Rigetto
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5248 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05248/2025REG.PROV.COLL.
N. 04294/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4294 del 2023, proposto da
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza, Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Barozzi Sarzina, Paolo Franceschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emiliano Barozzi Sarzina in Verona, via Don Enrico Tazzoli 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1755/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- (d’ora in avanti -OMISSIS-) ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Veneto, il provvedimento -OMISSIS-, con il quale l'INPS di Verona ha respinto l'istanza di accesso all’Assegno Ordinario presentata dalla società in data -OMISSIS-, per il periodo compreso tra l’8 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
2. A fondamento del diniego, l’Istituto ha riscontrato l’assenza del requisito previsto dall’art. 11, c. 3, del D.L. n. 146 del 2021, ovvero la integrale fruizione delle precedenti 28 settimane di Assegno Ordinario previste dal D.L. n. 41/2021, avendo la ricorrente usufruito di sole 26,86 settimane e dovendo ancora ultimare il suddetto periodo di fruizione per 1,14 settimane.
3. -OMISSIS- ha contestato il provvedimento sotto il profilo motivazionale, deducendo di aver usufruito di tutto il periodo previsto dalla normativa indicata (pari a 28 settimane), come riconosciuto dal medesimo INPS, che per il periodo dal 5 aprile 2021 al 6 novembre 2021 aveva prestato adesione alle modalità di calcolo utilizzate dall’azienda (la quale aveva preso a riferimento la settimana lavorativa pari a 5 o 6 giornate), rappresentando solo successivamente di voler fare riferimento alla settimana “calendariale” composta da sette giornate.
4. Il T.a.r. ha accolto il ricorso, rilevando che l’INPS, nell’autorizzare il periodo di FIS presupposto, non aveva fatto riferimento ai giorni lavorativi, limitandosi ad autorizzare ventotto settimane di trattamento integrativo, così come richiesto dall’art. 11, c. 3, del D.L. n. 146 del 2021.
5. L’INPS ha impugnato la decisione deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto da -OMISSIS- e ritenuto dal T.a.r., le settimane autorizzate devono essere calcolate dividendo le giornate di calendario contenute nel periodo di riferimento per i sette giorni che compongono la settimana, a prescindere dalle giornate effettivamente lavorate, non potendo in ogni caso l’erronea determinazione del numero delle settimane autorizzate - contenuta nei provvedimenti autorizzatori presupposti - incidere sulla legittimità e correttezza del successivo provvedimento di diniego.
6. -OMISSIS- si è costituita per resistere all’appello e per chiedere l’integrale conferma della decisione impugnata.
7. All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. L’appello non è fondato.
9. Giova premettere che -OMISSIS-, società attiva nella prestazione di servizi -OMISSIS-, a seguito delle restrizioni causate dall’emergenza pandemica da CO-19, ha presentato n. 8 diverse domande di erogazione dell’Assegno Ordinario previsto dal D.L. n. 41/2021.
L’INPS sede di Verona ha autorizzato l’erogazione dell’ammortizzatore sociale per i seguenti periodi:
a. dal 5/4/2021 al 01/05/2021 (4 settimane autorizzate);
b. dal 24/05/2021 al 05/06/2021 (2 settimane autorizzate);
c. dal 07/06/2021 al 03/07/2021 (4 settimane autorizzate);
d. dal 05/07/2021 al 31/07/2021 (4 settimane autorizzate);
e. dal 02/08/2021 al 04/09/2021 (5 settimane autorizzate);
f. dal 06/09/2021 al 02/10/2021 (4 settimane autorizzate);
g. dal 04/10/2021 al 30/10/2021 (4 settimane autorizzate);
h. dal 01/11/2021 al 06/11/2021 (1 settimana autorizzata).
In totale, l’INPS ha autorizzato un totale di n. 28 settimane, come evidenziato sul portale INPS - cruscotto autorizzazioni, riportando i dati di ogni autorizzazione secondo le modalità di calcolo indicate dall’istante e precisando il numero di settimane autorizzate rispetto al periodo di riferimento.
Esaurito il periodo di 28 settimane consentito dalla normativa, -OMISSIS-, a seguito dell’Accordo sindacale per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale del 18.11.2021, in data -OMISSIS-, ha inoltrato domanda di autorizzazione per Assegno Ordinario per il periodo dal 8 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, per un totale di 8 settimane.
L’INPS ha respinto la domanda rilevando che l'accesso al nuovo periodo di ASO doveva ritenersi subordinato alla integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal D.L. n. 41/2021, chiedendo alla società di inviare una domanda per le settimane residue (1,14) ed una nuova domanda per il periodo D.L. n. 146/2021.
