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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3566/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/8/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MAURA Parte_1 C.F._1
BANTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), Piazza XXIV Maggio n.7/8/9, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA Parte_2 C.F._2
D'SS PI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Prato (PO), via Modigliani n.7, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronuncia della domanda cumulativa di separazione e di divorzio ai sensi e per l'effetto degli artt. 473 bis 49; 473 bis 51 c.p.c, con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza relativa alla separazione personale, munita del passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. Prestazione del reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore e di consenso alla reciproca delega in favore dei nonni, sia paterni che materni, per il ritiro di da scuola;
Per_1
3. Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Lucca il
1 12.09.2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 147 Parte 1 anno 2015, trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in punto di separazione personale;
4. Istanza congiunta affinché la cessazione degli effetti civili del matrimonio venga pronunciata sulla base delle condizioni già formulate in modo congiunto per la separazione personale.
5. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i coniugi in base alle norme sull'affido condiviso Per_1
e sarà collocato principalmente presso la casa familiare ove continuerà a vivere insieme alla madre;
potrà essere anche affidato temporaneamente alle cure dei nonni da ciascun genitore;
Per_1
6. La potestà genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
7. In considerazione della vita lavorativa dei genitori e delle esigenze di cura, istruzione ed educazione e salvo diverso accordo, il calendario ordinario delle frequentazioni tra genitori e figlio seguirà il seguente schema riepilogativo: a. prima settimana: starà con il padre il fine settimana, dalle 13,30 del venerdì o dal diverso Per_1 orario di uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riporterà a scuola oppure a casa della madre in periodo non scolastico;
b. seconda settimana: starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì sera Per_1 entro le ore 20,00 a casa della madre;
c. a valere sempre: quando non v'è scuola il giorno di pertinenza del genitore avrà inizio alle ore 10 e/o terminerà alle ore 20; in ogni caso tenendo conto dell'età di , delle esigenze del momento Per_1
e comunque della volontà che questo esprimerà; d. festività Natalizie e Pasquali: seguiranno la regola dell'alternanza annuale tra i genitori, e quindi i genitori si alterneranno la Vigilia di Natale (24.12) ed il giorno di Natale (25.12); lo stesso per il Capodanno (31.12) con il 1 gennaio;
così come per il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
mantenendo per gli altri giorni il calendario consueto, salvo eventuali vacanze accordate o con il padre o con la madre;
e. vacanze estive: saranno trascorse da per quindici giorni (anche non) consecutivi con Per_1 ciascun genitore, compatibilmente alle ferie di ciascuno ed all'impegno reciproco dei genitori a comunicare reciprocamente il proprio calendario di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno;
f. compleanno: trascorrerà, previo accordo, i propri compleanni possibilmente con entrambi Per_1
i genitori e, ove ciò non avvenisse, in alternanza tra loro, considerando il giorno precedente ed il giorno effettivo di nascita;
g. notte infrasettimanale di spettanza del padre, deroghe e recuperi: in considerazione dell'attività lavorativa del ricorrente che lo può portare a trasferte, potrà essere oggetto di Parte_2 recupero nella settimana seguente, con un massimo di un recupero mensile;
8. verserà a a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2 Parte_1
, la somma di Euro 900,00 (Euro novecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto Per_1 importo sarà soggetto a rivalutazione Istat del 100% (indice dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati) con prima rivalutazione a partire dal tredicesimo mese dalla domanda;
9. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
10. si assume al 100%: Parte_2
a. spese ordinarie: cambio stagionale dell'abbigliamento, primavera/estate ed autunno/inverno, cui provvederà direttamente, salvo diverso accordo tra le parti;
Parte_2
b. spese straordinarie (extra assegno)sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca,
2 come di seguito: NON SOGGETTE A PREVIO ACCORDO TRA I GENITORI: i. spese mediche sanitarie necessarie ed urgenti: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, e comprendono i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi,spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche;
ii. spese scolastiche: tra le quali tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio - es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
SOGGETTE A PREVIO ACCORDO TRA I GENITORI i. spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, da effettuarsi di comune accordo tra i genitori, cioè cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
ii. spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), scuole e università private;
iii. spese extra-scolastiche: centri estivi e vacanze studio;
11. I genitori assumono, quanto al 80% a carico di quanto al 20% a carico di Parte_2
