Vero è che Lei è il marito/convivente della Sig.ra - Vero è che, di concerto alla Parte_1
Sig.ra gestisce/gestiva l'attività commerciale “TUTTO FUMO E …2 di Parte_1 Parte_1
” sita in Latina, Largo Cirri 13 ? - Vero è che Lei risulta personalmente debitore
[...]
dell'importo di € 28.763,30 oltre interessi legali nonché spese di procedura liquidate in €
1.305,00 oltre rimborso forfettario 15% ed €259,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge come da decreto ingiuntivo n. 1030/2019 (N.RG. 618/2019), notificato in data
04/07/2019 e non opposto, fondato su analoghi rapporti commerciali con la per le CP_1
forniture di merce della “TUTTO FUMO E …2 di ”? Con le domande Parte_1 sopra formulate andava accertata la qualifica di “socio di fatto” del Sig. Pt_2
nell'attività commerciale di “TUTTO FUMO E …2 di ” e, pertanto, Parte_1
avendo costui un manifesto interesse che poteva legittimare la sua partecipazione al giudizio, se ne chiedeva lo stralcio per incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c. C. La prova testimoniale della Sig.ra al tempo dei fatti Testimone_1 dipendente della , sui seguenti capitoli: - Vero è che lei aveva un rapporto di lavoro CP_1
subordinato con la nel periodo 2014 - 2016 ? - Vero è che lei era l'addetta CP_1
responsabile all'amministrazione della società nel periodo 2014 - 2016? - Vero è che CP_1
i titoli di credito consistenti in 15 cambiali in originale di cui rispettivamente 7 di importo pari ad € 250,00 e 8 di importo pari ad € 2.500,00, due assegni n. 0180520318 del
30/06/2014 di € 4.393,11 e n. 0180520018 del 30/04/2014 di € 4.524,00 e la cambiale di importo pari ad € 15.422,00 emessa in data 22.02.2016 sono stati tutti consegnati alla CP_1
ma mai incassati per difetto di provvista? - Vero è che la Sig.ra era solita Parte_1 chiedere di non incassare i titoli per mancanza di provvista e che, in sostituzione di questi, provvedeva alla loro scadenza a rilasciare nuovi titoli di credito a copertura della debenza accumulata? - Vero è che, ad oggi, la debitoria della Sig.ra ammonta ad € Parte_1
28.970,72 oltre interessi e spese come liquidate da decreto ingiuntivo opposto?
All'udienza del 15 dicembre 2020 il giudice, lette le note scritte autorizzate depositate dalle parti, in merito ai mezzi istruttori formulati da parte attrice opponente, ammetteva la prova col teste AN sui cap. 1 – 5, nonché col teste sui cap. 1 – 4; quanto ai Pt_2
mezzi istruttori formulati dal convenuto opposto, ammetteva la controprova coi testi AN e indicati dall'opponente sui cap. formulati sub A) e B) della memoria ex Pt_2
art. 183 n. 2 c.p.c., nonché sub C) con la teste ammetteva entrambe le parti alla Tes_1
prova contraria come richiesto, rinviava per l'escussione dei testi come sopra ammessi (tre in totale a prova, controprova e prova contraria) all'udienza del 5.10.2021
All'udienza del 5 ottobre 2021 a seguito di un rinvio, veniva introdotto il primo testimone di parte opponente che dichiarava: “sono nato a [...] il 22 gennaio Parte_2
1951 residente in [...] di professione pensionato identificato con CI
n. 591306 in corso di validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono sposato con la signora e siamo Parte_1
separati dal circa dieci anni. Sono stato procuratore della ditta individuale di mia moglie
Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte Parte_1 opponente dichiarava: Capitolo 1): è vero. Capitolo 2): è vero. Capitolo 3): è vero Capitolo
4): è vero. A domanda di parte opposta: si le cambiali sono state incassate dal creditore
. Veniva introdotto il primo testimone di parte opposta che dichiarava: “sono CP_1 nata a [...] il [...] residente in [...] Testimone_1
di professione impiegata identificata con Patente di guida n. in corso di NumeroD_1 validità non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sono stata dipendente dell'opposta fino al luglio dell'anno 2019. Sui CP_1
capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte opposta dichiarava: Capitolo
1): è vero Capitolo 2): è vero io osservavo un orario part time. Dell'amministrazione si occupava anche il sig. MM AN. Capitolo 3): non ricordo esattamente di quante cambiali si trattasse e di quanti assegni. Ricordo che io li registrai in contabilità per chiudere il debito della signora È stato poi riaperto un altro mastrino con gli Parte_1
effetti Non so dire se questi titoli siano stati incassati dalla perché Parte_1 CP_1 non mi occupavo io di versarli in banca. Capitolo 4): non lo so. Capitolo 5): non lo so. A domanda di parte opponente: ho chiuso il mastrino contabilmente come sopra ho precisato. Non ricordo la data. A domanda del Giudice: dell'incasso dei titoli si occupava il sig. MM AN. Parte opponente esibiva prova della notifica al teste MM
AN non presente e chiedeva rinvio per la sua escussione. Parte opposta non si opponeva. Il Giudice dato atto rinviava all'udienza del 17 febbraio 2022 per l'esame del teste MM AN All'udienza del 17 febbraio 2022 parte opponente depositava prova dell'invio dell'intimazione al teste MM AN e ne chiedeva l'accompagnamento coattivo.