A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti ed interlocuzione con l’istante, l’INPS ha confermato il diniego, ritenendo che “ per settimana autorizzata si intende il risultato di 7gg. moltiplicato per il numero di settimane corrispondenti ”.
10. Chiarita la cornice fattuale che fa da sfondo all’odierno giudizio, premette il Collegio che il thema decidendum della controversia concerne le modalità di calcolo delle ventotto settimane di trattamento autorizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 e delle ulteriori tredici settimane di trattamento previste dal comma 3 dell’art. 11 del D.L. n. 146/2021, erogabili a seguito dell’integrale fruizione delle prime.
l’Istituto appellante ritiene che le settimane si ottengono dividendo il numero complessivo delle giornate di calendario contenute nel periodo di riferimento per il numero delle giornate della settimana di calendario, pari a sette, mentre la società appellata sostiene che debbano essere considerate, quale divisore, solo le giornate lavorate, come già riconosciuto dall’INPS in occasione del computo delle 28 settimane inizialmente autorizzate.
11. Premette il Collegio che l’art. 11 del d.l. n. 146 del 2021 dispone: “ 1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da CO-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19,21,22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da CO-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande ”.
Il comma 3, del medesimo art. 11, stabilisce che “ le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato ”.
12. La normativa di settore non specifica se per settimana debba intendersi quella “calendariale” composta da sette giorni, ovvero quella lavorativa (composta da 5 o 6 giorni effettivamente lavorati). Ragioni di coerenza logica dovrebbero portare a preferire in ogni caso la seconda opzione, atteso che il trattamento oggetto di assegno integra la retribuzione che spetta per ogni singola giornata effettivamente lavorabile e non lavorata, coerentemente con quanto previsto dal Messaggio del 21.5.2020 n. 2101 dell’INPS (“ Semplificazione adempimenti operativi per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Precompilazione delle domande per le proroghe dei periodi di sospensione: rilascio funzione “Copia/Duplica domanda”. Dichiarazione fruito IG CO ”), citato dalla ricorrente nel primo grado di giudizio, il quale specifica che “ si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle 7 predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda ”.
Ed è sulla base di tali indicazioni che la società ricorrente, la quale organizza prevalentemente l’attività lavorativa dei propri dipendenti secondo un orario di 6 giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al sabato, ha correttamente calcolato la settimana secondo gli orari effettivamente svolti dai propri lavoratori e sulla base di tali orari ha chiesto l’integrazione salariale.
13. Ma pure a voler prescindere da tali considerazioni, non è discutibile che le ulteriori 13 settimane di trattamento previste dall’art. 11 del D.L. n. 146/2021 si pongano in una chiara posizione accessoria rispetto alle precedenti 28 settimane previste dall’art. 8 c. 2 del D.L. n. 41/2021, potendo essere erogate solo se le suddette 28 settimane sono state integralmente usufruite (cfr. art. 11 c. 3 del D.L. n. 146/2021).
E’ dunque ragionevole ritenere che, stante il logico rapporto di presupposizione tra i due periodi, le modalità di calcolo delle settimane di trattamento debbano essere le medesime, non potendo l’Istituto utilizzarne di diverse, solo in relazione al secondo dei due periodi, agendo retroattivamente su quello precedentemente già autorizzato.
13.1. Nel caso di specie, l’INPS ha computato le prime 28 settimane di trattamento non già facendo riferimento alla settimana “calendariale”, composta da sette giornate, ma alle giornate effettivamente lavorate, come indicate dalla società istante, autorizzando il trattamento per 28 settimane complessive.
Solo successivamente l’Istituto ha ritenuto di dover utilizzare una differente modalità di calcolo, che ha portato a ritenere il precedente periodo carente di 1,14 settimane, contraddicendo le proprie precedenti determinazioni ed impedendo, per tal via, alla società istante di usufruire del residuo periodo di 13 settimane, sul quale la stessa aveva riposto un legittimo affidamento, in ragione delle modalità di calcolo fino a quel momento utilizzate dall’INPS.
Non colgono pertanto nel segno le deduzioni dell’appellante, secondo cui le modalità di calcolo utilizzate nei provvedimenti autorizzatori precedenti e presupposti non possono incidere sulla legittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di un ulteriore periodo di trattamento ai sensi dell’art. 11, comma 3°, del D.L. n. 146/2021, ponendosi i trattamenti de quo in una chiara ed evidente condizione di continuità, che doveva imporre l’utilizzo di criteri di calcolo uniformi.
14. Per tali ragioni l’appello dell’INPS deve essere respinto.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della società appellata -OMISSIS- e le liquida nella somma di € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.