Parte_1
a. spese straordinarie (extra assegno): SPESE CHE NECESSITANO IL PREVIO ACCORDO TRA I GENITORI: i. spese scolastiche: gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; ii. spese extra-scolastiche: Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); b. le spese tutte eventualmente non ricomprese nell'elencazione sub 9. e 10. 12. In relazione alle spese che necessitano del previo accordo tra i genitori, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax РЕС есс..), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
3 13. Per le attività scolastiche, extrascolastiche e per l'organizzazione quotidiana, con riferimento al c.d. piano genitoriale ex art. 473 bis 12 c.p.c. si fa presente che allo stato frequenta il corso Per_1 di basket il lunedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 19 portato solitamente dalla madre, disputando saltuariamente le partite alla domenica la cui partecipazione sarà a cura del genitore con il quale trascorre la domenica;
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi richiesta di carattere economico;
15. Gli accordi raggiunti dai coniugi tengono conto degli esborsi economici sostenuti da
[...] per la ristrutturazione e l'acquisto della ex casa coniugale, quantificati in Euro 60.000,00 Parte_2 per l'acquisto ed Euro 170.000,00 per la ristrutturazione, riconosciute da che ne Parte_1
è esclusiva proprietaria;
16. con la sottoscrizione del presente ricorso rinunzia all'azione petitoria nei Parte_2 confronti di quanto all'abitazione familiare nonché all'azione restitutoria nei Parte_1 confronti della medesima e dei suoi familiari quanto agli esborsi effettuati per la ristrutturazione della casa familiare nonché a qualsiasi altra azione riferibile alla proprietà dell'immobile;
17. Gli accordi di cui al punto che precede formano parte integrante delle condizioni di divorzio e della separazione;
18. I ricorrenti concordano di far entrare i nuovi compagni nella vita del figlio con gradualità e tenendo conto delle sue esigenze e per non creare squilibri nella vita del bambino;
19. I coniugi si accordano altresì in ordine alla chiusura del conto corrente comune acceso sul Credit Agricol in ragione del 50% per ciascuno e il Sig. si impegna a spostare altrove la sede Parte_2 della società WICO di BE RE s.a.s. attualmente presso la casa dei suoceri in Via Romana 955/D, Lucca;
20. Il libretto postale intestato a sarà consegnato al padre, con obbligo di Parte_3 rendicontazione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 12/9/2015, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 12/9/2015, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 147, Parte 1, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/8/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MAURA Parte_1 C.F._1
BANTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), Piazza XXIV Maggio n.7/8/9, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA Parte_2 C.F._2
D'SS PI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Prato (PO), via Modigliani n.7, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronuncia della domanda cumulativa di separazione e di divorzio ai sensi e per l'effetto degli artt. 473 bis 49; 473 bis 51 c.p.c, con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza relativa alla separazione personale, munita del passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2. Prestazione del reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore e di consenso alla reciproca delega in favore dei nonni, sia paterni che materni, per il ritiro di da scuola;
Per_1
3. Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Lucca il
1 12.09.2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 147 Parte 1 anno 2015, trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in punto di separazione personale;
4. Istanza congiunta affinché la cessazione degli effetti civili del matrimonio venga pronunciata sulla base delle condizioni già formulate in modo congiunto per la separazione personale.
5. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i coniugi in base alle norme sull'affido condiviso Per_1
e sarà collocato principalmente presso la casa familiare ove continuerà a vivere insieme alla madre;
potrà essere anche affidato temporaneamente alle cure dei nonni da ciascun genitore;
Per_1
6. La potestà genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
7. In considerazione della vita lavorativa dei genitori e delle esigenze di cura, istruzione ed educazione e salvo diverso accordo, il calendario ordinario delle frequentazioni tra genitori e figlio seguirà il seguente schema riepilogativo: a. prima settimana: starà con il padre il fine settimana, dalle 13,30 del venerdì o dal diverso Per_1 orario di uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando lo riporterà a scuola oppure a casa della madre in periodo non scolastico;
b. seconda settimana: starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola al venerdì sera Per_1 entro le ore 20,00 a casa della madre;
c. a valere sempre: quando non v'è scuola il giorno di pertinenza del genitore avrà inizio alle ore 10 e/o terminerà alle ore 20; in ogni caso tenendo conto dell'età di , delle esigenze del momento Per_1
e comunque della volontà che questo esprimerà; d. festività Natalizie e Pasquali: seguiranno la regola dell'alternanza annuale tra i genitori, e quindi i genitori si alterneranno la Vigilia di Natale (24.12) ed il giorno di Natale (25.12); lo stesso per il Capodanno (31.12) con il 1 gennaio;
così come per il giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta;
mantenendo per gli altri giorni il calendario consueto, salvo eventuali vacanze accordate o con il padre o con la madre;
e. vacanze estive: saranno trascorse da per quindici giorni (anche non) consecutivi con Per_1 ciascun genitore, compatibilmente alle ferie di ciascuno ed all'impegno reciproco dei genitori a comunicare reciprocamente il proprio calendario di ferie entro il 31 maggio di ciascun anno;
f. compleanno: trascorrerà, previo accordo, i propri compleanni possibilmente con entrambi Per_1
i genitori e, ove ciò non avvenisse, in alternanza tra loro, considerando il giorno precedente ed il giorno effettivo di nascita;
g. notte infrasettimanale di spettanza del padre, deroghe e recuperi: in considerazione dell'attività lavorativa del ricorrente che lo può portare a trasferte, potrà essere oggetto di Parte_2 recupero nella settimana seguente, con un massimo di un recupero mensile;
8. verserà a a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_2 Parte_1
, la somma di Euro 900,00 (Euro novecento/00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
detto Per_1 importo sarà soggetto a rivalutazione Istat del 100% (indice dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati) con prima rivalutazione a partire dal tredicesimo mese dalla domanda;
9. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
10. si assume al 100%: Parte_2
a. spese ordinarie: cambio stagionale dell'abbigliamento, primavera/estate ed autunno/inverno, cui provvederà direttamente, salvo diverso accordo tra le parti;
Parte_2
b. spese straordinarie (extra assegno)sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lucca,
2 come di seguito: NON SOGGETTE A PREVIO ACCORDO TRA I GENITORI: i. spese mediche sanitarie necessarie ed urgenti: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, e comprendono i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi,spese oculistiche- compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche;
ii. spese scolastiche: tra le quali tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio - es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
SOGGETTE A PREVIO ACCORDO TRA I GENITORI i. spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, da effettuarsi di comune accordo tra i genitori, cioè cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
ii. spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), scuole e università private;
iii. spese extra-scolastiche: centri estivi e vacanze studio;
11. I genitori assumono, quanto al 80% a carico di quanto al 20% a carico di Parte_2
Parte_1
a. spese straordinarie (extra assegno): SPESE CHE NECESSITANO IL PREVIO ACCORDO TRA I GENITORI: i. spese scolastiche: gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; ii. spese extra-scolastiche: Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per comunione, cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); b. le spese tutte eventualmente non ricomprese nell'elencazione sub 9. e 10. 12. In relazione alle spese che necessitano del previo accordo tra i genitori, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax РЕС есс..), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
3 13. Per le attività scolastiche, extrascolastiche e per l'organizzazione quotidiana, con riferimento al c.d. piano genitoriale ex art. 473 bis 12 c.p.c. si fa presente che allo stato frequenta il corso Per_1 di basket il lunedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 19 portato solitamente dalla madre, disputando saltuariamente le partite alla domenica la cui partecipazione sarà a cura del genitore con il quale trascorre la domenica;
14. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi richiesta di carattere economico;
15. Gli accordi raggiunti dai coniugi tengono conto degli esborsi economici sostenuti da
[...] per la ristrutturazione e l'acquisto della ex casa coniugale, quantificati in Euro 60.000,00 Parte_2 per l'acquisto ed Euro 170.000,00 per la ristrutturazione, riconosciute da che ne Parte_1
è esclusiva proprietaria;
16. con la sottoscrizione del presente ricorso rinunzia all'azione petitoria nei Parte_2 confronti di quanto all'abitazione familiare nonché all'azione restitutoria nei Parte_1 confronti della medesima e dei suoi familiari quanto agli esborsi effettuati per la ristrutturazione della casa familiare nonché a qualsiasi altra azione riferibile alla proprietà dell'immobile;
17. Gli accordi di cui al punto che precede formano parte integrante delle condizioni di divorzio e della separazione;
18. I ricorrenti concordano di far entrare i nuovi compagni nella vita del figlio con gradualità e tenendo conto delle sue esigenze e per non creare squilibri nella vita del bambino;
19. I coniugi si accordano altresì in ordine alla chiusura del conto corrente comune acceso sul Credit Agricol in ragione del 50% per ciascuno e il Sig. si impegna a spostare altrove la sede Parte_2 della società WICO di BE RE s.a.s. attualmente presso la casa dei suoceri in Via Romana 955/D, Lucca;
20. Il libretto postale intestato a sarà consegnato al padre, con obbligo di Parte_3 rendicontazione». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 12/9/2015, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
4 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 12/9/2015, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 147, Parte 1, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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