Parte opposta chiedeva la revoca dell'ordinanza ammissiva. Il Giudice rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove trattandosi di testimonianza rilevante ed ammissibile, considerato che non vi era prova della notifica dell'intimazione ma soltanto dell'invio, rinviava all'udienza del 4 ottobre 2022 segnalando a parte opponente la necessità di un invio dell'intimazione teste almeno due mesi prima dell'udienza.
All'udienza del 4 ottobre 2022 parte attrice depositava prova della notificazione al teste
MM AN e dichiarava di aver ricevuto una telefonata da una persona che si era presentata come MM AN dicendo di aver ricevuto la notifica dell'intimazione ma che si trattava di omonimo. Chiedeva quindi l'accompagnamento coattivo o rinvio per la sua escussione. Si riservava di depositare l'intimazione in telematico. Il Giudice dato atto, disponeva l'accompagnamento coattivo del teste AN MM a cura della
Stazione Carabinieri di Priverno per l'udienza del 28 febbraio 2023.
All'udienza del 6 giugno 2023 parte opponente rinunciava al teste MM AN e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte opposta si associava a tale richiesta. Il Giudice dato atto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20 giugno 2024 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con ordinanza del 20 giugno 2024 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 18 giugno
2024 e da parte opposta in data 6 giugno 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 giugno 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 3 giugno 2025 parte opposta ribadiva quanto dedotto e richiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., mediante scambio di scritti difensivi ex art. 189, num. 1) e 2), c.p.c. e fissazione dell'udienza per la discussione orale entro i termini di legge previsti. Con note di trattazione del 4 giugno 2025 parte opponente ribadiva quanto dedotto chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 4 giugno 2025 e da parte opposta in data 3 giugno
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 1 settembre 2025 riportandosi agli scritti difensivi in atti e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 19 settembre 2025 così concludendo:
“Facendo seguito a tutto quanto già articolato nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. già depositata in atti ed in considerazione del mancato deposito del corrispondente atto da parte dell'opponente, la scrivente difesa si riporta integralmente a tutti gli atti difensivi prodotti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio, (SU n.13533/2001 in materia di inadempimento di obbligazioni, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” [S.U. 13533/2001].
Tale ripartizione non subisce deroghe in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove è
l'opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale – ed è pertanto onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre ricade sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il monitorio, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Nel caso de quo, parte opponente afferma di aver emesso numerose cambiali a favore di parte opposta a copertura delle fatture oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo. Altresì,
l'opponente dichiara di aver prodotto nel corso del rapporto l'assegno nr. 0180520318-04 del 30.06.14 per l'importo di € 4.393,11 e l'assegno nr. 0180921228-04 di € 4.680,89 del Cont 25.07.14, a mani del rappresentante commerciale della AN CP_5 CP_1
MM.
In merito, la giurisprudenza di legittimità precisa che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'articolo 1988
c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860) se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 22.5.2008, n.
13099).
Mentre in tema di assegni spetta alla parte opposta dimostrare di non aver potuto incassare i titoli in questione, per mancanza di provvista, come ormai da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide, secondo la quale: “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una
"probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17749 del 30/07/2009; conforme: Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 33566 del
11/11/2021).
Ne consegue che, una volta provata la consegna dei titoli, spetta a parte opposta provare il mancato incasso dei medesimi, mediante la produzione degli stessi.
Nel caso in esame con riguardo alle 22 cambiali prodotte dall'opponente la CP_1
evidenziava di possedere 15 cambiali in originale per la somma di € 20.000 sottoscritte e consegnate dall'opponente, le quali risultavano prive del luogo e della data di emissione. Per quanto concerneva invece gli assegni bancari, l'assegno nr. 0180520318-04 del 30.06.14 era stato portato all'incasso e risultato impagato perché privo di provvista come evidenziato dal conto di ritorno allegato dall'opposta. Nessun riscontro invece aveva quest'ultima sull'assegno n. 0180921228 del 25/07/2014 di € 4.680,89.
Sul punto, si evidenzia inoltre la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dai testi
[...]
e giacché il primo in sede di udienza dichiara che le cambiali sono state Pt_2 Tes_1
incassate dal creditore mentre la seconda dichiara in merito “non ricordo CP_1
esattamente di quante cambiali si trattasse e di quanti assegni. Ricordo che io li registrai in contabilità per chiudere il debito della signora E' stato poi riaperto un altro Parte_1
mastrino con gli effetti Non so dire se questi titoli siano stati incassati dalla Parte_1 [...]
perché non mi occupavo io di versarli in banca.” ed inoltre aggiunge che CP_1
“dell'incasso dei titoli si occupava il sig. MM AN.”
Dunque parte opponente non ha fornito la prova di aver assolto la propria obbligazione vale a dire gli estratti del conto bancario dal quale dovevano risultare gli addebiti relativi ai titoli emessi in favore di parte opposta.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 308/2019 del 18/02/2019;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di parte opposta che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 27 settembre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava